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Decisione (UE) 2026/181 del Consiglio del 12 dicembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato I dell'accordo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra1 («accordo») è stato firmato il 23 novembre 2017 in conformità della decisione del Consiglio (UE) 2017/22402.

L’accordo è stato concluso con decisione (UE) 2018/219 del Consiglio3 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2020.

A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto istituito a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo («comitato misto») può adottare decisioni che, quando entrano in vigore, sono vincolanti per le parti.

L'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che il comitato misto può decidere di modificarne gli allegati.

È opportuno ripristinare la coerenza con le disposizioni giuridiche applicabili ai sistemi di scambio di quote di emissione dell'Unione e della Confederazione svizzera in seguito alla revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4, avvenuta per mezzo delle direttive (UE) 2023/9585 e (UE) 2023/9596 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nella sua nona riunione, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del suo regolamento interno, il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione relativa alla modifica dell'allegato I dell'accordo. Tale decisione vincolerà l'Unione.

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda la modifica dell'allegato I dell'accordo.

La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso al fine di mantenere la compatibilità e l'integrità del mercato dei due sistemi di scambio di quote di emissione collegati ed evitare distorsioni della concorrenza e la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra nella sua nona riunione, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento interno del comitato misto, per quanto riguarda la modifica dell'allegato I dell'accordo si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, 12 dicembre 2025 Per il Consiglio Il presidente S. Lose