Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
Il Green Deal europeo illustrato nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 è la strategia di crescita sostenibile dell'Europa e mira a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, competitiva, climaticamente neutra e circolare e di un ambiente privo di sostanze tossiche. Fissa l'obiettivo ambizioso di garantire che l'Unione diventi il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Riconosce i vantaggi di investire nella sostenibilità competitiva dell'Unione costruendo un'Europa più equa, più verde e più digitale. I prodotti hanno un ruolo centrale in questa transizione verde. Constatando che i processi di produzione e i modelli di consumo attuali sono ancora troppo lineari e dipendenti dal flusso di nuovi materiali estratti, scambiati e trasformati in merci, che sono infine smaltiti come rifiuti o emissioni, il Green Deal europeo rileva la necessità urgente di una transizione verso un modello di economia circolare e pone in evidenza i notevoli progressi ancora da compiere. Individua inoltre nell'efficienza energetica una priorità per la decarbonizzazione del settore energetico e per il conseguimento degli obiettivi climatici nel 2030 e nel 2050.
Per accelerare la transizione verso un modello di economia circolare, la Commissione, nella comunicazione dell'11 marzo 2020 su un nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva (Circular Economy Action Plan – CEAP), ha delineato un’agenda orientata al futuro con l’obiettivo di rendere il quadro normativo adatto a un futuro sostenibile. Il CEAP sottolinea che, «per quanto riguarda i cittadini, l'economia circolare fornirà prodotti di elevata qualità, funzionali, sicuri, efficienti ed economicamente accessibili, che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o sottoposti a procedimenti di riciclaggio di elevata qualità». Come indicato nel CEAP, attualmente non esiste un insieme esaustivo di prescrizioni per garantire che tutti i prodotti immessi sul mercato dell'Unione diventino via via più sostenibili e soddisfino i criteri dell'economia circolare. In particolare, la progettazione dei prodotti non promuove a sufficienza la sostenibilità nell'intero ciclo di vita. Di conseguenza i prodotti sono sostituiti spesso, con un dispendio considerevole di energia e risorse per produrre e distribuire i prodotti nuovi e smaltire quelli vecchi. È ancora troppo difficile per gli operatori economici e i cittadini compiere scelte sostenibili per quanto riguarda i prodotti, data la mancanza di informazioni utili e di opzioni a prezzi accessibili. Tale situazione si traduce in occasioni perse sul piano della sostenibilità e della conservazione del valore, in una domanda limitata di materiali secondari e in ostacoli all'adozione di modelli imprenditoriali circolari.
Un mercato interno pienamente funzionante per i prodotti sostenibili costituisce un prerequisito per l'istituzione di un'economia circolare nell'Unione. Requisiti comuni di progettazione ecocompatibile a livello dell'Unione consentirebbero lo sviluppo, la diffusione e l'espansione di nuovi modelli imprenditoriali dell'economia circolare in tutto il mercato interno. Tali misure allevierebbero inoltre l'onere a carico delle imprese e fornirebbero all'industria e ai consumatori l'accesso a dati affidabili e chiari, consentendo in tal modo di operare scelte più sostenibili.
La comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 su una nuova strategia industriale per l'Europa definisce l'ambizione di fondo dell'Unione che consiste nella «duplice transizione» verso la neutralità climatica e la leadership digitale. La strategia fa eco al Green Deal europeo nel sottolineare il ruolo guida che l'industria europea deve assumere nella transizione, riducendo l’impronta di carbonio e l’impronta dei materiali e integrando la circolarità nell'insieme dell'economia, e rileva la necessità di abbandonare i modelli tradizionali e di rivoluzionare il nostro modo di progettare, fabbricare, usare e smaltire i prodotti, come pure la necessità di garantire un approvvigionamento sicuro di materie prime. Il riciclaggio e l'uso di materie prime secondarie contribuiranno a ridurre la dipendenza dell'Unione. La comunicazione della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa» rafforza i messaggi principali della strategia del 2020 e si concentra sugli insegnamenti da trarre dalla crisi COVID-19, compresa la necessità di promuovere la resilienza.
Nell'assenza del diritto dell'Unione sono già emersi svariati approcci nazionali per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti, che vanno dagli obblighi di informazione sulla durata della compatibilità del software dei dispositivi elettronici agli obblighi di comunicazione sulla gestione dei prodotti durevoli invenduti. Ciò indica che il moltiplicarsi delle iniziative a livello nazionale per conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento potrebbe verosimilmente determinare una maggiore frammentazione del mercato interno. Pertanto, al fine di contribuire al funzionamento del mercato interno garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, è necessario un quadro normativo ambizioso che introduca progressivamente requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti. Il presente regolamento fisserà tale quadro, rendendo applicabile alla gamma più ampia possibile di prodotti l'approccio alla progettazione ecocompatibile stabilito inizialmente dalla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3.
Il presente regolamento sosterrà modelli di produzione e di consumo in linea con gli obiettivi generali di sostenibilità dell'Unione, tra cui gli obiettivi relativi al clima, all'ambiente, all'energia, all'utilizzo delle risorse e alla biodiversità, rispettando al contempo i limiti del pianeta, istituendo un quadro legislativo che contribuisca a rendere i prodotti adatti a un'economia neutra dal punto di vista climatico, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, a ridurre i rifiuti e ad assicurare che le prestazioni dei precursori della sostenibilità diventino progressivamente la norma. Esso dovrebbe disporre la definizione di nuovi requisiti di progettazione ecocompatibile per favorire la durabilità, l'affidabilità, la riparabilità, la possibilità di miglioramento, la riutilizzabilità e la riciclabilità dei prodotti, aumentare le possibilità del loro ricondizionamento e della loro manutenzione, affrontare la questione della presenza di sostanze chimiche pericolose nei prodotti, aumentare l'efficienza dei prodotti sotto il profilo energetico e delle risorse, in particolare per quanto riguarda la possibilità di recupero delle materie prime strategiche e critiche, ridurre la produzione prevista di rifiuti e aumentare il contenuto riciclato nei prodotti, garantendone al tempo stesso le prestazioni e la sicurezza, rendendo possibile la rifabbricazione e il riciclaggio di elevata qualità e riducendo l'impronta ambientale e quella di carbonio.
I requisiti di progettazione ecocompatibile dovrebbero anche contemplare pratiche associate all'obsolescenza precoce. Tali pratiche hanno un impatto complessivo negativo sull'ambiente, dato che determinano un aumento dei rifiuti e dell'utilizzo di energia e di materiali, che può essere ridotto attraverso requisiti di progettazione ecocompatibile contribuendo al contempo a un consumo sostenibile.
Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 25 novembre 2020 «Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori»4, ha accolto con favore la promozione di prodotti durevoli e più facilmente riparabili, riutilizzabili e riciclabili. Nella risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare5, il Parlamento europeo ha sottolineato che i prodotti e i materiali sostenibili, circolari, sicuri e non tossici dovrebbero diventare la norma nel mercato dell'Unione e non l'eccezione e dovrebbero essere considerati come una scelta predefinita, che sia attraente, a buon mercato e accessibile per tutti i consumatori. Il Parlamento europeo ha inoltre chiesto obiettivi vincolanti dell'Unione per ridurre significativamente l'impronta dei materiali e dei consumi dell'Unione. Secondo il Parlamento europeo, la transizione verso un'economia circolare può fornire soluzioni per affrontare le attuali sfide ambientali e la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19. Anche il Consiglio, nelle conclusioni dal titolo «Per una ripresa circolare e verde» adottate l'11 dicembre 2020, ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare proposte legislative nell'ambito di un quadro strategico globale e integrato in materia di prodotti sostenibili che promuova la neutralità climatica, l'efficienza energetica e delle risorse e un'economia circolare non tossica, tuteli la salute pubblica e la biodiversità e responsabilizzi e protegga i consumatori e gli acquirenti pubblici.
Il presente regolamento contribuirà al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia. In linea con gli obiettivi stabiliti nell'accordo di Parigi, adottato il 12 dicembre 2015 nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici6 («accordo di Parigi»), e approvato dall'Unione il 5 ottobre 20167, il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio8 stabilisce per l'Unione l'impegno vincolante di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 e traduce in legge l'obiettivo della neutralità climatica per l'intera economia entro il 2050. Nel 2021 la Commissione ha adottato il pacchetto «Pronti per il 55 %» per rendere le politiche dell'Unione in materia di clima ed energia idonee al conseguimento di tali obiettivi. A tal fine, in linea con il principio dell'efficienza energetica al primo posto, sancito dalla direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio9, entro il 2030 occorre aumentare notevolmente l'efficienza energetica, fino al 36 % circa in termini di consumo di energia finale. I requisiti di prodotto definiti a norma del presente regolamento svolgeranno un ruolo significativo nel conseguimento di tale obiettivo riducendo sensibilmente l'impronta energetica dei prodotti. Tali requisiti di efficienza energetica ridurranno anche la vulnerabilità dei consumatori agli aumenti del prezzo dell'energia. Come riconosciuto dall'accordo di Parigi, la lotta ai cambiamenti climatici passerà anche per una migliore sostenibilità dei consumi e della produzione.
