Decisione (UE) 2026/66 della Commissione del 23 dicembre 2025 che modifica le decisioni 2014/350/UE, 2014/391/UE, (UE) 2016/1332, (UE) 2016/1349 e (UE) 2017/176 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) e dei relativi requisiti di valutazione e verifica per i prodotti tessili, i materassi da letto, i mobili, le calzature e i rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù [notificata con il numero C(2025) 9163] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE)1, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, l’Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che hanno un impatto ambientale ridotto durante l’intero ciclo di vita. Occorre stabilire criteri specifici per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per ciascun gruppo di prodotti.
Con decisione 2014/350/UE della Commissione2 sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti «prodotti tessili». I criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.
Con decisione 2014/391/UE della Commissione3 sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti «materassi da letto». I criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2026.
Con decisione (UE) 2016/1332 della Commissione4 sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti «mobili». I criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2026.
Con decisione (UE) 2016/1349 della Commissione5 sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti «calzature». I criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.
Con decisione (UE) 2017/176 della Commissione6 sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù». I criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2026.
In linea con le conclusioni del controllo dell’adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE del 30 giugno 20177, la Commissione, insieme al comitato dell’UE per il marchio di qualità ecologica, ha valutato e confermato la pertinenza dei criteri per l’assegnazione del marchio ai gruppi di prodotti summenzionati, mettendo in atto soluzioni per migliorare le sinergie tra i gruppi di prodotti e aumentare la diffusione dell’Ecolabel UE.
Dalle considerazioni di cui sopra è emerso che, per i materassi da letto, i mobili, le calzature e i rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù, i criteri sono ancora aggiornati e probabilmente rimarranno tali nel prossimo futuro. Di conseguenza la revisione dei criteri e dei relativi requisiti di valutazione e verifica per tali gruppi di prodotti dovrebbe essere rinviata, consentendo l’integrazione della legislazione settoriale in evoluzione e garantendo l’allineamento e la coerenza con altre politiche dell’Unione vigenti in materia di prodotti. Per i prodotti tessili la revisione in corso deve essere completata dopo l’adozione dell’atto delegato a norma del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio8, al fine di garantire la coerenza tra i requisiti stabiliti in tale atto delegato e i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE, tenendo conto della possibilità che il marchio sia utilizzato in futuro come prova della conformità ai requisiti di progettazione ecocompatibile definiti in tale atto delegato nella misura in cui detti requisiti sono contemplati dai criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE. Fino ad allora i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica per i prodotti tessili dovrebbero rimanere validi.
Per agevolare il coordinamento, da parte della Commissione, del processo di revisione parallelamente alle prossime iniziative legislative nonché per consolidare gli sforzi ove possibile, è necessario prorogare la validità dei criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE e dei requisiti di valutazione e verifica stabiliti nelle decisioni 2014/350/UE, 2014/391/UE, (UE) 2016/1332, (UE) 2016/1349 e (UE) 2017/176.
Per concedere tempo sufficiente a completare i processi di revisione, raggruppare i criteri stabiliti nello stesso anno in un’unica decisione della Commissione e garantire ai titolari di licenze continuità di mercato tra la versione attuale e quella riveduta dei criteri, il periodo di validità dei criteri attuali e dei relativi requisiti di valutazione e verifica dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2028 per i prodotti tessili e le calzature, fino al 31 dicembre 2029 per i mobili e i rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù e fino al 31 dicembre 2030 per i materassi da letto.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2014/350/UE, 2014/391/UE, (UE) 2016/1332, (UE) 2016/1349 e (UE) 2017/176.
Le misure stabilite nella presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifica della decisione 2014/350/UE
L’articolo 6 della decisione 2014/350/UE è sostituito dal seguente: «Articolo 6 I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti “prodotti tessili” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2028.».
Art. 2 Modifica della decisione 2014/391/UE
L’articolo 4 della decisione 2014/391/UE è sostituito dal seguente: «Articolo 4 I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti “materassi da letto” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2030.».
Art. 3 Modifica della decisione (UE) 2016/1332
L’articolo 4 della decisione (UE) 2016/1332 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti “mobili” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2029.».
Art. 4 Modifica della decisione (UE) 2016/1349
L’articolo 4 della decisione (UE) 2016/1349 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti “calzature” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2028.».
Art. 5 Modifica della decisione (UE) 2017/176
L’articolo 4 della decisione (UE) 2017/176 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti “rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2029.».
Art. 6 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2025 Per la Commissione Jessika Roswall Membro della Commissione