Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2011 relativo ai conti economici ambientali europei (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,
L’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea enuncia, tra l’altro, che l’Unione «si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente.».
La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente2, ha confermato che informazioni affidabili sullo stato dell’ambiente, nonché sulle principali tendenze, sulle pressioni e sui fattori che influenzano i cambiamenti ambientali sono essenziali per l’elaborazione di politiche efficaci, per la loro attuazione nonché, più in generale, per la responsabilizzazione dei cittadini. È opportuno sviluppare strumenti che consentano di sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica in relazione agli effetti ambientali dell’attività economica.
Un approccio scientificamente fondato per la misurazione della scarsità delle risorse sarà, in futuro, decisivo per lo sviluppo sostenibile dell’Unione.
La decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, relativa al programma statistico comunitario 2008-20123, fa esplicitamente riferimento alla necessità di statistiche e di conti di elevata qualità in campo ambientale. Inoltre, tra le principali iniziative per il periodo 2008-2012 si precisa che, ove necessario, dovrebbero essere elaborate basi giuridiche per settori chiave della raccolta di dati ambientali attualmente non disciplinati da atti giuridici.
Nella comunicazione del 20 agosto 2009, intitolata «Non solo PIL: misurare il progresso in un mondo in cambiamento», la Commissione ha riconosciuto la necessità di integrare gli indicatori esistenti con dati comprendenti aspetti ambientali e sociali in modo da consentire l’elaborazione di politiche maggiormente coerenti e globali. A tal fine, i conti economici ambientali costituiscono uno strumento per monitorare le pressioni esercitate dall’economia sull’ambiente e per individuare come queste potrebbero essere attenuate. I conti economici ambientali illustrano l’interazione tra fattori economici, fattori legati alle famiglie e fattori ambientali e hanno, di conseguenza, una valenza informativa maggiore rispetto ai semplici conti nazionali. Essi costituiscono un’importante fonte di dati per le decisioni in materia ambientale e la Commissione dovrebbe consultarli per la realizzazione di valutazioni d’impatto. Conformemente ai principi dello sviluppo sostenibile e alla volontà di progredire verso un’economia efficiente nell’uso delle risorse e poco inquinante, sanciti dalla strategia Europa 2020 e da numerose importanti iniziative, diventa sempre più imperativo sviluppare un quadro di dati che integri coerentemente le problematiche ambientali con quelle economiche.
Il Sistema europeo dei conti (SEC), istituito con il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità4 («SEC 95»), coerente con il Sistema dei conti nazionali (SCN), adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel febbraio 1993, costituisce il principale strumento alla base delle statistiche economiche dell’Unione, nonché di molti indicatori economici (compreso il PIL). Il quadro del SEC può essere utilizzato per analizzare e valutare vari aspetti dell’economia (ad esempio la struttura, parti specifiche o l’andamento nel tempo); per alcune particolari esigenze informative, come l’analisi dell’interazione tra ambiente ed economia, la soluzione migliore è tuttavia quella di redigere conti satellite distinti.
Nelle sue conclusioni del giugno 2006 il Consiglio europeo ha invitato l’Unione e i suoi Stati membri a estendere i conti nazionali agli aspetti fondamentali dello sviluppo sostenibile. I conti nazionali dovrebbero pertanto essere completati da conti integrati economico-ambientali, suscettibili di fornire dati pienamente coerenti.
È molto importante che, non appena il sistema sarà pienamente operativo, i conti economici ambientali europei siano usati in modo attivo e preciso in tutti gli Stati membri e nell’elaborazione di tutte le pertinenti politiche dell’Unione, quale elemento chiave per le valutazioni d’impatto, i piani d’azione, le proposte legislative e gli altri risultati significativi del processo politico.
Dati più tempestivi potrebbero essere ottenuti anche con i modelli di «previsione a breve termine» (now-casting) che usano tecniche statistiche simili a quelle impiegate nelle previsioni per elaborare stime affidabili.
I conti satellite consentono di ampliare in maniera flessibile la capacità analitica della contabilità nazionale per determinate problematiche di interesse sociale, quali le pressioni sull’ambiente generate dalle attività umane, senza sovraccaricare o stravolgere il sistema centrale. I conti satellite dovrebbero essere resi disponibili al pubblico su base regolare e in forma comprensibile.
