Decisione di esecuzione (UE) 2025/2344 della Commissione del 19 novembre 2025 recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2930 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del dazomet ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
Il dazomet è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. Conformemente all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso è stato pertanto considerato approvato fino al 31 luglio 2022, a norma del medesimo regolamento, fatte salve le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE.
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 gennaio 2021 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione del dazomet ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 («domanda»). La domanda è stata valutata dall’autorità competente del Belgio.
A norma della decisione di esecuzione (UE) 2021/1289 della Commissione3 la data di scadenza dell’approvazione del dazomet ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è stata posticipata al 31 gennaio 2025. Tale data di scadenza è stata ulteriormente posticipata al 31 luglio 2026 dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/2930 della Commissione4 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2345 della Commissione5 ha rinnovato l’approvazione del dazomet ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le condizioni di cui all’allegato di detto regolamento, compresa la data di scadenza dell’approvazione. È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2024/2930 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del dazomet,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione di esecuzione (UE) 2024/2930 è abrogata.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen