Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (rifusione)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 322, paragrafo 1, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Corte dei conti1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
Poiché si rendono necessarie varie modifiche del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio3, a fini di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno procedere alla sua rifusione.
Il presente regolamento stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione («bilancio») ai sensi dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e non disciplina l’attuazione delle misure restrittive adottate sulla base del TFUE e del trattato sull’Unione europea (TUE), anche nel quadro dell’esecuzione del bilancio, né incide sulla stessa.
Tenuto conto dell’esperienza acquisita con l’attuazione delle regole finanziarie applicabili al bilancio e in seguito all’adozione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio4, è opportuno apportare alcune modifiche mirate al fine di allineare tali regole finanziarie al nuovo quadro giuridico, adattarle alle esigenze di una gestione efficiente delle crisi e rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Dovrebbero inoltre essere introdotti semplificazioni mirate, aggiornamenti tecnici e correzioni.
A seguito dell’adozione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, i riferimenti agli atti di base dovrebbero essere sostituiti e i riferimenti alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio5, al regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio6 e all’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie7, dovrebbero essere aggiunti ai riferimenti utilizzati in tutto il presente regolamento.
A fini di chiarezza, tutti i riferimenti al regolamento abrogato (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio8 dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio9.
Ai fini della certezza del diritto, è opportuno correggere una serie di riferimenti incrociati.
È necessario rispecchiare meglio la natura e il funzionamento specifici della copertura delle passività finanziarie e delle garanzie di bilancio. È pertanto opportuno adeguare alcune definizioni e norme relative alle garanzie di bilancio, agli impegni di bilancio, agli impegni giuridici, agli stanziamenti di pagamento, ai destinatari e alla pubblicazione di informazioni sui destinatari. Dovrebbe essere aggiunta una definizione di fase di costituzione della copertura delle passività finanziarie. È inoltre opportuno aggiornare le definizioni per tenere conto in particolare delle modifiche delle norme in materia di appalti e dell’introduzione di norme sulle donazioni non finanziarie.
Al fine di migliorare la trasparenza sui destinatari dei fondi dell’Unione che sono organizzazioni non governative, è opportuno introdurre una definizione di organizzazioni non governative che preveda criteri per identificarle. Inoltre, i richiedenti le sovvenzioni dovrebbero dichiarare il loro status giuridico, indicando anche se sono organizzazioni non governative.
È opportuno inserire nel presente regolamento un riferimento al regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio10. Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 è una pietra angolare del quadro giuridico per l’esecuzione del bilancio.
È essenziale che, nell’esecuzione del bilancio, gli Stati membri e la Commissione garantiscano la conformità rispetto alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e rispettino i valori dell’Unione sanciti dall’articolo 2 TUE.
Il presente regolamento dovrebbe consentire agli ordinatori, se del caso in conformità della normativa settoriale, di adottare misure appropriate e intervenire per proteggere il bilancio, ad esempio attraverso la sospensione dei pagamenti, nei casi in cui l’attuazione da parte di uno Stato membro di un’azione finanziata con fondi dell’Unione sia pregiudicata dal mancato rispetto, da parte di tale Stato membro, dei pertinenti valori e diritti fondamentali dell’Unione.
È opportuno mantenere i principi di bilancio fondamentali. Le deroghe esistenti a tali principi per settori specifici come la ricerca, le azioni esterne e i fondi strutturali dovrebbero essere per quanto possibile riviste e semplificate, considerando se siano tuttora pertinenti e tenendo conto del loro valore aggiunto per il bilancio, nonché degli oneri che impongono agli interessati.
Le regole in materia di riporto degli stanziamenti dovrebbero essere presentate in maniera più chiara e dovrebbe essere fatta una distinzione tra riporti automatici e riporti non automatici. Le istituzioni dell’Unione interessate dovrebbero fornire informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio sia sui riporti di diritto che sui riporti non automatici.
Il riporto e l’utilizzazione delle entrate con destinazione specifica esterne per il programma o l’azione successivi dovrebbero essere consentiti per utilizzare tali fondi in modo efficiente. Si dovrebbero poter riportare le entrate con destinazione specifica interne soltanto per l’esercizio successivo, salvo se diversamente disposto dal presente regolamento.
A seguito dell’adozione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 e dei relativi atti di base, è opportuno integrare nel presente regolamento determinate norme riguardanti i principi di bilancio, in particolare relative all’annullamento e al riporto, ai disimpegni e alla ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni, di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio11 e al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio12.
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica interne, dovrebbe essere consentito il finanziamento di nuovi progetti immobiliari con le entrate provenienti da indennità locative e dalla vendita dei fabbricati. Con questa finalità, tali entrate dovrebbero essere considerate entrate con destinazione specifica interne che possono essere riportate fino a quando non siano utilizzate integralmente.
A fini di semplificazione e al fine di allineare meglio la tempistica dei contributi degli Stati membri al fabbisogno di pagamenti corrispondente, tutti i contributi finanziari aggiuntivi degli Stati membri alle azioni e ai programmi dell’Unione, compresi i contributi volontari, dovrebbero essere soggetti allo stesso trattamento ed essere considerati entrate con destinazione specifica esterne.
Al fine di aumentare la trasparenza e la visibilità nella presentazione delle entrate con destinazione specifica, mantenendo nel contempo la sostanza delle informazioni fornite in precedenza, è opportuno che siano fornite in un allegato, che è parte integrante del bilancio, informazioni dettagliate sull’importo stimato delle entrate con destinazione specifica interne ed esterne che si prevede di ricevere e sulla dotazione prevista per le pertinenti linee di bilancio. Inoltre, è opportuno chiarire gli obblighi di rendicontazione per quanto riguarda l’esecuzione delle entrate con destinazione specifica interne ed esterne nell’esercizio precedente. Ciò garantirà che tutte le informazioni sull’esecuzione delle entrate con destinazione specifica e sulle previsioni delle entrate con destinazione specifica da ricevere siano presentate in modo chiaro e accessibile.
Le norme sugli storni che sono oggetto di disposizioni particolari dovrebbero essere aggiornate per tenere conto della riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza istituita a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093. È inoltre opportuno apportare adeguamenti per tenere conto del fatto che i progetti di bilancio rettificativo non sono più necessari per la mobilitazione della riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza.
Le istituzioni dell’Unione dovrebbero poter accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell’Unione.
Al fine di consentire una reazione rapida in circostanze eccezionali, la Commissione dovrebbe poter accettare donazioni in natura, indipendentemente dal loro valore, se tali donazioni sono effettuate ai fini dell’aiuto umanitario, del sostegno di emergenza, della protezione civile o degli aiuti per la gestione delle crisi. Al fine di garantire salvaguardie adeguate, la Commissione dovrebbe accettare tali donazioni solo se l’accettazione è conforme ai principi della sana gestione finanziaria e della trasparenza, non dà luogo a conflitto d’interessi, non pregiudica l’immagine dell’Unione e non danneggia o rischia di danneggiare la sicurezza o l’ordine pubblico dell’Unione o degli Stati membri. Il donatore non dovrebbe trovarsi, al momento dell’accettazione, in una delle situazioni di esclusione nell’ambito del sistema di individuazione precoce e di esclusione e non dovrebbe essere registrato come escluso nella banca dati corrispondente. Se la Commissione accetta una donazione, l’ordinatore responsabile dovrebbe fornire informazioni a tale riguardo nella sua relazione annuale di attività.
È opportuno introdurre una disposizione per consentire la sponsorizzazione in natura da parte di una persona giuridica di manifestazioni o attività a fini promozionali o ai fini della responsabilità sociale delle imprese.
È opportuno chiarire il concetto di performance in relazione al bilancio. La performance dovrebbe essere collegata all’applicazione diretta del principio della sana gestione finanziaria. Si dovrebbe definire anche il principio della sana gestione finanziaria e dovrebbe essere stabilito un nesso tra obiettivi fissati e indicatori di performance, tra risultati ed economia, nonché tra efficienza ed efficacia dell’utilizzazione degli stanziamenti. Ai fini della certezza del diritto dovrebbe essere definita la terminologia della performance, in particolare per quanto riguarda le realizzazioni e i risultati, evitando nel contempo conflitti con i quadri della performance esistenti dei diversi programmi.
In considerazione dell’obiettivo dell’integrazione orizzontale della dimensione di genere, degli obiettivi di monitoraggio della spesa per il clima e dei relativi risultati e del monitoraggio della spesa che contribuisce ad arrestare e invertire il declino della biodiversità, è opportuno introdurre indicatori di performance specifici per il bilancio per tracciare la spesa sulla parità di genere, sulla mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e sulla protezione della biodiversità. Tali indicatori dovrebbero essere concisi e proporzionati, evitare sovrapposizioni, essere limitati nel numero e non comportare un onere amministrativo eccessivo. Dovrebbero basarsi su una metodologia efficace, trasparente e completa e, se del caso, su prove scientifiche ampiamente riconosciute. Se del caso, i dati raccolti in relazione a tali indicatori dovrebbero essere disaggregati per genere e raccolti in modo da consentire l’aggregazione di tali dati in tutti i programmi pertinenti.
Considerata l’importanza di affrontare le sfide climatiche e ambientali e al fine di garantire che l’esecuzione del bilancio contribuisca alla realizzazione del Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, degli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed energia, e della neutralità climatica entro il 2050, il concetto di performance in relazione al bilancio dovrebbe essere ampliato per includere l’attuazione dei programmi e delle attività in modo sostenibile e senza ostacolare il conseguimento degli obiettivi ambientali quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, l’adattamento ai cambiamenti climatici, l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un’economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento e la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
È importante promuovere i diritti sociali e condizioni di lavoro e occupazionali eque, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali e con l’articolo 9 TFUE. Ove possibile e opportuno, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero rispettare, nell’attuazione dei programmi e delle attività finanziati dal bilancio, il pertinente diritto nazionale applicabile, il diritto dell’Unione, le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e i contratti collettivi.
Conformemente all’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201613, la legislazione dell’Unione dovrebbe essere di qualità elevata e dovrebbe concentrarsi sui settori in cui presenta il massimo valore aggiunto per i cittadini e conseguire gli obiettivi strategici comuni dell’Unione nel modo più efficiente ed efficace possibile. Sottoporre a valutazione le attività e i programmi di spesa nuovi ed esistenti che comportano spese significative può contribuire a raggiungere tali obiettivi.
Al fine di realizzare l’impegno della Commissione a essere digitale per default e favorire controlli e audit più efficienti e di qualità aumentando il livello di certezza e riducendo nel contempo i costi, è opportuno introdurre un riferimento esplicito all’uso di strumenti digitali e tecnologie emergenti quali l’apprendimento automatico, l’automazione robotica dei processi, l’estrazione di dati e l’intelligenza artificiale.
Al fine di rafforzare la protezione del bilancio contro irregolarità che includono la frode, la corruzione, il conflitto d’interessi e il doppio finanziamento, è opportuno introdurre misure standardizzate per la raccolta, il confronto e l’aggregazione delle informazioni sui destinatari dei fondi dell’Unione. In particolare, al fine di prevenire, individuare, investigare e rettificare le frodi o porre rimedio alle irregolarità in modo efficace è necessario essere in grado di identificare le persone fisiche che sono i beneficiari finali, diretti o indiretti, dei finanziamenti dell’Unione o dell’uso improprio di tali finanziamenti. La registrazione e l’archiviazione elettroniche dei dati sui destinatari dei fondi dell’Unione, compresi i loro titolari effettivi quali definiti all’articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio14, e la regolare messa a disposizione di tali dati in un sistema di informazione e sorveglianza unico, integrato e interoperabile, comprensivo di uno strumento unico per l’estrazione dei dati e la valutazione del rischio (sistema informatico integrato unico) fornito dalla Commissione dovrebbero facilitare la valutazione del rischio ai fini della selezione, dell’aggiudicazione o dell’attribuzione, della gestione finanziaria, del monitoraggio, dell’indagine, del controllo e dell’audit e contribuire all’efficace prevenzione, individuazione, correzione delle irregolarità che includono le frodi, la corruzione, il conflitto d’interessi e il doppio finanziamento e a dare loro seguito. Le norme riguardanti la registrazione, l’archiviazione, il trasferimento e il trattamento dei dati dovrebbero essere conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Il sistema informatico integrato unico dovrebbe essere sviluppato con lo scopo di evitare doppie segnalazioni e ridurre l’onere amministrativo per gli Stati membri e altre entità attuative. La Commissione dovrebbe agire in qualità di titolare del trattamento ed essere responsabile dello sviluppo, della gestione e della sorveglianza del sistema informatico integrato unico. Gli Stati membri, gli organismi di indagine, controllo e audit dell’Unione, compresi l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Corte dei conti e la Procura europea («EPPO») dovrebbero avere accesso a tali dati nell’esercizio delle rispettive competenze. Tale accesso dovrebbe rispettare i principi di necessità e proporzionalità. I dati disponibili attraverso il sistema informatico integrato unico dovrebbero essere messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio caso per caso, nella misura necessaria e proporzionata all’esercizio delle rispettive competenze, nel contesto della procedura di discarico alla Commissione.
Il sistema informatico integrato unico dovrebbe basarsi sull’interoperabilità, in base alla quale le informazioni e i dati aggiornati sui destinatari dei fondi dell’Unione dovrebbero essere recuperati e trasferiti in tale sistema, in modo automatico e, ove possibile, in tempo reale, utilizzando tra l’altro le banche dati nazionali pertinenti, i sistemi interni degli organismi e delle autorità nazionali competenti, e delle autorità di gestione e di pagamento, le banche dati nazionali sugli appalti pubblici e le gare d’appalto, i dati disponibili al pubblico e i dati provenienti da altre banche dati della Commissione, garantendo in tal modo l’esaustività e la completezza delle informazioni e dei dati.
Il sistema informatico integrato unico dovrebbe essere progettato e attuato in modo da consentire l’aggregazione delle informazioni pertinenti in relazione agli stessi destinatari tra i diversi programmi di finanziamento dell’Unione. Esso dovrebbe utilizzare solo indicatori di rischio oggettivi, proporzionati, necessari per la valutazione del rischio e basati su fonti affidabili di informazioni e dati aggiornati, ove possibile in tempo reale. Il sistema informatico integrato unico dovrebbe essere progettato per essere utilizzato in linea con i principi generali in materia di protezione dei dati, tra cui la minimizzazione dei dati e la limitazione della conservazione, applicabili al trattamento dei dati personali.
Al fine di garantire che le funzioni del sistema informatico integrato unico si mantengano a un livello elevato, è opportuno attuare, ove possibile, determinate azioni e misure, fra cui l’allineamento dei campi di dati con i sistemi informatici e le banche dati nazionali e della Commissione pertinenti, con le aggiunte necessarie ai fini dello strumento per l’estrazione dei dati e la valutazione del rischio, compreso il riferimento all’identificativo univoco delle operazioni; l’integrazione dei sistemi informatici e delle banche dati nazionali pertinenti con il sistema informatico integrato unico per uno scambio automatico di informazioni; la fornitura agli utenti della possibilità di adattare e raggruppare gli indicatori di rischio e le relative ponderazioni alle esigenze e alle specificità di un fondo, di un programma o di un paese dell’Unione; l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per l’analisi e l’interpretazione dei dati; la fornitura agli utenti di molteplici possibilità di utilizzare le opzioni di ricerca e le capacità di filtraggio; la fornitura agli utenti di orientamenti sull’interpretazione e l’uso dei dati e dei risultati; e una formazione su come navigare nel sistema informatico integrato unico, valutare i rischi e tenere conto di essi nelle verifiche e negli audit.
Conformemente al principio di trasparenza sancito dall’articolo 15 TFUE, le istituzioni dell’Unione devono operare nel modo più trasparente possibile. Per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio, l’applicazione di tale principio implica che i cittadini conoscano la destinazione e lo scopo dei fondi spesi dall’Unione. Tali informazioni favoriscono il dibattito democratico, contribuiscono alla partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell’Unione, rafforzano il monitoraggio e il controllo istituzionale sulla spesa dell’Unione e contribuiscono al rafforzamento della sua credibilità. La comunicazione dovrebbe essere maggiormente mirata e finalizzata a rafforzare la visibilità del contributo dell’Unione per i cittadini. Tali obiettivi dovrebbero essere raggiunti attraverso la pubblicazione, preferibilmente utilizzando moderni strumenti di comunicazione, delle pertinenti informazioni riguardanti tutti i destinatari dei fondi finanziati dal bilancio, tenuto conto dei legittimi interessi di riservatezza e di sicurezza di detti destinatari e, per quanto concerne le persone fisiche, del loro diritto alla vita privata e alla protezione dei loro dati personali. Le istituzioni dell’Unione dovrebbero quindi adottare un approccio selettivo nella pubblicazione delle informazioni conformemente al principio di proporzionalità. Le decisioni in materia di pubblicazione dovrebbero basarsi su criteri pertinenti al fine di fornire informazioni opportune.
Fatte salve le norme sulla protezione dei dati personali, dovrebbe essere garantita la massima trasparenza sulle informazioni relative ai destinatari. Le informazioni sui destinatari dei fondi dell’Unione dovrebbero essere pubblicate su un apposito sito web centralizzato delle istituzioni dell’Unione, come il sistema di trasparenza finanziaria, e dovrebbero essere facilmente disponibili attraverso soluzioni tecniche adeguate e sicure. Gli obblighi di pubblicazione dovrebbero riguardare tutti i metodi di esecuzione del bilancio, anche da parte di altre istituzioni e organismi dell’Unione.
