Decisione (PESC) 2025/2367 del Consiglio del 20 novembre 2025 sul sostegno dell’Unione per le attività del segretariato dell’ATT a sostegno dell’attuazione del trattato sul commercio delle armi
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il trattato sul commercio delle armi («ATT») è stato adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) il 2 aprile 2013 con la risoluzione 67/234 B. L’ATT è stato successivamente aperto alla firma il 3 giugno 2013 ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014. Gli Stati membri dell’Unione sono tutti parti dell’ATT.
L’ATT mira a stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio legale di armi convenzionali e per prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione. Le sfide principali sono la sua efficace attuazione a opera degli Stati parte e la sua universalizzazione, tenendo presente che la regolamentazione del commercio internazionale di armi è, per definizione, un impegno globale. Per contribuire ad affrontare tali sfide, il Consiglio ha adottato le decisioni 2013/768/PESC1, (PESC) 2017/9152 e la decisione (PESC) 2021/23093. Tali decisioni riguardano, tra l’altro, le attività di sensibilizzazione dell’Unione a sostegno dell’attuazione dell’ATT, ampliando in tal modo il portafoglio dell’Unione di assistenza relativo al controllo delle esportazioni con attività specificamente dedicate all’ATT.
L’ATT ha istituito un segretariato per assistere gli Stati parte nella sua effettiva attuazione («segretariato»). Il segretariato è responsabile di ricevere, mettere a disposizione e distribuire i rapporti come previsto dall’ATT; di mantenere e fornire agli Stati parte l’elenco dei punti di contatto nazionali; di agevolare l’abbinamento delle offerte e delle richieste di assistenza relative all’attuazione dell’ATT e di promuovere la cooperazione internazionale come richiesto; di agevolare i lavori della conferenza degli Stati parte, anche occupandosi dei preparativi e fornendo i servizi necessari per le riunioni a norma dell’ATT ed esercitare le altre funzioni stabilite dalle conferenze degli Stati parte. Il segretariato gestisce inoltre il fondo fiduciario volontario, istituito dagli Stati parte a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, dell’ATT al fine di assistere gli Stati parte nella sua attuazione, e il programma di sponsorizzazione dell’ATT, istituito per facilitare la partecipazione dei rappresentanti degli Stati parte alle riunioni dell’ATT.
Nell’ambito della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del 2016 e della bussola strategica per la sicurezza e la difesa del 2022, l’Unione si impegna a promuovere un ordine internazionale basato sulle regole con il multilateralismo come principio fondamentale e, al centro, le Nazioni Unite. L’Unione appoggia con determinazione l’aumento della partecipazione degli Stati e l’universalizzazione, la piena attuazione e applicazione dei trattati multilaterali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti, compreso l’ATT. Nel contesto di tali obiettivi strategici generali, il sostegno per il segretariato contribuirebbe significativamente all’obiettivo specifico di rafforzare il sistema multilaterale su cui si fonda un commercio responsabile di armi.
Il segretariato si trova nella posizione ideale per mantenere i contatti con tutte le parti interessate multilaterali, regionali, nazionali e della società civile che realizzano progetti a sostegno dell’universalizzazione e/o dell’attuazione dell’ATT. L’Unione fornisce da tempo assistenza per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, sostenendo lo sviluppo di quadri giuridici e capacità istituzionali per introdurre ed attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso e di materiali di armamento. Il segretariato dovrebbe garantire che i suoi progetti siano complementari ai programmi esistenti dell’Unione in materia di assistenza al controllo delle esportazioni di armi e beni a duplice uso, come quelli previsti dalla decisione (PESC) 2021/2309.
Il Consiglio ha adottato le decisioni (PESC) 2021/6494 e (PESC) 2023/22965 al fine di fornire un supporto specifico allo sviluppo delle capacità dei punti di contatto nazionali dell’ATT, all’istituzione di un registro di esperti per sviluppare la capacità degli esperti ATT locali e regionali di fornire consulenza e formazione sull’attuazione dell’ATT, e all’istituzione di una banca dati per l’abbinamento delle esigenze e delle risorse per l’attuazione dell’ATT.
La decisione (PESC) 2023/2296 del Consiglio scade il 30 novembre 2025. In considerazione della persistente difficile situazione finanziaria dell’ATT dovuta al fatto che alcuni Stati parte sono in arretrato con i loro contributi, è importante continuare a fornire sostegno di cui alla presente decisione. Tale sostegno dovrebbe concentrarsi sulla formazione di esperti nazionali e regionali in grado di fornire agli Stati parte una formazione e un’assistenza all’attuazione di qualità, anche in merito ai progetti del fondo fiduciario volontario; nonché sul miglioramento dell’adempimento, a opera degli Stati parte, degli obblighi di presentazione dei rapporti previsti dall’ATT, anche attraverso l’aumento del tasso di presentazione dei rapporti annuali e iniziali dell’ATT. Inoltre, dovrebbe essere fornito supporto per la manutenzione da parte del segretariato della banca dati per l’abbinamento delle esigenze e delle risorse,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Al fine di sostenere l’efficace attuazione e l’universalizzazione del trattato sul commercio delle armi («ATT»), l’Unione sostiene il segretariato istituito dall’ATT («segretariato») affinché intraprenda attività che abbiano gli obiettivi seguenti:
fornire sostegno agli Stati parte dell’ATT al fine di rafforzare i loro sistemi di controllo dei trasferimenti di armi per un’efficace attuazione dell’ATT;
rafforzare l’assetto istituzionale del segretariato quale principale organo preposto ad assistere gli Stati parte nell’attuazione dell’ATT.
2.
Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione sostiene le seguenti attività di progetto:
a) la formazione di esperti ATT nazionali e regionali per fornire sostegno agli Stati parte nell’attuazione dell’ATT a livello nazionale;
b) il rafforzamento della comprensione, a opera degli Stati parte, degli obblighi di presentazione dei rapporti previsti dall’ATT e della capacità di adempiere a tali obblighi, anche attraverso l’elaborazione di un documento di orientamento volontario e di materiale formativo, laboratori pratici e il coordinamento di altre forme di assistenza internazionale;
c) la manutenzione della banca dati per l’abbinamento delle offerte e delle richieste di assistenza ai fini dell’attuazione dell’ATT.
In allegato è riportata una descrizione dettagliata delle attività di progetto di cui al primo comma.
Art. 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica delle attività di progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è affidata al segretariato.
3. Il segretariato svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, quest’ultimo stabilisce le modalità necessarie con il segretariato.
Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione delle attività di progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 993533 EUR («spese»).
2. Le spese sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese. A tal fine, conclude il necessario accordo con il segretariato («accordo»). L’accordo prevede che il segretariato dell’ATT assicuri la visibilità del contributo dell’Unione in modo corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà incontrate per pervenirvi e della data di conclusione dell’accordo.
Art. 4
1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche elaborate dal segretariato. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione delle attività di progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa cessa di produrre effetti decorsi 24 mesi dalla data di conclusione dell’accordo oppure decorsi sei mesi dalla data di adozione nel caso in cui il necessario accordo non sia stato concluso entro tale periodo.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2025 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas