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Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» («Green Deal europeo»), la Commissione ha definito una nuova strategia di crescita. Tale strategia mira a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che al più tardi entro il 2050 non genererà emissioni nette (emissioni al netto degli assorbimenti) di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Il Green Deal europeo mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Allo stesso tempo, questa transizione deve essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nessuno. La Commissione ha inoltre annunciato nella sua comunicazione del 12 maggio 2021 dal titolo «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti — Piano d'azione dell'UE: Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo» la promozione di strumenti e incentivi pertinenti per una migliore attuazione del principio «chi inquina paga» di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), completando in tal modo la graduale eliminazione dell'«inquinamento gratuito» al fine di massimizzare le sinergie tra la decarbonizzazione e l'obiettivo di azzerare l'inquinamento.

L'accordo di Parigi4, adottato il 12 dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change — UNFCCC) («accordo di Parigi»), è entrato in vigore il 4 novembre 2016. Le parti dell'accordo di Parigi hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2° C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli interventi volti a limitare tale aumento a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali. Nel quadro del patto di Glasgow per il clima, adottato il 13 novembre 2021, la conferenza delle parti all'UNFCCC, che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, ha riconosciuto anche che limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali ridurrebbe in misura significativa i rischi e l'impatto dei cambiamenti climatici, e si è impegnata a rafforzare gli obiettivi per il 2030 entro la fine del 2022 per colmare il divario in termini di ambizioni.

L'impegno ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente e a conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi è al centro del Green Deal europeo. Il valore del Green Deal europeo è stato ulteriormente enfatizzato dai gravissimi effetti della pandemia di COVID-19 sulla salute e sul benessere economico dei cittadini dell'Unione.

L'Unione si è impegnata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione in tutti i settori dell'economia di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, come indicato nella presentazione all'UNFCCC, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, in merito all'aggiornamento del contributo determinato a livello nazionale dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio5 ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia al più tardi entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante dell'Unione di riduzione interna delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change — IPCC) del 2018 concernente gli effetti dell'aumento globale delle temperature di 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale costituisce una solida base scientifica per affrontare i cambiamenti climatici e evidenzia la necessità di intensificare l'azione per il clima. La relazione conferma che, al fine di ridurre la probabilità di eventi meteorologici estremi, le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte con urgenza, e che i cambiamenti climatici devono essere limitati a un aumento della temperatura globale di 1,5° C. Inoltre, se le traiettorie di mitigazione, coerenti con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5° C al di sopra dei livelli preindustriali, non saranno attivate rapidamente, occorrerà adottare misure di adattamento molto più costose e complesse per evitare l'impatto di livelli più elevati di riscaldamento globale. Nel suo contributo alla sesta relazione di valutazione dell'IPCC dal titolo «Climate Change 2021: The Physical Science Basis» (Cambiamenti climatici 2021: le basi fisico-scientifiche), il gruppo di lavoro I rammenta che i cambiamenti climatici interessano già ogni regione del pianeta e che, secondo le proiezioni, nei prossimi decenni si accentueranno in tutte le regioni. Tale relazione sottolinea che, a meno che non si conseguano riduzioni immediate, rapide e su larga scala delle emissioni di gas a effetto serra, l'obiettivo di limitare il riscaldamento a un valore prossimo a 1,5° C o addirittura 2° C sarebbe fuori portata.

L'Unione persegue una politica ambiziosa in materia di azione per il clima e ha predisposto un quadro normativo per conseguire il suo traguardo di riduzione dei gas a effetto serra fissato per il 2030. La legislazione che attua tale obiettivo consiste, tra l'altro, nella direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'UE (EU ETS) e prevede una tariffazione armonizzata delle emissioni di gas a effetto serra a livello dell'UE per i settori e sottosettori ad alta intensità energetica, nel regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio7, che introduce obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e nel regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio8, che impone agli Stati membri di bilanciare le emissioni di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo con gli assorbimenti di emissioni di gas a effetto serra dall'atmosfera.

Sebbene l'Unione abbia notevolmente ridotto le sue emissioni interne di gas a effetto serra, le emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle importazioni verso l'Unione hanno registrato un aumento, compromettendo così gli sforzi compiuti dall'Unione per ridurre la sua impronta relativa alle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale. L'Unione ha la responsabilità di continuare a svolgere un ruolo di primo piano nell'azione globale per il clima.

Dato che un numero significativo di partner internazionali dell'Unione attua approcci politici che non conseguono lo stesso livello di ambizione in materia di clima, vi è il rischio della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si verifica se, per motivi legati ai costi delle politiche climatiche, le imprese di determinati settori o sottosettori industriali trasferiscono la produzione verso altri paesi oppure se le importazioni da tali paesi sostituiscono prodotti equivalenti a minore intensità in termini di emissioni di gas a effetto serra. Tali situazioni potrebbero portare a un aumento delle emissioni totali a livello mondiale tale da mettere a repentaglio la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che è urgentemente necessaria se si vuole che il pianeta mantenga l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2° C rispetto ai livelli preindustriali e per proseguire gli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali. Con l'aumento dell'ambizione in materia di clima da parte dell'Unione, il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio potrebbe compromettere l'efficacia delle politiche di riduzione delle emissioni dell'Unione.

L'iniziativa per un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism — CBAM) fa parte del pacchetto legislativo «Pronti per il 55 %» (Fit for 55). Tale meccanismo è destinato a fungere da elemento essenziale degli strumenti dell'Unione per conseguire l'obiettivo di un'Unione climaticamente neutra entro al più tardi il 2050, in linea con l'accordo di Parigi, affrontando il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio derivanti dall'accresciuto livello di ambizione dell'Unione in materia di clima. Il meccanismo dovrebbe inoltre contribuire a promuovere la decarbonizzazione nei paesi terzi.

I meccanismi esistenti per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori o sottosettori in cui tale rischio esiste consistono nell'assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS per un periodo transitorio e in misure finanziarie volte a compensare i costi delle emissioni indirette sostenuti a fronte dei costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Tali meccanismi sono definiti rispettivamente all'articolo 10 bis, paragrafo 6, e all'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE. L'assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS a livello dei soggetti con i migliori risultati è stata uno strumento strategico per alcuni settori industriali per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Tuttavia, rispetto alla messa all'asta integrale, tale assegnazione gratuita indebolisce il segnale di prezzo dato dal sistema e pertanto incide sugli incentivi agli investimenti per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra.

Il CBAM mira a sostituire tali meccanismi esistenti affrontando in modo diverso il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare garantendo un prezzo del carbonio equivalente per le importazioni e per i prodotti interni. Per garantire una transizione graduale dall'attuale sistema di quote gratuite al CBAM, quest'ultimo dovrebbe essere introdotto progressivamente, mentre le quote gratuite nei settori contemplati dal CBAM saranno gradualmente eliminate. L'applicazione combinata e transitoria delle quote EU ETS assegnate a titolo gratuito e del CBAM non dovrebbe in alcun caso tradursi in un trattamento più favorevole per le merci dell'Unione rispetto alle merci importate nel territorio doganale dell'Unione.

Il prezzo del carbonio è in aumento e le imprese hanno bisogno di visibilità, prevedibilità e certezza giuridica a lungo termine per prendere decisioni in merito agli investimenti nella decarbonizzazione dei processi industriali. Pertanto, al fine di rafforzare il quadro giuridico per la lotta alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, è opportuno stabilire un percorso chiaro per un'ulteriore graduale estensione dell'ambito di applicazione del CBAM ai prodotti, ai settori e ai sottosettori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Sebbene l'obiettivo del CBAM sia prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il presente regolamento incoraggia anche il ricorso a tecnologie più efficienti in termini di emissioni di gas a effetto serra da parte dei produttori di paesi terzi, in modo da generare meno emissioni. Per tale motivo il CBAM dovrebbe sostenere efficacemente la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi.

In quanto strumento per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, il CBAM dovrebbe garantire che i prodotti importati siano soggetti a un sistema normativo che applica costi del carbonio equivalenti a quelli sostenuti nell'ambito dell'EU ETS, con il risultato di pervenire a un prezzo del carbonio equivalente per i prodotti importati e quelli nazionali. Il CBAM è una misura per il clima che dovrebbe sostenere la riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra e prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, garantendo nel contempo la compatibilità con la legislazione dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle merci importate nell'Unione da paesi terzi, tranne quando la loro produzione è già soggetta all'EU ETS attraverso la sua applicazione a paesi terzi o territori o a un sistema di fissazione del prezzo del carbonio pienamente collegato all'EU ETS.

Al fine di garantire che la transizione verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio sia costantemente accompagnata dalla coesione economica e sociale, è opportuno tenere conto, in occasione della futura revisione del presente regolamento, delle caratteristiche e dei vincoli particolari delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE nonché degli Stati insulari che fanno parte del territorio doganale dell'Unione, senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, compresi il mercato interno e le politiche comuni.

Al fine di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio negli impianti offshore, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle merci, o ai prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo, che sono introdotti su un'isola artificiale, su strutture fisse o galleggianti o su qualsiasi altra struttura sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro qualora tale piattaforma continentale o zona economica esclusiva sia adiacente al territorio doganale dell'Unione. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire condizioni dettagliate per l'applicazione del CBAM a tali merci.

Le emissioni di gas a effetto serra che dovrebbero essere soggette al CBAM dovrebbero corrispondere a quelle di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, ossia il biossido di carbonio («CO2») e, ove pertinente, il protossido di azoto e i perfluorocarburi. Il CBAM dovrebbe inizialmente applicarsi alle emissioni dirette di tali gas a effetto serra dal momento della produzione delle merci fino all'importazione nel territorio doganale dell'Unione, rispecchiando l'ambito di applicazione dell'EU ETS per garantire la coerenza. Il CBAM dovrebbe applicarsi anche alle emissioni indirette. Tali emissioni indirette sono le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica utilizzata per produrre le merci cui si applica il presente regolamento. L'inclusione delle emissioni indirette rafforzerebbe ulteriormente l'efficacia ambientale del CBAM e la sua ambizione di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici. Le emissioni indirette non dovrebbero tuttavia essere prese in considerazione inizialmente per le merci cui si applicano nell'Unione misure finanziarie volte a compensare i costi delle emissioni indirette sostenuti a fronte dei costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Tali merci sono identificate all'allegato II del presente regolamento. Le future revisioni dell'EU ETS di cui alla direttiva 2003/87/CE e, in particolare, le revisioni delle misure di compensazione dei costi indiretti dovrebbero essere adeguatamente riflesse per quanto concerne l'ambito di applicazione del CBAM. Durante il periodo transitorio, i dati dovrebbero essere raccolti al fine di specificare ulteriormente la metodologia per il calcolo delle emissioni indirette. Tale metodologia dovrebbe tenere conto della quantità di energia elettrica utilizzata per la produzione delle merci elencate all'allegato I del presente regolamento, nonché del paese di origine, della fonte di generazione e dei fattori di emissione relativi a tale elettricità. La metodologia specifica dovrebbe essere ulteriormente specificata al fine di conseguire il modo più appropriato per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e garantire l'integrità ambientale del CBAM.

L'EU ETS e il CBAM si prefiggono l'obiettivo comune di stabilire un prezzo per le emissioni di gas a effetto serra incorporate negli stessi settori e nelle stesse merci mediante l'uso di quote o certificati specifici. Entrambi i sistemi hanno natura normativa e sono giustificati dalla necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in linea con l'obiettivo ambientale vincolante, stabilito dal diritto dell'Unione nel regolamento (UE) 2021/1119, di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e di raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050.

Mentre l'EU ETS fissa il numero totale di quote rilasciate (cap, «massimale») per le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività che rientrano nel suo campo di applicazione e consente la negoziazione delle quote (sistema cap-and-trade, «sistema di limitazione e scambio»), il CBAM non dovrebbe stabilire limiti quantitativi alle importazioni in modo che i flussi commerciali non siano limitati. Inoltre, mentre l'EU ETS si applica agli impianti situati nell'Unione, il CBAM dovrebbe applicarsi a determinate merci importate nel territorio doganale dell'Unione.

Il sistema CBAM presenta alcune caratteristiche specifiche rispetto all'EU ETS, anche per quanto concerne il calcolo del prezzo dei certificati CBAM, le possibilità di scambiare certificati CBAM e il loro periodo di validità. Tali caratteristiche sono dovute alla necessità di preservare l'efficacia del CBAM quale misura volta a prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel tempo. Inoltre garantiscono che la gestione del sistema CBAM non sia eccessivamente onerosa, sia in termini di obblighi imposti agli operatori che di risorse amministrative, preservando nel contempo un livello di flessibilità a disposizione degli operatori equivalente a quello previsto dall'EU ETS. Garantire tale equilibrio è di particolare importanza per le piccole e medie imprese (PMI) interessate.

Al fine di preservarne l'efficacia come misura atta a prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il CBAM deve riflettere fedelmente il prezzo dell'EU ETS. Mentre sul mercato dell'EU ETS il prezzo delle quote immesse nel mercato è determinato mediante aste, il prezzo dei certificati CBAM dovrebbe ragionevolmente riflettere il prezzo di tali aste attraverso medie calcolate su base settimanale. Tali prezzi medi settimanali riflettono fedelmente le fluttuazioni dei prezzi dell'EU ETS e offrono agli importatori un margine ragionevole per beneficiare delle variazioni di prezzo dell'EU ETS, garantendo inoltre nel contempo che il sistema rimanga gestibile per le autorità amministrative.

Nell'ambito dell'EU ETS il massimale determina l'offerta di quote di emissioni e fornisce certezza in merito alle emissioni massime di gas a effetto serra. Il prezzo del carbonio è determinato dall'equilibrio tra tale offerta e la domanda del mercato. La scarsa disponibilità è necessaria perché vi sia un incentivo al prezzo. Il presente regolamento non intende imporre un massimale al numero di certificati CBAM a disposizione degli importatori, poiché se gli importatori potessero conservare e scambiare certificati CBAM, tale possibilità potrebbe generare situazioni in cui il prezzo dei certificati CBAM non rispecchierebbe l'evoluzione del prezzo nell'EU ETS. Tale situazione indebolirebbe l'incentivo alla decarbonizzazione, favorendo la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e compromettendo l'obiettivo climatico generale del CBAM. Un'altra conseguenza potrebbe essere la differenza di prezzo per i gestori di paesi diversi. I limiti alle possibilità di scambiare e conservare certificati CBAM sono giustificati pertanto dalla necessità di evitare di compromettere l'efficacia e l'obiettivo climatico del CBAM e di garantire parità di trattamento ai gestori di paesi diversi. Tuttavia, al fine di mantenere la possibilità per gli importatori di ottimizzare i costi, il presente regolamento dovrebbe prevedere un sistema in base al quale le autorità possano riacquistare dagli importatori un certo quantitativo di certificati in eccesso. Tale quantitativo dovrebbe essere fissato a un livello che consente agli importatori un margine ragionevole per ammortizzare i loro costi durante il periodo di validità dei certificati, preservando nel contempo l'effetto globale di trasmissione dei prezzi e garantendo il mantenimento dell'obiettivo ambientale del CBAM.

In considerazione del fatto che il CBAM si applicherebbe alle importazioni di merci nel territorio doganale dell'Unione piuttosto che agli impianti, è opportuno applicare alcuni adeguamenti e semplificazioni al CBAM. Una di queste semplificazioni dovrebbe essere l'introduzione di un sistema di dichiarazioni semplice e accessibile con cui gli importatori comunicano il totale verificato delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci importate in un dato anno civile. È inoltre opportuno applicare un calendario diverso rispetto al ciclo di conformità dell'EU ETS per evitare potenziali strozzature che potrebbero derivare dagli obblighi incombenti ai verificatori autorizzati a norma del presente regolamento e della direttiva 2003/87/CE.

Gli Stati membri dovrebbero imporre sanzioni in caso di violazione del presente regolamento ed assicurarne l'esecuzione. Più specificamente, l'importo della sanzione in caso di mancata restituzione dei certificati CBAM da parte di un dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe essere equivalente all'importo a norma dell'articolo 16, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE. Tuttavia, se le merci sono state introdotte nell'Unione da una persona diversa da un dichiarante CBAM autorizzato senza rispettare gli obblighi di cui al presente regolamento, l'importo di tali sanzioni dovrebbe essere più elevato affinché siano efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto altresì del fatto che tale persona non è obbligata a restituire i certificati CBAM. L'imposizione di sanzioni a norma del presente regolamento non pregiudica le sanzioni che possono essere imposte a norma del diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione di altri obblighi pertinenti, in particolare quelli relativi alle norme doganali.

Mentre l'EU ETS si applica a determinati processi e attività di produzione, il CBAM dovrebbe riguardare le corrispondenti importazioni di merci. Per questo è necessario identificare chiaramente le merci importate mediante la loro classificazione nella nomenclatura combinata («NC») di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio9 e collegarle alle emissioni incorporate.

Le merci o i prodotti trasformati contemplati dal CBAM dovrebbero riflettere le attività comprese nell'EU ETS, in quanto tale sistema si basa su criteri quantitativi e qualitativi legati all'obiettivo ambientale della direttiva 2003/87/CE ed è il più completo sistema normativo dell'Unione in materia di emissioni di gas a effetto serra.

La definizione dell'ambito di applicazione del CBAM in modo che rifletta le attività contemplate dall'EU ETS contribuirebbe inoltre a garantire che i prodotti importati ricevano un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti simili di origine interna.

Sebbene l'obiettivo ultimo del CBAM sia un'ampia gamma di prodotti, sarebbe prudente iniziare con un numero selezionato di settori caratterizzati da merci relativamente omogenee che presentano un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. I settori dell'Unione ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono elencati nella decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione10.

Le merci cui dovrebbe applicarsi il presente regolamento dovrebbero essere selezionate dopo un'attenta analisi della loro pertinenza in termini di emissioni cumulate di gas a effetto serra e rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei corrispondenti settori dell'EU ETS, limitando nel contempo la complessità e gli oneri amministrativi per gli operatori interessati. In particolare, la selezione dovrebbe tener conto dei materiali e dei prodotti di base compresi nell'EU ETS, con l'obiettivo di garantire che le emissioni incorporate in prodotti ad alta intensità di emissioni importati nell'Unione siano soggette a un prezzo del carbonio equivalente a quello applicato ai prodotti dell'Unione, e di mitigare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Gli altri criteri pertinenti per restringere la selezione dovrebbero essere: in primo luogo, l'importanza dei settori in termini di emissioni, in particolare se il settore è uno dei principali responsabili di emissioni aggregate di gas a effetto serra; in secondo luogo, l'esposizione del settore a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, quale definito ai sensi della direttiva 2003/87/CE; e in terzo luogo, la necessità di bilanciare la copertura di un'ampia gamma di prodotti in termini di emissioni di gas a effetto serra, limitando nel contempo la complessità e gli oneri amministrativi.

Sulla base del primo criterio sarebbe possibile elencare i seguenti settori industriali in termini di emissioni cumulate: siderurgia, raffinerie, cemento, alluminio, prodotti chimici organici di base, idrogeno e concimi.

Alcuni settori elencati nella decisione delegata (UE) 2019/708 non dovrebbero, in questa fase, essere tuttavia contemplati nel presente regolamento a causa delle loro caratteristiche specifiche.

In particolare le sostanze chimiche organiche non dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione del presente regolamento a causa di limitazioni tecniche che al momento dell'adozione del presente regolamento non consentono di definire chiaramente le emissioni incorporate nelle merci importate. Per tali merci il parametro di riferimento applicabile nell'ambito dell'EU ETS è un parametro di base, che non consente l'assegnazione univoca delle emissioni incorporate nelle singole merci importate. Un'assegnazione più mirata dei prodotti chimici organici richiede un maggior numero di dati e un'analisi più approfondita.

Vincoli tecnici analoghi si applicano ai prodotti di raffineria, in quanto non è possibile assegnare in maniera univoca le emissioni di gas a effetto serra a singoli prodotti. Allo stesso tempo, il parametro di riferimento nell'ambito dell'EU ETS non riguarda direttamente prodotti specifici, quali benzina, diesel o cherosene, ma tutti i prodotti di raffineria.

I prodotti di alluminio dovrebbero essere inclusi nel CBAM in quanto sono altamente esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Inoltre in diverse applicazioni industriali essi sono in diretta concorrenza con i prodotti dell'acciaio avendo caratteristiche molto simili a quelle di questi ultimi.

Al momento dell'adozione del presente regolamento, le importazioni di idrogeno nell'Unione sono relativamente modeste. Tuttavia, tale situazione dovrebbe cambiare in modo significativo nei prossimi anni, in quanto il pacchetto «Pronti per il 55 %» dell'Unione promuove l'uso dell'idrogeno rinnovabile. Per la decarbonizzazione dell'industria nel suo complesso, la domanda di idrogeno rinnovabile aumenterà e, di conseguenza, determinerà processi di produzione non integrati nei prodotti a valle in cui l'idrogeno è un precursore. L'inclusione dell'idrogeno nell'ambito di applicazione del CBAM è lo strumento adeguato per promuovere ulteriormente la decarbonizzazione dell'idrogeno.

Analogamente, determinati prodotti dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione del CBAM nonostante il loro basso livello di emissioni incorporate generate durante il processo produttivo, in quanto la loro esclusione aumenterebbe la probabilità di eludere l'inclusione dei prodotti dell'acciaio nel CBAM modificando la configurazione degli scambi verso i prodotti a valle.

Per contro, il presente regolamento non si applica in fase iniziale a determinati prodotti la cui produzione non comporta emissioni significative, come i rottami ferrosi, alcune ferroleghe e taluni concimi.

L'importazione di energia elettrica dovrebbe essere inclusa nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto tale settore è responsabile del 30 % del totale delle emissioni di gas a effetto serra nell'Unione. L'accresciuta ambizione dell'Unione in materia di clima accentuerebbe il divario dei costi del carbonio tra l'energia elettrica prodotta all'interno dell'Unione e quella prodotta in paesi terzi. Tale divario, associato ai progressi compiuti nel collegare la rete elettrica dell'Unione a quella dei paesi vicini, aumenterebbe il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dell'aumento delle importazioni di energia elettrica, una parte significativa della quale è prodotta da centrali elettriche a carbone.

Al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi per le amministrazioni nazionali competenti e gli importatori, è opportuno precisare in quali casi limitati gli obblighi di cui al presente regolamento non dovrebbero applicarsi. Tale disposizione de minimis non pregiudica, tuttavia, l'applicazione continuativa delle disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale necessarie per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e, in particolare, della legislazione doganale, comprese quelle in materia di prevenzione delle frodi.

Poiché gli importatori di merci che rientrano nel presente regolamento non dovrebbero essere tenuti ad adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento al momento dell'importazione, è opportuno applicare misure amministrative specifiche per garantire l'adempimento di tali obblighi in una fase successiva. Gli importatori dovrebbero pertanto avere il diritto di importare merci soggette al presente regolamento solo dopo il rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità competenti.

Le autorità doganali non dovrebbero autorizzare l'importazione di merci da parte di persone che non siano dichiaranti CBAM autorizzati. A norma degli articoli 46 e 48 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio11, le autorità doganali hanno il diritto di effettuare controlli sulle merci, anche per quanto riguarda l'identificazione del dichiarante CBAM autorizzato, il codice NC a otto cifre, la quantità e il paese di origine delle merci importate, la data della dichiarazione e il regime doganale. La Commissione dovrebbe includere i rischi connessi al CBAM nella definizione dei criteri e delle norme di rischio comuni a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Durante il periodo di transizione, le autorità doganali dovrebbero informare i dichiaranti in dogana dell'obbligo di comunicare le informazioni, in modo da contribuire alla raccolta di informazioni e sensibilizzare in merito alla necessità di richiedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, se del caso. Le autorità doganali dovrebbero comunicare tali informazioni in modo adeguato per garantire che i dichiaranti in dogana siano consapevoli di tale obbligo.

Il CBAM dovrebbe basarsi su un sistema di dichiarazioni in base al quale un dichiarante CBAM autorizzato, che potrebbe rappresentare più di un importatore, presenterebbe una dichiarazione annuale delle emissioni incorporate nelle merci importate nel territorio doganale dell'Unione e restituirebbe un numero di certificati CBAM corrispondenti alle emissioni dichiarate. La prima dichiarazione CBAM, per l'anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2027.

Il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe avere la facoltà di chiedere una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire corrispondente al prezzo del carbonio già effettivamente pagato nel paese di origine per le emissioni incorporate dichiarate.

Le emissioni incorporate dichiarate dovrebbero essere verificate da una persona accreditata da un organismo nazionale di accreditamento designato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio12 o a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione13.

Il CBAM dovrebbe consentire ai gestori di impianti di produzione di paesi terzi di registrarsi nel registro CBAM e di mettere a disposizione dei dichiaranti CBAM autorizzati le loro emissioni incorporate verificate derivanti dalla produzione delle merci. Un gestore dovrebbe essere in grado di scegliere di non rendere accessibili al pubblico il proprio nome, indirizzo e recapito nel registro CBAM.

I certificati CBAM differirebbero dalle quote EU ETS, una caratteristica essenziale delle quali è la vendita all'asta giornaliera. La necessità di fissare un prezzo chiaro per i certificati CBAM renderebbe una pubblicazione giornaliera eccessivamente onerosa e fonte di confusione per i gestori, in quanto i prezzi giornalieri rischiano di diventare obsoleti al momento della pubblicazione. Pertanto la pubblicazione settimanale dei prezzi CBAM rifletterebbe più accuratamente l'andamento dei prezzi delle quote EU ETS immesse nel mercato e perseguirebbe lo stesso obiettivo climatico. Il calcolo del prezzo dei certificati CBAM dovrebbe pertanto essere fissato sulla base di un orizzonte temporale più lungo, su base settimanale, rispetto a quello stabilito dall'EU ETS, su base giornaliera. La Commissione dovrebbe essere incaricata di calcolare e pubblicare tale prezzo medio.

Al fine di offrire ai dichiaranti CBAM autorizzati una certa flessibilità nell'adempimento dei loro obblighi a norma del presente regolamento e consentire loro di beneficiare delle fluttuazioni del prezzo delle quote EU ETS, i certificati CBAM dovrebbero essere validi per un periodo limitato a decorrere dalla data del loro acquisto. Il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe avere la facoltà di rivendere una parte dei certificati acquistati in eccesso. Al fine di restituire i certificati CBAM, il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe accumulare il numero di certificati richiesto nel corso dell'anno, il quale corrisponde alle soglie fissate alla fine di ciascun trimestre.

Le caratteristiche fisiche dell'energia elettrica come prodotto giustificano un'impostazione leggermente diversa per il CBAM rispetto ad altri beni. I valori predefiniti dovrebbero essere utilizzati in base a condizioni chiaramente specificate e dovrebbe essere possibile per i dichiaranti CBAM autorizzati chiedere che i rispettivi obblighi a norma del presente regolamento siano calcolati sulla base delle emissioni effettive. Il commercio di energia elettrica è diverso da quello di altri beni, in particolare perché gli scambi avvengono attraverso reti elettriche interconnesse, utilizzando le borse dell'energia elettrica e forme specifiche di scambio. L'accoppiamento dei mercati è una forma di scambio di energia elettrica fortemente regolamentata che permette l'aggregazione delle domande e delle offerte in tutta l'Unione.

Per evitare il rischio di elusione e migliorare la tracciabilità delle emissioni effettive di CO2 derivanti dall'importazione di energia elettrica e dal suo utilizzo nelle merci, il calcolo delle emissioni effettive dovrebbe essere consentito solo a determinate condizioni rigorose. In particolare dovrebbe essere necessario dimostrare una designazione definitiva della capacità di interconnessione assegnata e che vi sia una relazione contrattuale diretta tra l'acquirente e il produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili o tra l'acquirente e il produttore di energia elettrica con emissioni di valore inferiore al valore predefinito.

Per ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione dovrebbe adottare iniziative per contrastare le pratiche di elusione. La Commissione dovrebbe valutare il rischio di elusione in tutti i settori cui si applica il presente regolamento.

Le parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, concluso con la decisione 2006/500/CE del Consiglio14, e le parti di accordi di associazione, i quali comprendono zone di libero scambio globali e approfondite, sono impegnate in processi di decarbonizzazione che dovrebbero portare all'adozione di meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio simili o equivalenti a quelli dell'EU ETS o alla loro adesione all'EU ETS.

L'integrazione dei paesi terzi nel mercato dell'energia elettrica dell'Unione è un fattore importante per accelerare la transizione di tali paesi verso sistemi energetici con quote elevate di energie rinnovabili. L'accoppiamento dei mercati dell'energia elettrica, di cui al regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione15, consente ai paesi terzi di integrare più efficacemente l'energia elettrica prodotta da energie rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica, di scambiare tale energia elettrica in modo efficiente in un'area più ampia, equilibrando l'offerta e la domanda con il mercato più ampio dell'Unione, e di ridurre in tal modo l'intensità delle emissioni di carbonio della loro produzione di energia elettrica. L'integrazione dei paesi terzi nel mercato dell'energia elettrica dell'Unione contribuisce anche alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in tali paesi e negli Stati membri confinanti.

Una volta che il mercato dell'energia elettrica dei paesi terzi sia strettamente integrato in quello dell'Unione attraverso l'accoppiamento dei mercati, si dovrebbero mettere a punto soluzioni tecniche atte a garantire l'applicazione del CBAM all'energia elettrica esportata da tali paesi nel territorio doganale dell'Unione. Se non sarà possibile mettere a punto soluzioni tecniche, è opportuno che i paesi terzi i cui mercati sono accoppiati a quello dell'Unione beneficino di un'esenzione dal CBAM limitata nel tempo fino al 2030 per quanto riguarda unicamente l'esportazione di energia elettrica, purché sussistano determinate condizioni. Tali paesi terzi dovrebbero tuttavia elaborare una tabella di marcia e impegnarsi ad attuare un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio che fornisca un prezzo equivalente a quello dell'EU ETS, a conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio al più tardi entro il 2050 e ad allinearsi alla legislazione dell'Unione nei settori dell'ambiente, del clima, della concorrenza e dell'energia. Tale esenzione dovrebbe essere revocata in qualsiasi momento se sussistono motivi per ritenere che il paese in questione non rispetti i propri impegni o non abbia adottato entro il 2030 un sistema di scambio di quote di emissioni equivalente all'EU ETS.

È opportuno applicare disposizioni transitorie per un periodo limitato. A tal fine, dovrebbe essere applicato il CBAM senza adeguamento finanziario, con l'obiettivo di facilitarne la corretta attuazione, riducendo in tal modo il rischio di effetti negativi sugli scambi. Gli importatori dovrebbero comunicare trimestralmente le emissioni incorporate nelle merci importate durante il precedente trimestre dell'anno civile, indicando le emissioni dirette e indirette nonché l'eventuale prezzo del carbonio effettivamente pagato all'estero. L'ultima relazione CBAM, vale a dire la relazione da presentare per l'ultimo trimestre del 2025, dovrebbe essere presentata entro il 31 gennaio 2026.

Per facilitare e garantire il corretto funzionamento del CBAM, la Commissione dovrebbe fornire sostegno alle autorità competenti nell'espletamento delle loro funzioni e dei loro compiti derivanti dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe coordinare, pubblicare orientamenti e sostenere lo scambio delle migliori prassi.

Al fine di applicare il presente regolamento in modo efficiente sotto il profilo dei costi, la Commissione dovrebbe gestire il registro CBAM contenente i dati relativi ai dichiaranti CBAM autorizzati, ai gestori e agli impianti nei paesi terzi.

È opportuno istituire una piattaforma centrale comune per la vendita e il riacquisto dei certificati CBAM. Al fine di sorvegliare le operazioni sulla piattaforma centrale comune, la Commissione dovrebbe agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione fra le autorità competenti, nonché fra tali autorità e la Commissione. È inoltre opportuno istituire un rapido flusso di informazioni tra la piattaforma centrale comune e il registro CBAM.

Per contribuire all'efficace applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe effettuare controlli basati sul rischio e riesaminare di conseguenza il contenuto delle dichiarazioni CBAM.

Al fine di consentire ulteriormente un'applicazione uniforme del presente regolamento, la Commissione dovrebbe, come contributo preliminare, mettere a disposizione delle autorità competenti i propri calcoli relativi ai certificati CBAM da restituire, sulla base del suo riesame delle dichiarazioni CBAM. Tale contributo preliminare dovrebbe essere fornito a titolo indicativo e fatto salvo il calcolo definitivo da parte dell'autorità competente. In particolare, non dovrebbe essere possibile alcun diritto di ricorso o altra misura correttiva contro tale contributo preliminare presentato dalla Commissione.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter riesaminare le singole dichiarazioni CBAM ai fini dell'applicazione. Le conclusioni dei riesami delle singole dichiarazioni CBAM dovrebbero essere condivise con la Commissione. Tali conclusioni dovrebbero inoltre essere rese disponibili alle altre autorità competenti nel registro CBAM.

Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della corretta determinazione e riscossione delle entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

La Commissione dovrebbe valutare regolarmente l'applicazione del presente regolamento e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni dovrebbero concentrarsi in particolare sulle possibilità di rafforzare le azioni per il clima, in vista del conseguimento dell'obiettivo di realizzare un'Unione climaticamente neutra al più tardi entro il 2050. Nell'ambito di tali relazioni, la Commissione dovrebbe raccogliere le informazioni necessarie al fine di ampliare ulteriormente, quanto prima, l'ambito di applicazione del presente regolamento alle emissioni indirette incorporate nelle merci di cui all'allegato II, nonché su altre merci e altri servizi che potrebbero essere a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, come i prodotti a valle, e di mettere a punto metodi di calcolo delle emissioni incorporate sulla base dei metodi relativi all'impronta ambientale, come stabilito nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione16. In tali relazioni dovrebbe altresì figurare una valutazione dell'impatto del CBAM sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, anche in relazione alle esportazioni, nonché del suo impatto sul piano economico, sociale e territoriale in tutta l'Unione, tenendo anche conto delle caratteristiche e delle limitazioni specifiche delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e degli Stati insulari che fanno parte del territorio doganale dell'Unione.

È opportuno che la Commissione provveda a monitorare e contrastare eventuali pratiche di elusione del presente regolamento, compresi i casi in cui gli operatori potrebbero modificare leggermente le loro merci senza alterarne le caratteristiche essenziali, o frazionare artificiosamente le spedizioni, al fine di eludere gli obblighi derivanti dal presente regolamento. È altresì opportuno monitorare le situazioni in cui le merci sarebbero spedite in un paese terzo o in una regione terza prima della loro importazione nel mercato dell'Unione, al fine di eludere gli obblighi derivanti dal presente regolamento, o in cui gli operatori di paesi terzi esporterebbero nell'Unione i loro prodotti a minore intensità di emissioni di gas a effetto serra, riservando i loro prodotti ad alta intensità di emissioni di gas a effetto serra ad altri mercati, oppure in cui si ricorrerebbe, da parte degli esportatori o dei produttori, a una riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita o ad altri tipi di pratiche duplici di produzione e di vendita, al fine di eludere gli obblighi previsti dal presente regolamento.

Nel pieno rispetto dei principi stabiliti nel presente regolamento, i lavori per ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero mirare a includere, entro il 2030, tutti i settori contemplati dalla direttiva 2003/87/CE. Pertanto, in sede di riesame e valutazione dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe mantenere il riferimento a tale calendario e dare priorità all'inclusione nell'ambito di applicazione del presente regolamento delle emissioni di gas a effetto serra integrate nelle merci che sono maggiormente esposte alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e che sono a maggiore intensità di carbonio, nonché nei prodotti a valle che contengono una quota significativa di almeno una delle merci che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Qualora la Commissione non presenti una proposta legislativa mirante a tale estensione, entro il 2030, dell'ambito di applicazione del presente regolamento, essa dovrebbe comunicarne i motivi al Parlamento europeo e al Consiglio e adottare le misure necessarie per conseguire l'obiettivo di includere quanto prima tutti i settori contemplati dalla direttiva 2003/87/CE.

Due anni dopo il termine del periodo di transizione, e successivamente ogni due anni, la Commissione dovrebbe altresì trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Le date di presentazione delle relazioni dovrebbero seguire i calendari relativi al funzionamento del mercato del carbonio a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. Le relazioni dovrebbero contenere una valutazione degli impatti del CBAM.

Al fine di consentire una risposta rapida ed efficace a circostanze imprevedibili, eccezionali e non provocate che hanno conseguenze rovinose per le infrastrutture economiche e industriali di uno o più paesi terzi soggetti al CBAM, la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa di modifica del presente regolamento. Tale proposta legislativa dovrebbe definire le misure più appropriate alla luce delle circostanze affrontate dal paese o dai paesi terzi, pur preservando gli obiettivi del presente regolamento. Tali misure dovrebbero essere limitate nel tempo.

È opportuno proseguire il dialogo con i paesi terzi e istituire uno spazio per la cooperazione e le soluzioni in grado di orientare le scelte specifiche da effettuarsi in merito ai dettagli del CBAM durante l'attuazione, in particolare durante il periodo di transizione.

La Commissione dovrebbe impegnarsi a cooperare in maniera equa e in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione con i paesi terzi il cui commercio con l'Unione è interessato dal presente regolamento, in modo da esplorare le possibilità di dialogo e cooperazione per quanto riguarda l'attuazione di elementi specifici del CBAM. La Commissione dovrebbe inoltre esaminare la possibilità di concludere accordi che tengano conto del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio dei paesi terzi. L'Unione dovrebbe fornire assistenza tecnica a tal fine ai paesi in via di sviluppo e ai paesi meno sviluppati (PMS) quali individuati dalle Nazioni Unite.

L'introduzione del CBAM richiede lo sviluppo di cooperazioni bilaterali, multilaterali e internazionali con i paesi terzi. A tal fine, è opportuno istituire un forum di paesi che dispongono di strumenti di fissazione del prezzo del carbonio o altri strumenti analoghi («gruppo per il clima»), al fine di promuovere l'attuazione di politiche climatiche ambiziose in tutti i paesi e preparare il terreno per la fissazione del prezzo del carbonio a livello mondiale. Il gruppo per il clima dovrebbe essere aperto, su base volontaria, non esclusivo e orientato in particolare a tendere a un'elevata ambizione climatica, in linea con l'accordo di Parigi. Il gruppo per il clima potrebbe operare sotto l'egida di un'organizzazione internazionale multilaterale e dovrebbe facilitare il confronto e, se del caso, il coordinamento delle pertinenti misure aventi un impatto sulla riduzione delle emissioni. Il gruppo per il clima dovrebbe inoltre sostenere la comparabilità delle pertinenti misure climatiche, garantendo tra i suoi membri la qualità del monitoraggio, della comunicazione e della verifica in materia di clima e fornendo gli strumenti per consentire l'impegno e la trasparenza tra l'Unione e i suoi partner commerciali.

Al fine di sostenere ulteriormente il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi nei paesi terzi, è auspicabile che l'Unione continui a fornire, attraverso il bilancio dell'Unione, un sostegno finanziario alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi nei PMS, anche nei loro sforzi per la decarbonizzazione e la trasformazione delle loro industrie manifatturiere. Tale sostegno dell'Unione dovrebbe inoltre contribuire ad agevolare l'adeguamento delle industrie interessate ai nuovi requisiti normativi derivanti dal presente regolamento.

Poiché il CBAM mira a incoraggiare una produzione più pulita, l'Unione si impegna a collaborare con i paesi a basso e medio reddito per la decarbonizzazione delle loro industrie manifatturiere, e a sostenerli in questo percorso, nel quadro della dimensione esterna del Green Deal europeo e in linea con l'accordo di Parigi. L'Unione dovrebbe continuare a sostenere, attraverso il bilancio dell'Unione, tali paesi, in particolare i PMS, al fine di contribuire ad assicurare il loro adeguamento agli obblighi di cui al presente regolamento. L'Unione dovrebbe inoltre continuare a sostenere la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi in tali paesi, anche nei loro sforzi per la decarbonizzazione e la trasformazione delle loro industrie manifatturiere, entro il massimale del quadro finanziario pluriennale e del sostegno finanziario fornito dall'Unione ai finanziamenti internazionali per il clima. L'Unione si sta adoperando per introdurre una nuova risorsa propria basata sulle entrate generate dalla vendita di certificati CBAM.

Il presente regolamento fa salvi i regolamenti (UE) 2016/67917 e (UE) 2018/172518 del Parlamento europeo e del Consiglio.

A fini di efficienza, al presente regolamento si applica, mutatis mutandis, il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio19.

Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE tesi a:

integrare il presente regolamento stabilendo i requisiti e le procedure per i paesi terzi o territori soppressi dall'elenco di cui all'allegato III, punto 2, al fine di garantire l'applicazione del presente regolamento a tali paesi o territori per quanto riguarda l'energia elettrica;

modificare l'elenco dei paesi terzi e territori elencati nell'allegato III, punto 1 o 2, aggiungendo tali paesi o territori a tale elenco, al fine di escludere dal CBAM i paesi terzi o i territori pienamente integrati o collegati al sistema EU ETS in caso di futuri accordi, o sopprimendo paesi terzi o territori da tale elenco, assoggettandoli in tal modo al CBAM, qualora non applichino effettivamente il prezzo dell'EU ETS alle merci esportate nell'Unione;

integrare il presente regolamento specificando le condizioni per la concessione dell'accreditamento dei verificatori, il controllo e la sorveglianza dei verificatori accreditati, la revoca dell'accreditamento, il riconoscimento reciproco e la valutazione inter pares degli organismi di accreditamento;

integrare il presente regolamento definendo ulteriormente i tempi, la gestione ed altri aspetti connessi alla vendita e al riacquisto dei certificati CBAM; e

modificare l'elenco delle merci di cui all'allegato I aggiungendo, in determinate circostanze, prodotti che sono stati leggermente modificati, al fine di rafforzare le misure volte a contrastare le pratiche di elusione.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201620. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Tali consultazioni dovrebbero essere condotte in modo trasparente e possono includere consultazioni preliminari dei portatori di interessi, quali gli organismi competenti, l'industria (comprese le PMI), le parti sociali come i sindacati, le organizzazioni della società civile e le organizzazioni ambientali.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio21.

È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie. Il CBAM dovrebbe dunque affidarsi a meccanismi adeguati ed efficaci per evitare perdite di entrate.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e ridurre così le emissioni di carbonio globali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Al fine di consentire la tempestiva adozione degli atti delegati e di esecuzione di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism — CBAM) per affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci elencate nell'allegato I, al momento della loro importazione nel territorio doganale dell'Unione, al fine di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, riducendo così le emissioni di carbonio globali e sostenendo gli obiettivi dell'accordo di Parigi, anche attraverso la creazione di incentivi per la riduzione delle emissioni da parte degli operatori nei paesi terzi.

2. Il CBAM integra il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione stabilito dalla direttiva 2003/87/CE («EU ETS») applicando un insieme equivalente di norme alle importazioni nel territorio doganale dell'Unione delle merci di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

3. Il CBAM sostituirà i meccanismi istituiti a norma della direttiva 2003/87/CE per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, riflettendo l'entità delle quote EU ETS assegnate a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 bis di tale direttiva.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle merci elencate nell'allegato I, originarie di un paese terzo, quando tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, sono importati nel territorio doganale dell'Unione.

2.

Il presente regolamento si applica altresì alle merci elencate nell'allegato I del presente regolamento, originarie di un paese terzo, se tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, sono introdotte su un'isola artificiale, su strutture fisse o galleggianti o su qualsiasi altra struttura sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro che sia adiacente al territorio doganale dell'Unione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni dettagliate per l'applicazione del CBAM a tali merci, in particolare per quanto riguarda concetti equivalenti a quelli di importazione nel territorio doganale dell'Unione e di immissione in libera pratica, per quanto riguarda le procedure relative alla presentazione della dichiarazione CBAM relativamente a tali merci e i controlli che devono essere effettuati dalle autorità doganali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del presente regolamento.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il presente regolamento non si applica alle merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell’ambito di attività militari a norma dell’articolo 1, punto 49), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione1.

3 bis. Il presente regolamento non si applica a:

  1. a) l’energia elettrica generata o sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro o di un paese o territorio elencato nell’allegato III, punti 1 e 2;

  2. b) l’idrogeno originario della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva di uno Stato membro o di un paese o territorio elencato nell’allegato III, punto 1.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il presente regolamento non si applica alle merci originarie dei paesi terzi e dei territori elencati nell'allegato III, punto 1.

5. Le merci importate sono considerate originarie di paesi terzi conformemente alle norme di origine non preferenziale di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 952/2013.

6. I paesi terzi e i territori sono elencati nell'allegato III, punto 1, a condizione che soddisfino tutte le condizioni seguenti:

  1. a) il sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell'UE (EU ETS) si applica a tale paese terzo o territorio o tra tale paese terzo o territorio e l'Unione è stato concluso un accordo che collega integralmente l'EU ETS al sistema per lo scambio di quote di emissioni di detto paese terzo o territorio;

  2. b) il prezzo del carbonio pagato nel paese di cui le merci sono originarie è effettivamente applicato alle emissioni di gas a effetto serra incorporate in tali merci senza alcuna riduzione oltre a quelle applicate anche nell'EU ETS.

7. Se un paese terzo o un territorio dispone di un mercato dell'energia elettrica integrato con il mercato interno dell'energia elettrica dell'Unione attraverso l'accoppiamento dei mercati e non esiste una soluzione tecnica per l'applicazione del CBAM all'importazione di energia elettrica nel territorio doganale dell'Unione dal suddetto paese terzo o territorio, tale importazione di energia elettrica dal paese o territorio è esentata dall'applicazione del CBAM, purché la Commissione ritenga che tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte a norma del paragrafo 8:

  1. a) il paese terzo o territorio ha concluso con l'Unione un accordo che stabilisce l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione nel settore dell'energia elettrica, compresa la legislazione sullo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, nonché altre norme in materia di energia, ambiente e concorrenza;

  2. b) la legislazione nazionale di tale paese terzo o territorio attua le principali disposizioni della legislazione dell'Unione relativa al mercato dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e l'accoppiamento dei mercati dell'energia elettrica;

  3. c) il paese terzo o territorio ha presentato alla Commissione una tabella di marcia contenente un calendario per l'adozione di misure volte ad attuare le condizioni di cui alle lettere d) ed e);

  4. d) il paese terzo o territorio si è impegnato a conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e, se del caso, ha formalmente formulato e comunicato di conseguenza alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) entro la metà del secolo una strategia di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra allineata a tale obiettivo, e ha attuato tale impegno nella propria legislazione nazionale;

  5. e) il paese terzo o territorio, nell'attuare la tabella di marcia di cui alla lettera c), ha dimostrato il rispetto delle scadenze fissate e progressi sostanziali verso l'allineamento della legislazione nazionale al diritto dell'Unione in materia di azione per il clima sulla base di tale tabella di marcia, anche per quanto riguarda una fissazione del prezzo del carbonio a un livello equivalente a quello dell'Unione in particolare per quanto riguarda la produzione di energia elettrica. L'attuazione di un sistema di scambio di quote di emissioni per l'energia elettrica, con un prezzo equivalente all'EU ETS, deve essere completata entro il 1o gennaio 2030;

  6. f) il paese terzo o territorio ha posto in essere un sistema efficace per impedire l'importazione indiretta di energia elettrica nell'Unione da altri paesi terzi o territori che non soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a e).

