Decisione di esecuzione (UE) 2025/2452 della Commissione del 5 dicembre 2025 che modifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/411 per aggiornare l’elenco delle società di navigazione che specifica l’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1, in particolare l’articolo 3 octies septies, paragrafo 2, lettera b),
La decisione di esecuzione (UE) 2024/411 della Commissione2 stabilisce un elenco delle società di navigazione che svolgono attività di trasporto marittimo che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 octies bis della direttiva 2003/87/CE, attribuite agli Stati membri a norma dell’articolo 3 octies septies di tale direttiva.
Per tener conto della necessità di apportare eventuali modifiche all’elenco istituito dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/411 affinché continui a essere accurato e completo, a norma dell’articolo 3 octies septies, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, la Commissione è tenuta a stabilire prima del 1o febbraio 2026 un elenco aggiornato delle società di navigazione che specifichi le loro autorità di riferimento.
L’elenco aggiornato dovrebbe essere stabilito sulla base dei dati più recenti di Thetis-MRV sulle società di navigazione che hanno cambiato lo Stato membro di registrazione nell’Unione o che hanno svolto una delle attività di trasporto marittimo di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE che rientrava nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3 octies bis di tale direttiva.
Per garantire che l’attribuzione aggiornata sia allineata all’inizio del ciclo di conformità, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2026.
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/411 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/411 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen