Decisione (UE) 2025/2563 del Consiglio del 24 novembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale nella 34a sessione della sua assemblea per quanto concerne l’adozione delle modifiche del codice sugli allarmi e gli indicatori e degli orientamenti per le visite nell’ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni (HSSC)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’azione dell’Unione nel settore del trasporto marittimo dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l’ambiente marino e la salute umana.
Nel corso della sua 34a sessione, che si terrà dal 24 novembre al 3 dicembre 2025 (A 34), l’assemblea dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) dovrebbe adottare le modifiche del codice sugli allarmi e gli indicatori («codice») e degli orientamenti per le visite nell’ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni («orientamenti per le visite nell’ambito dell’HSSC»).
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella A 34, poiché alcune delle modifiche proposte del codice e degli orientamenti per le visite nell’ambito dell’HSSC (di seguito «codice 2025» e «orientamenti per le visite nell’ambito dell’HSSC 2025») sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 e sul regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio2.
L’Unione dovrebbe sostenere l’adozione del codice 2025 in quanto garantirà la conformità alle prescrizioni degli strumenti IMO adottati o modificati dopo l’adozione del codice e, quindi, l’eliminazione di contraddizioni, ambiguità e inutili ridondanze.
L’Unione dovrebbe sostenere l’adozione degli orientamenti per le visite nell’ambito dell’HSSC 2025 in quanto terranno conto delle modifiche degli strumenti IMO che sono entrate in vigore o hanno preso effetto dal 2023.
L’Unione non è membro dell’IMO né parte contraente delle convenzioni e dei codici pertinenti. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a esprimere la posizione dell’Unione in occasione della A 34.
È opportuno limitare l’ambito di applicazione della presente decisione al contenuto delle modifiche proposte, nella misura in cui tali modifiche possono incidere sulle norme comuni dell’Unione e rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Organizzazione marittima internazionale (IMO) nella 34a sessione della sua assemblea è di approvare l’adozione:
a) del codice sugli allarmi e gli indicatori 2025, che figura nell’allegato 14 del documento MSC 110/21/Add.2 dell’IMO, e la conseguente revoca della risoluzione A.1021 (26) dell’assemblea dell’IMO; e
b) degli orientamenti per le visite nell’ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni (HSSC) 2025, che figura nell’allegato 3 del documento III 11/16/Add.1 dell’IMO, e la conseguente revoca della risoluzione A.1186 (33) dell’assemblea dell’IMO.
Art. 2
La posizione da adottare a nome dell’Unione di cui all’articolo 1 riguarda le modifiche proposte nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione. Tale posizione è espressa dagli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.
Modifiche di lieve entità della posizione di cui all’articolo 1 possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 3
Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, di essere vincolati dalle modifiche proposte nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2025 Per il Consiglio Il presidente L. Løkke Rasmussen