Decisione (UE) 2025/2468 del Consiglio del 13 novembre 2025 che autorizza l'avvio di negoziati tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord su uno spazio sanitario e fitosanitario comune tra l'Unione europea e il Regno Unito per quanto riguarda la Gran Bretagna e sul collegamento tra i sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra del Regno Unito e dell'Unione
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»)1 si applica dal 1o gennaio 2021. Insieme all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»)2, rappresenta la pietra angolare delle relazioni bilaterali tra l'Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito»).
Il 31 dicembre 2020, quando è terminato il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso, il diritto dell'Unione ha cessato di applicarsi al Regno Unito ed è diventato applicabile il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («Quadro di Windsor»)3, che costituisce parte integrante dell'accordo di recesso.
Dal 1o gennaio 2021 gli spazi sanitari e fitosanitari dell'Unione, da un lato, e del Regno Unito, dall'altro, sono stati separati e pertanto si applicano normative e politiche distinte. Le norme sanitarie e fitosanitarie dell'Unione e le altre norme pertinenti si applicano tuttavia al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in virtù del Quadro di Windsor.
Dal 1o gennaio 2021 l'Unione e il Regno Unito hanno sistemi distinti di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, tranne nell'Irlanda del Nord, dove si applica il sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell'Unione nell'ambito dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica a norma dell'articolo 9 e dell'allegato 4 del Quadro di Windsor.
L'articolo 764 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che la lotta ai cambiamenti climatici costituisce un elemento essenziale del partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e costituisce un elemento essenziale per i futuri accordi integrativi.
Ai sensi dell'articolo 392, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione e il Regno Unito vagliano approfonditamente l'ipotesi di collegare i rispettivi sistemi di fissazione del prezzo del carbonio con modalità che permettano di preservarne l'integrità e consentano di migliorarne l'efficacia.
L'articolo 25, paragrafo 1 bis, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 prevede la possibilità di concludere accordi con paesi terzi per il riconoscimento reciproco delle quote tra sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra.
La direttiva 2003/87/CE prevede che tali sistemi di scambio di quote di emissioni di paesi terzi siano vincolanti e basati su tetti massimi per le emissioni assolute. Tali criteri sono attualmente rispettati dal sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra del Regno Unito.
A norma dell'articolo 2, paragrafi 4 e 6, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio5, questo non si applica alle merci che sono originarie di un paese terzo con cui l'Unione ha concluso un accordo che collega integralmente il sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione al sistema per lo scambio di quote di emissioni del paese terzo e che soddisfano tutte le condizioni pertinenti.
In esito al vertice Regno Unito-Unione europea del 19 maggio 2025, la Commissione europea ha raccomandato di avviare negoziati con il Regno Unito per accordi su uno spazio sanitario e fitosanitario comune e sul collegamento tra i sistemi di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra del Regno Unito e dell'Unione.
È opportuno pertanto avviare negoziati in vista della conclusione di due accordi distinti con il Regno Unito, l'uno relativo a uno spazio sanitario e fitosanitario comune e l'altro volto a collegare i sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra del Regno Unito e dell'Unione. È opportuno designare la Commissione quale negoziatore dell'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, con il Regno Unito gli accordi seguenti:
a) un accordo su uno spazio sanitario e fitosanitario comune tra l'Unione e il Regno Unito per quanto riguarda la Gran Bretagna; e
b) un accordo sul collegamento tra i sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra del Regno Unito e dell'Unione.
2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell'addendum della presente decisione, fatte salve le direttive che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione.
Art. 2
La Commissione è designata negoziatore dell'Unione.
Art. 3
I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Regno Unito», che agisce in qualità di comitato speciale a norma dell'articolo 218, paragrafo 4, del trattato.
Art. 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2025 Per il Consiglio Il presidente S. Lose