Decisione di esecuzione (UE) 2025/2164 della Commissione del 27 ottobre 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 per quanto riguarda la versione della norma su cui è basato il modello comune per gli elenchi di fiducia
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE1, in particolare l’articolo 22, paragrafo 5,
Gli elenchi di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 sono essenziali per instaurare la fiducia fra gli operatori di mercato perché consentono di convalidare la qualifica dei prestatori di servizi fiduciari e dei servizi fiduciari da essi prestati. Pertanto i prestatori di servizi fiduciari qualificati possono iniziare a prestare un servizio fiduciario qualificato dopo che la qualifica è stata registrata negli elenchi di fiducia.
La decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione2 stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia. Tali specifiche e formati si basano sulle specifiche e sui requisiti di cui alla norma ETSI TS 119 612, versione 2.1.1.
Il regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha modificato il regolamento (UE) n. 910/2014 introducendo nuovi servizi fiduciari qualificati, in particolare la gestione di dispositivi qualificati per la creazione di una firma elettronica a distanza, la gestione di dispositivi qualificati per la creazione di un sigillo elettronico a distanza, il rilascio di attestati elettronici qualificati di attributi, la prestazione di servizi di archiviazione elettronica qualificati e la registrazione di dati elettronici in un registro elettronico qualificato. La norma ETSI TS 119 612 è stata aggiornata alla versione 2.4.1 e contiene ora specifiche che consentono agli elenchi di fiducia di includere e indicare la situazione di tali nuovi servizi fiduciari qualificati. La versione aggiornata 2.4.1 ha inoltre modificato le specifiche relative al formato delle firme o dei sigilli che gli Stati membri devono utilizzare per firmare o sigillare i loro elenchi nazionali di fiducia.
È pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione al fine di aggiornare il riferimento alla norma ETSI TS 119 612 alla più recente versione 2.4.1. A seguito di tale modifica, sono inoltre necessarie alcune modifiche ulteriori della decisione di esecuzione. In primo luogo, le informazioni da riportare negli elenchi di fiducia, per quanto riguarda l’interpretazione del contenuto di tali elenchi, dovrebbero essere chiarite per consentire alle parti facenti affidamento sulla certificazione l’interpretazione di tali informazioni. In secondo luogo, le specifiche relative alla creazione delle firme elettroniche o dei sigilli elettronici da applicare agli elenchi di fiducia dovrebbero essere adattate per prevenire determinate vulnerabilità note e segnalate.
Per provvedere affinché le parti facenti affidamento sulla certificazione dispongano di tempo sufficiente per adeguarsi alle specifiche di cui all’allegato, è opportuno posticipare l’applicazione della presente decisione.
Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 si applicano a tutte le attività di trattamento di dati personali a norma della presente decisione.
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio6, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere l’8 agosto 20257.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 48 del regolamento (UE) n. 910/2014,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La presente decisione di esecuzione si applica dal 29 aprile 2026.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen