Decisione (UE) 2025/2417 del Consiglio del 27 ottobre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito ai registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e alle modalità di scambio delle informazioni contenute in tali registri
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), è stato concluso dall’Unione con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio1 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021.
A norma dell’allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 13, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 5, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, al comitato specializzato per il trasporto su strada, istituito a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera o), di tale accordo («comitato specializzato per il trasporto su strada»), è conferito il potere di adottare decisioni in merito ai dati da includere nei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada, nonché alle modalità dello scambio di informazioni contenute in tali registri.
L’allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce dettagliate condizioni relative al requisito dell’onorabilità per un trasportatore di merci su strada. In particolare i paragrafi 2 e 3 di tale articolo stabiliscono le condizioni alle quali le infrazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), di tale articolo commesse da un operatore possono condurre a un procedimento amministrativo promosso dalle autorità competenti della parte di stabilimento e possono comportare la perdita dell’onorabilità. L’allegato 31, appendice 31-A-1-1, stabilisce inoltre un elenco delle sette infrazioni più gravi. Qualora a un operatore sia stata inflitta una sanzione per una di tali infrazioni, l’autorità competente della parte di stabilimento deve eseguire e completare una procedura amministrativa. Il comitato specializzato per il trasporto su strada è chiamato ad adottare una decisione separata, acclusa alla decisione (UE) 2025/2416 del Consiglio2, in merito a un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi che possono comportare la perdita dell’onorabilità.
L’allegato 31, parte A, sezione 1, articoli 13 e 14, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede che ciascuna parte istituisca registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate a esercitare l’attività di trasportatore di merci su strada, esegua controlli individuali sulle imprese e scambi informazioni sulle infrazioni gravi commesse dai trasportatori nell’altra parte. I dati da includere nel registro elettronico nazionale, nonché le modalità dello scambio di informazioni, devono essere stabiliti con decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada.
L’Unione ha istituito i registri europei delle imprese di trasporto su strada (ERRU) per agevolare gli scambi di informazioni tra gli Stati membri dell’Unione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione3. Poiché l’Unione e il Regno Unito hanno concordato gli stessi principi fondamentali per l’accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nonché un elenco comune di infrazioni gravi che possono comportare la perdita dell’onorabilità, nel perseguire gli obiettivi dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è opportuno ed efficiente prevedere il collegamento tecnico del Regno Unito al sistema ERRU.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada, poiché l’atto previsto vincolerà l’Unione.
Una decisione separata del comitato specializzato per il trasporto su strada, acclusa alla decisione (UE) 2025/2418 del Consiglio4, stabilirà le modalità finanziarie del contributo del Regno Unito ai costi del sistema ERRU.
Al fine di consentire a entrambe le parti di sviluppare la propria infrastruttura informatica e tecnologica necessaria all’attuazione della decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada, è opportuno stabilire una data di applicazione di tale decisione. La decisione di tale comitato dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2026.
La posizione dell’Unione in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada, istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera o), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in merito ai registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e alle modalità di scambio delle informazioni contenute in tali registri, figura nel progetto di decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 27 ottobre 2025 Per il Consiglio Il presidente J. Jensen