Decisione (UE) 2025/2142 del Consiglio del 21 ottobre 2025 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2025
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea1 («accordo interno»), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/3232, in particolare l’articolo 19, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Il criterio di ripartizione per ciascuna parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) è stabilito dall’articolo 1 dell’accordo interno.
Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
A norma dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1877, entro il 10 ottobre 2025 la Commissione presenta una proposta che fissa l’importo della terza quota del contributo per il 2025.
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi stabiliti nei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di contributi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.
La decisione (UE) 2024/2906 del Consiglio3 fissa l’importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2025 a 800000000 EUR per la Commissione e a 9000000 EUR per la BEI. La BEI ha provveduto a fornire la totalità dei suoi contributi all’11o FES con la prima quota del 2025.
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare a titolo della terza quota per il 2025 è fissato a 200000000 EUR per la Commissione.
Art. 2
Le parti del FES versano la terza quota dei contributi individuali al FES per il 2025 alla Commissione conformemente all’allegato.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 21 ottobre 2025 Per il Consiglio Il presidente M. Bjerre