Decisione (UE) 2025/2625 del Consiglio del 12 novembre 2025 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (2025-2032)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 28 febbraio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2017/4181 relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook2 («accordo»). L’accordo è entrato in vigore il 10 maggio 2017.
L’ultimo protocollo di attuazione dell’accordo è scaduto il 16 dicembre 2024.
Il 23 settembre 2024 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il governo delle Isole Cook per un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo. I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura, il 20 giugno 2025, dell’accordo del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (2025-2032) («protocollo»).
Il protocollo mira a permettere ai pescherecci dell’Unione di pescare nella zona di pesca delle Isole Cook, a consentire all’Unione e al governo delle Isole Cook di collaborare strettamente per promuovere ulteriormente lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca delle Isole Cook e nell’Oceano Pacifico centrale e occidentale, e a contribuire alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
È pertanto opportuno che il protocollo sia firmato.
Tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nelle zone di pesca delle Isole Cook e della necessità di ridurre al minimo l’interruzione di tali attività, è opportuno che tale protocollo sia applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.
Poiché il protocollo si estende su più esercizi, i relativi impegni di bilancio possono essere ripartiti in frazioni annue per il periodo di durata del protocollo, in conformità dell’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio4, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere l’11 novembre 20255,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (2025-2032) («protocollo») è autorizzata, fatta salva la conclusione di tale protocollo.
Art. 2
Il protocollo è applicato in via provvisoria, conformemente al suo articolo 13, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2025 Per il Consiglio Il presidente J. Jensen