La Commissione dovrebbe avere la possibilità di dare esecuzione al bilancio indirettamente attraverso le organizzazioni degli Stati membri. Ai fini della certezza del diritto è pertanto opportuno definire un’organizzazione di uno Stato membro come un’entità stabilita in uno Stato membro quale organismo di diritto pubblico o quale organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico e assistito da sufficienti garanzie finanziarie fornite da tale Stato membro. Il sostegno finanziario fornito a tali organismi di diritto privato da uno Stato membro, conformemente alle disposizioni di cui al diritto dell’Unione, nella forma stabilita da tale Stato membro e senza che tale sostegno richieda necessariamente una garanzia bancaria, dovrebbe essere considerato sufficiente garanzia finanziaria.
Poiché è opportuno che i dati personali relativi alle persone fisiche non siano pubblicati per un periodo superiore alla durata di utilizzo dei fondi da parte del destinatario, tali dati dovrebbero essere cancellati dopo due anni.
Nella maggior parte dei casi disciplinati dal presente regolamento la pubblicazione riguarda persone giuridiche. Quando sono interessate persone fisiche, la pubblicazione dei dati personali dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità tra l’entità dell’importo erogato e l’esigenza di controllare l’impiego ottimale dei fondi. In tali casi, la pubblicazione della regione al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) è coerente con l’obiettivo della pubblicazione delle informazioni dei destinatari e assicura la parità di trattamento tra Stati membri di dimensioni diverse, garantendo al contempo il diritto dei destinatari al rispetto della vita privata e, in particolare, alla protezione dei loro dati personali.
Ai fini della certezza del diritto e conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno specificare le situazioni nelle quali la pubblicazione non dovrebbe aver luogo. Per esempio, non dovrebbero essere pubblicate informazioni inerenti a borse di studio o ad altre forme di aiuto diretto in favore di persone fisiche estremamente bisognose, a taluni contratti di valore molto modesto o a sostegni finanziari al di sotto di una determinata soglia forniti mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio, o nei casi in cui la divulgazione rischi di minare i diritti e le libertà delle persone interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea oppure di ledere gli interessi commerciali dei destinatari. In ogni caso, per le sovvenzioni non ci dovrebbe essere alcuna esenzione speciale dall’obbligo di pubblicare le informazioni, in base a una soglia specifica, al fine di mantenere la prassi attuale e garantire la trasparenza.
Qualora i dati personali dei destinatari siano pubblicati ai fini della trasparenza in relazione all’uso di fondi dell’Unione e al controllo delle procedure di aggiudicazione, i destinatari summenzionati dovrebbero essere informati di tale pubblicazione, nonché dei loro diritti e delle procedure applicabili per esercitare tali diritti, in conformità dei regolamenti (UE) 2018/1725 e (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio15.
Per garantire che il principio della parità di trattamento sia rispettato per tutti i destinatari, è opportuno pubblicare anche le informazioni relative alle persone fisiche, in ottemperanza all’obbligo per gli Stati membri di prevedere un livello elevato di trasparenza per i contratti che eccedono le soglie stabilite dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio16.
Nel caso della gestione indiretta e concorrente, le persone, le entità o gli organismi designati che eseguono i fondi dell’Unione dovrebbero mettere a disposizione le informazioni sui destinatari e sui destinatari finali. Nel caso della gestione concorrente, le informazioni dovrebbero essere pubblicate conformemente alla normativa settoriale. Gli Stati membri che ricevono ed eseguono i fondi dell’Unione in regime di gestione diretta dovrebbero mettere a disposizione informazioni sui destinatari conformemente al presente regolamento. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione informazioni su un singolo sito web, compreso un riferimento al suo indirizzo, dove siano reperibili le informazioni sui destinatari e sui destinatari finali.
Ai fini di una maggiore leggibilità e trasparenza dei dati sugli strumenti finanziari attuati in regime di gestione diretta e indiretta, è opportuno fondere tutti gli obblighi di comunicazione in un unico documento di lavoro che deve essere accluso al progetto di bilancio.
Al fine di garantire la trasparenza, evitare talune duplicazioni e allineare la tempistica delle comunicazioni alla disponibilità dei dati pertinenti, garantendo nel contempo che nessuna informazione vada perduta, le informazioni sulle garanzie di bilancio, sul fondo comune di copertura e sulle passività potenziali coperte dal massimale delle risorse proprie dovrebbero essere raggruppate in queste tre categorie e presentate in modo esaustivo nelle relative relazioni.
Al fine di aumentare la trasparenza e l’esattezza delle comunicazioni, le informazioni sugli strumenti finanziari presentate nel documento di lavoro accluso al progetto di bilancio dovrebbero includere informazioni sulle perdite realizzate sulle attività.
Al fine di garantire la sincronizzazione con il calendario per l’adozione dello stato di previsione, il documento di lavoro sulla politica immobiliare della Commissione dovrebbe essere accluso al progetto di bilancio.
Al fine di promuovere le migliori prassi di esecuzione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), la Commissione dovrebbe, a titolo informativo, essere in grado di mettere a disposizione degli organismi responsabili delle attività di gestione e di controllo una guida metodologica non vincolante che illustri la propria strategia e l’impostazione da essa adottata per i controlli e che comprenda liste di controllo ed esempi delle migliori prassi. Tale guida dovrebbe essere aggiornata ogniqualvolta risulti necessario.
La giurisprudenza17 che obbliga la Commissione a pagare interessi o altri oneri dovuti sugli importi di ammende annullate o ridotte dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ha generato una nuova situazione imprevedibile. È quindi necessario consentire di detrarre dalle entrate del bilancio generale dell’Unione eventuali interessi o altri oneri dovuti sugli importi di ammende, altre penali o sanzioni annullate o ridotte, compresi eventuali rendimenti negativi connessi a tali importi. Tale eccezione al divieto di entrate negative dovrebbe essere limitata a questa specifica situazione. Al fine di rispettare il principio generale del ripristino della situazione iniziale (restitutio in integrum) applicabile alle ammende, altre penali o sanzioni irrogate dalle istituzioni dell’Unione e successivamente annullate o ridotte dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, è necessario disporre che eventuali rendimenti negativi degli importi riscossi a titolo provvisorio di tali ammende, altre penali o sanzioni irrogate dalle istituzioni dell’Unione non siano detratti dall’importo da rimborsare. Per risarcire la privazione del godimento delle somme di denaro dalla data in cui i terzi interessati hanno pagato l’ammenda a titolo provvisorio alla Commissione fino alla data del rimborso, all’importo da rimborsare dovrebbero essere aggiunti interessi al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di un punto e mezzo percentuale, come risarcimento adeguato per detti terzi in tali situazioni, escludendo così la necessità di applicare qualsiasi altro tasso d’interesse all’importo.Il tasso corrisponde, inoltre, al tasso d’interesse applicabile al debitore quando quest’ultimo sceglie di differire il pagamento di un’ammenda o altra penale o sanzione e fornisce una garanzia finanziaria in sostituzione del pagamento. Tali interessi e oneri dovrebbero essere detratti come entrate negative solo fino al 31 dicembre 2027, in attesa di una soluzione definitiva per il quadro finanziario pluriennale dopo il 2027 in relazione al tasso di interesse e altri oneri che dovrebbero essere pagati come compensazione adeguata per il rimborso di ammende, altre penali o sanzioni annullate o ridotte. Questa soluzione definitiva dovrebbe tenere conto dell’esperienza passata e degli sviluppi futuri previsti ed essere in linea con l’applicazione dei principi di bilancio stabiliti nel presente regolamento. Al fine di garantire un flusso di cassa sufficiente a risarcire i terzi interessati per il mancato godimento delle somme di denaro qualora un’ammenda, un’altra penale o una sanzione sia stata annullata o ridotta, potrebbe essere necessario consentire che gli importi riscossi a titolo di ammende, altre penali o sanzioni, nonché gli interessi maturati o altri proventi da essi prodotti, siano iscritti in bilancio entro la fine dell’esercizio successivo. Al fine di garantire la piena trasparenza di tale meccanismo, la Commissione dovrebbe fornire al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le informazioni disponibili nel quadro della procedura annuale di bilancio.
In considerazione dell’aumento del volume delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti effettuate dalla Commissione per conto dell’Unione per finanziare la ripresa dalla pandemia di COVID-19, è opportuno rafforzare ulteriormente la trasparenza per quanto riguarda tali operazioni. Per far fronte alla maggiore complessità di tali operazioni e garantire una migliore visibilità del loro contenuto, è opportuno aggiungere al documento allegato alla sezione del bilancio relativa alla Commissione una panoramica completa delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti effettuate dalla Commissione. Tale panoramica dovrebbe comprendere, tra l’altro, informazioni dettagliate sulle scadenze, lo scadenzario dei pagamenti, gli interessi dovuti a livello aggregato, la base di investitori sul mercato primario e, se del caso, le dimensioni e i costi della riserva di liquidità comune alla base della strategia di finanziamento diversificata, nonché il piano di assunzione dei prestiti. La panoramica dovrebbe inoltre presentare i dati sottostanti e la metodologia utilizzata dalla Commissione per calcolare gli interessi sostenuti e stimare gli interessi dovuti, senza includere informazioni in grado di influenzare il mercato.
È opportuno permettere alle istituzioni dell’Unione di concludere tra loro accordi sul livello dei servizi per facilitare l’esecuzione dei loro stanziamenti, nonché di concludere tali accordi tra i dipartimenti delle istituzioni dell’Unione, gli organismi dell’Unione, gli uffici europei, gli organismi e le persone incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) a norma del titolo V TUE e l’Ufficio del segretario generale del Consiglio superiore delle scuole europee per la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti o l’esecuzione di lavori o di appalti immobiliari.
Ai fini della certezza del diritto è necessario chiarire che il diritto applicabile, in forza del quale devono essere adottate eventuali e adeguate misure riguardo ai conflitti d’interessi, include il diritto dell’Unione e nazionale in materia di conflitto d’interessi.
Al fine di aumentare l’inclusività, è opportuno aggiungere all’elenco delle entità cui possono essere affidati compiti di esecuzione del bilancio gli organismi di diritto privato o di diritto dell’Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei a essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell’esecuzione dei fondi dell’Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato con compiti di servizio pubblico ammissibili in regime di gestione indiretta e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie. Qualora tali organismi di diritto privato o di diritto dell’Unione non beneficino di un sostegno finanziario fornito da uno Stato membro, le sufficienti garanzie finanziarie dovrebbero assumere la forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti.
È opportuno definire la procedura per l’istituzione di nuovi uffici europei e distinguere tra funzioni obbligatorie e funzioni non obbligatorie di tali uffici. È opportuno introdurre la possibilità per le istituzioni dell’Unione, gli organismi dell’Unione e gli altri uffici europei di delegare i poteri di ordinatore al direttore di un ufficio europeo. Gli uffici europei dovrebbero inoltre avere la possibilità di concludere accordi sul livello dei servizi per la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti o l’esecuzione di lavori o di appalti immobiliari. È opportuno stabilire norme specifiche per la redazione dei documenti contabili, disposizioni che autorizzino il contabile della Commissione a delegare alcuni dei suoi compiti al personale di tali uffici, nonché le modalità di funzionamento dei conti bancari che la Commissione dovrebbe essere in grado di aprire a nome di un ufficio europeo.
Per migliorare l’efficacia in termini di costi delle agenzie esecutive e alla luce dell’esperienza pratica acquisita con altri organismi dell’Unione, il contabile della Commissione dovrebbe poter essere incaricato della totalità o di una parte dei compiti del contabile dell’agenzia esecutiva interessata.
Ai fini della certezza del diritto, è necessario chiarire che i direttori delle agenzie esecutive agiscono in qualità di ordinatori delegati quando gestiscono gli stanziamenti operativi dei programmi delegati alle loro agenzie. Affinché i miglioramenti di efficienza derivanti da una centralizzazione generale di determinati servizi di supporto spieghino pienamente i loro effetti, è opportuno prevedere esplicitamente la possibilità per le agenzie esecutive di eseguire spese amministrative.
Occorre stabilire le regole riguardanti i poteri e le responsabilità degli agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili.
Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte dei conti e il contabile della Commissione dovrebbero essere informati della nomina o della cessazione dalle funzioni degli ordinatori delegati, dei revisori interni e dei contabili entro due settimane da tale nomina o cessazione.
La responsabilità degli ordinatori dovrebbe essere totale per quanto riguarda tutte le operazioni di entrata e di spesa eseguite sotto la loro autorità e per quanto riguarda i sistemi di controllo interno, ed essi dovrebbero rispondere del proprio operato anche, se del caso, nell’ambito di una procedura disciplinare.
È opportuno definire anche i compiti, le responsabilità e i principi procedurali che devono essere rispettati dagli ordinatori. Gli ordinatori delegati dovrebbero provvedere a che gli ordinatori sottodelegati e il loro personale ricevano le informazioni e la formazione riguardanti le norme di controllo e i metodi e le tecniche corrispondenti e a che siano adottate misure per garantire il funzionamento del sistema di controllo. L’ordinatore delegato dovrebbe riferire alla propria istituzione dell’Unione in ordine all’esercizio delle sue funzioni sotto forma di una relazione annuale. Tale relazione dovrebbe comprendere le necessarie informazioni finanziarie e di gestione a sostegno della dichiarazione di affidabilità di detto ordinatore relativa all’esercizio delle sue funzioni, comprese le informazioni sui risultati globali delle operazioni svolte. È opportuno conservare i documenti giustificativi relativi a tali operazioni per almeno cinque anni. I vari tipi di procedure negoziate per l’aggiudicazione di contratti pubblici dovrebbero essere oggetto di una relazione speciale da parte dell’ordinatore delegato all’istituzione dell’Unione interessata e di una relazione da parte di detta istituzione dell’Unione al Parlamento europeo e al Consiglio, dal momento che tali procedure derogano alle ordinarie procedure di aggiudicazione.
È opportuno tener conto del duplice ruolo che i capi delle delegazioni dell’Unione e, in loro assenza, i vice capi rivestono in quanto ordinatori sottodelegati per il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e, riguardo agli stanziamenti operativi, per la Commissione.
La delega da parte della Commissione ai vice capi delle delegazioni dell’Unione dei poteri di esecuzione del bilancio relativamente agli stanziamenti operativi figuranti nella sua sezione del bilancio dovrebbe essere limitata alle situazioni in cui lo svolgimento di tali compiti da parte dei vice capi delle delegazioni dell’Unione è strettamente necessario per garantire la continuità operativa in caso di assenza dei capi delle delegazioni dell’Unione. Ai vice capi delle delegazioni dell’Unione non dovrebbe essere consentito di esercitare tali poteri in maniera sistematica o per motivi legati alla ripartizione interna del lavoro.
Il contabile dovrebbe essere responsabile della corretta esecuzione dei pagamenti, dell’incasso delle entrate e del recupero dei crediti. Il contabile dovrebbe gestire la tesoreria, i conti bancari e lo schedario terzi, dovrebbe tenere la contabilità ed essere incaricato di redigere gli stati finanziari dell’istituzione dell’Unione. Il contabile della Commissione dovrebbe essere l’unica persona abilitata a definire le norme contabili e i piani contabili armonizzati, mentre i contabili delle altre istituzioni dell’Unione dovrebbero definire le procedure contabili applicabili alle rispettive istituzioni.
È inoltre opportuno precisare le modalità per la nomina e la cessazione dalle funzioni del contabile.
Il contabile dovrebbe stabilire procedure per far sì che i conti aperti ai fini della gestione della tesoreria e le casse di anticipi non siano debitori.
È opportuno allineare i mezzi di pagamento autorizzati per la gestione della tesoreria ai moderni metodi di pagamento, compresi le carte di credito e i portafogli elettronici.
Considerato che i pagamenti eseguiti dalle delegazioni dell’Unione mediante le norme standard per le operazioni di bilancio, di tesoreria e contabili («procedure di bilancio») sono effettuati sempre più spesso attraverso la tesoreria centrale e che, di conseguenza, il numero di operazioni e gli importi versati attraverso le casse di anticipi diminuiscono, è opportuno semplificare le norme relative alla creazione, alla gestione e al controllo delle casse di anticipi.
Dovrebbero essere stabilite le condizioni per il ricorso alle casse di anticipi, un sistema di gestione in deroga alle procedure di bilancio ordinarie che riguarda unicamente importi limitati, e dovrebbero essere precisate le funzioni e le responsabilità degli amministratori degli anticipi, nonché quelle degli ordinatori e dei contabili per quanto riguarda il controllo delle casse di anticipi. Per motivi di efficienza, nelle delegazioni dell’Unione è opportuno istituire casse di anticipi che gestiscono gli stanziamenti delle sezioni del bilancio relative alla Commissione e al SEAE. È altresì opportuno autorizzare, a condizioni specifiche, l’utilizzazione di casse di anticipi nelle delegazioni dell’Unione per eseguire pagamenti di importo limitato mediante le procedure di bilancio. Per quanto concerne la nomina degli amministratori degli anticipi, dovrebbe essere possibile selezionarli anche nell’ambito del personale impiegato dalla Commissione nel settore degli aiuti alla gestione delle crisi e delle operazioni di aiuto umanitario quando non è disponibile personale della Commissione disciplinato dallo statuto dei funzionari dell’Unione europea e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio18 (statuto).
Per tenere conto della situazione nel settore dell’aiuto alla gestione delle crisi e delle operazioni di aiuto umanitario quando non è disponibile personale della Commissione disciplinato dallo statuto e delle difficoltà tecniche per far firmare tutti gli impegni giuridici dall’ordinatore responsabile, è opportuno autorizzare il personale impiegato dalla Commissione in tale settore ad assumere impegni giuridici relativi ai pagamenti di valore non superiore a 2500 EUR collegati a pagamenti eseguiti a valere sulle casse di anticipi, e autorizzare i capi delle delegazioni dell’Unione o i loro vice ad assumere impegni giuridici su istruzione dell’ordinatore responsabile della Commissione.
Una volta definite funzioni e competenze degli agenti finanziari, la loro responsabilità può essere chiamata in causa soltanto secondo le disposizioni dello statuto. Presso le istituzioni dell’Unione ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio19 sono stati istituiti organismi specializzati in irregolarità finanziarie. Tuttavia, tenuto conto del numero limitato di casi loro sottoposti, e per motivi di efficienza, è opportuno trasferire le loro funzioni a un comitato interistituzionale istituito a norma del presente regolamento («comitato»). Il comitato dovrebbe essere incaricato di valutare le richieste presentate dalla Commissione o da altre istituzioni e organismi dell’Unione e di formulare raccomandazioni sulla necessità di adottare decisioni sull’esclusione e sull’irrogazione di sanzioni pecuniarie, fatta salva la loro autonomia amministrativa con riguardo ai membri del loro personale. Detto trasferimento di funzioni è anche inteso a evitare sovrapposizioni e a ridurre i rischi di divergenza tra le raccomandazioni o i pareri nei casi in cui siano coinvolti sia un operatore economico che un membro del personale di un’istituzione o di un organismo dell’Unione. È necessario mantenere le modalità con le quali un ordinatore può chiedere la conferma di un’istruzione che ritenga irregolare o contraria al principio della sana gestione finanziaria ed essere in tal modo sollevato dalla propria responsabilità. La composizione del comitato dovrebbe essere modificata quando svolge questa funzione. Il comitato non dovrebbe avere poteri di indagine.
In materia di entrate, è necessario esaminare la questione delle rettifiche negative delle risorse proprie disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio20 e dal regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio21. Tranne che nel caso delle risorse proprie, è necessario mantenere i compiti e i controlli esistenti di competenza degli ordinatori nelle diverse fasi della procedura: la determinazione della previsione di crediti, l’emissione degli ordini di riscossione, la trasmissione della nota di addebito che informa il debitore dell’accertamento di un credito e, se del caso, la decisione di rinunciare al credito, nel rispetto di criteri atti ad assicurare la sana gestione finanziaria ai fini della riscossione efficace delle entrate.
L’ordinatore dovrebbe poter rinunciare, in tutto o in parte, al recupero di un credito accertato quando il debitore si trova in una delle procedure di insolvenza di cui al regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio22, in particolare nel caso di accordi giudiziari, concordati e procedure affini.
È opportuno definire disposizioni specifiche sulle procedure per la correzione o la riduzione a zero di una previsione dei crediti accertati.
Occorre precisare il momento dell’iscrizione in bilancio di importi riscossi a titolo di ammende, altre penali e sanzioni, nonché degli interessi o degli altri proventi prodotti.
In seguito ai recenti sviluppi riguardanti i mercati finanziari e il tasso d’interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, è necessario rivedere le disposizioni relative al tasso d’interesse per le ammende o altre penali.
Per tenere conto della natura specifica dei crediti derivanti da ammende o altre penali irrogate dalle istituzioni dell’Unione a norma del TFUE o del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (trattato Euratom), è necessario introdurre disposizioni specifiche sui tassi d’interesse da applicare agli importi dovuti ma non ancora versati, qualora tali importi siano maggiorati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
È opportuno chiarire e contemporaneamente potenziare le norme in materia di recupero. In particolare, è opportuno specificare che il contabile deve procedere al recupero degli importi anche mediante compensazione con importi dovuti al debitore da un’agenzia esecutiva che esegue il bilancio.
Onde assicurare la certezza del diritto e la trasparenza, è opportuno stabilire regole riguardanti i termini entro cui deve essere inviata una nota di addebito.
Per garantire la gestione degli attivi dando al tempo stesso priorità all’obiettivo della sicurezza e della liquidità delle somme, gli importi relativi ad ammende, altre penali o sanzioni irrogate conformemente al TFUE o al trattato Euratom, quali le ammende in materia di concorrenza che sono oggetto di contestazione, dovrebbero essere incassati su base provvisoria. La Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di investire tali importi in attivi finanziari e di stabilire la destinazione del rendimento che generano. Poiché la Commissione non è l’unica istituzione dell’Unione abilitata a irrogare ammende, altre penali o sanzioni, è necessario definire disposizioni relative a tali ammende, altre penali o sanzioni irrogate da altre istituzioni dell’Unione e definire regole in materia di recupero che dovrebbero essere equivalenti a quelle applicabili alla Commissione.
Per garantire che la Commissione disponga di tutte le informazioni necessarie per l’adozione di decisioni di finanziamento, occorre stabilire i requisiti minimi riguardo al contenuto delle decisioni di finanziamento concernenti le sovvenzioni, gli appalti, i fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne (fondi fiduciari dell’Unione), i premi, gli strumenti finanziari, i meccanismi o le piattaforme di finanziamento misto e le garanzie di bilancio. Parallelamente, per offrire prospettive più a lungo termine ai destinatari potenziali è necessario permettere l’adozione di decisioni di finanziamento di durata superiore a un esercizio, specificando al tempo stesso che l’esecuzione è subordinata alla disponibilità di stanziamenti di bilancio per i rispettivi esercizi. Inoltre occorre ridurre il numero di elementi richiesti per la decisione di finanziamento. A fini di semplificazione, la decisione di finanziamento dovrebbe fungere al tempo stesso da programma di lavoro annuale o pluriennale. Poiché i contributi agli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71 sono già stabiliti nel bilancio, non dovrebbe essere necessario adottare una specifica decisione di finanziamento a tale riguardo.
Per quanto riguarda le spese, è opportuno chiarire l’articolazione tra le decisioni di finanziamento, gli impegni di bilancio globali e gli impegni di bilancio specifici, nonché le nozioni di impegno di bilancio e di impegno giuridico, al fine di inquadrare con chiarezza le varie fasi dell’esecuzione del bilancio.
Per tenere conto, in particolare, del numero di impegni giuridici assunti dalle delegazioni dell’Unione e dalle rappresentanze dell’Unione, e delle fluttuazioni dei tassi di cambio che li riguardano, gli impegni di bilancio accantonati dovrebbero essere possibili anche nei casi in cui il beneficiario finale e l’importo sono determinati.
Al fine di allineare il FEAGA alla contabilità generale e alle procedure di bilancio non appena ciò sia tecnicamente possibile, è opportuno consentire di procedere a impegni di bilancio specifici per il versamento degli importi, senza la necessità di assumere in primo luogo un impegno accantonato globale per il versamento degli importi seguito da impegni specifici entro un periodo massimo di due mesi o, a determinate condizioni, entro un periodo più lungo. Inoltre, per poter procedere agli impegni di bilancio specifici e ai pagamenti per il primo mese dell’esercizio a dicembre, è opportuno aggiungere le spese di gestione corrente del FEAGA ai tipi di spesa per i quali sono autorizzati pagamenti anticipati.
Per quanto riguarda la tipologia dei pagamenti che gli ordinatori hanno la possibilità di effettuare, conformemente al principio della sana gestione finanziaria è opportuno fornire un chiarimento sui vari tipi di pagamenti. È opportuno chiarire ulteriormente le norme relative alla liquidazione dei prefinanziamenti, in particolare nel caso in cui non sia possibile una liquidazione intermedia. A tal fine, dovrebbero essere inserite opportune disposizioni negli impegni giuridici assunti.
Il presente regolamento dovrebbe stabilire che i pagamenti devono essere eseguiti entro determinati termini e che, in caso di inosservanza di tali termini, i creditori possono vantare interessi di mora a carico del bilancio, salvo nel caso degli Stati membri, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI).
Gli elementi essenziali delle fatture elettroniche negli appalti pubblici dovrebbero basarsi sulle norme stabilite dalla direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio23.
Per motivi di chiarezza, la definizione di offerte inappropriate negli appalti pubblici dovrebbe essere rivista per includervi le offerte per le quali l’operatore economico non ha accesso agli appalti.
È necessario chiarire che i contratti specifici nell’ambito di contratti quadro conclusi con un unico operatore economico possono essere aggiudicati e modificati nel rispetto delle condizioni fissate nel contratto quadro.
Considerato che le misure di pubblicità ex ante sono le stesse per le procedure aperte, ristrette e competitive con negoziazione, è opportuno consentire, a determinate condizioni, il ricorso a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara a seguito di una procedura competitiva con negoziazione senza esito.
È necessario escludere dall’ambito di applicazione delle norme in materia di appalti del presente regolamento i servizi di certificazione e autenticazione di documenti prestati da notai, nei casi in cui le procedure che disciplinano tali servizi nello Stato membro interessato non sono aperte alla concorrenza.
È opportuno prevedere la possibilità di ricorrere a procedure negoziate senza previa pubblicazione per i servizi prestati da organizzazioni degli Stati membri che non possono partecipare a procedure competitive.
Al fine di garantire il rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea24, l’ordinatore dovrebbe chiedere che le prove relative ai criteri di esclusione e di selezione siano presentate prima della decisione di aggiudicazione o di attribuzione.
È opportuno integrare in un unico articolo le disposizioni relative alla convalida e all’ordinazione delle spese e introdurre una definizione di «disimpegno». Poiché le transazioni si svolgono nell’ambito di un sistema informatico, la firma di un «visto per pagamento» per esprimere la decisione di convalida dovrebbe essere sostituita da una firma elettronica con caratteristiche di sicurezza, tranne in un numero limitato di casi. È altresì necessario precisare che la convalida delle spese si applica a tutti i costi ammissibili, inclusi quelli non associati a una richiesta di pagamento, come nel caso della liquidazione dei prefinanziamenti.
Per ridurre la complessità, razionalizzare le norme vigenti e migliorare la leggibilità del presente regolamento è opportuno stabilire norme comuni a più di uno strumento di esecuzione del bilancio. A tale scopo è opportuno raggruppare determinate disposizioni, uniformare la formulazione e la portata di altre disposizioni, nonché eliminare riferimenti incrociati e ripetizioni superflue.
Ciascuna istituzione dell’Unione dovrebbe istituire un comitato di controllo dell’audit interno incaricato di assicurare l’indipendenza del revisore interno, di monitorare la qualità delle attività di audit interno e di garantire che i suoi servizi tengano debitamente conto delle raccomandazioni in materia di audit interno ed esterno e diano loro seguito. La composizione di tale comitato di controllo dell’audit interno dovrebbe essere decisa da ciascuna istituzione dell’Unione, tenendo conto dell’autonomia organizzativa dell’istituzione e dell’importanza della consulenza di esperti indipendenti.
Si dovrebbe porre maggiormente l’accento sulla performance e sui risultati dei progetti finanziati a titolo del bilancio. È pertanto opportuno definire una nuova forma di finanziamento non collegata ai costi delle operazioni in questione, in aggiunta alle forme già consolidate di contributo dell’Unione (rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, costi unitari, importi forfettari e finanziamenti a tasso forfettario). Questa nuova forma di finanziamento dovrebbe basarsi sul rispetto di determinate condizioni ex ante oppure sul conseguimento dei risultati misurato in riferimento ai target intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance.
Quando il contributo dell’Unione assume la forma di finanziamenti non collegati ai costi e se il rimborso si basa sui risultati, il conseguimento di tali risultati dovrebbe essere misurato in riferimento a traguardi od obiettivi predefiniti e il conseguimento di tali traguardi od obiettivi dovrebbe essere verificato prima del versamento del contributo. I registri e i documenti giustificativi connessi al conseguimento degli obiettivi o dei traguardi dovrebbero essere conservati a fini di controlli o audit ex post, anche da parte della Corte dei conti.
Nel valutare la capacità operativa e finanziaria dei destinatari dei fondi dell’Unione o dei loro sistemi e procedure, la Commissione dovrebbe poter fare affidamento sulle valutazioni già svolte dai propri servizi, da altre entità o da donatori, come le agenzie nazionali e le organizzazioni internazionali, onde evitare una duplicazione delle valutazioni degli stessi destinatari. Dovrebbe essere prevista la possibilità di un riconoscimento reciproco delle valutazioni svolte da altre entità, se tali valutazioni sono state effettuate rispettando condizioni equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento per il metodo di esecuzione applicabile. Pertanto, al fine di incoraggiare il riconoscimento reciproco delle valutazioni tra donatori, la Commissione dovrebbe promuovere il riconoscimento dei principi riconosciuti a livello internazionale o delle migliori prassi internazionali.
È altresì importante evitare situazioni nelle quali i destinatari dei fondi dell’Unione siano sottoposti ad audit multipli a opera di diverse entità per quanto riguarda l’utilizzo di tali fondi. Dovrebbe pertanto essere possibile fare affidamento sugli audit già svolti da revisori indipendenti, a condizione che la loro competenza e indipendenza siano sufficientemente comprovate e purché i lavori di audit siano fondati su principi in materia di audit riconosciuti a livello internazionale che forniscano una ragionevole garanzia e abbiano avuto per oggetto i rendiconti finanziari e le relazioni che illustrano l’utilizzo del contributo dell’Unione. Tali revisioni dovrebbero pertanto costituire la base della garanzia globale sull’uso dei fondi dell’Unione. A tal fine è importante garantire che la relazione del revisore indipendente e la relativa documentazione di audit siano resi disponibili su richiesta del Parlamento europeo, della Commissione, della Corte dei conti e delle autorità di audit degli Stati membri.
Per fare affidamento su valutazioni e audit e al fine di ridurre l’onere amministrativo a carico di persone ed entità che ricevono fondi dell’Unione, è importante garantire che le informazioni già a disposizione delle istituzioni dell’Unione, delle autorità di gestione o di altri organismi ed entità che eseguono fondi dell’Unione siano riutilizzate per evitare richieste multiple ai destinatari o ai beneficiari.
Al fine di stabilire un meccanismo di cooperazione a lungo termine con i destinatari, è opportuno prevedere la possibilità di firmare accordi quadro relativi ai partenariati finanziari. Tali partenariati finanziari quadro dovrebbero essere attuati attraverso sovvenzioni o accordi di contributo con le persone e le entità che eseguono i fondi dell’Unione. A tale scopo è opportuno specificare il contenuto minimo di tali accordi di contributo. I partenariati finanziari quadro non dovrebbero limitare indebitamente l’accesso ai finanziamenti dell’Unione.
È opportuno armonizzare le condizioni e le procedure per sospendere, revocare o ridurre il contributo dell’Unione nei diversi strumenti di esecuzione del bilancio, come sovvenzioni, appalti, gestione indiretta, premi, ecc. È opportuno definire i motivi alla base di tali sospensioni, revoche o riduzioni. Qualora venissero scoperte successivamente irregolarità o frodi verificatesi nel corso di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione, l’ordinatore responsabile dovrebbe adottare determinate misure correttive, a meno che non sia giustificato non farlo, ad esempio nel caso in cui l’esecuzione dell’impegno giuridico sia nell’interesse dell’istituzione o dell’organismo interessato, o qualora sia necessario garantire la continuità del servizio.
Il presente regolamento dovrebbe fissare i periodi standard durante i quali i documenti relativi ai contributi dell’Unione dovrebbero essere conservati dai destinatari in modo da evitare requisiti contrattuali divergenti o sproporzionati, fornendo al contempo alla Commissione, alla Corte dei conti e all’OLAF il tempo sufficiente per ottenere l’accesso a tali dati e documenti e per espletare verifiche e audit ex post. Inoltre le persone o le entità che ricevono fondi dell’Unione dovrebbero essere tenute a cooperare nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Per fornire adeguate informazioni ai partecipanti e ai destinatari e garantire loro la possibilità di esercitare i diritti della difesa, dovrebbe essere consentito ai partecipanti e ai destinatari di presentare osservazioni prima dell’adozione di qualsiasi misura che leda i loro diritti ed essi dovrebbero essere informati dei mezzi di ricorso di cui dispongono per contestare detta misura.
Nel contesto di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione, non è necessario che l’ordinatore responsabile offra a un partecipante la possibilità di presentare osservazioni qualora tale partecipante sia stato respinto nell’ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione. Al fine di garantire la certezza del diritto, ciò dovrebbe essere specificato anche nella disposizione relativa alle procedure contraddittorie e ai mezzi di ricorso.
In considerazione del contesto geopolitico sempre più difficile, caratterizzato da minacce ibride e informatiche in rapida evoluzione, nonché della necessità di una trasformazione digitale che per sua stessa natura espone a vulnerabilità tecniche, è necessario che l’Unione garantisca la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico dell’Unione o dei suoi Stati membri, come indicato nella politica e nel diritto pubblico. Ciò riguarda la salvaguardia di interessi fondamentali della società, come la garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e la lotta contro la criminalità organizzata e la frode. Nel rispetto degli accordi internazionali dell’Unione, l’aggiudicazione o attribuzione di fondi dell’Unione in relazione ad attività e interessi strategici, quali le infrastrutture digitali o spaziali e i sistemi e servizi di comunicazione e informazione, può richiedere l’applicazione di condizioni specifiche per garantire tale tutela, anche per l’integrità dei sistemi di comunicazione e informazione e delle relative catene di approvvigionamento. È opportuno precisare i tipi di condizioni e i requisiti per la loro applicazione. Tuttavia, le condizioni specifiche stabilite nel presente regolamento non sono esaustive ed è possibile che un atto di base includa condizioni specifiche purché non modifichi né deroghi ai requisiti e alle procedure stabiliti nel presente regolamento per quanto riguarda la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.
Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, la Commissione dovrebbe istituire un sistema unico di individuazione precoce e di esclusione.
Il sistema di individuazione precoce e di esclusione dovrebbe applicarsi ai partecipanti, ai destinatari e alle entità sulla cui capacità il candidato o l’offerente intenda fare affidamento o ai subappaltatori di un contraente, ai titolari effettivi e alle entità affiliate di un’entità esclusa, alle persone fisiche, ai garanti, così come a qualsiasi persona o entità che riceva fondi dell’Unione quando il bilancio è eseguito in regime di gestione indiretta, a qualsiasi persona o entità che riceva i fondi dell’Unione a titolo degli strumenti finanziari attuati in regime di gestione diretta, ai partecipanti o ai destinatari sui quali entità che eseguono il bilancio in regime di gestione concorrente abbiano fornito informazioni e agli sponsor.
Al fine di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, è opportuno potenziare il sistema di individuazione precoce e di esclusione. È importante evitare che una persona o un’entità che si trovi in una situazione di esclusione possa fare domanda o essere selezionata per eseguire i fondi dell’Unione o ricevere tali fondi nell’ambito di un programma in regime di gestione concorrente. In presenza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva, l’ordinatore responsabile dovrebbe poter escludere una persona o un’entità, a condizione che questa si trovi in una situazione di esclusione e che sia ritenuta non affidabile per aver commesso determinati tipi di grave illecito. Fatti salvi gli obblighi di informazione stabiliti in altri atti di base, le persone e le entità che eseguono il bilancio in regime di gestione concorrente dovrebbero trasmettere alla Commissione, attraverso qualsiasi canale ufficiale, come il sistema informativo automatizzato istituito dalla Commissione attualmente in uso per la segnalazione di frodi e irregolarità (Irregularities Management System - «sistema IMS»), informazioni relative a fatti accertati e risultanze, nel contesto di tali sentenze o decisioni amministrative, solo con riferimento ai motivi di cui all’articolo 138, paragrafo 1, lettera c), punto iv) e lettera d), quando vengono a conoscenza di tali informazioni. In mancanza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva, l’ordinatore responsabile dovrebbe poter escludere sulla base di una qualificazione giuridica preliminare operata dal comitato, tenuto conto dei fatti accertati e delle risultanze emerse nel contesto di audit o indagini svolti dall’OLAF, dall’EPPO o dalla Corte dei conti o di altre verifiche, audit o controlli effettuati sotto la responsabilità dell’ordinatore. Tale esclusione dovrebbe essere registrata nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione. Le persone e le entità che eseguono il bilancio in regime di gestione concorrente dovrebbero consultare la banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione prima dell’assegnazione di fondi dell’Unione o della selezione dei partecipanti e dei beneficiari. Tale consultazione dovrebbe riguardare la persona o l’entità che chiede di essere o è selezionata per eseguire i fondi dell’Unione. Per garantire l’efficace attuazione del sistema di individuazione precoce e di esclusione, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero far rispettare le esclusioni registrate nella banca dati per quanto riguarda tali persone o entità che chiedono di essere o che sono selezionate per eseguire i fondi dell’Unione per l’intera durata dell’esclusione. Tale esclusione dovrebbe sostenere l’integrità della procedura di appalto o di selezione e tutelarla contro la partecipazione di persone o entità coinvolte in un illecito grave. Le domande di pagamento degli Stati membri in regime di gestione concorrente che comprendono spese relative a una persona o un’entità che è stata esclusa non dovrebbero essere rimborsate. Qualora i fondi siano erogati agli Stati membri nell’ambito di quadri basati sulla performance, si dovrebbero applicare norme specifiche, come stabilito nella normativa settoriale.
È importante sottolineare che il sistema di individuazione precoce e di esclusione dovrebbe applicarsi solo ai fondi dell’Unione erogati agli Stati membri in regime di gestione diretta, nei casi in cui gli Stati membri hanno la responsabilità di adottare tutte le misure opportune per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, nella misura in cui la Commissione abbia responsabilità pertinenti nell’ambito dei rispettivi quadri giuridici. Le responsabilità della Commissione dovrebbero pertanto essere limitate all’obbligo di sottoporre una questione al comitato al fine di escludere una persona o un’entità se l’ordinatore viene a conoscenza di un grave illecito in seguito a sentenze definitive, decisioni amministrative definitive, o fatti accertati e risultanze emerse nel contesto di audit o indagini svolti in relazione a tali fondi dall’OLAF, dall’EPPO o dalla Corte dei conti o di altre verifiche, audit o controlli effettuati sotto la responsabilità dell’ordinatore. Fatte salve queste responsabilità della Commissione, gli Stati membri rimangono responsabili della verifica delle informazioni sulle decisioni di esclusione registrate nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione, del far eseguire tali decisioni e di assicurare che non siano presentate domande di pagamento in relazione a una persona o un’entità che si trovi in una tale situazione di esclusione. Fatta salva la norma settoriale e l’applicazione volontaria, il sistema di individuazione precoce e di esclusione non dovrebbe applicarsi al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio25.
È opportuno chiarire che, quando la decisione di inserire una persona o un’entità nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione è fondata su una situazione di esclusione relativa a una persona fisica o giuridica che sia membro dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale persona o entità, o che abbia poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale persona o entità, o relativa a una persona fisica o giuridica che si assuma la responsabilità illimitata dei debiti di tale persona o entità, o relativa a una persona fisica che sia essenziale per l’aggiudicazione, l’attribuzione o l’esecuzione dell’impegno giuridico, le informazioni registrate nella banca dati devono comprendere le informazioni riguardanti tali persone.
La decisione relativa all’esclusione di una persona o un’entità dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o all’irrogazione di una sanzione pecuniaria a una persona o un’entità e la decisione inerente alla pubblicazione delle relative informazioni dovrebbero essere adottate dagli ordinatori responsabili, tenuto conto della loro autonomia in materia amministrativa. In mancanza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva e in casi correlati a gravi violazioni del contratto, gli ordinatori responsabili dovrebbero adottare la loro decisione sulla base di una qualificazione giuridica preliminare tenendo conto della raccomandazione del comitato. Il comitato dovrebbe inoltre valutare la durata di un’esclusione nei casi in cui essa non sia stata stabilita dalla sentenza definitiva o dalla decisione amministrativa definitiva.
Il ruolo del comitato dovrebbe essere quello di assicurare il funzionamento coerente del sistema di individuazione precoce e di esclusione. Il comitato dovrebbe essere composto da un presidente permanente, un vicepresidente permanente che dovrebbe sostituire il presidente, da due rappresentanti della Commissione e da un rappresentante dell’ordinatore richiedente.
Al fine di allineare il sistema di individuazione precoce e di esclusione alle norme in materia di appalti pubblici e di migliorarne l’efficacia, è opportuno includere esplicitamente il tentativo di influenzare l’assegnazione di fondi dell’Unione o l’indebito ottenimento di fondi dell’Unione, inclusa l’ipotesi del conflitto d’interessi, come situazione di esclusione specifica nell’alveo della categoria del grave illecito professionale.
Nel debito rispetto del principio di proporzionalità, l’ordinatore responsabile dovrebbe escludere una persona o un’entità che abbia dimostrato mancanza di integrità per aver tenuto qualsiasi condotta illecita incompatibile con i valori sanciti dall’articolo 2 TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come l’incitamento alla discriminazione, all’odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo, qualora tale condotta possa influire negativamente sull’esecuzione del contratto.
È opportuno aggiungere un motivo di esclusione autonomo in caso di ingiustificata e intenzionale mancanza di cooperazione nell’ambito di indagini, verifiche o audit svolti da un ordinatore, dall’OLAF, dall’EPPO o dalla Corte dei conti, poiché ciò può avere gravi conseguenze per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
La qualificazione giuridica preliminare lascia impregiudicata la valutazione definitiva della condotta della persona o dell’entità in questione da parte delle autorità competenti degli Stati membri a norma del diritto nazionale. La raccomandazione del comitato e la decisione dell’ordinatore responsabile dovrebbero pertanto essere rivedute in seguito alla comunicazione di detta valutazione definitiva.
Una persona o un’entità dovrebbe essere esclusa dall’ordinatore responsabile ove sia stato stabilito con una sentenza definitiva o una decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità è responsabile di gravi illeciti professionali, inadempiente, con o senza dolo, agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o degli oneri fiscali, responsabile della costituzione di un’entità in una giurisdizione diversa con l’intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici, colpevole di frode lesiva del bilancio, di corruzione, di aver tenuto una condotta collegata a un’organizzazione criminale, di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, di lavoro minorile o di altri reati concernenti la tratta di esseri umani o responsabile per aver commesso un’irregolarità. Una persona o un’entità dovrebbe inoltre essere esclusa in caso di grave inadempimento di un impegno giuridico, compresa la violazione dell’obbligo di eseguire qualsiasi contratto nel rispetto dei più elevati standard professionali, o di fallimento o in caso di rifiuto di cooperare in indagini, verifiche o audit. Nel valutare tali motivi di esclusione, condotte irragionevolmente dannose condannate nel diritto commerciale internazionale potrebbero essere considerate un fattore rilevante qualora comportino gravi illeciti professionali.
Conformemente alla sentenza del Tribunale del 15 febbraio 202326, nell’adottare una decisione sull’esclusione di una persona o di un’entità a causa di gravi illeciti professionali, l’ordinatore dovrebbe basarsi su elementi di prova sufficientemente specifici, convincenti e concreti e, pertanto, idonei a dimostrare in modo chiaro e inequivocabile che il richiedente ha commesso un comportamento illecito che incide sulla sua credibilità professionale e che, inoltre, denoterebbe dolo o colpa grave ai sensi del presente regolamento.
Nell’adottare una decisione in merito all’esclusione di una persona o un’entità o all’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di una persona o un’entità, e in merito alla pubblicazione della relativa informazione, l’ordinatore responsabile dovrebbe assicurare la conformità al principio di proporzionalità, in particolare tenendo conto della gravità della situazione, della sua incidenza sul bilancio, del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione, della durata della condotta e della sua ricorrenza, del fatto che la condotta sia stata o meno dolosa o del grado di negligenza mostrato, come pure del livello di collaborazione della persona o dell’entità con la pertinente autorità competente e del contributo di tale persona o entità all’indagine.
L’ordinatore responsabile dovrebbe altresì poter escludere una persona o un’entità nel caso in cui una persona fisica o giuridica che si assuma la responsabilità illimitata per i debiti dell’operatore economico sia in stato di fallimento o in situazione analoga di insolvenza o nel caso in cui tale persona fisica o giuridica non ottemperi agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o degli oneri fiscali, qualora dette situazioni abbiano un’incidenza sulla situazione finanziaria di detto operatore economico.
Al fine di rafforzare ulteriormente la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, dovrebbe essere possibile per l’ordinatore escludere i titolari effettivi e le entità affiliate dell’entità esclusa che sono stati coinvolti nell’illecito dell’entità esclusa, o irrogare una sanzione pecuniaria nei loro confronti. La possibilità di escludere i titolari effettivi e le entità affiliate è intesa a impedire che una persona o un’entità esclusa dalla possibilità di essere selezionata per l’esecuzione dei fondi dell’Unione possa continuare a partecipare agli appalti e alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione attraverso una nuova società o entità affiliate esistenti.
Al fine di aumentarne l’efficacia, il sistema di individuazione precoce e di esclusione dovrebbe applicarsi anche alle persone fisiche ritenute responsabili dell’illecito di un’entità, in modo che non possano partecipare alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione o essere selezionate per eseguire i fondi dell’Unione a titolo personale o mediante una nuova identità societaria, fatto salvo il diritto di essere ascoltati.
Su richiesta dell’ordinatore, il comitato del sistema di individuazione precoce e di esclusione dovrebbe poter formulare le proprie raccomandazioni mediante una procedura accelerata, fatto salvo il diritto di essere ascoltati. Tale procedura dovrebbe essere utilizzata quando le circostanze o la natura della questione lo richiedono, ad esempio quando l’autorità di uno Stato membro ha emesso una sentenza definitiva o una decisione amministrativa definitiva ma la durata dell’esclusione non è fissata, oppure un paese terzo ha emesso una sentenza definitiva o una decisione amministrativa definitiva, oppure è già stata irrogata nei confronti della persona o entità una sanzione equivalente a un’esclusione in virtù di una decisione di organizzazioni internazionali.
Una persona o entità non dovrebbe essere oggetto di una decisione di esclusione quando ha adottato misure correttive, dimostrando in tal modo la propria affidabilità. Tuttavia questa possibilità non dovrebbe essere prevista per le attività criminali più gravi.
Alla luce del principio di proporzionalità, una distinzione dovrebbe essere fatta tra i casi in cui sia possibile irrogare una sanzione pecuniaria come alternativa all’esclusione, da un lato, e i casi in cui la gravità della condotta del destinatario in questione in relazione al tentativo di ottenere indebitamente fondi dell’Unione giustifichi l’irrogazione di una sanzione pecuniaria in aggiunta all’esclusione, in modo da assicurare un effetto deterrente, dall’altro. È altresì opportuno definire l’importo massimo della sanzione pecuniaria che può essere irrogata dall’amministrazione aggiudicatrice.
Le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere irrogate solo ai destinatari e non ai partecipanti, considerato che l’importo della sanzione pecuniaria da irrogare è calcolato in base al valore dell’impegno giuridico in questione.
La possibilità di adottare decisioni sull’esclusione o di irrogare sanzioni pecuniarie è indipendente dalla possibilità di applicare penali contrattuali, come la clausola penale.
La durata di un’esclusione dovrebbe essere limitata nel tempo, in linea con la direttiva 2014/24/UE, e dovrebbe essere conforme al principio di proporzionalità.
Occorre stabilire la decorrenza e la durata del termine di prescrizione per adottare decisioni sull’esclusione o per irrogare sanzioni pecuniarie.
È importante poter rafforzare l’effetto deterrente dell’esclusione e della sanzione pecuniaria. A tale riguardo, l’effetto deterrente dovrebbe essere rafforzato dalla possibilità di pubblicare le informazioni relative all’esclusione e/o alla sanzione pecuniaria in un modo che soddisfi gli obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti dai regolamenti (UE) 2018/1725 e (UE) 2016/679. Tale pubblicazione dovrebbe contribuire a far sì che la stessa condotta non si ripeta. Ai fini della certezza del diritto e conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno specificare in quali situazioni la pubblicazione non dovrebbe aver luogo. Nella sua valutazione l’ordinatore responsabile dovrebbe tenere conto delle raccomandazioni del comitato. Nella misura in cui siano interessate persone fisiche, i dati personali dovrebbero essere pubblicati solo in circostanze eccezionali, giustificate dalla gravità della condotta o dalla sua incidenza sugli interessi finanziari dell’Unione.
Le informazioni relative all’esclusione o alla sanzione pecuniaria dovrebbero essere pubblicate solo in taluni casi, come in ipotesi di gravi illeciti professionali, di frode, di grave carenza nell’adempiere i principali obblighi previsti da un impegno giuridico finanziato dal bilancio o di una irregolarità o qualora sia costituita un’entità in una giurisdizione diversa con l’intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici.
I criteri di esclusione dovrebbero essere chiaramente distinti dai criteri che determinano eventualmente il rigetto nell’ambito di una procedura di aggiudicazione.
Le informazioni relative all’individuazione precoce dei rischi, alle decisioni di esclusione e all’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti di una persona o un’entità dovrebbero essere centralizzate. A tal fine, le relative informazioni dovrebbero essere registrate in una banca dati creata e gestita dalla Commissione in quanto proprietaria del sistema centralizzato. Detto sistema dovrebbe funzionare nel rispetto del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali.
Mentre la Commissione dovrebbe essere responsabile dell’istituzione e del funzionamento del sistema di individuazione precoce e di esclusione, anche altre istituzioni e organismi dell’Unione, nonché tutte le persone e le entità che eseguono i fondi dell’Unione in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente dovrebbero partecipare a tale sistema trasmettendo alla Commissione le pertinenti informazioni. L’ordinatore responsabile e il comitato dovrebbero garantire alla persona o all’entità i diritti della difesa. Gli stessi diritti dovrebbero essere riconosciuti a una persona o a un’entità, nel contesto di un’individuazione precoce, nel caso in cui un atto previsto dall’ordinatore possa ledere i diritti della persona o dell’entità interessata. Nei casi di frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione che non sono ancora oggetto di una sentenza definitiva, dovrebbe essere possibile per l’ordinatore responsabile differire la comunicazione della persona o dell’entità e per il comitato differire l’esercizio del diritto della persona o dell’entità di presentare osservazioni. Tale differimento dovrebbe essere giustificato esclusivamente da motivi preminenti e legittimi di tutela della riservatezza dell’indagine o di procedimenti giuridici nazionali.
È opportuno attribuire alla Corte di giustizia dell’Unione europea una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le decisioni di esclusione e le sanzioni pecuniarie irrogate conformemente al presente regolamento, a norma dell’articolo 261 TFUE.
Al fine di contrastare i tentativi delle entità di evitare le possibili conseguenze negative del loro illecito, è opportuno stabilire norme in materia di notifica in condizioni precise nel contesto delle procedure di individuazione precoce e di esclusione. A tali procedure dovrebbe inoltre applicarsi l’uso di un sistema di scambio elettronico.
