Decisione (UE) 2025/2418 del Consiglio del 27 ottobre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito all’importo e alle modalità del contributo finanziario del Regno Unito a taluni sistemi informativi per il trasporto su strada gestiti dall’Unione e alla modifica della decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), è stato concluso dall’Unione con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio1 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021.
L’allegato 31 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede diversi casi in cui il comitato specializzato per il trasporto su strada, istituito a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera o), di tale accordo («comitato specializzato per il trasporto su strada»), deve decidere in merito alle modalità di scambio di informazioni tra le autorità competenti di ciascuna parte in relazione al trasporto di merci su strada nell’ambito dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
L’allegato 31, parte A, sezione 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede un sistema di scambio di informazioni relative al distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) dell’Unione. L’IMI è gestito dalla Commissione e le modalità tecniche dello scambio di informazioni sono stabilite nella decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada2. Il contributo del Regno Unito ai costi di sviluppo del modulo per la dichiarazione di distacco per il trasporto su strada dell’IMI è stato versato nel 2022, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada.
L’allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 14, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede che ciascuna parte debba scambiare informazioni, tra l’altro, in merito alle infrazioni gravi commesse dagli operatori nell’altra parte. I registri europei delle imprese di trasporto su strada (European Registers of Road Transport Undertakings – ERRU), gestiti dalla Commissione, sono utilizzati per tale scambio di informazioni e le relative modalità sono oggetto di una posizione distinta dell’Unione stabilita nella decisione (UE) 2025/2417 del Consiglio3. Il Regno Unito ha contribuito ai costi di sviluppo del sistema ERRU in quanto Stato membro dell’Unione.
L’articolo 714 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che la partecipazione del Regno Unito a programmi e attività dell’Unione, o a parti di essi, deve essere subordinata a un contributo finanziario annuale.
Sebbene le modalità tecniche di scambio delle informazioni siano specifiche per ciascun sistema informativo e siano pertanto stabilite in decisioni distinte del comitato specializzato per il trasporto su strada, tenuto conto dei limitati importi in questione e delle procedure amministrative necessarie per l’elaborazione dei pagamenti, è opportuno stabilire un unico contributo finanziario annuale del Regno Unito per la sua partecipazione a taluni sistemi informativi per il trasporto su strada gestiti dalla Commissione nel quadro dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
La decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada prevede il contributo specifico del Regno Unito all’IMI ed è pertanto necessario modificarla.
Per garantire il corretto funzionamento della parte due, rubrica terza, titolo I, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato per il trasporto su strada dovrebbe pertanto stabilire il contributo annuale che il Regno Unito deve versare a taluni sistemi informativi per il trasporto su strada gestiti dall’Unione.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada, poiché l’atto previsto vincolerà l’Unione.
La posizione dell’Unione in sede di comitato specializzato per il trasporto su trada dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada, istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera o), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in merito all’importo e alle modalità del contributo finanziario del Regno Unito a taluni sistemi informativi per il trasporto su strada gestiti dall’Unione e alla modifica della decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada, figura nel progetto di decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 27 ottobre 2025 Per il Consiglio Il presidente J. Jensen