Il sistema di contabilità integrata ambientale ed economica (SEEA), sviluppato congiuntamente dalle Nazioni Unite, dalla Commissione europea, dal Fondo monetario internazionale, dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e dalla Banca mondiale, è un sistema satellite del SCN. Esso riunisce in un quadro comune informazioni economiche e ambientali, al fine di misurare il contributo dato dall’ambiente all’economia e l’impatto dell’economia sull’ambiente. Esso fornisce ai responsabili politici indicatori e statistiche descrittive per monitorare tali interazioni, nonché una base di dati per la pianificazione strategica e per l’analisi delle politiche, nell’intento di individuare strategie di sviluppo più sostenibili.
Il SEEA sintetizza e integra quanto più possibile le varie categorie di conti economici ambientali. In generale, tutte queste categorie ampliano gli attuali concetti dell’SCN di costo, formazione di capitale e stock di capitale, integrandoli con dati aggiuntivi in termini fisici in modo tale da comprendervi i costi ambientali e l’impiego di risorse naturali nella produzione, o modificandoli attraverso l’inclusione di tali effetti in termini monetari. Nell’ambito di tale orientamento generale, le numerose categorie esistenti differiscono notevolmente per quanto riguarda la metodologia e le problematiche ambientali trattate.
La Commissione ha presentato la sua prima strategia sulla «contabilità verde» nel 1994. Da allora la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri hanno sviluppato e testato metodi contabili, tanto che numerosi Stati membri attualmente forniscono regolarmente le prime serie di conti economici ambientali. I più comuni sono i conti dei flussi fisici relativi alle emissioni atmosferiche (compresi i gas a effetto serra) e ai consumi di materiali e i conti monetari sulle spese per la protezione dell’ambiente e sulle imposte ambientali.
Uno degli obiettivi per il periodo di riferimento del programma statistico comunitario 2008-2012 consiste nell’adozione di iniziative per sostituire degli accordi con una legislazione dell’Unione in taluni settori, in cui sono prodotte regolarmente delle statistiche europee che hanno raggiunto una sufficiente maturità.
Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee5, definisce un quadro di riferimento per i conti economici ambientali europei. In particolare, esso richiede che le statistiche europee siano conformi ai principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e rapporto costo/efficacia.
Poiché le diverse tipologie di conti economici ambientali sono in fase di sviluppo e si trovano in stadi di maturità differenti, è opportuno adottare una struttura modulare che assicuri un’adeguata flessibilità e che consenta, tra l’altro, l’introduzione di moduli aggiuntivi.
È opportuno stabilire un programma di studi pilota al fine di migliorare la trasmissione e la qualità dei dati, di ottimizzare le metodologie e di preparare il terreno per ulteriori sviluppi.
L’introduzione di obblighi supplementari in materia di trasmissione dei dati dovrebbe essere preceduta da una valutazione di fattibilità.
Alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di concedere deroghe agli Stati membri durante i periodi di transizione nella misura in cui siano necessari notevoli adeguamenti dei rispettivi sistemi statistici nazionali.
L’Unione dovrebbe favorire l’introduzione di conti economici ambientali nei paesi terzi, in particolare in quelli che condividono risorse ambientali (principalmente idriche) con gli Stati membri.
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, segnatamente l’istituzione di un quadro comune per la raccolta, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea al fine dell’adeguamento dei moduli agli sviluppi ambientali, economici e tecnici, nonché dell’elaborazione di orientamenti metodologici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Le competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione6.
È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la raccolta, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei, ai fini della creazione di conti economici ambientali quali conti satelliti del sistema europeo dei conti 2010 (SEC 2010) stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1, fornendo metodologia, norme, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni destinate a essere utilizzate in sede di compilazione dei conti economici ambientali.