Al fine di agevolare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione nell’ambito di tutte le modalità di esecuzione del bilancio, le persone e le entità che partecipano all’esecuzione del bilancio dovrebbero poter accedere alla banca dati di individuazione precoce e di esclusione e verificare le esclusioni decise dagli ordinatori a livello dell’Unione. La banca dati di individuazione precoce e di esclusione dovrebbe essere consultata prima di aggiudicare e attribuire o di selezionare una persona o un’entità per l’attuazione e la ricezione dei fondi dell’Unione. Ciò non pregiudica la possibilità di consultare la banca dati in altre fasi dell’esecuzione dell’impegno giuridico.
Il presente regolamento dovrebbe promuovere l’obiettivo dell’amministrazione elettronica (e-government) e, in particolare, l’uso dei dati elettronici nello scambio di informazioni tra le istituzioni dell’Unione e i terzi.
I progressi verso lo scambio elettronico di informazioni e la presentazione per via elettronica di documenti, anche, se del caso, nell’ambito degli appalti elettronici, che costituiscono un’importante misura di semplificazione, dovrebbero essere accompagnati da precise condizioni di accettazione dei sistemi da utilizzare, in modo da garantire la sicurezza giuridica e mantenere al contempo per i partecipanti, i destinatari e gli ordinatori la flessibilità nella gestione dei fondi dell’Unione, come previsto dal presente regolamento.
Al fine di migliorare la governance e la qualità dei servizi pubblici digitali interoperabili, gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione, le agenzie esecutive e gli organismi dell’Unione dovrebbero applicare nella massima misura possibile il quadro europeo di interoperabilità.
È opportuno stabilire le norme relative alla composizione e ai compiti del comitato incaricato di valutare il fascicolo di partecipazione nelle procedure di aggiudicazione di appalti e di attribuzione di sovvenzioni, nonché nei concorsi a premi. Dovrebbe essere possibile per il comitato includere esperti esterni, se tale possibilità è prevista nell’atto di base.
Conformemente al principio della buona amministrazione, l’ordinatore dovrebbe chiedere chiarimenti o eventuali documenti mancanti nel rispetto del principio della parità di trattamento e senza modificare sostanzialmente il fascicolo di partecipazione. L’ordinatore dovrebbe avere la possibilità di astenersi dalla richiesta soltanto in casi debitamente motivati. Inoltre l’ordinatore dovrebbe poter correggere evidenti errori materiali o chiedere al partecipante di correggerli.
Il principio della sana gestione finanziaria dovrebbe imporre alla Commissione di tutelarsi richiedendo delle garanzie all’atto del versamento di un prefinanziamento. L’obbligo per i contraenti e i beneficiari di depositare garanzie non dovrebbe essere automatico, bensì basato su un’analisi dei rischi. Se nel corso dell’esecuzione scopre che un garante non è o non è più autorizzato a emettere garanzie a norma del diritto nazionale applicabile, l’ordinatore dovrebbe poter chiedere la sostituzione della garanzia.
I diversi insiemi di regole in materia di gestione diretta e indiretta, in particolare per quanto riguarda il concetto di «compiti di esecuzione del bilancio», hanno creato confusione e generato rischi di errori di qualificazione sia per la Commissione che per i suoi partner, e dovrebbero pertanto essere semplificati e armonizzati.
Le disposizioni relative alla valutazione ex ante per pilastro di persone ed entità che eseguono fondi dell’Unione in regime di gestione indiretta dovrebbero essere riviste per consentire alla Commissione di fare quanto più possibile affidamento sui sistemi, sulle norme e sulle procedure, compresa la dovuta diligenza, di tali persone ed entità che sono stati giudicati equivalenti a quelli impiegati dalla Commissione. Inoltre è importante precisare che, se la valutazione evidenzia settori in cui le procedure predisposte non sono sufficienti per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, la Commissione dovrebbe poter firmare accordi di contributo adottando al tempo stesso appropriate misure di vigilanza. È anche importante chiarire in quali casi sia possibile per la Commissione decidere di non richiedere una valutazione ex ante per pilastro per firmare gli accordi di contributo.
Al fine di garantire un’esecuzione efficiente del bilancio, è opportuno chiarire ulteriormente l’applicazione del principio di proporzionalità alla gestione indiretta. Il principio di proporzionalità, sebbene non possa incidere sulla natura degli obblighi imposti dal pertinente quadro giuridico applicabile, dovrebbe essere sistematicamente utilizzato nella cooperazione con i partner esecutivi dell’Unione, al fine di trovare il giusto equilibrio tra la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e il mantenimento della capacità dell’Unione di attuare le sue politiche. È opportuno procedere ad alcuni adeguamenti e riformulazioni delle disposizioni pertinenti. Ciò non dovrebbe essere interpretato nel senso di limitare nella pratica i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939del Consiglio27, l’OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, le competenti autorità nazionali per esercitare integralmente le rispettive competenze.
In linea con il principio di proporzionalità, è necessario prevedere l’applicazione degli obblighi di cui al presente regolamento ai destinatari finali che ricevono sostegno dal bilancio nell’ambito degli strumenti finanziari o delle garanzie di bilancio. Tale applicazione dovrebbe tenere in debita considerazione la natura dei destinatari finali e dell’azione, nonché i rischi finanziari connessi, ed essere a essi commisurata. È opportuno evitare oneri amministrativi superflui, in particolare per i destinatari finali che sono micro imprese e piccole e medie imprese (PMI) e operatori economici comparabili con un fatturato o un totale di bilancio equivalente.
Le norme finanziarie stabilite nel presente regolamento dovrebbero essere mantenute semplici e chiare al fine di evitare la sovra-regolamentazione e oneri amministrativi aggiuntivi per i destinatari dei fondi dell’Unione, gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione o altre persone ed entità che eseguono il bilancio.
Il principio di proporzionalità deve essere applicato anche alla valutazione delle norme, dei sistemi e delle procedure delle entità che sono già state valutate con successo, come le entità che utilizzano norme stabilite dalla Commissione, che dovrebbero essere esentate dalla valutazione ex ante. Dovrebbe inoltre essere possibile esentare dalla valutazione ex ante le organizzazioni degli Stati membri cui è affidata l’esecuzione dei fondi dell’Unione in regime di gestione concorrente.
È necessario chiarire che quando le entità sono selezionate per lavorare in regime di gestione indiretta a seguito di un invito a manifestare interesse si applicano i principi di parità di trattamento e non discriminazione.
La remunerazione delle persone e delle entità che eseguono il bilancio dovrebbe, ove pertinente e per quanto possibile, basarsi sulla performance.
Al fine di garantire l’integrità del bilancio quando è eseguito in regime di gestione indiretta, è opportuno chiedere ai partner esecutivi di informare la Commissione dei sospetti casi di frode, corruzione o altre attività illecite e di includere tale obbligo negli accordi che concludono con terzi in regime di gestione indiretta.
La Commissione conclude partenariati con i paesi terzi mediante convenzioni di finanziamento. È importante chiarire il contenuto di tali convenzioni di finanziamento, in particolare per quanto riguarda le parti di un’azione che sono attuate da un paese terzo in regime di gestione indiretta.
È importante riconoscere la natura specifica dei meccanismi o delle piattaforme di finanziamento misto in cui la Commissione associa il proprio contributo a quello delle istituzioni finanziarie e chiarire l’applicazione delle disposizioni relative agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
Le norme e i principi in materia di appalti applicabili ai contratti pubblici aggiudicati dalle istituzioni dell’Unione per proprio conto dovrebbero basarsi sulle norme di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio28 e alla direttiva 2014/24/UE.
L’esperienza ha dimostrato che l’applicazione delle norme in materia di appalti di cui al presente regolamento non è appropriata per l’aggiudicazione di contratti pubblici di servizi finanziari connessi all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio29 utilizzati dalla Commissione nell’ambito delle sue operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, di gestione patrimoniale e di tesoreria. Sono compresi i servizi prestati dalle banche centrali, dal meccanismo europeo di stabilità, dalla Banca europea per gli investimenti e da altre istituzioni finanziarie internazionali nonché dalle entità nazionali incaricate dell’emissione e della gestione del debito sovrano. Per tale motivo e conformemente all’articolo 10 della direttiva 2014/24/UE, le norme in materia di appalti di cui al presente regolamento non dovrebbero applicarsi a tali servizi.
Alla luce della pandemia di COVID-19, è opportuno modificare la definizione di crisi, che si applica in particolare alle disposizioni comuni e agli appalti nell’ambito delle azioni esterne e dovrebbe riguardare la salute pubblica e degli animali, le emergenze nel campo della sicurezza e protezione alimentare e le minacce sanitarie mondiali. Al fine di consentire la flessibilità necessaria per garantire una risposta rapida a circostanze impreviste di estrema urgenza derivanti da una crisi, l’amministrazione aggiudicatrice dovrebbe essere autorizzata ad applicare norme in materia di appalti semplificate, che prevedono ad esempio il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara applicabile a situazioni di crisi e l’accettazione delle prove del presunto aggiudicatario relative ai criteri di esclusione e di selezione dopo la decisione di aggiudicazione, ma in ogni caso prima della firma del contratto. L’amministrazione aggiudicatrice dovrebbe, inoltre, avere flessibilità nel modificare in via eccezionale un contratto o un contratto quadro, oltre le soglie applicabili, senza una procedura di appalto al fine di rispondere a una crisi. Inoltre, in una situazione di crisi dovrebbe essere possibile, in via eccezionale, aggiungere nuove amministrazioni aggiudicatrici dopo l’avvio di una procedura di appalto e prima della firma del contratto o in seguito alla modifica di un contratto senza limitare la concorrenza. Prima di fare ricorso a tali norme semplificate dovrebbe essere richiesta una dichiarazione di crisi in linea con le pertinenti norme interne, fatta eccezione per gli appalti nell’ambito dell’azione esterna per i quali tale dichiarazione non è necessaria. Gli ordinatori responsabili dovrebbero inoltre giustificare caso per caso l’estrema urgenza derivante dalla crisi dichiarata.
Nel caso dei contratti misti, dovrebbe essere chiarita la metodologia seguita dalle amministrazioni aggiudicatrici per stabilire le regole applicabili.
È opportuno precisare le misure di pubblicità ex ante ed ex post necessarie per avviare una procedura di appalto per contratti pari o superiori alle soglie stabilite dalla direttiva 2014/24/UE, per contratti inferiori a tali soglie e per contratti che esulano dall’ambito di applicazione di tale direttiva.
Il presente regolamento dovrebbe riportare l’elenco completo di tutte le procedure di appalto a disposizione delle istituzioni dell’Unione, a prescindere dalle soglie.
Ai fini della semplificazione amministrativa e per incoraggiare la partecipazione delle PMI, è opportuno prevedere procedure negoziate per i contratti di valore medio.
Ove necessario, dovrebbe essere possibile procedere a un appalto congiunto tra, da un lato, una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e, dall’altro, le istituzioni dell’Unione e gli organismi dell’Unione o le agenzie esecutive, senza che tali istituzioni, organismi o agenzie siano tenuti ad acquistare lavori, forniture o servizi. Al fine di consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di beneficiare appieno del potenziale del mercato interno in termini di economie di scala e di condivisione dei rischi e dei benefici, è opportuno ampliare le possibilità per le istituzioni dell’Unione, gli organismi dell’Unione o le agenzie esecutive di acquistare forniture o servizi per conto di due o più Stati membri. Un’istituzione dell’Unione, un organismo dell’Unione o un’agenzia esecutiva dovrebbe poter condurre la pertinente procedura di appalto per conto o a nome degli Stati membri sulla base di un accordo tra le parti, o agire in qualità di grossista, comprando, immagazzinando e rivendendo o donando forniture e servizi, comprese le locazioni, per gli Stati membri o le organizzazioni partner che ha selezionato. Conformemente alle norme sulla conformità del diritto derivato al presente regolamento, altri atti legislativi dell’Unione possono contenere norme più specifiche in materia di appalti congiunti o appalti per conto o a nome degli Stati membri. In tale contesto, tali atti dovrebbero indicare chiaramente tali deroghe e indicare i motivi specifici che le giustificano.
In linea con la direttiva 2014/24/UE, il presente regolamento dovrebbe consentire la consultazione di mercato prima dell’avvio di una procedura di appalto. Per garantire che un partenariato per l’innovazione sia utilizzato solo quando i lavori, le forniture e i servizi desiderati non esistono sul mercato né come attività di sviluppo vicino al mercato, il presente regolamento dovrebbe stabilire l’obbligo di svolgere tale consultazione preliminare di mercato prima di ricorrere a un partenariato per l’innovazione.
È opportuno precisare il contributo delle amministrazioni aggiudicatrici alla tutela dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile e, al contempo, garantire loro l’ottenimento del miglior rapporto qualità/prezzo per i rispettivi contratti, in particolare attraverso la richiesta di etichettature specifiche o il ricorso a metodi di aggiudicazione appropriati.
In linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, i progressi nell’attuazione degli aspetti di inverdimento dovrebbero essere garantiti includendo nelle gare d’appalto, se del caso, criteri di selezione o di aggiudicazione verdi, che incentiveranno gli operatori economici a offrire opzioni più sostenibili.
Al fine di garantire che, nell’esecuzione dei contratti, gli operatori economici rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale elencate nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE, tali obblighi dovrebbero rientrare tra i requisiti minimi definiti dall’amministrazione aggiudicatrice e dovrebbero essere integrati nei contratti firmati da quest’ultima.
È opportuno che i vari casi generalmente definiti come situazioni di conflitto d’interessi siano identificati e trattati separatamente. Il concetto di «conflitto d’interessi» dovrebbe essere utilizzato unicamente per i casi in cui una persona o un’entità con responsabilità di programmazione, esecuzione del bilancio, audit o controllo, o un funzionario o un agente di un’istituzione dell’Unione o di autorità nazionali a ogni livello, si trovino in una situazione di questo tipo. I tentativi di influenzare indebitamente una procedura di aggiudicazione o di ottenere informazioni riservate dovrebbero essere trattati come grave illecito professionale che può portare al rigetto nell’ambito della procedura di aggiudicazione e/o all’esclusione dai fondi dell’Unione. Inoltre gli operatori economici possono trovarsi in una situazione in cui non è opportuno che siano selezionati per eseguire un contratto a causa di un interesse professionale confliggente. Ad esempio, non è opportuno che una società valuti un progetto a cui ha partecipato o che un revisore si trovi nella situazione di dover sottoporre ad audit conti che ha precedentemente certificato. La valutazione del conflitto d’interessi e l’obbligo di istituire sistemi per individuare e prevenire tale conflitto dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità. Orientamenti adeguati sulla valutazione del conflitto d’interessi dovrebbero fornire ulteriori chiarimenti a coloro che valutano tali situazioni a livello nazionale e dell’Unione, al fine di contribuire alla certezza del diritto.
Al fine di garantire l’assenza di interessi professionali confliggenti che possono incidere o rischiare di incidere sulla capacità di eseguire il contratto in modo indipendente, imparziale e obiettivo, è necessario chiarire gli obblighi dell’amministrazione aggiudicatrice e dei candidati o degli offerenti. Da un lato i candidati, gli offerenti e, se del caso, le entità sulla cui capacità essi fanno affidamento nonché i previsti subappaltatori dovrebbero dichiarare l’assenza di tali interessi confliggenti e fornire le pertinenti informazioni, se richieste. Dall’altro l’amministrazione aggiudicatrice dovrebbe valutare l’esistenza di tali interessi professionali confliggenti se dichiarati o sulla base di informazioni supplementari. L’accertamento di tali interessi professionali confliggenti dovrebbe portare al rigetto nell’ambito della procedura di aggiudicazione.
Un mercato interno competitivo e aperto dovrebbe garantire condizioni di parità e consentire agli operatori economici europei e stranieri di competere sulla base dei meriti. Le sovvenzioni estere possono falsare il mercato interno e compromettere la parità di condizioni in procedure di appalto in cui, ad esempio, gli operatori economici selezionati abbiano beneficiato di sovvenzioni estere. Per ovviare a tale rischio, il regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio30 ha stabilito norme e procedure per indagare sulle sovvenzioni estere che falsano effettivamente o potenzialmente il mercato interno e, se del caso, per garantire che tali distorsioni siano corrette. Al fine di garantire la coerenza tra le norme applicabili agli Stati membri e le procedure di appalto a norma del presente regolamento, le istituzioni dell’Unione, gli organi e le agenzie esecutive dell’Unione dovrebbero applicare, mutatis mutandis, le stesse norme e procedure in materia di sovvenzioni estere di cui al regolamento (UE) 2022/2560.
Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i dettagli procedurali e gli elementi correlati relativi all’esame preliminare e all’indagine approfondita di eventuali contributi finanziari esteri ottenuti in una procedura di appalto. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio31.
Conformemente alla direttiva 2014/24/UE, dovrebbe essere prevista la possibilità di verificare l’eventuale esclusione di un operatore economico, di applicare i criteri di selezione e di aggiudicazione, nonché di verificare la conformità con i documenti di gara in qualsiasi ordine. Pertanto dovrebbe essere prevista la possibilità di respingere offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione senza una previa verifica del corrispondente offerente rispetto ai criteri di esclusione o di selezione.
I contratti dovrebbero essere aggiudicati sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in linea con l’articolo 67 della direttiva 2014/24/UE.