8. Un paese terzo o territorio che soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 7 è elencato nell'allegato III, punto 2, e presenta due relazioni sul rispetto di tali condizioni, la prima entro il 1o luglio 2025 e la seconda entro il 31 dicembre 2027. Entro il 31 dicembre 2025 e il 1o luglio 2028 la Commissione valuta, in particolare sulla base della tabella di marcia di cui al paragrafo 7, lettera c), e delle relazioni ricevute dal paese terzo o territorio, se tale paese terzo o territorio continui a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 7.

9. Un paese terzo o territorio elencato nell'allegato III, punto 2, è soppresso da tale elenco se si verifica una delle seguenti condizioni:

  1. a) la Commissione ha motivo di ritenere che tale paese terzo o territorio non abbia dimostrato progressi sufficienti per conformarsi a una delle condizioni di cui al paragrafo 7, o che tale paese terzo o territorio abbia adottato misure incompatibili con gli obiettivi stabiliti nella legislazione dell'Unione in materia di clima e di ambiente;

  2. b) tale paese terzo o territorio ha adottato misure contrarie ai suoi obiettivi di decarbonizzazione, ad esempio fornendo sostegno pubblico per la creazione di nuove capacità di generazione che emettono più di 550 grammi di biossido di carbonio («CO2») di origine fossile per chilowattora di energia elettrica;

  3. c) la Commissione ha prova del fatto che, a seguito dell'aumento delle esportazioni di energia elettrica verso l'Unione, le emissioni per chilowattora di energia elettrica prodotta in tale paese terzo o territorio sono aumentate di almeno il 5 % rispetto al 1o gennaio 2026.

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo requisiti e procedure per i paesi terzi o territori soppressi dall'elenco di cui all'allegato III, punto 2, al fine di garantire l'applicazione del presente regolamento a tali paesi e territori per quanto riguarda l'energia elettrica. Se in tali casi l'accoppiamento del mercato rimane incompatibile con l'applicazione del presente regolamento, la Commissione può decidere di escludere tali paesi terzi o territori dall'accoppiamento del mercato dell'Unione e richiedere un'allocazione esplicita della capacità alla frontiera tra l'Unione e tali paesi terzi o territori, in modo che il CBAM possa essere applicato.

11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di modificare gli elenchi dei paesi terzi o territori elencati nell'allegato III, punto 1 o 2, aggiungendo o sopprimendo un paese terzo o territorio, a seconda che siano soddisfatte le condizioni elencate al paragrafo 6, 7 o 9 relativamente a detto paese terzo o territorio.

12. L'Unione può concludere accordi con paesi terzi o territori per tener conto dei meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio in tali paesi o territori ai fini dell'applicazione dell'articolo 9.

Art. 2 bis Esenzione de minimis

1. Gli importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, sono esentati dagli obblighi derivanti dal presente regolamento se la massa netta delle merci importate in un determinato anno civile non supera cumulativamente la soglia unica basata sulla massa di cui all’allegato VII, punto 1 («soglia unica basata sulla massa»). Tale soglia si applica alla massa netta totale delle merci di tutti i codici NC aggregata per importatore e per anno civile. In tali casi, gli importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, dichiarano tale esenzione nella pertinente dichiarazione doganale.

2. Se superano la soglia unica basata sulla massa entro l’anno civile pertinente, tali importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, o tali dichiaranti CBAM autorizzati sono soggetti a tutti gli obblighi derivanti dal presente regolamento per quanto riguarda tutte le emissioni incorporate in tutte le merci importate in tale anno civile pertinente.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno civile la Commissione valuta, sulla base dei dati relativi alle importazioni dei 12 mesi civili precedenti, se la soglia unica basata sulla massa garantisce che il paragrafo 1 del presente articolo si applichi a non oltre l’1 % delle emissioni incorporate nelle merci e nei prodotti trasformati importati. Qualora il valore della soglia risultante si discosti di oltre 15 tonnellate dalla soglia applicabile, la Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’articolo 28 per modificare la soglia unica basata sulla massa, utilizzando la metodologia di cui al punto 2 dell’allegato VII. La soglia unica basata sulla massa modificata si applica dal 1o gennaio dell’anno civile successivo.

4. Il presente articolo non si applica alle importazioni di energia elettrica o idrogeno.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «merce»: le merci elencate nell'allegato I;

  2. 2) «gas a effetto serra»: i gas a effetto serra specificati nell'allegato I in relazione a ciascuna delle merci elencate in tale allegato;

  3. 3) «emissioni»: il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra derivanti dalla produzione di merci;

  4. 4) «importazione»: l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;

  5. 5) «EU ETS»: il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione per le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE diverse dalle attività di trasporto aereo;

  6. 6) «territorio doganale dell'Unione»: il territorio quale definito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013;

  7. 7) «paese terzo»: un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

  8. 8) «piattaforma continentale»: una piattaforma continentale quale definita all'articolo 76 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

  9. 9) «zona economica esclusiva»: la zona economica esclusiva quale definita all'articolo 55 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che è stata dichiarata zona economica esclusiva da uno Stato membro ai sensi di tale convenzione;

  10. 10) «valore intrinseco»: valore intrinseco per le merci commerciali quale definito all'articolo 1, punto 48), del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

  11. 11) «accoppiamento del mercato»: l'allocazione di capacità di trasmissione attraverso un sistema dell'Unione che simultaneamente abbina gli ordini e assegna le capacità interzonali come stabilito nel regolamento (UE) 2015/1222;

  12. 12) «allocazione esplicita della capacità»: l'allocazione di capacità di trasmissione interzonale separata dallo scambio di energia elettrica;

  13. 13) «autorità competente»: l'autorità designata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 11;

  14. 14) «autorità doganali»: le amministrazioni doganali degli Stati membri definite all'articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;

  15. 15) «importatore»: la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci o un conto di appuramento ai sensi dell’articolo 175, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a proprio nome e per proprio conto o, se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata;

  16. 16) «dichiarante doganale»: il dichiarante, quale definito all'articolo 5, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013, che presenta una dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di merci a suo nome o la persona a nome della quale è presentata tale dichiarazione;

  17. 17) «dichiarante CBAM autorizzato»: una persona autorizzata da un'autorità competente in conformità dell'articolo 17;

  18. 18) «persona»: una persona fisica, una persona giuridica o qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire;

  19. 19) «stabilita in uno Stato membro»:

    1. a) in caso di persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza in uno Stato membro;

    2. b) in caso di persona giuridica o di associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede legale, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione in uno Stato membro;

  20. 20) «numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI)»: il numero assegnato dall'autorità doganale una volta effettuata la registrazione a fini doganali in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013;

  21. 21) «emissioni dirette»: le emissioni derivanti dai processi di produzione di una merce, comprese le emissioni derivanti dalla produzione di riscaldamento e raffreddamento consumata durante i processi di produzione, indipendentemente dal luogo di produzione del riscaldamento o raffreddamento;

  22. 22) «emissioni incorporate»: le emissioni dirette rilasciate durante la produzione di merci e le emissioni indirette derivanti dalla produzione di energia elettrica consumata durante i processi di produzione, calcolate secondo i metodi di cui all'allegato IV e ulteriormente specificate negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 7;

  23. 23) «tonnellata di CO2e»: una tonnellata metrica di CO2 o un quantitativo di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato I con un potenziale di riscaldamento globale equivalente;

  24. 24) «certificato CBAM»: un certificato in formato elettronico corrispondente a una tonnellata di emissioni di Co2e incorporate nelle merci;

  25. 25) «restituzione»: compensazione dei certificati CBAM con le emissioni incorporate dichiarate nelle merci importate o con le emissioni incorporate nelle merci importate che avrebbero dovuto essere dichiarate;

  26. 26) «processi di produzione»: i processi chimici e fisici effettuati per produrre merci in un impianto;

  27. 27) «valore predefinito»: un valore, calcolato o ricavato da dati secondari, che rappresenta le emissioni incorporate nelle merci;

  28. 28) «emissioni effettive»: le emissioni calcolate sulla base dei dati primari derivanti dai processi di produzione delle merci e dalla produzione di energia elettrica consumata durante tali processi, determinate secondo i metodi di cui all'allegato IV;

  29. 29) «prezzo del carbonio»: l'importo monetario versato in un paese terzo, nell'ambito di un regime di riduzione delle emissioni di carbonio, sotto forma di tassa, prelievo o imposta o di quote di emissioni nell'ambito di un sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, calcolato sui gas a effetto serra oggetto di tale misura e rilasciati durante la produzione delle merci;

  30. 30) «impianto»: un'unità tecnica permanente in cui si svolge un processo di produzione;

  31. 31) «gestore»: qualsiasi persona che gestisce o controlla un impianto in un paese terzo, compresa una società madre che controlla un impianto in un paese terzo;

  32. 32) «organismo nazionale di accreditamento»: un organismo nazionale di accreditamento designato da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008;

  33. 33) «quota EU ETS»: una quota definita all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE per le attività elencate nell'allegato I di tale direttiva diverse dalle attività di trasporto aereo;

  34. 34) «emissioni indirette»: le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica consumata durante i processi di produzione delle merci, indipendentemente dal luogo di produzione dell'energia elettrica consumata.

Capo II. Obblighi e diritti dei dichiaranti cbam autorizzati

Art. 4 Importazione di merci

Le merci sono importate nel territorio doganale dell'Unione unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato.

Art. 5 Domanda di autorizzazione

1. Prima di importare le merci nel territorio doganale dell’Unione, un importatore stabilito in uno Stato membro chiede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato («domanda di autorizzazione»).

1 bis. Un rappresentante doganale indiretto ottiene la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato prima di importare le merci nel territorio doganale dell’Unione. Qualora sia nominato da un importatore ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013 e accetti di agire in qualità di dichiarante CBAM autorizzato, il rappresentante doganale indiretto agisce in qualità di dichiarante CBAM autorizzato, indipendentemente dal fatto che l’importatore sia esentato o meno dagli obblighi derivanti dal presente regolamento a norma dell’articolo 2 bis del presente regolamento.

1 ter. Qualora si applichi l’articolo 2 bis, l’importatore presenta la domanda di autorizzazione nei casi in cui prevede di superare la soglia unica basata sulla massa.

2. Qualora l’importatore non sia stabilito in uno Stato membro, il rappresentante doganale indiretto ottiene la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, indipendentemente dal fatto che l’importatore sia esentato o meno dagli obblighi derivanti dal presente regolamento a norma dell’articolo 2 bis.

2 bis. Qualora agisca in qualità di dichiarante CBAM autorizzato per conto di un importatore, il rappresentante doganale indiretto è soggetto agli obblighi applicabili a tale importatore a norma del presente regolamento per quanto riguarda le merci importate da tale rappresentante doganale indiretto per conto di tale importatore.

3. La domanda di autorizzazione è trasmessa attraverso il registro CBAM istituito in conformità dell'articolo 14.

4.

In deroga al paragrafo 1, se la capacità di trasmissione per l'importazione di energia elettrica è assegnata mediante allocazione esplicita della capacità, la persona alla quale è stata assegnata la capacità per l'importazione e che designa tale capacità per l'importazione è considerata, ai fini del presente regolamento, un dichiarante CBAM autorizzato nello Stato membro in cui ha dichiarato l'importazione di energia elettrica nella dichiarazione doganale. Le importazioni devono essere misurate per frontiera per periodi di tempo non superiori a un'ora senza possibilità di detrarre l'esportazione o il transito nella stessa ora.

L'autorità competente dello Stato membro in cui è stata presentata la dichiarazione doganale registra la persona nel registro CBAM.

5. La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni sul richiedente:

  1. a) nome, indirizzo e recapito;

  2. b) numero EORI;

  3. c) principale attività economica esercitata nell'Unione;

  4. d) certificazione da parte dell'autorità fiscale dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito attestante che il richiedente non è oggetto di un ordine di riscossione pendente per debiti fiscali nazionali;

  5. e) autocertificazione da parte del richiedente attestante l'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o delle norme sugli abusi di mercato nei cinque anni precedenti l'anno della domanda, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione alla sua attività economica;

  6. f) le informazioni necessarie per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente di adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, nonché, se deciso dall'autorità competente sulla base di una valutazione dei rischi, i documenti giustificativi a conferma di tali informazioni, quali il conto profitti e perdite e il bilancio patrimoniale riguardanti fino agli ultimi tre esercizi chiusi;

  7. g) stima dei quantitativi delle importazioni di merci nel territorio doganale dell’Unione suddiviso per tipo di merci e informazioni relative agli Stati membri di importazione, per l’anno civile nel corso del quale è presentata la domanda e per l’anno civile successivo;

g bis) il numero del certificato di operatore economico autorizzato (AEO), se il dichiarante ha ottenuto la qualifica di operatore economico autorizzato conformemente all’articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013;

  1. h) se del caso, nome e recapiti delle persone per conto delle quali il richiedente agisce.

6. Il richiedente può ritirare la domanda in qualsiasi momento.

7. Il dichiarante CBAM autorizzato informa senza indugio l'autorità competente, attraverso il registro CBAM, di qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma del paragrafo 5 del presente articolo, intervenuta dopo l'adozione della decisione che concede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato a norma dell'articolo 17 e che possa influenzare detta decisione o il contenuto dell'autorizzazione ivi concessa.

7 bis. Un dichiarante CBAM autorizzato può delegare la presentazione delle dichiarazioni CBAM di cui all’articolo 6 a una persona che agisce in nome e per conto di tale dichiarante CBAM autorizzato. Il dichiarante CBAM autorizzato rimane responsabile dell’adempimento degli obblighi di cui è destinatario a norma del presente regolamento.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti le comunicazioni tra il richiedente, l'autorità competente e la Commissione, il formato standard della domanda di autorizzazione, le procedure di presentazione di tale domanda attraverso il registro CBAM, la procedura che l'autorità competente deve seguire e i termini per il trattamento delle domande di autorizzazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo e le norme per l'identificazione dei dichiaranti CBAM autorizzati da parte dell'autorità competente ai fini dell'importazione di energia elettrica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Art. 6 Dichiarazione CBAM

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per l’anno 2026, ciascun dichiarante CBAM autorizzato utilizza il registro CBAM di cui all’articolo 14 per presentare una dichiarazione CBAM per l’anno civile precedente.

2. La dichiarazione CBAM contiene le informazioni seguenti:

  1. a) il quantitativo totale di ciascun tipo di merci importato nell’anno civile precedente, espresso in megawatt ora per l’energia elettrica e in tonnellate per le altre merci, comprese le merci importate al di sotto della soglia unica basata sulla massa;

  2. b) le emissioni totali incorporate nelle merci di cui alla lettera a) del presente paragrafo, espresse in tonnellate di emissioni di CO2 e per megawatt ora di energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO2 e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate a norma dell’articolo 7 e, se le emissioni incorporate sono determinate sulla base delle emissioni effettive, verificate conformemente all’articolo 8;

  3. c) il numero totale di certificati CBAM da restituire, corrispondenti alle emissioni incorporate totali di cui alla lettera b) del presente paragrafo, tenuto conto della riduzione dovuta a motivo del prezzo del carbonio pagato in un paese terzo a norma dell’articolo 9 e dell’adeguamento necessario per riflettere l’assegnazione gratuita delle quote EU ETS a norma dell’articolo 31;

  4. d) se del caso, copie delle relazioni di verifica, rilasciate dal verificatore accreditato, ai sensi dell’articolo 8 e dell’allegato VI.

3. Se i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 sono importati, il dichiarante CBAM autorizzato indica nella dichiarazione CBAM le emissioni incorporate nelle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e risultanti nei prodotti trasformati importati, anche se i prodotti trasformati non sono merci figuranti nell'allegato I del presente regolamento. Il presente paragrafo si applica anche quando i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo sono merci in reintroduzione di cui all'articolo 205 del regolamento (UE) n. 952/2013.

4. Se le merci importate di cui all'allegato I del presente regolamento sono prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo di cui all'articolo 259 del regolamento (UE) n. 952/2013, il dichiarante CBAM autorizzato indica nella dichiarazione CBAM solo le emissioni dell'operazione di perfezionamento effettuata al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

5. Se le merci importate sono merci in reintroduzione di cui all'articolo 203 del regolamento (UE) n. 952/2013, il dichiarante CBAM autorizzato indica separatamente, nella dichiarazione CBAM, «zero» per le emissioni incorporate totali corrispondenti a tali merci.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo al formato standard della dichiarazione CBAM, incluse le informazioni dettagliate da comunicare per ogni impianto, paese di origine o altro paese terzo e tipo di merci che giustifichino i totali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le emissioni incorporate, al prezzo del carbonio pagato, al prezzo predefinito del carbonio ai fini dell’articolo 9, paragrafo 4, alla procedura di presentazione della dichiarazione CBAM attraverso il registro CBAM, nonché alle modalità di restituzione dei certificati CBAM di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, segnatamente per quanto riguarda il processo e la selezione, da parte del dichiarante CBAM autorizzato, dei certificati da restituire. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 29, paragrafo 2.

Art. 7 Calcolo delle emissioni incorporate

1. Le emissioni incorporate nelle merci sono calcolate secondo i metodi di cui all'allegato IV. Per le merci elencate nell'allegato II sono calcolate e prese in considerazione solo le emissioni dirette.

2. Le emissioni incorporate nelle merci diverse dall’energia elettrica sono determinate:

  1. a) sulla base delle emissioni effettive secondo i metodi di cui all’allegato IV, punti 2 e 3, o

  2. b) con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all’allegato IV, punto 4.1.

3. Le emissioni incorporate nell'energia elettrica importata sono determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato IV, punto 4.2, a meno che il dichiarante CBAM autorizzato non dimostri il soddisfacimento dei criteri per determinare le emissioni incorporate sulla base delle emissioni effettive elencate nell'allegato IV, punto 5.

4. Le emissioni indirette incorporate sono calcolate secondo il metodo di cui all'allegato IV, punto 4.3, e ulteriormente specificato negli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 7 del presente articolo, a meno che il dichiarante CBAM autorizzato non dimostri il soddisfacimento dei criteri per determinare le emissioni incorporate sulla base delle emissioni effettive elencate nell'allegato IV, punto 6.

5. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva una registrazione delle informazioni richieste per calcolare le emissioni incorporate in conformità ai requisiti stabiliti all’allegato V. Tali registrazioni sono sufficientemente dettagliate da consentire ai verificatori accreditati di cui all’articolo 18 di verificare, se del caso, le emissioni incorporate a norma dell’articolo 8 e dell’allegato VI e da consentire alla Commissione e all’autorità competente di riesaminare la dichiarazione CBAM in conformità all’articolo 19, paragrafo 2.

6. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva le registrazioni delle informazioni di cui al paragrafo 5, compresa la relazione del verificatore, fino alla fine del quarto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione CBAM è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

7.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti:

  1. a) l’applicazione degli elementi dei metodi di calcolo di cui all’allegato IV, tra cui la determinazione dei limiti di sistema dei processi di produzione, che sono in linea con quelli contemplati dall’EU ETS, e dei pertinenti materiali in entrata (precursori), i fattori di emissione, i valori specifici per impianto delle emissioni effettive e i valori predefiniti e la rispettiva applicazione alle singole merci, nonché la definizione di metodi per garantire l’affidabilità dei dati sulla base dei quali sono determinati i valori predefiniti, compreso il livello di dettaglio dei dati e compresa un’ulteriore specificazione delle merci da considerare «merci semplici» e «merci complesse» ai fini dell’allegato IV, punto 1. Tali atti di esecuzione specificano inoltre gli elementi di prova che dimostrano il soddisfacimento dei criteri richiesti per giustificare l’utilizzo delle emissioni effettive di energia elettrica importata e dell’energia elettrica consumata nei processi di produzione delle merci ai fini dei paragrafi 2, 3 e 4 e che sono elencate nell’allegato IV, punti 5 e 6; e

  2. b) l'applicazione degli elementi dei metodi di calcolo di cui al paragrafo 4, conformemente all'allegato IV, punto 4.3.

Laddove oggettivamente giustificato, gli atti di esecuzione di cui al primo comma prevedono che i valori predefiniti possano essere adattati a particolari zone, regioni o paesi per tenere conto di specifici fattori oggettivi che incidono sulle emissioni, quali le fonti energetiche prevalenti o i processi industriali. Tali atti di esecuzione si basano sulla legislazione vigente per il monitoraggio e la verifica dei dati relativi alle emissioni e alle attività per gli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione3, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del presente regolamento.

Art. 8 Verifica delle emissioni incorporate

1. Se le emissioni incorporate sono determinate sulla base delle emissioni effettive, il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che le emissioni incorporate totali riportate nella dichiarazione CBAM presentata a norma dell’articolo 6 siano verificate da un verificatore accreditato a norma dell’articolo 18, sulla base dei principi di verifica di cui all’allegato VI.

2. Per le emissioni incorporate in merci prodotte in impianti in un paese terzo registrati a norma dell'articolo 10, il dichiarante CBAM autorizzato può scegliere di utilizzare le informazioni verificate comunicategli a norma dell'articolo 10, paragrafo 7, per adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione ai fini dell'applicazione dei principi di verifica di cui all'allegato VI per quanto riguarda:

  1. a) la possibilità di derogare, in circostanze debitamente giustificate e senza compromettere una stima affidabile delle emissioni incorporate, all'obbligo del verificatore di visitare l'impianto in cui sono prodotte le merci in questione;

  2. b) la definizione di soglie per decidere se le inesattezze o le non conformità siano rilevanti; e

  3. c) la documentazione giustificativa necessaria per la relazione di verifica, incluso il suo formato.

Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui al primo comma, la Commissione si adopera per garantire l'equivalenza e la coerenza con le procedure stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del presente regolamento.

Art. 9 Prezzo del carbonio pagato in un paese terzo

1. Se le emissioni incorporate sono determinate sulla base delle emissioni effettive, un dichiarante CBAM autorizzato può chiedere nella sua dichiarazione CBAM una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio pagato in un paese terzo per le emissioni incorporate dichiarate. La riduzione può essere chiesta solo se il prezzo del carbonio è stato effettivamente pagato in un paese terzo. In tal caso, si tiene conto di qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione disponibile in tale paese che avrebbe comportato una riduzione di tale prezzo del carbonio.

2. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva la documentazione necessaria a dimostrare che le emissioni incorporate dichiarate sono state soggette a un prezzo del carbonio in un paese terzo che è stato effettivamente pagato conformemente al paragrafo 1. In particolare, il dichiarante CBAM autorizzato conserva le prove relative a qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione disponibile, in particolare i riferimenti alla legislazione pertinente del paese in questione. Le informazioni contenute in tale documentazione sono certificate da una persona indipendente dal dichiarante CBAM autorizzato e dalle autorità del paese terzo. Il nome e i recapiti di tale persona indipendente figurano sulla documentazione. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva inoltre la prova dell’effettivo pagamento del prezzo del carbonio.

3. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva la documentazione di cui al paragrafo 2 fino alla fine del quarto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione CBAM è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

4.

In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, un dichiarante CBAM autorizzato può chiedere, nella dichiarazione CBAM, una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio pagato per le emissioni incorporate dichiarate, sulla base dei prezzi predefiniti annuali del carbonio. In tal caso, si tiene conto di qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione disponibile in tale paese che avrebbe comportato una riduzione del prezzo predefinito del carbonio. La riduzione può essere richiesta solo se il prezzo del carbonio è stato fissato in base alle norme applicabili nel paese terzo ed è possibile determinare un prezzo predefinito annuo del carbonio, anche su base prudenziale, per tale paese terzo. Se le emissioni incorporate sono determinate sulla base di valori predefiniti, può essere richiesta una riduzione solo sulla base dei prezzi predefiniti annuali del carbonio.

A decorrere dal 2027 e per i paesi terzi in cui sono in vigore norme relative alla fissazione del prezzo del carbonio, la Commissione può determinare e mettere a disposizione, nel registro CBAM di cui all’articolo 14, i prezzi predefiniti del carbonio per tali paesi terzi e pubblicare la metodologia per il calcolo di tali prezzi. La Commissione agisce basandosi sui migliori dati disponibili provenienti da informazioni affidabili e pubblicamente disponibili e da informazioni fornite da tali paesi terzi. La Commissione tiene conto di qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione disponibile nel paese terzo pertinente che avrebbe comportato una riduzione del prezzo predefinito del carbonio.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti la conversione del prezzo medio annuo del carbonio effettivamente pagato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e dei prezzi predefiniti annuali del carbonio determinati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo nella corrispondente riduzione del numero di certificati CBAM da restituire. Tali atti dovrebbero disciplinare anche la conversione in euro del prezzo del carbonio espresso in valuta estera al tasso di cambio medio annuo, la prova richiesta dell’effettivo pagamento del prezzo del carbonio, esempi di qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le qualifiche della persona indipendente di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le condizioni per accertare l’indipendenza di tale persona. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 29, paragrafo 2.

Art. 10 Registrazione dei gestori e degli impianti nei paesi terzi

1. Su richiesta del gestore di un impianto ubicato in un paese terzo, la Commissione registra le informazioni relative a tale gestore e al suo impianto nel registro CBAM di cui all'articolo 14.

2. La domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni, da inserire nel registro CBAM al momento della registrazione:

  1. a) nome, indirizzo, numero di iscrizione o di attività nel registro delle imprese e recapiti del gestore e, se del caso, delle sue entità controllanti, compresa la società madre di tale gestore, unitamente ai documenti giustificativi;

  2. b) ubicazione di ciascun impianto, compresi l'indirizzo completo e le coordinate geografiche espresse in longitudine e latitudine, fino a sei decimali;

  3. c) la principale attività economica dell'impianto.

3. La Commissione notifica al gestore la registrazione nel registro CBAM. La registrazione è valida per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della notifica al gestore dell'impianto.

4. Il gestore informa senza indugio la Commissione di qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2 intervenuta dopo la registrazione, e la Commissione aggiorna le informazioni pertinenti nel registro CBAM.

5. Il gestore:

  1. a) determina le emissioni incorporate calcolate secondo i metodi di cui all'allegato IV, per tipo di merci prodotte presso l'impianto di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

  2. b) garantisce che le emissioni incorporate di cui alla lettera a) del presente paragrafo siano verificate conformemente ai principi di verifica di cui all'allegato VI da un verificatore accreditato a norma dell'articolo 18;

  3. c) conserva una copia della relazione di verifica nonché le registrazioni delle informazioni necessarie per calcolare le emissioni incorporate nelle merci conformemente ai requisiti di cui all’allegato V per un periodo di quattro anni dall’esecuzione della verifica e, se del caso, una copia della documentazione necessaria a dimostrare che le emissioni incorporate dichiarate sono state soggette a un prezzo del carbonio in un paese terzo che è stato effettivamente pagato, fino alla fine del quarto anno successivo all’anno in cui la persona indipendente ha certificato le informazioni contenute in tale documentazione a norma dell’articolo 9, paragrafo 2;

  4. d) determina, se del caso, il prezzo del carbonio pagato in un paese terzo conformemente all’articolo 9 e carica la documentazione di accompagnamento e le prove.

6. Le registrazioni di cui al paragrafo 5, lettera c), del presente articolo sono sufficientemente dettagliate da consentire la verifica delle emissioni incorporate a norma dell'articolo 8 e dell'allegato VI, e da consentire il riesame, a norma dell'articolo 19, della dichiarazione CBAM resa da un dichiarante CBAM autorizzato cui sono state divulgate le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

7. Un gestore può comunicare a un dichiarante CBAM autorizzato le informazioni sulla verifica delle emissioni incorporate e del prezzo del carbonio pagato in un paese terzo di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Il dichiarante CBAM autorizzato ha il diritto di avvalersi di tali informazioni per adempiere all’obbligo di cui all’articolo 8.

8. Il gestore può chiedere in qualsiasi momento di essere cancellato dal registro CBAM. In seguito a una tale richiesta e dopo averne informato le autorità competenti, la Commissione cancella il gestore ed elimina le informazioni su tale gestore e sul suo impianto dal registro CBAM, purché tali informazioni non siano necessarie ai fini del riesame delle dichiarazioni CBAM presentate. Dopo aver fornito al gestore interessato la possibilità di essere sentito ed essersi consultata con le autorità competenti, la Commissione può anche cancellare le informazioni dal registro se ritiene che le informazioni su tale gestore non siano più accurate. La Commissione informa le autorità competenti di tali cancellazioni.