Decisione (UE) 2025/2121 del Consiglio del 13 ottobre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda la riduzione e la soppressione dei dazi doganali
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Con decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio1 l’Unione ha concluso l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra2 («accordo»), che è entrato in vigore il 1o settembre 2017.
A norma dell’articolo 29, paragrafo 4, e dell’articolo 465, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato per il commercio») può decidere la sopprimere o accelerare la soppressione di un dazio doganale su una merce. Tale decisione sostituisce l’aliquota del dazio o la categoria di soppressione progressiva dei dazi determinata per tale merce secondo le tabelle dell’Unione o dell’Ucraina.
Su richiesta dell’Ucraina, nel 2021 sono state avviate consultazioni a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, dell’accordo. Le consultazioni sono state successivamente sospese a seguito della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina e dell’adozione da parte dell’Unione di misure unilaterali di liberalizzazione degli scambi del 4 giugno 2022(«misure commerciali autonome») ai sensi del regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio3. Tali misure commerciali autonome sono state rinnovate nel 2023 ai sensi del regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e nel 2024 ai sensi del regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consigli5. Le parti dell’accordo hanno ripreso le consultazioni nel 2025. Tali consultazioni hanno portato a un accordo provvisorio che deve essere adottato dal comitato per il commercio per estendere la portata della soppressione dei dazi doganali e a sostenere l’allineamento dell’Ucraina all’acquis dell’UE, che costituisce una parte importante dei negoziati di adesione dell’Ucraina con l’Unione.
Il comitato per il commercio è chiamato ad adottare una decisione relativa alla riduzione e alla soppressione dei dazi doganali a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, dell’accordo nel corso del 2025.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio, poiché la decisione di tale comitato avrà effetti giuridici.
La posizione dell’Unione in sede di comitato per il commercio dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato per il commercio») istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda la riduzione e la soppressione dei dazi doganali a noma dell’articolo 29, paragrafo 4, dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2025 Per il Consiglio Il presidente P. Hummelgaard