Nell’interesse della certezza del diritto, occorre precisare che i criteri di selezione sono strettamente legati alla valutazione dei candidati o degli offerenti e che i criteri di aggiudicazione sono strettamente legati alla valutazione delle offerte. Al fine di allineare le norme dell’Unione in materia di appalti alla direttiva 2014/24/UE, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche avere la facoltà di usare come criteri di aggiudicazione l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto, quando tali aspetti possono incidere significativamente sulla qualità dell’esecuzione del contratto e, di conseguenza, sul valore economico dell’offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici che utilizzano uno di tali criteri di aggiudicazione dovrebbero garantire, con idonei strumenti contrattuali, che il personale incaricato dell’esecuzione del contratto soddisfi effettivamente le norme di qualità specificate. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero approvare ogni sostituzione di tale personale e verificare che il nuovo personale offra un livello di qualità equivalente a quello del personale sostituito. Dovrebbe inoltre essere garantita l’assenza di sovrapposizioni e doppie valutazioni del medesimo elemento nell’ambito dei criteri di selezione e di aggiudicazione.
È necessario semplificare le norme che disciplinano i sistemi dinamici di acquisizione per ridurre le procedure dispendiose in termini di tempo e consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte da tale metodo di acquisizione. In particolare, tali sistemi dovrebbero essere gestiti in forma di procedura ristretta, consentendo così a qualsiasi operatore economico che presenta una domanda di partecipazione e che soddisfa i criteri di esclusione e di selezione di partecipare a procedure di appalto svolte attraverso il sistema dinamico di acquisizione durante il suo periodo di validità, che non dovrebbe essere limitato a quattro anni. Le offerte possono anche essere presentate in forma di catalogo elettronico, in particolare per i prodotti o i servizi pronti per l’uso che sono generalmente disponibili sul mercato. Inoltre, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno derogare all’obbligo di nominare una commissione di apertura e un comitato di valutazione per appalti specifici nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione.
Alla luce dei progressi compiuti nella digitalizzazione delle procedure di appalto, è opportuno chiarire che le aperture pubbliche per le procedure aperte possono essere organizzate a distanza mediante videoconferenze.
Ai fini della semplificazione e dell’allineamento alle norme applicabili agli appalti indetti dalle istituzioni dell’Unione per proprio conto, l’obbligo di pubblicare sul sito web della Commissione l’elenco dei candidati selezionati da invitare a presentare un’offerta dovrebbe essere soppresso nell’ambito delle azioni esterne.
Gli appalti dell’Unione dovrebbero garantire che i fondi dell’Unione siano utilizzati in modo efficace, trasparente e idoneo, riducendo allo stesso tempo l’onere amministrativo per i destinatari dei fondi dell’Unione. A tale riguardo, gli appalti elettronici dovrebbero contribuire al migliore impiego dei fondi dell’Unione e migliorare l’accesso ai contratti per tutti gli operatori economici. Tutte le istituzioni dell’Unione che indicono appalti dovrebbero pubblicare sui loro siti web norme chiare in materia di acquisizione, spesa e controllo, nonché tutti i contratti aggiudicati, compreso il relativo valore.
Negli appalti elettronici, lo scambio elettronico di informazioni con i partecipanti dovrebbe basarsi il più possibile sule norme tecniche esistenti, quali il documento di gara unico europeo e le norme tecniche in materia di fatturazione elettronica prescritti rispettivamente dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione32 e dalla direttiva 2014/55/UE.
È opportuno chiarire che ogni procedura prevede una fase di apertura e una valutazione. La decisione di aggiudicazione dovrebbe sempre essere il risultato di una valutazione.
All’atto della comunicazione dell’esito di una procedura, i candidati e gli offerenti dovrebbero essere informati delle ragioni su cui si fonda la decisione e dovrebbero ricevere una motivazione dettagliata sulla base del contenuto della relazione di valutazione.
È opportuno specificare che, su richiesta, gli offerenti non aggiudicatari che hanno presentato offerte conformi dovrebbero ricevere informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell’offerta prescelta. Gli offerenti non aggiudicatari dovrebbero ricevere, su richiesta, informazioni supplementari anche qualora la conformità della loro offerta non sia stata verificata a causa dell’ordine di applicazione dei criteri utilizzato. È inoltre opportuno chiarire che gli offerenti esclusi non dovrebbero avere accesso a tali informazioni.
Per i contratti quadro con riapertura del confronto competitivo non dovrebbe sussistere alcun obbligo di fornire al candidato o all’offerente respinto informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell’offerta prescelta, in considerazione del fatto che il ricevimento di tali informazioni da parte di contraenti dello stesso contratto quadro a ogni riapertura del confronto competitivo potrebbe recare pregiudizio alla concorrenza leale tra loro.
Fino al momento della firma del contratto, un’amministrazione aggiudicatrice dovrebbe poter annullare una procedura di appalto o annullarla parzialmente nel caso di procedure aggiudicate in lotti o di appalti per approvvigionamento multiplo, senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto a un risarcimento. Ciò non dovrebbe pregiudicare le situazioni in cui l’amministrazione aggiudicatrice ha agito in modo tale da poter essere ritenuta responsabile dei danni secondo i principi generali del diritto dell’Unione.
L’aggiudicazione di contratti con procedura di appalto per approvvigionamento multiplo dovrebbe essere consentita in casi debitamente giustificati, in particolare al fine di evitare l’eccessiva dipendenza da un unico fornitore per le attrezzature e i servizi critici, tenendo conto degli obiettivi di indipendenza tecnologica e continuità dei servizi.
In linea con la direttiva 2014/24/UE, è necessario precisare le condizioni alle quali è possibile modificare un contratto in corso di esecuzione senza una nuova procedura di appalto. In particolare, una nuova procedura di appalto non dovrebbe essere richiesta in caso di modifiche amministrative, successione a titolo universale e applicazione di clausole di revisione o opzioni chiare e inequivocabili che non mutano i requisiti minimi della procedura iniziale. Una nuova procedura di appalto dovrebbe essere necessaria quando sono apportate modifiche sostanziali al contratto iniziale, in particolare all’ambito di applicazione e al contenuto dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti, anche per quanto riguarda l’attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale. Tali modifiche dimostrano l’intenzione delle parti di rinegoziare gli elementi o le condizioni essenziali del contratto in questione, in particolare ove si tratti di modifiche che avrebbero inciso sull’esito della procedura se gli elementi e le condizioni in parola, così come modificati, fossero stati previsti nella sua fase iniziale.
L’esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di chiarire in quali casi si considera che una modifica muti l’oggetto del contratto.
È necessario prevedere l’opzione di chiedere una garanzia di esecuzione per i lavori, le forniture e i servizi complessi, al fine di garantire il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali e assicurare la corretta esecuzione per tutta la durata del contratto. È altresì necessario prevedere l’opzione di chiedere una ritenuta di garanzia a copertura del periodo di responsabilità contrattuale, in conformità delle prassi consuete nei settori interessati.
Al fine di determinare le soglie e le procedure applicabili, è necessario precisare se le istituzioni dell’Unione, le agenzie esecutive e gli organismi dell’Unione debbano essere considerati amministrazioni aggiudicatrici. Essi non dovrebbero essere considerati amministrazioni aggiudicatrici se acquistano da una centrale di committenza. Inoltre le istituzioni dell’Unione costituiscono un unico soggetto giuridico e i loro servizi non possono concludere tra loro contratti, ma unicamente accordi sul livello dei servizi.
È opportuno inserire nel presente regolamento un riferimento alle soglie stabilite dalla direttiva 2014/24/UE per i lavori, le forniture e i servizi e dalla direttiva 2014/23/UE per le concessioni. La revisione delle suddette soglie di cui alle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE dovrebbe pertanto essere direttamente applicabile rispettivamente agli appalti e alle concessioni ai sensi del presente regolamento.
L’aggiudicazione dei contratti di concessione dovrebbe essere semplificata applicando alle concessioni le soglie stabilite nella direttiva 2014/23/UE.
A fini di armonizzazione e semplificazione, le procedure standard applicabili agli appalti dovrebbero applicarsi anche agli acquisti disciplinati dal regime alleggerito per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all’articolo 74 della direttiva 2014/24/UE. Di conseguenza, la soglia per gli acquisti rientranti nel regime alleggerito dovrebbe essere allineata a quella per gli appalti di servizi.
Al fine di adeguare meglio le procedure di appalto alle condizioni di mercato al di fuori dell’Unione, il presente regolamento dovrebbe includere disposizioni specifiche in base alle quali le delegazioni dell’Unione aggiudicano contratti per proprio conto nei paesi terzi. È pertanto opportuno rivedere le soglie per l’aggiudicazione dei contratti applicate dalle delegazioni dell’Unione nei paesi terzi e allinearle a quelle applicate per l’aggiudicazione dei contratti nell’ambito delle azioni esterne.
È necessario precisare le condizioni di applicazione del periodo di status quo che deve essere osservato prima della firma di un contratto o di un contratto quadro.
Le norme relative agli appalti nel settore delle azioni esterne dovrebbero essere coerenti con i principi stabiliti nelle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE.
Le norme in materia di accesso agli appalti, applicabili sia al momento della presentazione delle offerte sia durante l’esecuzione del contratto, dovrebbero includere le condizioni stabilite negli atti di esecuzione (misure relative allo strumento per gli appalti internazionali) adottati a norma del regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio33, nonché i pertinenti obblighi per gli aggiudicatari stabiliti in tale regolamento.
Per ridurre la complessità, razionalizzare le norme vigenti e migliorare la leggibilità delle norme in materia di appalti, è necessario raggruppare le disposizioni generali in materia di appalti e le disposizioni specifiche applicabili agli appalti nel settore delle azioni esterne ed eliminare riferimenti incrociati e ripetizioni superflue.
È necessario chiarire quali operatori economici hanno accesso agli appalti indetti ai sensi del presente regolamento in funzione del loro luogo di stabilimento, nonché prevedere espressamente la possibilità di accesso anche per le organizzazioni internazionali.
In casi debitamente giustificati, qualora l’appalto debba essere aggiudicato da una delegazione dell’Unione in un paese terzo o esclusivamente nell’interesse di una delegazione dell’Unione in un paese terzo, l’ordinatore responsabile dovrebbe essere autorizzato ad aprire l’accesso alla procedura di appalto alle persone fisiche o giuridiche stabilite in un paese terzo che non abbia concluso un accordo particolare con l’Unione nel settore degli appalti. Tale flessibilità dovrebbe essere prevista, in particolare, qualora non vi siano persone fisiche o giuridiche stabilite in paesi che hanno accesso all’appalto in virtù di un accordo particolare con l’Unione nel settore degli appalti che siano in grado di fornire i lavori, le forniture o i servizi richiesti.
Per raggiungere un equilibrio tra la necessità di garantire trasparenza e maggiore coerenza delle norme in materia di appalti, da un lato, e la necessità di prevedere flessibilità su determinati aspetti tecnici di tali norme, dall’altro, è opportuno stabilire le norme tecniche sugli appalti in un allegato del presente regolamento e delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 TFUE per quanto riguarda le modifiche di tale allegato.
È necessario precisare l’ambito di applicazione del titolo sulle sovvenzioni, soprattutto con riferimento al tipo di azione o di organismo che può essere sovvenzionato, ma anche con riferimento agli impegni giuridici che possono essere assunti per finanziare le sovvenzioni. In particolare, è opportuno eliminare gradualmente le decisioni di sovvenzione in considerazione del loro uso limitato e della progressiva introduzione della gestione elettronica delle sovvenzioni. La struttura dovrebbe essere semplificata spostando le disposizioni relative agli strumenti diversi dalle sovvenzioni in altre parti del presente regolamento. La natura degli organismi che possono ricevere sovvenzioni di funzionamento dovrebbe essere chiarita non facendo più riferimento a organismi che perseguono uno scopo di interesse generale dell’Unione, dal momento che tali organismi sono coperti dalla nozione di organismi aventi un obiettivo che si iscrive nell’ambito di una politica dell’Unione e la sostiene.
Per semplificare le procedure e migliorare la leggibilità del presente regolamento è opportuno semplificare e razionalizzare le disposizioni relative al contenuto della domanda di sovvenzione, dell’invito a presentare proposte e della convenzione di sovvenzione.
Per agevolare l’attuazione delle azioni finanziate da una pluralità di donatori nei casi in cui il finanziamento complessivo dell’azione non sia determinato al momento dell’impegno del contributo dell’Unione, è necessario chiarire il modo in cui è definito il contributo dell’Unione e il metodo per verificarne l’uso.
È opportuno introdurre una nuova categoria di sovvenzione di valore molto modesto per un importo massimo di 15000 EUR al fine di semplificare i requisiti amministrativi per i richiedenti di finanziamenti dell’Unione. Dato il valore molto modesto di tali sovvenzioni, è opportuno derogare ai requisiti per la presentazione di un’autocertificazione e per la valutazione della capacità finanziaria.
Al fine di semplificare ulteriormente le domande di sovvenzione in linea con la sana gestione finanziaria, l’ordinatore dovrebbe poter decidere, sulla base di una valutazione del rischio, che i controlli della capacità finanziaria si concentrino unicamente sul richiedente principale.
L’esperienza maturata nell’utilizzo degli importi forfettari, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso forfettario ha dimostrato che tali forme di finanziamento semplificano notevolmente le procedure amministrative e riducono in misura significativa il rischio di errori. A prescindere dal settore di intervento dell’Unione, gli importi forfettari, i costi unitari e i finanziamenti a tasso forfettario sono forme idonee di finanziamento, in particolare per le azioni standardizzate e ricorrenti quali la mobilità o le attività di formazione. Inoltre, poiché la cooperazione istituzionale tra le amministrazioni pubbliche degli Stati membri e dei paesi beneficiari o partner (gemellaggi istituzionali) è attuata dalle istituzioni degli Stati membri, il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi è giustificato e dovrebbe promuovere l’impegno di tali istituzioni in questo senso. Nell’interesse di una maggiore efficienza, gli Stati membri e gli altri destinatari dei fondi dell’Unione dovrebbero poter ricorrere con maggiore frequenza alle opzioni semplificate in materia di costi. In questo contesto, è opportuno rendere più flessibili le condizioni di utilizzazione degli importi forfettari, dei costi unitari e dei finanziamenti a tasso forfettario. Occorre prevedere esplicitamente importi forfettari unici che coprano la totalità dei costi ammissibili di un’azione o di un programma di lavoro. Inoltre, ai fini della concentrazione sui risultati, è opportuno privilegiare i finanziamenti fondati sulle realizzazioni. Gli importi forfettari, i costi unitari e i finanziamenti a tasso forfettario basati sulle risorse dovrebbero rimanere una possibilità nei casi in cui un approccio fondato sulle realizzazioni non sia possibile od opportuno.
Al fine di garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che, quando una sovvenzione assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi, le disposizioni in materia di bilancio di previsione, cofinanziamento e divieto di doppio finanziamento non si applicano in quanto non possono essere applicate nel caso in cui l’importo da rimborsare sia legato a condizioni o risultati definiti e sia disaccoppiato dai costi sottostanti.
Le procedure amministrative per autorizzare gli importi forfettari, i costi unitari e i finanziamenti a tasso forfettario dovrebbero essere semplificate, assegnando agli ordinatori responsabili la competenza per tale autorizzazione. Ove opportuno, tale autorizzazione può essere accordata dalla Commissione in considerazione della natura delle attività o delle spese, oppure del numero di ordinatori interessati.
Per colmare il divario nella disponibilità dei dati utilizzati per determinare gli importi forfettari, i costi unitari e i finanziamenti a tasso forfettario è opportuno autorizzare il ricorso alla valutazione di esperti.
Se da una parte è opportuno realizzare il potenziale di un più frequente ricorso a forme semplificate di finanziamento, dovrebbe essere assicurato il rispetto del principio della sana gestione finanziaria e, in particolare, dei principi di economia, efficienza e divieto di doppio finanziamento. A tal fine le forme semplificate di finanziamento dovrebbero assicurare che le risorse impiegate siano adeguate agli obiettivi da conseguire, che gli stessi costi non siano finanziati più di una volta dal bilancio, che sia rispettato il principio del cofinanziamento e che in generale sia evitata la compensazione eccessiva dei destinatari. Pertanto le forme semplificate di finanziamento dovrebbero basarsi su dati statistici o contabili, su analoghi mezzi obiettivi o sulla valutazione di esperti. Inoltre dovrebbero continuare ad applicarsi adeguati controlli, verifiche e valutazioni periodiche.
È opportuno chiarire la portata delle verifiche e dei controlli rispetto alle valutazioni periodiche degli importi forfettari, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso forfettario. Tali verifiche e controlli dovrebbero riguardare principalmente il rispetto delle condizioni che attivano il pagamento degli importi forfettari, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso forfettario, compreso, ove richiesto, il conseguimento delle realizzazioni e/o dei risultati. Tali condizioni non dovrebbero richiedere la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Gli importi forfettari, i costi unitari o i finanziamenti a tasso forfettario determinati ex ante dall’ordinatore responsabile o dalla Commissione non dovrebbero essere rimessi in discussione da controlli ex post. Ciò non dovrebbe impedire la riduzione di una sovvenzione in caso di esecuzione carente, parziale o tardiva o di irregolarità, frode o violazione di altri obblighi. In particolare, una sovvenzione dovrebbe essere ridotta quando le condizioni che attivano il pagamento degli importi forfettari, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso forfettario. La frequenza e la portata della valutazione periodica dovrebbero dipendere dall’evoluzione e dalla natura dei costi, tenuto conto, in particolare, delle modifiche sostanziali dei prezzi di mercato e di altre circostanze pertinenti. La valutazione periodica potrebbe dare luogo ad adeguamenti degli importi forfettari, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso forfettario applicabili alle convenzioni future, ma non dovrebbe essere finalizzata a rimettere in questione il valore già convenuto degli importi forfettari, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso forfettario. La valutazione periodica degli importi forfettari, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso forfettario potrebbe richiedere l’accesso ai conti del beneficiario a fini statistici e metodologici e tale accesso è necessario anche a fini di prevenzione e individuazione delle frodi.