Il presente regolamento contribuisce inoltre a fornire informazioni affidabili sulle tendenze, le pressioni e i fattori principali che influenzano i cambiamenti ambientali e sostiene in tal modo il monitoraggio e la valutazione dei progressi compiuti dall'Unione nel conseguimento dei suoi obiettivi ambientali stabiliti dal diritto dell'Unione e dagli impegni internazionali in materia ambientale.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «emissione atmosferica», il flusso fisico di materiali gassosi o di particolato dall’economia nazionale (processi di produzione o di consumo) all’atmosfera (parte del sistema ambientale);
2) «imposta ambientale», un’imposta la cui base imponibile è costituita da una unità fisica (o un equivalente di un’unità fisica) di qualcosa che produce sull’ambiente un impatto negativo specifico e dimostrato e che è classificata come imposta nel SEC 2010;
3) «conti dei flussi di materia a livello di intera economia (CFM-IE)», le compilazioni coerenti degli input di materiali nelle economie nazionali, delle variazioni dello stock materiale all’interno dell’economia e degli output di materiali verso altre economie o verso l’ambiente.
4) «Spese per la protezione dell'ambiente», le risorse economiche destinate dalle unità residenti alla protezione dell'ambiente. La protezione dell'ambiente comprende tutte le attività e azioni il cui obiettivo principale è la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione dell'inquinamento e di ogni altra forma di deterioramento dell'ambiente. Tali attività e azioni comprendono tutte le misure adottate al fine di ripristinare la situazione ambientale dopo che si sia verificato il degrado. Sono escluse dalla presente definizione le attività che, anche se benefiche per l'ambiente, rispondono in primo luogo alle esigenze tecniche o ai requisiti interni di igiene o di protezione e sicurezza di un'impresa o di un'altra istituzione;
5) «Settore dei beni e dei servizi ambientali», le attività di produzione di un'economia nazionale che generano prodotti ambientali (beni e servizi ambientali). I prodotti ambientali sono quelli realizzati per scopi di protezione dell'ambiente, come indicato al punto 4), e di gestione delle risorse. La gestione delle risorse comprende la conservazione, il mantenimento e il miglioramento dello stock di risorse naturali e, pertanto, la tutela di tali risorse da fenomeni di esaurimento;
6) «Conti dei flussi fisici di energia», la registrazione in modo coerente dei flussi fisici di energia verso le economie nazionali, dei flussi che circolano nell'ambito dell'economia e degli output verso altre economie o verso l'ambiente.
7) «conti delle foreste», i conti patrimoniali delle attività per le foreste, che comprendono terre boscate e il legname ivi presente, e i conti delle attività economiche per le attività di silvicoltura e utilizzo di aree forestali;
8) «contributi ambientali e trasferimenti analoghi», i trasferimenti correnti e in conto capitale, ai sensi del SEC 2010, intesi a sostenere attività di protezione dell'ambiente e salvaguardia delle risorse naturali e relativi prodotti;
9) «conti degli ecosistemi», un insieme di conti progettati per fornire informazioni coerenti sull'estensione e sulla condizione degli ecosistemi e sui flussi di servizi da tali ecosistemi al sistema socioeconomico.
Art. 3 Moduli
1. I conti economici ambientali da compilare nell’ambito del quadro comune di cui all’articolo 1 sono raggruppati nei seguenti moduli:
a) un modulo per i conti delle emissioni atmosferiche, come specificato nell’allegato I;
b) un modulo per le imposte ambientali ripartite per attività economica, come specificato nell’allegato II;
c) un modulo per i conti dei flussi di materia a livello di intera economia, come specificato nell’allegato III.
d) un modulo per i conti delle spese per la protezione dell'ambiente, come specificato nell'allegato IV;
e) un modulo per i conti del settore dei beni e servizi ambientali, come specificato nell'allegato V;
f) un modulo per i conti dei flussi fisici di energia, come specificato nell'allegato VI.
g) un modulo per i conti delle foreste, come specificato nell'allegato VII;
h) un modulo per i conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi, come specificato nell'allegato VIII;
i) un modulo per i conti degli ecosistemi, come specificato nell'allegato IX.
2. Ogni allegato contiene le seguenti informazioni:
a) gli obiettivi per i quali i conti devono essere compilati;
b) la copertura dei conti;
c) l’elenco delle caratteristiche per le quali i dati devono essere compilati e trasmessi;
d) il primo anno di riferimento, la frequenza e i termini di trasmissione per la compilazione dei conti;
e) le tabelle per la trasmissione dei dati;
f) la durata massima dei periodi di transizione di cui all’articolo 8, durante i quali la Commissione può concedere deroghe.
3.
Ove necessario per tener conto degli sviluppi ambientali, economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9, allo scopo di:
a) integrare il presente regolamento fornendo orientamenti metodologici;
b) modificare gli allegati da I a VI per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere c), d) ed e);
c) modificare gli allegati VII, VIII e IX per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere c), d) ed e), purché:
i) l'elenco delle caratteristiche di cui al paragrafo 2, lettera c), sia modificato riguardo a un massimo di quattro caratteristiche per ciascun allegato ogni 3 anni; e
ii) le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera d), siano modificate solo per stabilire il primo anno di riferimento, la frequenza e i termini di trasmissione di eventuali caratteristiche aggiunte.
Nell'esercitare il potere conferito a norma del presente paragrafo, la Commissione assicura che i suoi atti delegati non impongano un onere aggiuntivo significativo sugli Stati membri o sui rispondenti. La Commissione giustifica debitamente i propri atti delegati.
4.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 per specificare i prodotti dell'energia indicati nella sezione 3 dell'allegato VI, sulla base degli elenchi contenuti negli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio7.
Tali atti delegati non dovrebbero comportare un considerevole onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti. Al momento di istituire e, in seguito, aggiornare gli elenchi di cui al primo comma, la Commissione motiva debitamente le azioni, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti in merito a un'analisi costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione.
5.
Al fine di agevolare l'applicazione uniforme dell'allegato V, entro il 31 dicembre 2015 la Commissione istituisce, per mezzo di atti di esecuzione, un compendio indicativo dei beni e servizi ambientali e delle attività economiche rientranti nell'allegato V in base alle seguenti categorie: servizi ambientali specifici, prodotti utilizzati a fini esclusivamente ambientali (prodotti connessi), beni adattati e tecnologie ambientali. La Commissione aggiorna il compendio se necessario.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
Art. 4 Studi pilota e di fattibilità
1. La Commissione elabora un programma di studi pilota e di fattibilità da realizzare a opera degli Stati membri su base volontaria al fine di sviluppare la trasmissione e migliorare la qualità dei dati, di creare serie temporali storiche lunghe e di sviluppare la metodologia. Il programma include studi pilota per verificare i nuovi moduli di contabilità ambientale. Nell'elaborare il programma, la Commissione presta particolare attenzione ai moduli che producono dati sui sussidi all'energia, compresi i sussidi ai combustibili fossili, e assicura che nessun onere amministrativo o finanziario aggiuntivo gravi sugli Stati membri e sui rispondenti.
2. I risultati degli studi pilota sono valutati e pubblicati dalla Commissione, tenendo conto dei benefici della disponibilità dei dati in rapporto ai costi di raccolta e all’onere amministrativo di risposta. Tali risultati sono presi in considerazione nelle proposte di introduzione di nuovi moduli di contabilità economica ambientale che la Commissione può includere nella relazione di cui all’articolo 10.
3. Oltre al programma di studi pilota e di fattibilità, entro il 27 giugno 2026 la Commissione (Eurostat), in cooperazione con gli Stati membri, effettua una valutazione delle possibilità metodologiche e della fattibilità della valutazione monetaria, degli eventuali valori da trasmettere laddove tali valori siano mancanti e dei possibili metodi alternativi di misurazione per i conti dei servizi ecosistemici, tenendo conto delle norme internazionali del sistema di conti economici ambientali — conti degli ecosistemi (SEEA EA). Sulla base dei risultati di tale valutazione e di tali studi, la Commissione può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa di modifica del presente regolamento al fine di includere i conti monetari degli ecosistemi.
Art. 5 Raccolta dei dati
1. Conformemente agli allegati del presente regolamento, gli Stati membri raccolgono i dati necessari per l’osservazione delle caratteristiche di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c).
2.
