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Decisione (UE) 2025/2324 del Consiglio del 13 novembre 2025 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che fissa il massimale dell’importo annuo del contributo per il 2027, l’importo annuo del contributo per il 2026, l’importo della prima quota del contributo per il 2026 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2028 e 2029

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea1 («accordo interno»), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/3232, in particolare l’articolo 19, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

Il criterio di ripartizione per ciascuna parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) è stabilito dall’articolo 1 dell’accordo interno.

A norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1877, entro il 15 ottobre 2025 la Commissione deve presentare una proposta che fissa il massimale dell’importo annuo del contributo per il 2027, l’importo annuo del contributo per il 2026, l’importo della prima quota del contributo per il 2026 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2028 e 2029.

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi stabiliti per i precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di contributi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.

A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica3 («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11o FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, non deve essere riutilizzata la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti.

La decisione (UE) 2024/2906 del Consiglio4 fissa il massimale dell’importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2026 a 700000000 EUR soltanto per la Commissione, in quanto la BEI ha fornito la totalità dei suoi contributi all’11o FES nel 2025.

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che questa entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il massimale dell’importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per il 2027 è fissato a 460000000 EUR per la Commissione.

Art. 2

L’importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2026 è fissato a 700000000 EUR per la Commissione.

Art. 3

L’importo dei contributi che le parti del FES devono versare a titolo della prima quota per il 2026 è fissato a 300000000 EUR.

Art. 4

Un importo di 1200000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti del 9o FES è rimborsato alle parti del FES mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima quota per il 2026 indicata all’articolo 3.

Art. 5

La previsione indicativa non vincolante dell’importo annuo dei contributi previsti per il 2028 è fissata a 400000000 EUR per la Commissione. La previsione indicativa non vincolante dell’importo annuo dei contributi previsti per il 2029 è fissata a 300000000 EUR per la Commissione.

Art. 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2025 Per il Consiglio Il presidente S. Lose