Se una sovvenzione assume la forma di un finanziamento a tasso forfettario, di un costo unitario o di un importo forfettario e non vi è pertanto alcuna verifica ex post dei costi sottostanti, non è possibile verificare che i costi ammissibili siano stati sostenuti nel corso della durata dell’azione. Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno chiarire che le verifiche e i controlli ex post sui beneficiari verificheranno che durante il periodo di attuazione siano state rispettate le condizioni che attivano il pagamento basato su finanziamenti a tasso forfettario o costi unitari o dell’importo forfettario.
Per favorire la partecipazione delle piccole organizzazioni all’attuazione delle politiche dell’Unione in un quadro di limitata disponibilità di risorse è necessario riconoscere come costi ammissibili il valore dell’attività svolta dai volontari. Di conseguenza, tali organizzazioni dovrebbero poter ricorrere maggiormente all’attività dei volontari ai fini del cofinanziamento dell’azione o del programma di lavoro. Fatto salvo il tasso massimo di cofinanziamento specificato nell’atto di base, in questi casi la sovvenzione dell’Unione dovrebbe essere limitata ai costi ammissibili stimati diversi da quelli relativi all’attività svolta dai volontari. Poiché l’attività dei volontari è un’attività prestata da terzi senza che sia loro corrisposta una remunerazione da parte del beneficiario, la limitazione evita il rimborso di costi che il beneficiario non ha sostenuto. Inoltre, il valore dell’attività dei volontari non dovrebbe superare il 50 % dei contributi in natura e di qualsiasi altro cofinanziamento.
Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno chiarire che, qualora i contributi in natura da parte di terzi sotto forma di attività dei volontari siano presentati come costi ammissibili nel bilancio di previsione, il cofinanziamento cui si applica il limite del 50 % dovrebbe includere tutte le fonti di finanziamento, ossia la sovvenzione dell’Unione, i contributi in natura e altre fonti di finanziamento.
Al fine di salvaguardare uno dei principi fondamentali delle finanze pubbliche, è opportuno mantenere nel presente regolamento il principio del divieto del fine di lucro.
Al fine di garantire la certezza del diritto nel calcolo del contributo dell’Unione, in caso di profitto in una sovvenzione finanziata dal bilancio, è opportuno chiarire che il recupero della percentuale del profitto corrispondente al contributo dell’Unione ai costi ammissibili non dovrebbe distinguere tra costi effettivamente sostenuti e costi semplificati.
In linea di principio le sovvenzioni dovrebbero essere accordate in seguito a un invito a presentare proposte. Laddove siano consentite eccezioni, esse dovrebbero essere interpretate e applicate in modo restrittivo quanto alla portata e alla durata. È opportuno avvalersi della possibilità eccezionale di accordare sovvenzioni senza un invito a presentare proposte a organismi con un monopolio di diritto o di fatto solo se gli organismi interessati sono gli unici in grado di attuare i tipi di attività pertinenti o tale monopolio è stata attribuito loro dalla legge o da un’autorità pubblica.
Nell’ambito della transizione verso la gestione elettronica delle sovvenzioni e gli appalti elettronici, ai richiedenti e agli offerenti dovrebbe essere chiesto di fornire una prova del loro status giuridico e della loro solidità finanziaria una volta sola in un periodo specifico ed essi non dovrebbero essere tenuti a presentare nuovamente documenti giustificativi nell’ambito di ogni procedura di aggiudicazione o di attribuzione. È pertanto necessario allineare i requisiti relativi al numero di anni per i quali saranno richiesti documenti nell’ambito delle procedure di attribuzione di sovvenzioni e di appalto.
Un beneficiario di una sovvenzione può fornire sostegno finanziario a terzi se sono rispettate determinate condizioni e l’importo pagato a terzi non dovrebbe superare 60000 EUR. Dovrebbe essere possibile superare tale importo qualora sia altrimenti impossibile o eccessivamente difficile conseguire gli obiettivi dell’azione. Inoltre, al fine di consentire una maggiore flessibilità nell’esecuzione del bilancio in situazioni di crisi e di emergenza, per l’aiuto umanitario, gli interventi di sostegno di emergenza, le operazioni di protezione civile o gli aiuti per la gestione delle crisi dovrebbe essere possibile superare tale importo senza giustificazione caso per caso. L’ordinatore dovrebbe riferire in merito a tali casi.
Quando l’attuazione di un’azione o di un programma di lavoro richiede che un beneficiario effettui un appalto, è opportuno chiarire che ogni beneficiario può utilizzare le proprie prassi in materia di acquisti, a condizione che garantiscano il miglior rapporto qualità/prezzo o, se del caso, il prezzo più basso, indipendentemente dal fatto che il beneficiario aggiudichi un contratto pubblico e che sia un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi del presente regolamento. La definizione di contratto dovrebbe essere modificata di conseguenza.
Dovrebbe essere agevolato il ricorso ai premi, in quanto valida tipologia di sostegno finanziario non legato a costi prevedibili, e dovrebbero essere chiarite le disposizioni applicabili. I premi dovrebbero essere considerati in via complementare, e non sostitutiva, rispetto ad altri strumenti di finanziamento quali le sovvenzioni.
Per consentire un’attuazione più flessibile dei premi, l’obbligo ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 di pubblicare i concorsi a premi con un valore unitario di 1000000 EUR o più nelle dichiarazioni che accompagnano il progetto di bilancio dovrebbe essere sostituito da un obbligo di presentare le informazioni preliminari al Parlamento europeo e al Consiglio e di menzionare esplicitamente tali premi nella decisione di finanziamento.
I premi dovrebbero essere attribuiti conformemente ai principi della trasparenza e della parità di trattamento. In tale contesto è opportuno stabilire le caratteristiche minime dei concorsi, in particolare le modalità di versamento del premio ai vincitori dopo la sua attribuzione, e i mezzi idonei di pubblicazione. È inoltre necessario istituire una procedura di attribuzione con fasi chiaramente definite, dalla presentazione delle richieste alla fornitura di informazioni ai richiedenti e alla comunicazione del vincitore, che rispecchino la procedura di attribuzione delle sovvenzioni.
Il presente regolamento dovrebbe stabilire i principi e le condizioni applicabili agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all’assistenza finanziaria, nonché le norme sulla limitazione della passività finanziaria dell’Unione, sulla lotta alla frode e al riciclaggio, sulla chiusura degli strumenti finanziari e sulla rendicontazione.
Negli ultimi anni l’Unione ha fatto crescente ricorso agli strumenti finanziari che consentono di aumentare l’effetto leva del bilancio, ma che al tempo stesso generano un rischio finanziario per il bilancio stesso. Tali strumenti finanziari ricomprendono non soltanto quelli disciplinati dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ma anche altri strumenti, come le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria, che in precedenza erano disciplinati solo dalle norme stabilite nei rispettivi atti di base. È importante stabilire un quadro comune per assicurare l’omogeneità dei principi applicabili a tale insieme di strumenti e raggrupparli in un nuovo titolo del presente regolamento comprendente sezioni sulle garanzie di bilancio e sull’assistenza finanziaria agli Stati membri o ai paesi terzi, oltre alle vigenti norme applicabili agli strumenti finanziari.
Gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio possono essere utili per moltiplicare l’effetto dei fondi dell’Unione qualora questi ultimi siano messi in comune con altri fondi e comprendano un effetto leva. Gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio dovrebbero essere utilizzati solo se non vi siano rischi di distorsioni della concorrenza nel mercato interno o incompatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.
Nell’ambito degli stanziamenti annuali autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio per un determinato programma, gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio dovrebbero essere utilizzati sulla base di una valutazione ex ante che dimostri la loro efficacia per il conseguimento degli obiettivi strategici dell’Unione.
Gli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria dovrebbero essere autorizzati mediante un atto di base. Qualora, in casi debitamente giustificati, gli strumenti finanziari siano istituiti senza un atto di base, essi dovrebbero essere autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel bilancio.
Dovrebbero essere definiti gli strumenti che potenzialmente rientrano nel titolo X, quali prestiti, garanzie, investimenti azionari, investimenti quasi-azionari e strumenti di condivisione del rischio. La definizione di «strumento di condivisione del rischio» dovrebbe consentire l’inclusione di strumenti cautelativi per le obbligazioni destinate al finanziamento di progetti, che coprono il rischio del servizio del debito di un progetto e riducono il rischio di credito dei detentori di obbligazioni attraverso strumenti cautelativi sotto forma di prestito o di garanzia.
Gli eventuali rimborsi di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio dovrebbero essere utilizzati per lo strumento o la garanzia che li ha generati, al fine di aumentare l’efficienza dello strumento o della garanzia in parola, tranne se diversamente indicato nell’atto di base, e dovrebbero essere presi in considerazione quando si propongono futuri stanziamenti per tale strumento o garanzia.
Il presente regolamento prevede che la Commissione sia abilitata, nel pertinente atto di base, ad assumere prestiti per conto dell’Unione o di Euratom al fine di erogare a sua volta gli importi corrispondenti agli Stati membri o ai paesi terzi beneficiari alle condizioni applicabili all’assunzione dei prestiti. A tale riguardo nei flussi di cassa vi è una corrispondenza univoca tra i fondi presi in prestito e i prestiti erogati. Ciò significa che l’Unione dovrebbe effettuare operazioni di mercato sulla base delle esigenze di esborso per ciascun evento specifico di erogazione di prestiti, limitando così la possibilità di pianificare in maniera coerente diverse operazioni di assunzione di prestiti e di strutturare le scadenze in modo da ottenere i costi migliori.
Il finanziamento di singoli programmi di assistenza finanziaria mediante metodi di finanziamento distinti crea costi e complessità, in quanto i diversi programmi di assistenza finanziaria competono per un numero limitato di opportunità di finanziamento. Tale metodo di finanziamento frammenta l’offerta di titoli di debito dell’Unione e riduce la liquidità e l’interesse degli investitori nei singoli programmi, anche se tutti i titoli di debito dell’Unione hanno la stessa qualità creditizia elevata. L’assistenza finanziaria dovrebbe pertanto essere organizzata secondo un metodo di finanziamento unico che migliori la liquidità delle obbligazioni dell’Unione, come pure l’attrattiva e l’efficacia in termini di costi dell’emissione dell’Unione.
La recente esperienza riguardo al fabbisogno di finanziamenti per l’Ucraina ha messo in luce gli svantaggi di un approccio frammentato all’organizzazione del debito dell’Unione. Al fine di rafforzare la posizione dell’Unione quale emittente di debito denominato in euro, è di fondamentale importanza organizzare tutte le nuove emissioni mediante un metodo di finanziamento unico, tranne in casi debitamente giustificati, quali le emissioni Euratom, le emissioni di piccolo volume e il finanziamento di programmi di assistenza finanziaria per i quali gli atti di base sono entrati in vigore prima del 9 novembre 2022.
Il modello per un metodo di finanziamento unico e la maggior parte degli elementi dell’infrastruttura necessaria per la sua attuazione sono già stati definiti nella strategia di finanziamento diversificata a norma della decisione (UE, Euratom) 2020/2053. Tale strategia ha consentito l’efficace mobilitazione di fondi per sovvenzioni e prestiti a norma del regolamento (UE) 2021/241 e per una serie di altri programmi dell’Unione di cui al regolamento (UE) 2020/209434. Alla luce della complessità prevista delle operazioni necessarie per soddisfare le urgenti necessità di finanziamento dell’Ucraina, e per anticipare eventuali operazioni future di assunzione ed erogazione di prestiti, è opportuno stabilire una strategia di finanziamento diversificata come l’unico metodo di finanziamento per l’esecuzione delle operazioni di assunzione di prestiti.
Il ricorso a una strategia di finanziamento diversificata dovrebbe consentire un’attuazione flessibile del programma di finanziamento, nel pieno rispetto dei principi della neutralità di bilancio e del pareggio di bilancio di cui all’articolo 310, paragrafo 1, TFUE. I costi del programma di finanziamento dovrebbero essere interamente sostenuti dai beneficiari sulla base di un’unica metodologia di ripartizione dei costi che garantisca una ripartizione dei costi trasparente e proporzionata. Gli obblighi di rimborso dovrebbero rimanere a carico dei beneficiari dell’assistenza finanziaria, in conformità del presente regolamento.
L’attuazione di una strategia di finanziamento diversificata richiederebbe di seguire un unico insieme di norme per tutti i programmi di assunzione ed erogazione di prestiti che fanno affidamento su tale strategia.
Una strategia di finanziamento diversificata dovrebbe assicurare alla Commissione maggiore flessibilità per quanto riguarda la tempistica e la scadenza delle singole operazioni di finanziamento e consentire esborsi regolari e costanti ai diversi paesi beneficiari. Tale strategia dovrebbe basarsi sulla messa in comune di strumenti di finanziamento. Ciò darebbe alla Commissione la flessibilità per organizzare i pagamenti ai beneficiari indipendentemente dalle condizioni di mercato esistenti al momento dell’esborso e al tempo stesso ridurrebbe il rischio che la Commissione si trovi a dover reperire importi fissi in condizioni di volatilità o sfavorevoli.
Fornire tale flessibilità alla Commissione richiederebbe la creazione di una riserva di liquidità comune. Tale funzione di liquidità centralizzata renderebbe la capacità di finanziamento dell’Unione più resiliente e in grado di far fronte a disallineamenti temporanei tra tutti gli afflussi e i deflussi, sulla base di una solida capacità di previsione della liquidità.
La Commissione dovrebbe eseguire tutte le operazioni necessarie al fine di assicurare una presenza regolare sui mercati dei capitali, di conseguire i migliori costi di finanziamento possibili e di agevolare le operazioni in titoli di debito dell’Unione e di Euratom.
Nell’estendere la strategia di finanziamento diversificata a una gamma più ampia di programmi, è pertanto opportuno che la Commissione stabilisca le disposizioni necessarie per la sua attuazione. Tali disposizioni dovrebbero comprendere un quadro di governance, procedure di gestione dei rischi e una metodologia di ripartizione dei costi, nel rispetto dell’articolo 223, paragrafo 4, lettera e), del presente regolamento. Per garantire la trasparenza, la Commissione dovrebbe informare a cadenza periodica e in modo articolato il Parlamento europeo e il Consiglio su tutti gli aspetti della sua strategia di assunzione di prestiti e di gestione del debito.
Nell’interesse della certezza del diritto e della chiarezza per quanto riguarda l’assistenza macrofinanziaria già concessa e l’assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio35, le norme nel presente regolamento relative a una strategia di finanziamento diversificata dovrebbero applicarsi solo ai programmi di assistenza finanziaria i cui atti di base entrano in vigore il 9 novembre 2022 o successivamente a tale data.
È importante che i rendiconti finanziari sottoposti ad audit per gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio attuati in regime di gestione indiretta siano forniti in tempo utile affinché la Corte dei conti possa tenerli in considerazione al momento di formulare le sue osservazioni sui conti provvisori.
È opportuno riconoscere l’allineamento degli interessi nel perseguire gli obiettivi strategici dell’Unione e, in particolare, il fatto che la BEI e il FEI possiedono competenze specifiche per attuare gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio.
La BEI e il FEI, agendo come gruppo, dovrebbero potersi trasferire reciprocamente parte dell’attuazione, se tale trasferimento può favorire l’attuazione di una determinata azione e come ulteriormente precisato nel relativo accordo con la Commissione.
Per motivi di coerenza e per tenere conto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, per quanto riguarda gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio, è necessario chiarire alcune disposizioni sulla rendicontazione da parte delle persone o delle entità che eseguono fondi dell’Unione in regime di gestione indiretta, e sull’applicazione del titolo X qualora questi siano combinati con un sostegno accessorio dal bilancio, comprese le sovvenzioni, e in combinazione con fondi dell’Unione eseguiti in regime di gestione concorrente.
È opportuno chiarire che, quando gli strumenti finanziari o le garanzie di bilancio sono combinati con forme di sostegno accessorie a valere sul bilancio, alla misura nel suo complesso dovrebbero applicarsi le norme relative agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio. Tali norme dovrebbero essere integrate, se del caso, da disposizioni specifiche derivanti dalle norme settoriali.
L’attuazione degli strumenti finanziari e delle garanzie di bilancio finanziati dal bilancio dovrebbe rispettare la politica dell’Unione sulle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, e i relativi aggiornamenti, quale definita negli atti giuridici pertinenti dell’Unione e nelle conclusioni del Consiglio, in particolare le conclusioni del Consiglio, dell’8 novembre 2016, sui criteri e sul processo in vista della creazione della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali36, e il relativo allegato, nonché le conclusioni del Consiglio, del 5 dicembre 2017, sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali37, e i relativi allegati.
Le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria agli Stati membri o ai paesi terzi sono generalmente operazioni fuori bilancio che hanno un’incidenza significativa sul bilancio finanziario dell’Unione. Pur rimanendo generalmente operazioni fuori bilancio, la loro inclusione nel presente regolamento assicura una tutela più efficace degli interessi finanziari dell’Unione e fornisce un quadro più chiaro per la loro autorizzazione, gestione e rendicontazione.
L’Unione ha varato iniziative importanti basate sulle garanzie di bilancio, come il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD). Tali strumenti sono caratterizzati dal fatto di generare una passività potenziale per l’Unione e di comportare l’accantonamento di fondi per mettere a disposizione una riserva di liquidità che consenta al bilancio di far fronte in maniera ordinata alle obbligazioni di pagamento che possono derivare da tali passività potenziali. Per garantire il rating dell’Unione e, pertanto, la sua capacità di fornire un finanziamento efficace, è fondamentale che l’autorizzazione, l’accantonamento e il controllo delle passività potenziali rispettino un solido insieme di norme che dovrebbero essere applicate a tutte le garanzie di bilancio.
Le passività potenziali derivanti dalle garanzie di bilancio possono coprire un’ampia gamma di operazioni di finanziamento e d’investimento. La possibilità di attivare una garanzia di bilancio non può essere programmata con assoluta certezza su base annuale, come invece avviene per i prestiti, che hanno un preciso calendario di rimborso. È pertanto indispensabile istituire un quadro di autorizzazione e controllo delle passività potenziali che assicuri il pieno rispetto, in ogni momento, del massimale per gli stanziamenti di pagamento annuali di cui alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053.
Tale quadro dovrebbe inoltre disciplinare la gestione e il controllo, anche attraverso relazioni periodiche sull’esposizione finanziaria dell’Unione. Il tasso di copertura delle passività finanziarie dovrebbe essere fissato sulla scorta di un’adeguata valutazione dei rischi finanziari derivanti dal relativo strumento. La sostenibilità delle passività potenziali dovrebbe essere valutata annualmente nell’ambito della procedura di bilancio. È opportuno istituire un meccanismo di allerta precoce per evitare una penuria di accantonamenti a copertura delle passività finanziarie.
Il crescente ricorso agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all’assistenza finanziaria fa sì che sia necessario mobilitare e alimentare un volume significativo di stanziamenti di pagamento. Per ottenere un effetto leva assicurando al contempo un livello adeguato di tutela rispetto alle passività finanziarie è importante ottimizzare l’ammontare degli accantonamenti necessari e migliorare l’efficienza raggruppandoli in un fondo comune di copertura. Inoltre l’utilizzo più flessibile di tali accantonamenti raggruppati permette di avere un tasso di copertura globale effettivo che garantisca il livello di tutela richiesto con un importo ottimizzato di risorse.
Le norme applicabili agli accantonamenti e al fondo comune di copertura dovrebbero fornire un solido quadro di controllo interno. La Commissione dovrebbe definire, previa consultazione del contabile della stessa Commissione, gli orientamenti applicabili alla gestione delle risorse nel fondo comune di copertura. Gli ordinatori degli strumenti finanziari, delle garanzie di bilancio o dell’assistenza finanziaria dovrebbero monitorare attivamente le passività finanziarie sotto la loro responsabilità e il gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura dovrebbe gestire le liquidità e gli attivi del fondo seguendo le norme e le procedure stabilite dal contabile della Commissione.
Le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria dovrebbero seguire lo stesso insieme di principi stabilito per gli strumenti finanziari. In particolare, le garanzie di bilancio dovrebbero essere irrevocabili, incondizionate e su richiesta. Esse dovrebbero essere attuate in regime di gestione indiretta o, solo in casi eccezionali, in regime di gestione diretta. Esse dovrebbero coprire soltanto le operazioni di finanziamento e investimento e le relative controparti dovrebbero contribuire con risorse proprie alle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.
L’assistenza finanziaria a Stati membri o paesi terzi dovrebbe assumere la forma di un prestito o di una linea di credito o di ogni altro strumento ritenuto idoneo a garantire l’efficacia del sostegno. A tal fine, la Commissione dovrebbe essere abilitata nel pertinente atto di base a prendere in prestito i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie, evitando che ciò comporti cambiamenti nelle scadenze tali da esporre l’Unione a rischi di tasso d’interesse o ad altri rischi commerciali.
Le disposizioni relative agli strumenti finanziari dovrebbero applicarsi non appena possibile al fine di conseguire la semplificazione e l’efficacia volute. Le disposizioni relative alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al fondo comune di copertura dovrebbero applicarsi in concomitanza del quadro finanziario pluriennale post 2020. Tale calendario permetterà di preparare accuratamente i nuovi strumenti per gestire le passività potenziali. Inoltre permetterà un allineamento tra i principi definiti nel titolo X e la proposta di quadro finanziario pluriennale post 2020, da un lato, e i programmi specifici relativi a tale quadro, dall’altro.
Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio38 stabilisce norme concernenti, tra l’altro, il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, in particolare per quanto riguarda le condizioni di finanziamento, la concessione e la distribuzione dei finanziamenti, le donazioni e i contributi, il finanziamento di campagne per le elezioni del Parlamento europeo, le spese rimborsabili, il divieto di taluni finanziamenti, gli obblighi contabili, la rendicontazione e la revisione contabile, l’esecuzione e il controllo, le sanzioni, la cooperazione tra l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, l’ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri, e la trasparenza.
È opportuno includere nel presente regolamento regole relative ai contributi provenienti dal bilancio ai partiti politici europei di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
Il sostegno finanziario erogato ai partiti politici europei dovrebbe assumere la forma di un contributo specifico, che soddisfi le esigenze specifiche di tali partiti.
Benché il sostegno finanziario sia concesso senza che sia richiesto un programma di lavoro annuale, i partiti politici europei dovrebbero giustificare ex post il corretto utilizzo dei fondi dell’Unione. In particolare, è opportuno che l’ordinatore responsabile verifichi se i fondi siano stati utilizzati per sostenere spese rimborsabili che corrispondono ai criteri definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi entro i termini stabiliti dal presente regolamento. I contributi ai partiti politici europei dovrebbero essere spesi entro la fine dell’esercizio successivo a quello in cui sono stati concessi e, successivamente, i fondi non spesi dovrebbero essere recuperati dall’ordinatore responsabile.
I fondi dell’Unione concessi per finanziare i costi di funzionamento di partiti politici europei non dovrebbero essere utilizzati per fini diversi da quelli stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in particolare per finanziare, direttamente o indirettamente, soggetti terzi, quali i partiti politici nazionali. I partiti politici europei dovrebbero utilizzare i contributi per sostenere una percentuale delle spese correnti e future, e non spese sostenute o debiti contratti prima della presentazione delle loro domande di contributo.
È inoltre opportuno che la concessione dei contributi sia semplificata e adeguata alle specificità dei partiti politici europei, in particolare mediante l’eliminazione dei criteri di selezione, l’istituzione come regola generale di un unico prefinanziamento integrale e la possibilità di utilizzare un regime di finanziamento a importi forfettari, tassi forfettari e costi unitari.
È opportuno che i contributi provenienti dal bilancio siano sospesi, ridotti o revocati se i partiti politici europei violano il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
È opportuno che le sanzioni basate sia sul presente regolamento sia sul regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 siano irrogate in modo coerente e rispettino il principio del ne bis in idem. A norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, le sanzioni amministrative e/o pecuniarie previste dal presente regolamento non si applicano nei casi per i quali sono già state irrogate sanzioni sulla base del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
Il presente regolamento dovrebbe stabilire un quadro generale a norma del quale il sostegno di bilancio possa essere utilizzato quale strumento nell’ambito delle azioni esterne, compreso l’obbligo per il paese terzo di trasmettere alla Commissione informazioni affidabili e tempestive che le consentano di valutare il rispetto delle condizioni e delle disposizioni concordate, così da garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno chiarire la procedura per l’istituzione di un fondo fiduciario dell’Unione. È inoltre necessario specificare i principi applicabili ai contributi ai fondi fiduciari dell’Unione, in particolare l’importanza di assicurare contributi da altri donatori che ne giustifichino l’istituzione in termini di valore aggiunto. È anche necessario chiarire le responsabilità degli agenti finanziari e del comitato del fondo fiduciario dell’Unione e definire norme per garantire un’equa rappresentanza dei donatori partecipanti in sede di comitato del fondo fiduciario dell’Unione e l’obbligo di voto favorevole da parte della Commissione ai fini dell’utilizzo dei fondi. È altresì importante definire in modo più dettagliato i requisiti per la rendicontazione applicabili ai fondi fiduciari dell’Unione.
L’Unione dovrebbe poter partecipare a iniziative globali qualora tale partecipazione contribuisca al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione. Al fine di predisporre un quadro giuridico adeguato per la partecipazione dell’Unione a iniziative globali, il contributo dell’Unione a tali iniziative dovrebbe essere incluso come nuovo strumento di esecuzione del bilancio. L’utilizzo di questo nuovo veicolo finanziario sarebbe soggetto a condizioni il cui rispetto garantirebbe un livello di protezione paragonabile a quello degli altri strumenti di esecuzione del bilancio. Tali condizioni dovrebbero includere l’esistenza di adeguati sistemi interni ed esterni per combattere le frodi e le irregolarità, laddove i sistemi gestiti dagli enti attuatori dell’iniziativa globale dovrebbero essere considerati sistemi esterni. Il ricorso alle disposizioni relative alle iniziative globali dovrebbe essere limitato ai casi in cui altri strumenti di esecuzione del bilancio non consentono di conseguire i pertinenti obiettivi delle politiche dell’Unione nella stessa misura e con lo stesso impatto. Ove possibile e appropriato, la Commissione dovrebbe aderire a qualsiasi consiglio direttivo o comitato direttivo equivalente di un’iniziativa globale al fine di garantire una rappresentanza efficace degli interessi dell’Unione. Ai fini della trasparenza e dell’efficacia del processo decisionale, la Commissione dovrebbe fornire quanto prima al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni dettagliate su qualsiasi contributo previsto a un’iniziativa globale, in modo da consentire loro di tenere debitamente conto di tali informazioni.
Al fine dell’adattamento ai progressi compiuti in materia di digitalizzazione, gli elenchi di esperti esterni redatti a seguito di un invito a manifestare interesse dovrebbero avere un periodo di validità superiore alla durata del programma pluriennale, a condizione che sia garantita una rotazione degli esperti e che nuovi esperti siano in grado di manifestare il proprio interesse. È inoltre necessario consentire alle istituzioni dell’Unione di attrarre esperti esterni altamente qualificati al fine di garantire che il processo di valutazione e i pareri e la consulenza specifici forniti dagli esperti siano di elevata qualità. Al fine di competere con successo con altri operatori sul mercato, alle istituzioni dell’Unione dovrebbe essere consentito di offrire una remunerazione più competitiva in casi eccezionali e debitamente giustificati. Infine, ai fini della certezza del diritto, le norme applicabili agli esperti esterni retribuiti dovrebbero essere chiarite per rispecchiare le diverse fasi della procedura di aggiudicazione o di attribuzione.
Al fine di predisporre un quadro giuridico chiaro per la donazione di servizi, forniture o lavori da parte delle istituzioni dell’Unione, le donazioni non finanziarie dovrebbero essere incluse come nuovo strumento di esecuzione del bilancio. Tale strumento non dovrebbe essere confuso con il quadro generale del sostegno fornito dall’Unione ai paesi terzi, che è di natura più ampia ma può includere donazioni non finanziarie. Alla luce della pandemia di COVID-19 e dell’impatto della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, tale strumento dovrebbe fornire una base giuridica stabile, in particolare per le future situazioni di crisi e di emergenza, e garantire che le istituzioni dell’Unione dispongano di adeguati strumenti di sostegno al bilancio per aiutare gli Stati membri e altre persone ed entità quando il sostegno è più necessario. Detto strumento dovrebbe essere attuato in regime di gestione diretta o in regime di gestione indiretta da un organismo dell’Unione. È opportuno adeguare di conseguenza le disposizioni correlate, ad esempio riguardanti le definizioni, la sospensione, la risoluzione e la riduzione e il comitato di valutazione. Ai fini di una sana gestione finanziaria, le forniture di merci non deperibili finanziate da stanziamenti amministrativi non dovrebbero essere donate prima di aver perso parte del loro valore.
Analogamente all’introduzione di donazioni non finanziarie, le istituzioni dell’Unione dovrebbero poter attribuire premi non finanziari. Ciò è importante anche per consentire concorsi tra giovani che non dispongono di un conto bancario nel proprio Stato membro, ma che possono ricevere facilmente il loro premio in forma pratica. A tal fine è opportuno adeguare di conseguenza la definizione e le disposizioni relative ai «premi».
Conformemente alla razionalizzazione delle norme vigenti e al fine di evitare indebite ripetizioni, le disposizioni particolari di cui alla parte seconda del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 applicabili al FEAGA, alla ricerca, alle azioni esterne e a specifici fondi dell’Unione dovrebbero essere inserite unicamente nelle parti pertinenti del presente regolamento, purché le disposizioni siano ancora utilizzate e pertinenti.
È opportuno semplificare e chiarire le disposizioni riguardanti la rendicontazione e la contabilità. È opportuno pertanto raggruppare tutte le disposizioni in materia di conti annuali e altra rendicontazione finanziaria.
I termini per le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori e per la presentazione dei conti definitivi dovrebbero essere adeguati per tenere in considerazione il calendario della procedura di discarico.
I conti della totalità delle entrate e delle spese dell’Unione, comprese le entrate con destinazione specifica e le relative voci di spesa, il saldo corrispondente, gli attivi e le passività dell’Unione descritti nel bilancio finanziario, anche quelli derivanti dalle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, dovrebbero essere contemplati dalla decisione di discarico. Analogamente, l’esame della Corte dei conti di tutte le entrate dovrebbe comprendere le entrate con destinazione specifica e le relative voci di spesa.
Dovrebbero essere migliorate le modalità attuali con le quali le istituzioni dell’Unione riferiscono al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo ai loro progetti immobiliari. Alle istituzioni dell’Unione dovrebbe essere consentito di finanziare nuovi progetti immobiliari con le entrate ricevute per gli immobili già venduti. Di conseguenza, nelle disposizioni relative ai progetti immobiliari è opportuno inserire un riferimento alle disposizioni relative alle entrate con destinazione specifica interne. Ciò permetterebbe di rispondere alle mutevoli esigenze della politica immobiliare delle istituzioni dell’Unione, risparmiando contemporaneamente sui costi e aumentando la flessibilità.
Nella sua comunicazione sul Green Deal europeo la Commissione incoraggia la ristrutturazione degli edifici al fine di ridurne le emissioni e renderli più efficienti sotto il profilo energetico. Tenuto conto della rapida evoluzione del mercato degli edifici efficienti sotto il profilo energetico, è assolutamente necessario che le istituzioni dell’Unione integrino gli impegni del Green Deal europeo nella propria politica immobiliare e ristrutturino i loro edifici, dando la priorità agli investimenti più efficienti sotto il profilo energetico. Inoltre la recente evoluzione dei metodi di lavoro, accelerata dalla pandemia di COVID-19, richiede l’adeguamento dello stock di uffici delle istituzioni al fine di sviluppare una politica dinamica in materia. Di conseguenza, dovrebbe essere consentito il finanziamento di rinnovamenti strutturali tramite prestiti, a condizione che porti a risparmi, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere informazioni sufficienti ai fini della loro approvazione preventiva, anche sul valore aggiunto del previsto rinnovamento strutturale e sul suo contributo alla transizione verde. L’interpretazione del concetto di nuovi progetti immobiliari dovrebbe essere ampliata e, in particolare, includere progetti di rinnovamento strutturale.
Al fine di adeguare le regole relative a determinati organismi dell’Unione, le norme di dettaglio concernenti gli appalti, le condizioni particolari e il rapporto minimo per il tasso di copertura effettivo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 TFUE per quanto riguarda il regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, il regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato pubblico-privato, le modifiche dell’allegato I del presente regolamento, le condizioni particolari e la metodologia per il calcolo del tasso di copertura effettivo, nonché la modifica del rapporto minimo definito del tasso di copertura effettivo, che non dovrebbe essere fissato a un livello inferiore all’85 %. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Alcune modifiche riguardanti l’accesso da parte della Commissione ai dati sui destinatari ai fini della pubblicazione e riguardanti la registrazione e l’archiviazione elettroniche dei dati sui destinatari e i loro titolari effettivi, così come l’accesso da parte del sistema informatico integrato unico per l’estrazione dei dati e la valutazione del rischio per l’analisi di tali dati dovrebbero applicarsi solo ai programmi adottati nell’ambito del quadro finanziario pluriennale post 2027 e finanziati a partire da questo, al fine di garantire una transizione agevole concedendo tempo sufficiente per il necessario adeguamento dei sistemi di dati elettronici e dei pertinenti accordi nonché per la fornitura di orientamenti e formazione.
Entro la fine del 2027 la Commissione dovrebbe presentare una valutazione della prontezza del sistema informatico integrato unico. Tale valutazione dovrebbe accertare che sia garantita l’interoperabilità con i sistemi informatici e le banche dati pertinenti, compresi quelli degli Stati membri, consentendo un trasferimento automatico delle informazioni pertinenti in tempo reale, ove possibile, ed evitando duplicazioni delle comunicazioni; che gli indicatori di rischio utilizzati dal sistema informatico integrato unico siano sufficientemente uniformi, oggettivi, proporzionati e necessari per la valutazione del rischio, e che si basino su fonti di informazione affidabili; che il sistema informatico integrato unico consenta di utilizzare l’intelligenza artificiale per l’analisi e l’interpretazione dei dati; nonché che il sistema informatico integrato unico sia conforme ai principi generali di protezione dei dati.
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 7 luglio 2022.
È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Oggetto, definizioni e principi generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica («bilancio») e alla presentazione e alla revisione dei loro conti.