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Decisione di esecuzione (UE) 2025/2268 della Commissione del 12 novembre 2025 relativa alla concessione di deroghe ad alcuni Stati membri per quanto riguarda la trasmissione delle statistiche a norma del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 7547] (I testi in lingua bulgara, ceca, francese, greca, irlandese, lituana, portoghese, rumena, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei1, in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese e la Romania hanno chiesto deroghe a causa della necessità di notevoli adeguamenti dei rispettivi sistemi statistici nazionali al fine di conformarsi al regolamento (UE) n. 691/2011. Tali deroghe dovrebbero essere concesse per una durata massima di due anni agli Stati membri richiedenti.

Tali deroghe dovrebbero applicarsi solo ai nuovi requisiti statistici introdotti dal regolamento delegato (UE) 2025/1131 della Commissione2.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Le deroghe al regolamento (UE) n. 691/2011 di cui all’allegato della presente decisione sono concesse alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, alla Repubblica federale di Germania, all’Irlanda, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lituania, al Granducato di Lussemburgo, alla Repubblica d’Austria, alla Repubblica portoghese e alla Romania per i rispettivi periodi di riferimento ivi elencati.

Art. 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese e la Romania sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2025 Per la Commissione Valdis Dombrovskis Membro della Commissione