Gli Stati membri raccolgono i dati necessari utilizzando una combinazione delle diverse fonti di seguito specificate e applicando il principio della semplificazione amministrativa:
a) indagini;
b) procedure di stima statistica nei casi in cui alcune delle caratteristiche non sono state osservate per tutte le unità;
c) fonti amministrative;
d) ogni altra fonte od ogni altro metodo o approccio innovativo pertinente, nella misura in cui consenta la produzione di conti economici ambientali comparabili e ottemperanti agli obblighi specifici applicabili in materia di qualità.
Gli Stati membri che decidono di utilizzare le fonti, i metodi o gli approcci innovativi di cui alla lettera d) informano la Commissione (Eurostat) al più presto prima della fine dell'anno che precede l'applicazione del metodo e forniscono informazioni dettagliate in merito alla qualità dei dati ottenuti.
3. Gli Stati membri informano la Commissione e forniscono informazioni dettagliate in merito ai metodi e alle fonti utilizzati.
Art. 6 Trasmissione alla Commissione (Eurostat)
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati specificati negli allegati, compresi i dati riservati, entro i termini ivi indicati.
2. I dati sono trasmessi in un formato tecnico appropriato, che deve essere specificato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
Art. 7 Valutazione della qualità
1. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi.
3. Con riguardo all’applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1 ai dati contemplati dal presente regolamento, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
4. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi e, entro un mese dalla ricezione dei dati, può chiedere allo Stato membro in questione di trasmettere informazioni aggiuntive concernenti i dati o una serie di dati riveduta, secondo il caso.
Art. 8 Deroghe
1.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che concedono deroghe agli Stati membri nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano notevoli adeguamenti. Possono essere concesse deroghe agli allegati durante il periodo transitorio ivi indicato. Possono essere concesse deroghe anche alle misure di esecuzione e agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. Le deroghe possono essere concesse per una durata massima di 2 anni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle variazioni derivanti dalle modifiche delle classificazioni e delle nomenclature né alle variazioni dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013.
2. Ai fini dell'ottenimento di una deroga agli allegati VII, VIII e IX a norma del paragrafo 1, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 27 dicembre 2026. Ai fini dell'ottenimento di una deroga a norma del paragrafo 1 alle misure di esecuzione o agli atti delegati adottati in conformità del presente regolamento che entrano in vigore dopo il 26 dicembre 2024, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della misura o dell'atto in questione.
Art. 8 bis Finanziamento
1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, l'Unione fornisce un sostegno finanziario a titolo del programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio3 agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 per:
a) sviluppare metodologie per le statistiche nell'ambito del presente regolamento, compresa la partecipazione degli Stati membri agli studi pilota e di fattibilità rappresentativi di cui all'articolo 4;
b) migliorare la qualità statistica dei conti, in particolare per lo sviluppo o il miglioramento dei processi, comprese soluzioni digitali volte a produrre statistiche di migliore qualità;
c) migliorare la tempestività dei conti e ridurre gli oneri amministrativi e di rendicontazione.
2. L'importo del contributo finanziario dell'Unione a norma del presente articolo è stabilito conformemente alle disposizioni del programma per il mercato unico nell'ambito della procedura annuale di bilancio, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti. L'autorità di bilancio stabilisce lo stanziamento disponibile ogni anno.
3. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, un contributo finanziario può inoltre essere messo a disposizione degli istituti nazionali di statistica e delle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 a titolo di altri programmi finanziari applicabili dell'Unione conformemente alle norme di tali programmi.
Art. 9 Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 agosto 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 o 4, o dell'articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Art. 9 bis Portale dei dati statistici dei conti economici ambientali («quadro operativo»)
1.
La Commissione (Eurostat) istituisce un portale dei dati statistici dei conti economici ambientali («quadro operativo»), che sintetizza gli indicatori chiave dei conti economici ambientali in modo interattivo e di facile utilizzo.
Il portale dei dati visualizza i dati forniti dagli Stati membri in ciascuno dei moduli che figurano nel presente regolamento e relativi agli investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici di cui all'articolo 10, quarto comma.
2. Il portale dei dati è operativo entro il 31 dicembre 2024 ed è aggiornato dalla Commissione (Eurostat) una volta all'anno. Il portale dei dati è messo a disposizione del pubblico sul sito web di Eurostat.