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Decisione (UE) 2025/2474 del Consiglio del 17 ottobre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea riguardo alla decisione dei partecipanti all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili che figura nell'allegato III dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito alla classificazione del rischio dei debitori nelle operazioni «de minimis» riguardanti aeromobili agricoli

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Gli orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo»), elaborato nel quadro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), compresi quelli contenuti nell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili («intesa settoriale relativa agli aeromobili»), che figura nell'allegato III di tale accordo, sono stati recepiti e pertanto resi giuridicamente vincolanti nell'Unione in forza del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio1.

L'appendice II, sezione 1, dell'intesa settoriale relativa agli aeromobili stabilisce le procedure di classificazione dei rischi per le operazioni oggetto di tale intesa settoriale. I partecipanti all'intesa settoriale relativa agli aeromobili («partecipanti») devono decidere, mediante procedura scritta, in merito alle modifiche dell'appendice II, sezione 1, dell'intesa settoriale relativa agli aeromobili che escluderebbero le operazioni con un valore del contratto di esportazione inferiore a 5 milioni di USD (operazioni «de minimis») riguardanti aeromobili agricoli dalla procedura di classificazione del rischio dei debitori. Tali modifiche ridurrebbero gli oneri amministrativi per i partecipanti e semplificherebbero il rating del rischio dei debitori.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione con procedura scritta relativa al progetto di decisione dei partecipanti, poiché tale decisione vincolerà l'Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione in forza dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1233/2011.

La posizione dell'Unione dovrebbe pertanto consistere nel sostenere la decisione dei partecipanti in merito alla classificazione del rischio dei debitori nelle operazioni «de minimis» riguardanti aeromobili agricoli sulla base del progetto di testo allegato alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo alla decisione dei partecipanti all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili che figura nell'allegato III dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito alla classificazione del rischio dei debitori nelle operazioni «de minimis» riguardanti aeromobili agricoli consiste nel sostenere tale decisione sulla base del progetto di testo allegato alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, 17 ottobre 2025 Per il Consiglio Il presidente M. Heunicke