Il presente regolamento contribuirà anche al conseguimento degli obiettivi ambientali dell'Unione più ampi. L'8o programma d'azione per l'ambiente istituito dalla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio10 sancisce in un quadro giuridico l'obiettivo dell'Unione di rimanere all’interno dei limiti del pianeta e individua le condizioni propizie al conseguimento degli obiettivi prioritari, tra cui la transizione verso un'economia circolare non tossica. Anche il Green Deal europeo invita l'Unione a essere più efficace nel monitorare, comunicare, prevenire e porre rimedio all'inquinamento atmosferico, idrico, del suolo e generato dai prodotti di consumo. Ciò significa che le sostanze chimiche, i materiali e i prodotti devono essere sicuri e sostenibili sin dalla progettazione e per l'intero ciclo di vita, così da creare cicli di materiali non tossici, come indicato nella comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021 su un piano d'azione dell'UE «Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo» e nella comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche», che invita ad adottare l'obiettivo di inquinamento zero nella produzione e nel consumo. Sia il Green Deal europeo sia il CEAP riconoscono che il mercato interno dell'Unione costituisce una massa critica in grado di influenzare le norme mondiali in materia di sostenibilità e progettazione dei prodotti. Il presente regolamento svolgerà pertanto un ruolo significativo nel conseguimento, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, di diversi traguardi fissati nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in particolare i traguardi dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 12 («Consumo e produzione responsabili»).
La direttiva 2009/125/CE ha istituito il quadro per la definizione di requisiti per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Unitamente al regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio11, la direttiva ha ridotto in modo significativo nell'Unione la domanda di energia primaria per i prodotti e si stima che tali risparmi continueranno ad aumentare. Le misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE comprendono anche requisiti in materia di circolarità che riguardano aspetti quali la durabilità, la riparabilità e la riciclabilità. Esistono anche strumenti di portata più ampia, quali il marchio Ecolabel UE introdotto dal regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio12 o i criteri per gli appalti pubblici verdi dell'UE che figurano nella comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 sugli appalti pubblici per un ambiente migliore, che però hanno un impatto minore a causa dei limiti insiti nelle iniziative di carattere volontario.
In generale la direttiva 2009/125/CE è riuscita a promuovere l'efficienza energetica e alcuni aspetti della circolarità dei prodotti connessi all'energia e il suo approccio alla progettazione ecocompatibile può essere valido per affrontare progressivamente la sostenibilità di tutti i prodotti. Per adempiere agli impegni del Green Deal europeo tale approccio dovrebbe essere esteso ad altri gruppi di prodotti e affrontare sistematicamente gli aspetti fondamentali per aumentare la sostenibilità ambientale dei prodotti mediante requisiti vincolanti. Garantendo che solo i prodotti che soddisfano tali requisiti siano immessi sul mercato dell'Unione, il presente regolamento non solo ne migliorerà la libera circolazione evitando disparità nazionali, ma ridurrà anche l'impatto ambientale negativo che essi causano durante il loro ciclo di vita.
Al fine di creare un quadro normativo armonizzato che sia efficace e adeguato alle esigenze future, è necessario disporre la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile per tutti i beni fisici immessi sul mercato o messi in servizio, compresi i componenti, come gli pneumatici, e i prodotti intermedi. Anche il contenuto digitale che è parte integrante di un prodotto fisico deve essere incluso nell'ambito di applicazione. In tal modo la Commissione, all'atto di definire le priorità per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile, dovrebbe essere in grado di tenere conto della gamma più ampia possibile di prodotti, massimizzando così l'efficacia dei requisiti. Se necessario, in sede di elaborazione dei requisiti di progettazione ecocompatibile dovrebbero essere previste determinate esenzioni, in particolare laddove tali requisiti non siano necessari per contribuire alla sostenibilità ambientale di specifici prodotti o, ad esempio, per i prodotti con usi particolari, i prodotti con scopi particolari che non potrebbero essere raggiunti se i prodotti fossero conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile o i prodotti fabbricati in quantità molto ridotte, o tenendo conto della specificità e delle dimensioni del mercato del prodotto. Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti per i quali è già chiaro che i requisiti di progettazione ecocompatibile non sarebbero adeguati o qualora altri quadri prevedano la definizione di requisiti dello stesso tipo. Ciò dovrebbe valere per gli alimenti e i mangimi quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio13, per i medicinali quali definiti nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14, per i medicinali veterinari quali definiti nel regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio15, per le piante, gli animali e i microrganismi vivi, per i prodotti di origine umana e i prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione e per i veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio16, all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio17 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio18, in relazione agli aspetti del prodotto per i quali sono definiti requisiti nell'ambito di atti legislativi settoriali dell'Unione applicabili a tali veicoli. Tali veicoli sono soggetti a vari requisiti di prodotto e a diversi sistemi di omologazione armonizzati a norma di atti giuridici dell'Unione, quali le direttive 2000/53/CE19 e 2005/64/CE20 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/858. La definizione di requisiti armonizzati supplementari per i veicoli dovrebbe essere limitata agli aspetti che non sono attualmente trattati, come ad esempio i requisiti ambientali per gli pneumatici. Le biciclette elettriche e i monopattini elettrici non dovrebbero tuttavia essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
La direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio21 impone agli Stati membri di definire requisiti minimi di prestazione energetica per gli elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e al dimensionamento, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l'edilizia negli edifici nuovi o esistenti. Il fatto che, in talune circostanze e a patto di non costituire un ostacolo ingiustificato al mercato, tali requisiti minimi di prestazione energetica possano limitare l'installazione di prodotti connessi all'energia conformi al presente regolamento e ai suoi atti delegati è coerente con gli obiettivi del presente regolamento.
Al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e assicurarne la libera circolazione nel mercato interno, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per integrare il presente regolamento definendo requisiti di progettazione ecocompatibile. I requisiti di progettazione ecocompatibile dovrebbero di norma applicarsi a gruppi di prodotti, quali lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico. Per massimizzare l'efficacia dei requisiti di progettazione ecocompatibile e migliorare in modo efficiente la sostenibilità ambientale dei prodotti, dovrebbe anche essere possibile definire uno o più requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali per una gamma più ampia di gruppi di prodotti, quali gli apparecchi elettronici o i prodotti tessili. Dovrebbero essere definiti requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali là dove le analogie tecniche dei gruppi di prodotti consentano di migliorarne la sostenibilità ambientale sulla base degli stessi requisiti. È importante definire requisiti orizzontali, in particolare, per la durabilità e la riparabilità.
II requisiti di progettazione ecocompatibile dovrebbero includere, se del caso, requisiti di prestazione o obblighi di informazione, o entrambi. Tali requisiti dovrebbero essere usati per migliorare gli aspetti del prodotto inerenti alla sostenibilità ambientale, quali la durabilità, la riutilizzabilità, la riparabilità, l'efficienza energetica, la riciclabilità e le impronte di carbonio e ambientale. I requisiti di progettazione ecocompatibile dovrebbero essere trasparenti, obiettivi, proporzionate e conformi alle regole del commercio internazionale.
Il settore dei prodotti di seconda mano svolge un ruolo importante nella promozione della produzione e del consumo sostenibili, compreso lo sviluppo di nuovi modelli imprenditoriali circolari, e contribuisce a prolungare la durata di un prodotto evitando che diventi un rifiuto. I prodotti di seconda mano, in particolare i prodotti sottoposti a ricondizionamento o riparazione, originari dell'Unione non sono nuovi prodotti e possono circolare nel mercato interno senza dover essere conformi ad atti delegati che definiscano requisiti di progettazione ecocompatibile entrati in vigore dopo la loro immissione sul mercato. Tuttavia, i prodotti rifabbricati sono considerati nuovi prodotti e saranno soggetti ai requisiti di progettazione ecocompatibile ove rientrino nell'ambito di applicazione di un atto delegato.
Per garantire il funzionamento del mercato interno, dopo che la Commissione avrà adottato un atto delegato che definisce i requisiti di progettazione ecocompatibile per un determinato gruppo di prodotti, gli Stati membri non dovrebbero più avere la facoltà di definire requisiti nazionali di prestazione in base ai parametri di prodotto contemplati dai requisiti di prestazione di cui all'atto delegato, e non dovrebbero più avere la facoltà di definire obblighi di informazione in base ai parametri di prodotto contemplati dagli obblighi di informazione di cui all'atto delegato. Per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e garantire la loro libera circolazione nel mercato interno, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire che un determinato parametro di prodotto non richiede alcun requisito di progettazione ecocompatibile sotto forma di requisito di prestazione o di obbligo di informazione, qualora un requisito relativo a quel determinato parametro di prodotto possa avere un impatto negativo sui requisiti di progettazione ecocompatibile considerati per il gruppo di prodotti.
All'atto di definire i requisiti di progettazione ecocompatibile, la Commissione dovrebbe tenere conto della natura e dello scopo del prodotto e delle caratteristiche dei mercati interessati. Ad esempio, il materiale militare per la difesa deve essere in grado di funzionare in condizioni specifiche e talvolta rigide, e ciò deve essere considerato all'atto di definire i requisiti di progettazione ecocompatibile. Alcune informazioni sul materiale militare per la difesa non dovrebbero essere divulgate e dovrebbero essere protette. Non dovrebbero pertanto essere definiti requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti destinati unicamente a scopi di difesa o sicurezza nazionale. È importante che per altri materiali militari o sensibili, i requisiti di progettazione ecocompatibile tengano conto delle esigenze di sicurezza e delle caratteristiche del mercato della difesa definite nella direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio22. Analogamente, l'industria spaziale è strategica per l'Europa e per la sua indipendenza tecnologica. Poiché le tecnologie spaziali sono utilizzate in condizioni estreme, i requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti spaziali dovrebbero conciliare le considerazioni di sostenibilità, da un lato, e la resilienza e le prestazioni attese, dall'altro. Inoltre, per i dispositivi medici di cui all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio23 e i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio24, la Commissione dovrebbe tenere conto della necessità di non incidere negativamente sulla salute e sulla sicurezza dei pazienti e degli utilizzatori. Nel valutare le caratteristiche del mercato ed elaborare i requisiti di progettazione ecocompatibile, la Commissione dovrebbe inoltre adoperarsi per tenere conto delle caratteristiche nazionali, quali le diverse condizioni climatiche negli Stati membri nonché le pratiche e le tecnologie utilizzate negli Stati membri con comprovati effetti benefici sull'ambiente.
Al fine di evitare oneri normativi, è opportuno garantire la coerenza tra il presente regolamento e i requisiti definiti da o a norma di altro diritto dell'Unione, in particolare in materia di prodotti, sostanze chimiche, imballaggi e rifiuti. Il fatto tuttavia che altro diritto dell'Unione conferisca il potere di stabilire requisiti con effetti identici o analoghi a quelli del presente regolamento non dovrebbe limitare il conferimento di poteri previsti da quest'ultimo, tranne se ivi specificato.
Nell'elaborare i requisiti di progettazione ecocompatibile, la Commissione dovrebbe tener conto di una serie di elementi, segnatamente le priorità dell'Unione, il pertinente diritto dell'Unione e nazionale, i pertinenti accordi internazionali, come pure le misure di autoregolamentazione e le norme applicabili. La Commissione dovrebbe altresì tener conto delle priorità relative al clima, all'ambiente, all'efficienza energetica, all'uso efficiente delle risorse e alla sicurezza, inclusa un'economia circolare non tossica, e altre priorità e obiettivi connessi dell'Unione. È importante prestare attenzione agli obiettivi dell'8o programma d'azione per l'ambiente stabilito nella decisione (UE) 2022/591, incluso l'obiettivo di far sì che, al più tardi entro il 2050, le persone vivano bene, nel rispetto dei limiti del pianeta, all'interno di un'economia del benessere, al principio del «non nuocere» e alla gerarchia dei rifiuti quale definita nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio25, come pure agli impegni dell'Unione di proteggere e ripristinare la biodiversità, espressi anche nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita» e nel quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità adottato alla quindicesima riunione della Conferenza delle parti (COP-15) della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica.
Come nel caso delle misure di esecuzione nell'ambito della direttiva 2009/125/CE, gli atti delegati che definiscono requisiti di progettazione ecocompatibile dovrebbero essere sottoposti a un'apposita valutazione d'impatto e a una consultazione dei portatori di interessi, essere elaborati in linea con gli «Orientamenti per legiferare meglio» della Commissione e ricomprendere una valutazione della dimensione internazionale e dell'impatto sui paesi terzi. La Commissione dovrebbe basare la sua valutazione d'impatto sui migliori dati disponibili e tenere in debita considerazione tutti gli aspetti del ciclo di vita del prodotto. Nell'elaborare i requisiti di progettazione ecocompatibile la Commissione dovrebbe applicare un approccio scientifico e tenere anche in considerazione le informazioni tecniche pertinenti utilizzate come fondamento per, in particolare, il regolamento (CE) n. 66/2010, la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio26, i criteri di vaglio tecnico adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio27 e i criteri per gli appalti pubblici verdi dell'UE, o da questi derivate.
Al fine di tenere conto della diversità dei prodotti, la Commissione dovrebbe scegliere i metodi per valutare la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile e, se del caso, svilupparli ulteriormente. Tali metodi devono basarsi sulla natura del prodotto, sui suoi aspetti più rilevanti e sui suoi impatti nel ciclo di vita. A tal fine la Commissione dovrebbe tenere conto dell'esperienza acquisita con la valutazione della definizione delle specifiche della direttiva 2009/125/CE e dei costanti sforzi volti a sviluppare e migliorare gli strumenti di valutazione basati su dati scientifici, incluso l'aggiornamento della metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e il metodo dell'impronta ambientale di prodotto illustrato nella raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione28, anche in relazione allo stoccaggio temporaneo del carbonio, nonché delle norme definite dalle organizzazioni di normazione internazionali ed europee, anche per quanto riguarda l'efficienza dei materiali dei prodotti connessi all'energia. Basandosi su questi strumenti e, ove necessario, avvalendosi di studi specifici, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente gli aspetti della circolarità, come la durabilità, la riparabilità, compreso un sistema di punteggio relativo alla riparabilità, la riciclabilità, la riutilizzabilità, l'individuazione delle sostanze chimiche che ostacolano il riutilizzo e il riciclaggio, nella valutazione dei prodotti in linea con un approccio basato sul ciclo di vita nell'ottica della definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile, così come dovrebbe sviluppare eventuali metodi o strumenti nuovi ove necessario. Le informazioni relative agli indicatori ambientali del ciclo di vita, come l'impronta di carbonio, dovrebbero essere calcolate tenendo conto dei metodi consolidati a livello internazionale che sono già attuati nel diritto dell'Unione. È inoltre importante prendere in considerazione i metodi scientifici raccomandati dagli enti di normazione internazionali ed europei. In particolare, per quanto riguarda la modellizzazione dell'energia utilizzata nei processi di fabbricazione, si dovrebbe prestare particolare attenzione a una modellizzazione del mix energetico che tenga conto anche di aspetti quali gli accordi di compravendita di energia elettrica, le garanzie di origine e la produzione propria di energia elettrica. Potrebbero inoltre essere necessari nuovi approcci per introdurre criteri obbligatori per gli appalti pubblici e divieti di distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
I requisiti di prestazione dovrebbero riguardare un parametro di prodotto selezionato inerente a un aspetto mirato del prodotto per il quale sia stato individuato un potenziale di miglioramento della sostenibilità ambientale. I requisiti potrebbero includere livelli minimi o massimi di prestazione rispetto al parametro di prodotto, requisiti non quantitativi volti a migliorare le prestazioni rispetto al parametro di prodotto o requisiti relativi alle prestazioni funzionali del prodotto per assicurare che i requisiti di prestazione scelti non incidano negativamente sulla capacità del prodotto di svolgere la funzione per la quale è stato progettato e commercializzato. Per quanto riguarda i livelli minimi o massimi, essi potrebbero assumere ad esempio la forma di un limite al consumo energetico nella fase d'uso o al quantitativo di un determinato materiale incorporato nel prodotto, di un quantitativo minimo obbligatorio di contenuto riciclato, di un limite per una determinata categoria di impatto ambientale o per il cumulo di tutti gli impatti ambientali pertinenti. Un esempio di requisito non quantitativo è il divieto di ricorrere a una particolare soluzione tecnica che pregiudica la riparabilità del prodotto. I requisiti di prestazione saranno utilizzati per eliminare dal mercato i prodotti con le prestazioni peggiori e passare gradualmente ai prodotti con le prestazioni migliori qualora questo sia necessario per contribuire agli obiettivi di sostenibilità ambientale del presente regolamento. I requisiti di prestazione potrebbero riguardare anche l'uso delle risorse, in particolare i requisiti relativi all'uso di risorse rinnovabili o di materiali con contenuto a base biologica nel prodotto, e affrontare la questione del rilascio di nanoplastiche e microplastiche. Quando prevede una combinazione di requisiti, la Commissione dovrebbe valutarli nel loro complesso e individuare la combinazione di requisiti che offre i maggiori benefici di sostenibilità ambientale.
Al fine di garantire la coerenza, i requisiti di prestazione dovrebbero essere complementari all'attuazione del diritto dell'Unione sui rifiuti. Sebbene i requisiti per l'immissione sul mercato degli imballaggi in quanto prodotti finiti siano stabiliti dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio29, il presente regolamento potrebbe integrare tale direttiva definendo requisiti basati sui prodotti incentrati sull'imballaggio di prodotti specifici al momento dell'immissione sul mercato. Se del caso, i requisiti complementari dovrebbero contribuire in particolare a ridurre al minimo la quantità di imballaggi utilizzati, il che a sua volta concorre a prevenire la produzione di rifiuti nell'Unione.
La sicurezza chimica è un aspetto riconosciuto della sostenibilità dei prodotti. Essa si basa sui pericoli intrinseci delle sostanze chimiche per la salute o per l'ambiente in combinazione con un'esposizione specifica o generica ed è disciplinata dal diritto dell’Unione in materia di sostanze chimiche, come i regolamenti (CE) n. 1935/200430, (CE) n. 1907/200631, (CE) n. 1272/200832, (CE) n. 1223/200933, (UE) 2017/745 e (UE) 2019/102134 e la direttiva 2009/48/CE35 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presente regolamento non dovrebbe prevedere la restrizione delle sostanze principalmente sulla base della sicurezza chimica, già disposta da altro diritto dell'Unione. Il diritto dell'Unione in materia di sostanze chimiche prevede già la restrizione delle sostanze o delle miscele sulla base della sicurezza o dei rischi, ove necessario. Tuttavia, la definizione di requisiti di prestazione dovrebbe anche ridurre, se del caso, i rischi significativi per la salute umana o l'ambiente. Anche gli obblighi di informazione circa la presenza di sostanze che destano preoccupazione contribuiranno a ridurre l'esposizione alle sostanze chimiche, andando ad aggiungersi alle misure di gestione dei rischi previste da altro diritto dell'Unione. Analogamente, il presente regolamento non dovrebbe permettere la restrizione delle sostanze per motivi di sicurezza alimentare. Il diritto dell'Unione in materia di sostanze chimiche e di prodotti alimentari, tuttavia, non dispone che gli effetti sulla sostenibilità che non sono collegati alla sicurezza chimica o alimentare debbano essere affrontati tramite la restrizione di talune sostanze. Onde superare tale limitazione, il presente regolamento dovrebbe prevedere, a determinate condizioni, la restrizione delle sostanze presenti nei prodotti o utilizzate nei relativi processi di fabbricazione che incidono negativamente sulla sostenibilità dei prodotti. Il presente regolamento dovrebbe integrare, se necessario, ma non duplicare o sostituire le restrizioni delle sostanze di cui alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio36, che ha come obiettivo la protezione della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
In fase di definizione dei requisiti di prestazione, la Commissione dovrebbe poter introdurre requisiti che impediscano di includere determinate sostanze in un prodotto. L'individuazione di tali sostanze dovrebbe far parte della valutazione effettuata dalla Commissione prima della definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile di un determinato gruppo di prodotti e, in tale valutazione, la Commissione dovrebbe ad esempio considerare se una sostanza complichi il riutilizzo o il riciclaggio di un prodotto o se si ripercuota negativamente sulle proprietà del materiale riciclato, ad esempio attraverso il suo colore o odore. Qualora sia già stato stabilito che una sostanza ostacola la circolarità per un gruppo di prodotti, ciò può indicare che essa ostacola anche la circolarità per altri gruppi di prodotti. L'identificazione e l'eventuale restrizione di una sostanza dovrebbero anch'esse innescare un obbligo di informazione.
Per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti, gli obblighi di informazione dovrebbero riguardare un particolare parametro di prodotto inerente ad un aspetto del prodotto, come l'impronta ambientale e l'impronta di carbonio del prodotto e la sua durabilità. Tali obblighi dovrebbero imporre al fabbricante di rendere disponibili le informazioni sulle prestazioni del prodotto rispetto a un parametro selezionato oppure altre informazioni che possano influire sul modo in cui il prodotto è trattato da soggetti diversi dal fabbricante al fine di migliorare le prestazioni rispetto al parametro. A seconda dei casi, gli obblighi di informazione dovrebbero essere definiti in aggiunta ai, o al posto dei, requisiti di prestazione riguardanti lo stesso parametro di prodotto. È importante che la Commissione giustifichi debitamente la sua decisione di definire soltanto obblighi di informazione anziché requisiti di prestazione. Se un atto delegato contiene obblighi di informazione, esso dovrebbe indicare il metodo per rendere disponibili e facilmente accessibili le informazioni richieste, prevedendone ad esempio l'inserimento in un sito web ad accesso libero, in un passaporto digitale di prodotto o in un'etichetta del prodotto. Le informazioni essenziali relative alla salute, alla sicurezza e ai diritti degli utilizzatori finali dovrebbero sempre essere fornite ai consumatori attraverso mezzi fisici ed essere accessibili tramite un supporto dati incluso nel prodotto. Gli obblighi di informazione servono per indurre il cambio di comportamento necessario ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale del presente regolamento. Le informazioni pertinenti ai fini di una decisione di acquisto informata dovrebbero essere fornite al consumatore prima dell'acquisto del prodotto. Poiché forniscono agli acquirenti e alle autorità pubbliche mezzi adeguati per confrontare i prodotti in base alla loro sostenibilità ambientale, ci si aspetta che gli obblighi di informazione orientino i consumatori e le autorità pubbliche verso scelte più sostenibili. Gli obblighi di informazione dovrebbero inoltre contribuire a migliorare i tassi di raccolta da parte degli Stati membri per i gruppi di prodotti pertinenti, in particolare quelli per i quali esiste un potenziale significativo di riutilizzo e ricondizionamento, come i telefoni cellulari, il cui tasso di raccolta negli Stati membri non supera il 5 %, ad esempio agevolando la fornitura di informazioni sui sistemi di ritiro attraverso incentivi finanziari e sistemi di cauzione-rimborso, garanzie di riservatezza dei dati, banche dati dei punti di conferimento e informazioni personalizzate sul fine vita, fornite mediante un passaporto digitale di prodotto, e concernenti il valore del prodotto e le migliori pratiche per un corretto smaltimento.
Gli atti delegati che contengono obblighi di informazione potrebbero, inoltre, determinare classi di prestazione rispetto a uno o più parametri di prodotto, in modo da facilitare il confronto tra prodotti. Le classi di prestazione dovrebbero permettere di differenziare i prodotti in base alla loro sostenibilità relativa e potrebbero essere utilizzate sia dai consumatori che dalle autorità pubbliche. Esse sono pertanto intese a orientare il mercato verso prodotti più sostenibili.
Gli obblighi di informazione in materia di riparabilità e durabilità svolgono un ruolo fondamentale nel consentire ai consumatori di intraprendere un consumo sostenibile. Il presente regolamento dovrebbe consentire la fissazione di punteggi di riparabilità o durabilità per i prodotti per i quali tali punteggi sono ritenuti appropriati al fine di fornire ai consumatori benefici ambientali e informazioni più chiare. Al fine di consentire ai consumatori di valutare e confrontare efficacemente i prodotti, è importante che il formato, il contenuto e la visualizzazione dei punteggi di riparabilità e durabilità includano un linguaggio e pittogrammi di facile comprensione e che il punteggio di riparabilità sia basato su una metodologia armonizzata specifica per il prodotto o il gruppo di prodotti che riunisca in un unico punteggio i parametri, quali la disponibilità e il prezzo dei pezzi di ricambio, la facilità di smontaggio e la disponibilità di utensili.
Le informazioni sulla presenza nei prodotti di sostanze che destano preoccupazione sono un elemento fondamentale per individuare e promuovere i prodotti sostenibili. La composizione chimica dei prodotti ne determina in larga misura le funzionalità e l'impatto, come pure la possibilità di riutilizzo o di recupero una volta divenuti rifiuti. La comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» invita a ridurre al minimo la presenza nei prodotti di sostanze che destano preoccupazione e ad assicurare la disponibilità di informazioni sul contenuto chimico e sull'uso sicuro, introducendo obblighi di informazione e tracciando, nel ciclo di vita dei materiali e dei prodotti, la presenza delle sostanze che destano preoccupazione. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 e altra normativa vigente in materia di sostanze chimiche, come il regolamento (CE) n. 1223/2009, garantiscono già la comunicazione dei pericoli per la salute o per l'ambiente presentati da alcune sostanze che destano preoccupazione, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela. Inoltre, agli utilizzatori di sostanze e miscele dovrebbero essere fornite informazioni pertinenti. Anche gli utilizzatori di prodotti diversi dalle sostanze o dalle miscele, come pure i gestori dei rifiuti di tali prodotti, dovrebbero ricevere informazioni pertinenti, comprese quelle che riguardano principalmente i pericoli posti dalle sostanze chimiche per la salute o per l'ambiente. Il presente regolamento dovrebbe quindi prevedere l'introduzione di obblighi di tracciamento e di comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità, compresa la presenza di sostanze che destano preoccupazione nei prodotti durante tutto il ciclo di vita, anche ai fini della decontaminazione e del recupero di tali prodotti una volta divenuti rifiuti. Tale quadro dovrebbe mirare a disciplinare progressivamente le sostanze che destano preoccupazione presenti in tutti i prodotti elencati in piani di lavoro che saranno adottati dalla Commissione. Tali obblighi relativi al tracciamento delle sostanze che destano preoccupazione dovrebbero essere inclusi per impostazione predefinita nel caso in cui sia previsto un obbligo di informazione a norma del presente regolamento, tranne nei casi in cui tale obbligo di informazione faccia parte di requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali. Al fine di tenere conto dei criteri che i requisiti di progettazione ecocompatibile devono soddisfare e, in particolare, onde evitare un onere amministrativo sproporzionato per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe essere in grado di fissare, se del caso per il gruppo di prodotti interessato, le soglie di concentrazione delle sostanze nel prodotto o nei componenti pertinenti che fanno scattare l'obbligo di tracciamento, come pure di fissare termini di applicazione differenziati e, in casi debitamente giustificati, prevedere deroghe all'obbligo di tracciamento. Nel definire i dettagli delle informazioni richieste e delle soglie, la Commissione dovrebbe tenere conto degli obblighi di informazione e delle soglie esistenti a norma del diritto dell'Unione, in particolare a norma dei regolamenti (CE) n. 1907/2006 e (CE) n. 1272/2008, come pure di altre normative settoriali relative ai prodotti. Una deroga basata sulla fattibilità tecnica potrebbe applicarsi nei casi in cui la presenza di una sostanza in un prodotto non possa essere verificata mediante le tecnologie attualmente disponibili.
Tra gli obblighi di informazione definiti dal presente regolamento dovrebbe figurare l'obbligo di rendere disponibile un passaporto digitale di prodotto. Il passaporto digitale di prodotto è uno strumento importante per mettere le informazioni a disposizione dei soggetti lungo l'intera catena del valore e si prevede che la sua disponibilità migliori sensibilmente la tracciabilità lungo la catena del valore di un prodotto. Si prevede tra l'altro che il passaporto digitale di prodotto aiuti i clienti a compiere scelte consapevoli migliorando l'accesso alle informazioni pertinenti, consenta agli operatori economici, vale a dire i fabbricanti, i mandatari, gli importatori, i distributori, i rivenditori e i fornitori di servizi di logistica, e ad altri soggetti della catena del valore, quali clienti, riparatori professionisti, operatori economici indipendenti, ricondizionatori, rifabbricanti, riciclatori, autorità di vigilanza del mercato e autorità doganali, organizzazioni della società civile, ricercatori, sindacati e la Commissione, o a qualunque organizzazione che agisca per loro conto, di accedere ai dati utili nonché di inserirli o aggiornarli, e permetta alle autorità nazionali competenti di svolgere le loro funzioni senza compromettere la protezione delle informazioni commerciali riservate. A tal fine è importante che il passaporto digitale di prodotto sia di facile utilizzo e che i dati in esso contenuti siano accurati, completi e aggiornati. Il passaporto digitale di prodotto dovrebbe, se necessario, essere integrato da forme non digitali di trasmissione delle informazioni, quali le informazioni contenute nel manuale del prodotto o in un'etichetta. Il passaporto digitale di prodotto dovrebbe poter essere utilizzato anche per fornire informazioni sul gruppo di prodotti pertinente a norma di altro diritto dell'Unione.
Per tener conto della natura e del mercato del prodotto, le informazioni da includere nel passaporto digitale di prodotto dovrebbero essere attentamente esaminate caso per caso in sede di elaborazione delle regole per ciascun prodotto. Per ottimizzare l’accesso ai dati che vi sono contenuti tutelando nel contempo i diritti di proprietà intellettuale, il passaporto digitale di prodotto deve essere concepito e attuato in modo da consentire un accesso differenziato ai dati in esso contenuti in funzione del tipo di dati e della tipologia di portatore di interessi. Analogamente, per evitare alle imprese e al pubblico costi sproporzionati rispetto ai benefici generali, il passaporto digitale di prodotto dovrebbe essere specifico per l'articolo, il lotto o il modello di prodotto, in funzione, ad esempio, della complessità della catena del valore, delle dimensioni, della natura o dell'impatto dei prodotti in questione. Le valutazioni d'impatto effettuate in sede di elaborazione degli atti delegati che definiscono requisiti di progettazione ecocompatibile dovrebbero analizzare i costi e i benefici della definizione di obblighi di informazione attraverso passaporti digitali di prodotto a livello di modello, lotto o articolo. Il termine “«modello» indica solitamente una versione di un prodotto in cui tutte le unità condividono le stesse caratteristiche tecniche pertinenti per i requisiti di progettazione ecocompatibile e lo stesso identificativo del modello; il termine «lotto» indica solitamente un sottoinsieme di un modello specifico composto da tutti i prodotti fabbricati in uno specifico stabilimento di fabbricazione in un determinato momento; il termine «articolo» indica solitamente una singola unità di un modello. Nella misura in cui il passaporto digitale di prodotto si basa su norme non gratuite, la valutazione d'impatto dovrebbe inoltre esaminare se tale affidamento sia adeguato e in che modo sia possibile evitare costi sproporzionati per le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI).
Poiché altro diritto dell'Unione definisce obblighi di informazione per i prodotti e istituisce sistemi per mettere le informazioni a disposizione degli operatori economici e dei clienti, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di collegare gli obblighi di informazione del presente regolamento a tali altri obblighi, come l'obbligo di fornire schede di dati di sicurezza per le sostanze e le miscele a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. Ove possibile, la Commissione dovrebbe anche collegare il passaporto digitale di prodotto alle banche dati e agli strumenti dell'Unione esistenti, quali il registro europeo delle etichette energetiche (EPREL) o la banca dati contenente le informazioni relative a sostanze preoccupanti in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti) (SCIP).
Per non ritardare inutilmente la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile diversi dal passaporto digitale di prodotto o per assicurare l'attuazione efficace del passaporto digitale di prodotto, la Commissione dovrebbe poter dispensare dall'obbligo di passaporto digitale di prodotto i gruppi di prodotti per i quali non sono disponibili specifiche tecniche relative ai requisiti essenziali per la progettazione tecnica e per il funzionamento del passaporto digitale di prodotto. Analogamente, onde evitare oneri amministrativi superflui per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe poter dispensare dall'obbligo di passaporto digitale di prodotto i gruppi di prodotti per i quali altro diritto dell'Unione comprenda già un sistema per la trasmissione digitale delle informazioni sul prodotto che consente ai soggetti nella catena del valore di accedere alle informazioni pertinenti e facilita la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti. Dette deroghe dovrebbero essere riesaminate periodicamente tenendo conto dell'ulteriore disponibilità di specifiche tecniche.
L'identificazione univoca dei prodotti è un elemento fondamentale per consentire la tracciabilità lungo la catena di fornitura. Il passaporto digitale di prodotto pertanto dovrebbe essere associato a un identificativo unico del prodotto. Inoltre, se del caso, il passaporto digitale di prodotto dovrebbe essere collegato a un identificativo univoco dell'operatore e a un identificativo univoco del sito che consentano di rintracciare i soggetti e gli impianti di fabbricazione relativi al prodotto. Al fine di garantire l'interoperabilità, il supporto dati, l’identificativo univoco dell'operatore e l’identificativo univoco del sito che consentono la tracciabilità dovrebbero essere rilasciati conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare il presente regolamento, alla luce dei progressi tecnici o scientifici, mediante la sostituzione o l'aggiunta di norme per il rilascio del supporto dati, dell’identificativo univoco dell’operatore e dell’identificativo univoco del sito. In questo modo si dovrebbero assicurare la possibilità per tutti gli operatori economici di registrare e trasmettere i dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto e la compatibilità degli identificativi univoci con componenti esterni, quali i dispositivi di scansione. Inoltre, i dati dovrebbero essere trasferibili tramite una rete di scambio dei dati interoperabile aperta senza blocco da fornitore.
Le informazioni digitalizzate sul prodotto e sul suo ciclo di vita o, se del caso, il passaporto digitale di prodotto dovrebbero essere facilmente accessibili mediante la scansione di un supporto dati, come una filigrana digitale o un codice di risposta rapida (Quick Response, QR). Ove possibile, il supporto dati dovrebbe trovarsi sul prodotto stesso affinché i dati rimangano accessibili durante tutto il suo ciclo di vita. Dovrebbero tuttavia essere possibili deroghe in funzione della natura, delle dimensioni o dell'uso del prodotto.
Al fine di garantire l'accesso al passaporto digitale di prodotto per il periodo specificato negli atti delegati, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione, l'operatore economico che immette il prodotto sul mercato dovrebbe mettere a disposizione una copia di riserva del passaporto digitale di prodotto tramite un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto che sia un terzo indipendente.
Per assicurare l'introduzione efficace del passaporto digitale di prodotto, la sua progettazione tecnica, le prescrizioni in materia di dati e il suo funzionamento dovrebbero rispettare una serie di requisiti tecnici essenziali che costituiscono la base per un’adozione coerente del passaporto digitale di prodotto in tutti i settori. Perché tali requisiti essenziali siano attuati efficacemente è opportuno stabilire specifiche tecniche o sotto forma di norme armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o, in misura alternativa, sotto forma di specifiche comuni adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione. La progettazione tecnica dovrebbe assicurare che il passaporto digitale di prodotto dia accesso ai dati in modo sicuro, nel rispetto delle norme in materia dei dati personali. È necessario che il passaporto digitale di prodotto sia sviluppato nell'ambito di un dialogo aperto con i partner internazionali, in modo tale che le loro opinioni siano prese in considerazione all'atto di definire le specifiche tecniche e affinché le specifiche aiutino a eliminare gli ostacoli al commercio dei prodotti più ecologici con cicli di vita estesi e circolarità, a ridurre i costi degli investimenti sostenibili, della commercializzazione e della conformità nonché a sostenere l'innovazione. Al fine di garantirne l'efficace attuazione, le specifiche tecniche e i requisiti tecnici relativi alla tracciabilità in tutta la catena del valore dovrebbero essere elaborati, per quanto possibile, sulla base di un approccio consensuale e del coinvolgimento, dell'adesione e della collaborazione effettiva di svariati soggetti, tra cui organismi di normazione, associazioni di categoria, start-up, organizzazioni di consumatori, esperti, organizzazioni non governative (ONG) e partner internazionali, comprese le economie in via di sviluppo.
È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento definendo chiaramente il ruolo e le responsabilità dei diversi soggetti, quali gli organismi di emissione degli identificativi univoci e dei supporti dati e i fornitori di servizi, che saranno coinvolti nella creazione, nell'autenticazione, nel trattamento e nella conservazione dei dati ed eventualmente nel ritiro di elementi importanti del passaporto digitale di prodotto, quali gli identificativi univoci e i supporti dati. La Commissione potrebbe, a tal fine, effettuare una valutazione d'impatto per esaminare quanto sia appropriato sviluppare un sistema di certificazione per i fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto.
Affinché sia flessibile, agile e orientato al mercato e si evolva in linea con i modelli imprenditoriali, i mercati e l'innovazione, il passaporto digitale di prodotto dovrebbe basarsi su un sistema di dati decentrato e dovrebbe essere istituito e gestito dagli operatori economici. Ai fini dell'applicazione delle norme e del monitoraggio, è tuttavia necessario che le autorità nazionali competenti e la Commissione abbiano accesso diretto a un registro di tutti gli identificativi univoci associati ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire e gestire un registro di passaporti digitali di prodotto per conservare tali dati («registro»). Se necessario per facilitare ulteriormente la garanzia dell'applicazione, la Commissione dovrebbe, se del caso, specificare le altre informazioni contenute nel passaporto digitale di prodotto che devono essere conservate nel registro.
La Commissione dovrebbe istituire e gestire un portale web di facile utilizzo e accessibile al pubblico che permetta ai portatori di interessi, quali clienti, operatori economici e altri soggetti interessati, di accedere ai dati inclusi nei passaporti digitali di prodotto e di cercare e confrontare i dati inclusi in tali passaporti in linea con i rispettivi diritti di accesso specificati negli atti delegati che definiscono i requisiti di progettazione ecocompatibile. Il portale web dovrebbe offrire collegamenti con i dati già conservati dall'operatore economico nel suo passaporto digitale del prodotto decentrato.
Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento deve essere conforme alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità nazionali competenti degli Stati membri deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio37, prestando particolare attenzione ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Qualunque trattamento dei dati personali da parte della Commissione, in particolare i dati conservati nel registro, deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio38. I dati personali dei clienti non dovrebbero essere conservati nel passaporto digitale di prodotto.
Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento è fondamentale che sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano i prodotti immessi sul mercato dell'Unione, siano essi fabbricati internamente oppure importati. Pertanto, una volta che la Commissione abbia istituito il registro, le autorità doganali dovrebbero potervi accedere direttamente attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio39. Il ruolo delle autorità doganali dovrebbe essere quello di verificare quanto meno che l'identificativo univoco di registrazione di un prodotto che è prescritto che sia fornito o messo a loro disposizione e il pertinente codice della merce corrispondano ai dati conservati nel registro. Ciò consentirebbe alle autorità doganali di verificare l'esistenza di un passaporto digitale di prodotto per i prodotti importati. Se del caso, nell’atto di esecuzione relativo al registro la Commissione dovrebbe stabilire i necessari obblighi di aggiornamento dei dati conservati nel registro da parte degli operatori economici.
I dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto sono pensati per consentire alle autorità doganali di migliorare e agevolare la gestione del rischio e di effettuare controlli alle frontiere più mirati. Le autorità doganali dovrebbero pertanto essere in grado di recuperare e utilizzare i dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto e nel relativo registro per adempiere i loro compiti conformemente al diritto dell'Unione, anche per quanto riguarda la gestione del rischio in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio40.
Per orientare i consumatori verso scelte sostenibili, le etichette dovrebbero fornire, se imposto dagli atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento, informazioni chiare e facilmente comprensibili che consentano un efficace confronto dei prodotti, ad esempio indicando le classi di prestazione. Per quanto riguarda nello specifico i consumatori, le etichette fisiche possono costituire una fonte supplementare di informazioni presso il luogo di vendita. Esse dovrebbero fornire ai consumatori un rapido orientamento visivo per distinguere i prodotti in base alle loro prestazioni rispetto a un parametro di prodotto specifico o a un insieme di parametri di prodotto. Ove opportuno, dovrebbero inoltre consentire l'accesso a informazioni supplementari recando riferimenti specifici quali indirizzi di siti web, codici QR dinamici, collegamenti a etichette online o altri mezzi opportuni orientati al consumatore. Nel relativo atto delegato la Commissione dovrebbe stabilire il modo più efficace per esporre le etichette, anche nel caso delle vendite a distanza online, tenendo conto delle implicazioni per i clienti e gli operatori economici e delle caratteristiche dei prodotti. La Commissione dovrebbe anche poter disporre che l'etichetta sia stampata sull'imballaggio del prodotto.
Il regolamento (UE) 2017/1369, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica, si applica, parallelamente al presente regolamento, ai prodotti connessi all'energia. Le etichette energetiche costituiscono uno strumento efficace per la fornitura ai consumatori di informazioni adeguate sui prodotti connessi all'energia. Le classi di prestazione determinate a norma del presente regolamento dovrebbero, se del caso, essere integrate nell'etichetta energetica come informazioni supplementari di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1369. Nei casi in cui informazioni rilevanti sulle prestazioni di un prodotto rispetto a un parametro non possono essere inserite come informazioni supplementari nell'etichetta energetica, la Commissione dovrebbe, se del caso, poter esigere la creazione di un'etichetta in conformità del presente regolamento al posto dell'etichetta energetica, in cui le informazioni pertinenti dell'etichetta energetica possano così essere incorporate.
Occorre proteggere i consumatori dalle informazioni ingannevoli che potrebbero ostacolare le loro scelte verso prodotti più sostenibili. Per tale motivo dovrebbe essere vietata l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti che rechino o siano accompagnati da etichette suscettibili di indurre in errore o confondere i clienti imitando le etichette previste dal presente regolamento o che siano accompagnati da qualsiasi altra informazione suscettibile di indurre in errore o confondere i clienti rispetto alle etichette previste dal presente regolamento. Il marchio Ecolabel UE o altri marchi di qualità ecologica EN ISO 14024 di tipo I riconosciuti ufficialmente a livello nazionale o regionale non devono essere considerati marchi suscettibili di indurre in errore o confondere, a condizione che i criteri elaborati nell'ambito di tali sistemi di etichettatura siano rigorosi almeno quanto i requisiti di progettazione ecocompatibile.
Per conseguire nel modo più efficiente possibile gli obiettivi del Green Deal europeo e trattare in primo luogo i prodotti con l'impatto maggiore, la Commissione dovrebbe stabilire un ordine di priorità per i prodotti da disciplinare a norma del presente regolamento e i relativi requisiti. La Commissione, sulla base del processo seguito per stabilire le priorità nell'ambito della direttiva 2009/125/CE, dovrebbe adottare un piano di lavoro di durata non inferiore a tre anni e contenente un elenco dei gruppi di prodotti per i quali intende adottare atti delegati, nonché gli aspetti di prodotto per i quali intende adottare atti delegati di applicazione orizzontale. La Commissione dovrebbe stabilire le proprie priorità sulla base di una serie di criteri riguardanti in particolare il potenziale contributo degli atti delegati al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e il loro potenziale in termini di miglioramento degli aspetti del prodotto prescelti, senza che ciò comporti costi sproporzionati per il pubblico e per gli operatori economici. Inoltre dovrebbero essere consultati gli Stati membri e i portatori di interessi attraverso un forum sulla progettazione ecocompatibile che sarà istituito dalla Commissione. Data la complementarità tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2017/1369 sui prodotti connessi all'energia, è opportuno allineare i calendari del piano di lavoro di cui al presente regolamento e il piano di lavoro previsto a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1369. Nel definire le priorità per i prodotti intermedi, la Commissione dovrebbe tenere conto anche delle conseguenze per i prodotti finiti realizzati a partire da tali prodotti intermedi. Alla luce della loro importanza per il conseguimento degli obiettivi energetici dell'Unione, il piano di lavoro dovrebbe prevedere una quantità sufficiente di azioni relative ai prodotti connessi all'energia. I veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013, all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858 sono già soggetti a disposizioni esaustive, comprese specifiche prescrizioni ambientali, e non dovrebbero pertanto essere considerati prioritari per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile. Per il primo piano di lavoro, la Commissione dovrebbe dare priorità a ferro, acciaio, alluminio, prodotti tessili, in particolare indumenti e calzature, mobilio, compresi i materassi, pneumatici, detergenti, vernici, lubrificanti, prodotti chimici, prodotti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e altri prodotti elettronici, e prodotti connessi all'energia per i quali devono essere definiti per la prima volta requisiti per la progettazione ecocompatibile o per i quali le misure esistenti adottate a norma della direttiva 2009/125/CE devono essere riesaminate nell'ambito del presente regolamento. La Commissione dovrebbe fornire una giustificazione adeguata qualora decida di modificare tale elenco.
L'industria del cemento, uno dei settori a più alta intensità energetica, di materiali e di carbonio, è attualmente responsabile di circa il 7 % delle emissioni globali e il 4 % delle emissioni dell'Unione di CO2, il che lo rende un settore chiave per l’allineamento, il più rapidamente possibile, all'accordo di Parigi e agli obiettivi climatici dell'Unione. Sebbene i prodotti da costruzione, compreso il cemento, debbano essere disciplinati da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissi condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione («regolamento sui prodotti da costruzione»), essi restano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Per evitare una carenza di requisiti di prodotto urgentemente necessari al conseguimento dei nostri obiettivi climatici e ambientali e in assenza di requisiti di prestazione e obblighi di informazione adeguati per tali prodotti nell'ambito del regolamento sui prodotti da costruzione, la Commissione dovrebbe adottare atti delegati che definiscano requisiti di progettazione ecocompatibile per il cemento non prima del 31 dicembre 2028 e non oltre il 1o gennaio 2030.
Per quanto concerne i prodotti da costruzione, il presente regolamento dovrebbe definire i requisiti per i prodotti finiti solo laddove è improbabile che gli obblighi sanciti dal regolamento sui prodotti da costruzione e la relativa attuazione raggiungano in misura sufficiente gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti dal presente regolamento. Nel formulare i piani di lavoro, la Commissione dovrebbe inoltre tenere conto del fatto che, in linea con la prassi attuale, per i prodotti connessi all'energia che sono anche prodotti da costruzione il regolamento sui prodotti da costruzione fa prevalere i requisiti di sostenibilità stabiliti dal presente regolamento. Ciò dovrebbe valere ad esempio per gli apparecchi di riscaldamento, le caldaie, le pompe di calore, le apparecchiature da riscaldamento per acqua e ambienti, i ventilatori, i sistemi di raffreddamento e di ventilazione e i prodotti fotovoltaici, esclusi i pannelli fotovoltaici integrati negli edifici. Il regolamento sui prodotti da costruzione può applicarsi a tali prodotti, ove necessario, in modo complementare, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza, tenendo conto anche di altro diritto dell'Unione in materia di prodotti quali gli apparecchi a gas, i prodotti a bassa tensione e i macchinari.
Al fine di garantire lo svolgimento di un'adeguata consultazione di tutte le parti interessate, la Commissione dovrebbe istituire un forum sulla progettazione ecocompatibile, composto da esperti designati dagli Stati membri e da altre parti interessate, quali i rappresentanti dell'industria, tra cui PMI e artigiani, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, le organizzazioni ambientali e dei consumatori, i soggetti coinvolti in attività dell'economia circolare, le organizzazioni di normazione europee nonché i ricercatori. Nell'ambito del forum sulla progettazione ecocompatibile la Commissione dovrebbe istituire un gruppo di esperti degli Stati membri, che dovrebbe contribuire all'elaborazione di nuovi requisiti di progettazione ecocompatibile, alla valutazione delle misure di autoregolamentazione, allo scambio di informazioni e migliori pratiche tra gli Stati membri sulle misure volte a migliorare il rispetto del presente regolamento, quali le campagne di educazione e informazione o l'offerta di sostegno alle PMI, nonché alla definizione delle priorità.
Al fine di incentivare l'autoregolamentazione quale valida alternativa agli approcci normativi, il presente regolamento, in continuità con la direttiva 2009/125/CE, dovrebbe prevedere la possibilità per l'industria di presentare misure di autoregolamentazione per prodotti non inclusi nel piano di lavoro. Le misure di autoregolamentazione dovrebbero essere allineate agli obiettivi del presente regolamento. La Commissione dovrebbe valutare le misure di autoregolamentazione proposte dall'industria, unitamente alle informazioni e alle prove presentate dai firmatari, alla luce, tra l’altro, degli impegni commerciali dell'Unione a livello internazionale e della necessità di garantire la coerenza con il diritto dell'Unione. È anche opportuno, per esempio in considerazione degli sviluppi tecnologici o di mercato riguardanti il gruppo di prodotti interessato, che la Commissione possa esigere una versione riveduta della misura di autoregolamentazione ogniqualvolta lo ritenga necessario. Una volta che una misura di autoregolamentazione sia elencata in un atto di esecuzione contenente l'elenco delle misure di autoregolamentazione che soddisfano i criteri fissati nel presente regolamento, vi è da parte degli operatori economici la legittima aspettativa che la Commissione consideri anzitutto il contenuto di tale misura prima di proporre un atto delegato che definisca i requisiti di progettazione ecocompatibile per il gruppo di prodotti interessati. Tuttavia, la Commissione dovrebbe poter adottare requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili anche ad alcuni o a tutti i prodotti oggetto di una misura di autoregolamentazione riconosciuta, per gli aspetti del prodotto non contemplati dalla misura. Se ritiene che una misura di autoregolamentazione non soddisfi più i criteri stabiliti nel presente regolamento, la Commissione dovrebbe eliminarla dall'atto di esecuzione. Conseguentemente dovrebbe essere possibile definire i requisiti di progettazione ecocompatibile per i gruppi di prodotti precedentemente contemplati dalla misura di autoregolamentazione.
Le PMI potrebbero trarre grandi benefici da un aumento della domanda di prodotti sostenibili, ma potrebbero anche incorrere in costi e difficoltà a causa di alcuni requisiti. Nell'elaborare i requisiti di progettazione ecocompatibile, la Commissione dovrebbe tenere conto del loro impatto sulle PMI, in particolare le microimprese, attive nel settore di prodotti interessato. Nei rispettivi settori di competenza gli Stati membri e la Commissione dovrebbero fornire informazioni adeguate, compresi orientamenti, assicurare una formazione mirata e specializzata ed erogare assistenza e sostegno specifici, anche sotto il profilo finanziario, alle PMI attive nella fabbricazione di prodotti per i quali sono definiti requisiti di progettazione ecocompatibile. Tale intervento è particolarmente importante per i gruppi di prodotti in cui la presenza di PMI è rilevante. Se del caso, la Commissione dovrebbe sostenere il calcolo dell'impronta ambientale dei prodotti fornendo strumenti digitali, quali strumenti per il calcolo della valutazione del ciclo di vita, e sostenere l'attuazione del passaporto digitale di prodotto. È importante che la Commissione fornisca sostegno finanziario ai rappresentanti delle PMI, in particolare a quelli delle microimprese, per consentirne l'effettiva partecipazione al forum sulla progettazione ecocompatibile e fornisca alle PMI informazioni facilmente accessibili sul sostegno finanziario e sui programmi disponibili. L'intervento degli Stati membri dovrebbe essere conforme alle norme in materia di aiuti di Stato. Nello sviluppo e nell'attuazione di tali interventi, gli Stati membri possono contare sul sostegno fornito dalle iniziative e dai programmi dell'Unione per le PMI.
La distruzione dei prodotti di consumo invenduti, quali i prodotti tessili e le calzature, da parte degli operatori economici sta diventando un problema ambientale diffuso in tutta l'Unione, in particolare a causa della rapida crescita delle vendite online. Si tratta di una perdita di risorse economiche preziose, in quanto i beni sono prodotti, trasportati e successivamente distrutti senza mai essere utilizzati per lo scopo previsto. È dunque necessario, nell'interesse della tutela dell'ambiente, che il presente regolamento istituisca un quadro per impedire la distruzione dei prodotti invenduti destinati in primo luogo ai consumatori, compresi i prodotti che non sono stati messi in vendita o che sono stati restituiti dal consumatore in virtù del suo diritto di recesso di cui alla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio41 o durante un eventuale periodo di recesso più lungo offerto dal commerciante. Il concetto di distruzione di cui al presente regolamento dovrebbe comprendere le ultime tre attività relative alla gerarchia dei rifiuti, segnatamente riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento. La preparazione per il riutilizzo, compresi il ricondizionamento e la rifabbricazione, non dovrebbe essere considerata distruzione. La prevenzione della distruzione ridurrà l'impatto ambientale di tali prodotti limitando la produzione di rifiuti e disincentivando la sovrapproduzione. Gli operatori economici dovrebbero adottare le misure necessarie per evitare che sia necessario distruggere i prodotti di consumo invenduti. Dato che diversi Stati membri hanno introdotto una legislazione nazionale sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti, creando in tal modo distorsioni del mercato, sono necessarie regole armonizzate su questa pratica affinché i distributori, i dettaglianti e gli altri operatori economici siano soggetti alle stesse regole e agli stessi incentivi in tutti gli Stati membri.
Per disincentivare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti e generare ulteriori dati sull'entità di tale pratica, il presente regolamento dovrebbe introdurre un obbligo di trasparenza per gli operatori economici, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, imponendo loro di divulgare informazioni sul numero e il peso dei prodotti di consumo invenduti di cui si disfano ogni anno almeno su una pagina facilmente accessibile del loro sito web. Se del caso, dovrebbero anche avere la possibilità di includere tali informazioni nelle loro relazioni sulla gestione a norma della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio42. L'obbligo dovrebbe iniziare ad applicarsi alle medie imprese sei anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. L'operatore economico dovrebbe indicare il tipo o la categoria dei prodotti, i motivi per cui se ne disfa e la loro consegna finalizzata a successive operazioni di trattamento dei rifiuti nonché le misure adottate e le misure pianificate per prevenire la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
I volumi di produzione inutilmente elevati e la breve fase d'uso dei prodotti tessili, dei quali l'abbigliamento rappresenta la quota maggiore di consumo nell'Unione, determinano un impatto ambientale significativo, come descritto nella comunicazione della Commissione del 30 marzo 2022 dal titolo «Strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari». In base alle informazioni disponibili, tra i prodotti distrutti figurano prodotti tessili, in particolare capi di abbigliamento, di nuova produzione ma invenduti. Sarebbe opportuno valorizzare maggiormente i capi di abbigliamento, indossarli più a lungo e dedicarvi una cura maggiore di quanto non avvenga nell'attuale cultura della moda veloce. Dal punto di vista dell'economia circolare, questo spreco di preziose risorse è palesemente in contrasto con gli obiettivi del presente regolamento. È pertanto giustificato vietare la distruzione degli articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento di consumo invenduti, come pure delle calzature.
Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale della distruzione di altri tipi di prodotti di consumo invenduti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE allo scopo di modificare il presente regolamento aggiungendo nuovi prodotti alla lista dei prodotti di consumo la cui distruzione da parte dell'operatore economico è proibita. Data l'ampia gamma di prodotti che potrebbero essere distrutti senza mai essere venduti o utilizzati, è necessario che la Commissione valuti la portata reale di questa pratica, tenendo conto, se del caso, delle informazioni messe a disposizione dagli operatori economici. Affinché tale obbligo sia proporzionato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento stabilendo deroghe specifiche in base alle quali la distruzione dei prodotti di consumo invenduti possa continuare a essere autorizzata, ad esempio per motivi di salute e sicurezza. Per monitorare l'efficacia del divieto e disincentivarne l'elusione, gli operatori economici dovrebbero essere tenuti a divulgare il numero e il peso dei prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti, i motivi della loro distruzione e le deroghe applicabili. Onde evitare indebiti oneri amministrativi per le microimprese e le piccole imprese, queste dovrebbero essere dispensate dal divieto di distruggere prodotti specifici stabilito nel presente regolamento. Il divieto dovrebbe iniziare ad applicarsi alle medie imprese sei anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Ove tuttavia sussistano prove ragionevoli del fatto che le microimprese e le piccole imprese possano essere usate per eludere il divieto, la Commissione dovrebbe poter esigere, mediante atti delegati, che per specifici prodotti il divieto di distruggere prodotti di consumo invenduti o l'obbligo di divulgazione si applichi a tali imprese.
Agli Stati membri non dovrebbe essere preclusa la possibilità di introdurre o mantenere misure nazionali per quanto riguarda la distruzione dei prodotti di consumo invenduti per i prodotti che non sono soggetti al divieto di cui al presente regolamento, a condizione che tali misure siano in linea con il diritto dell'Unione.
Sulla base delle informazioni divulgate dagli operatori economici e di altri elementi di prova disponibili, la Commissione dovrebbe pubblicare sul suo sito web informazioni consolidate sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti e dovrebbe individuare nel piano di lavoro i prodotti per i quali dovrebbe essere preso in considerazione il divieto di distruzione. Nel primo piano di lavoro dovrebbe essere valutata l'inclusione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Gli operatori economici, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti ai requisiti di progettazione ecocompatibile, in modo da garantire la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno e migliorarne la sostenibilità. Gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare le misure necessarie affinché siano messi a disposizione sul mercato solo i prodotti conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo.
I fabbricanti, dal momento che possiedono le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, dovrebbero avere la responsabilità di eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile o di farla eseguire per proprio conto.
Al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno, è necessario assicurare che i prodotti provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo, siano essi importati come prodotti, componenti o prodotti intermedi. In particolare è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali prodotti. È opportuno pertanto prevedere che gli importatori si assicurino che i prodotti da essi immessi sul mercato siano conformi a tali requisiti e che la marcatura CE e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di ispezione. È inoltre opportuno prevedere che gli importatori debbano assicurare, ove applicabile, che tali prodotti dispongano di un passaporto digitale di prodotto.
Al momento dell'immissione di un prodotto sul mercato, gli importatori dovrebbero indicare sul prodotto il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, l’indirizzo postale e i mezzi elettronici di comunicazione mediante i quali possono essere contattati. Dovrebbero essere previste deroghe ove le dimensioni del prodotto non consentano di indicare tali informazioni o nel caso in cui l’importatore sarebbe costretto ad aprire l’imballaggio per apporre il nome e l’indirizzo sul prodotto o ancora nel caso in cui il prodotto sia troppo piccolo per potervi apporre tali informazioni.
Poiché mettono i prodotti a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore li ha immessi sul mercato, i distributori dovrebbe agire con la dovuta attenzione ai requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili. I distributori dovrebbero assicurare che la loro manipolazione dei prodotti non incida negativamente sulla conformità dei prodotti al presente regolamento o agli atti delegati adottati a norma del medesimo.
I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato e dato il ruolo importante che svolgono a garanzia della conformità dei prodotti, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali competenti e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo alle autorità tutte le informazioni necessarie sul prodotto.
Poiché i rivenditori offrono il prodotto in vendita, noleggio o vendita rateale, oppure espongono il prodotto a clienti o installatori, è necessario che garantiscano che i loro clienti, compresi i potenziali clienti, possano accedere in modo efficace alle informazioni richieste a norma del presente regolamento, anche in caso di vendita a distanza. In particolare, il presente regolamento dovrebbe imporre ai rivenditori di rendere accessibile il passaporto digitale di prodotto ai loro clienti, compresi i potenziali clienti, ed esporre le etichette in modo chiaro, in linea con le prescrizioni applicabili. I rivenditori dovrebbero rispettare tale obbligo ogniqualvolta un prodotto è offerto in vendita, noleggio o vendita rateale.
Per facilitare la scelta di prodotti più sostenibili, le etichette, ove necessarie, dovrebbero essere esposte in modo chiaramente visibile e identificabile. Dovrebbero essere identificabili come etichette relative al prodotto senza che i clienti, compresi i potenziali clienti, debbano leggere il nome della marca e il numero del modello sulle etichette. Le etichette dovrebbero attirare l'attenzione dei clienti che osservano i prodotti esposti. Affinché le etichette siano accessibili ai clienti che stanno valutando se effettuare un acquisto, sia il distributore che l'operatore economico responsabile dovrebbero esporle ogniqualvolta pubblicizzano il prodotto, anche in caso di vendita a distanza, compresa la vendita online.
L'importatore o il distributore che immette sul mercato un prodotto contemplato da un atto delegato adottato a norma del presente regolamento con il proprio nome o marchio, o che modifica il prodotto, prima che sia stato messo in servizio, in un modo che potrebbe incidere sulla conformità al presente regolamento o all'atto delegato pertinente, dovrebbe essere considerato come fabbricante e assumersi gli obblighi in capo al fabbricante.
I fornitori di mercati online svolgono un ruolo fondamentale nella catena di fornitura, in quanto permettono agli operatori economici di raggiungere un gran numero di clienti. Dato il loro importante ruolo quali intermediari tra operatori economici e clienti nella vendita di prodotti, i fornitori di mercati online dovrebbero assumersi la responsabilità di contrastare la vendita di prodotti non conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile e dovrebbero cooperare con le autorità di vigilanza del mercato. La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio43 definisce il quadro generale del commercio elettronico e stabilisce taluni obblighi per le piattaforme online. Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio44 disciplina le competenze e responsabilità dei prestatori di servizi di intermediazione online per quanto riguarda i contenuti illegali, compresi i prodotti che non sono conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile. Sulla base di tale quadro generale è opportuno adottare prescrizioni specifiche per contrastare in modo efficace la vendita online di prodotti non conformi.
È essenziale che i fornitori di mercati online cooperino strettamente con le autorità di vigilanza del mercato. Ai prestatori di servizi della società dell'informazione è imposto un obbligo di cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio45 in relazione ai prodotti disciplinati da tale regolamento, compresi i prodotti per i quali nel presente regolamento sono definiti requisiti di progettazione ecocompatibile. A tal fine dovrebbero applicarsi gli obblighi generali stabiliti al capo IV del regolamento (UE) 2022/2065, in particolare l'obbligo di conformità fin dalla progettazione per i fornitori dei mercati online di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2065. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori dei mercati online dovrebbero utilizzare, tra le altre cose, le informazioni disponibili nell'interfaccia utente del sistema di informazione e comunicazione di cui al regolamento (UE) 2019/1020. I fornitori di mercati online dovrebbero inoltre cooperare con le autorità di vigilanza del mercato per contrastare i contenuti illegali relativi a prodotti non conformi. Le azioni nel quadro di tale cooperazione dovrebbero comprendere l'istituzione di uno scambio regolare e strutturato di informazioni sulle azioni intraprese dai fornitori di mercati online, compresa l'eliminazione delle offerte di prodotti. I fornitori di mercati online dovrebbero inoltre consentire l'accesso alle loro interfacce per aiutare le autorità di vigilanza del mercato a individuare i prodotti non conformi venduti online. Le autorità di vigilanza del mercato potrebbero anche dover recuperare dati dai mercati online.
L'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020 conferisce alle autorità di vigilanza del mercato il potere, in assenza di altri mezzi efficaci per eliminare un grave rischio, di imporre la rimozione da un'interfaccia online dei contenuti relativi ai prodotti non conformi. I poteri conferiti alle autorità di vigilanza del mercato da tale regolamento dovrebbero applicarsi anche nel contesto del presente regolamento. Per garantire un'efficace vigilanza del mercato nell'ambito del presente regolamento ed evitare la presenza di prodotti pericolosi sul mercato dell'Unione, tali poteri dovrebbero tuttavia applicarsi in tutti i casi necessari e proporzionati e anche per prodotti che presentino un rischio non grave. Tali poteri dovrebbero essere esercitati conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065.
Assicurare la tracciabilità di un prodotto lungo l'intera catena di fornitura facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato, che consiste nel rintracciare gli operatori economici che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato prodotti non conformi. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere tenuti a conservare per un certo periodo di tempo le informazioni sulle operazioni da loro effettuate.
Al fine di accelerare e agevolare la verifica della conformità dei prodotti immessi sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento imponendo agli operatori economici, ove necessario, di mettere a disposizione delle autorità nazionali competenti e della Commissione parti specifiche della documentazione tecnica in formato digitale. In questo modo le autorità nazionali competenti potrebbero accedere a tali informazioni senza alcuna richiesta previa, continuando nel contempo a garantire la protezione dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale. Di norma, tra i possibili mezzi per rendere disponibili tali informazioni in formato digitale dovrebbero figurare il passaporto digitale di prodotto o il loro inserimento nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti di cui al regolamento (UE) 2017/1369 o su un sito web dell'operatore economico. Tale obbligo non dovrebbe pregiudicare il diritto delle autorità nazionali competenti di accedere, su richiesta, ad altre parti della documentazione tecnica.
Per poter stimare meglio la penetrazione dei prodotti nel mercato, arricchire gli studi che contribuiscono alla preparazione o all'aggiornamento dei requisiti di progettazione ecocompatibile e dei piani di lavoro e aiutare a individuare la quota di mercato di gruppi di prodotti specifici allo scopo di accelerare la formulazione o il riesame dei requisiti di progettazione ecocompatibile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento imponendo la raccolta di dati adeguati e affidabili sulla vendita dei prodotti, consentendo la raccolta di tali dati da parte o per conto della Commissione direttamente presso i fabbricanti o i dettaglianti. Nell'adottare disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione, la Commissione dovrebbe tenere conto della necessità di sfruttare al meglio i dati disponibili sulla penetrazione del mercato e di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli operatori economici, in particolare per le PMI.
Al fine di migliorare i requisiti di progettazione ecocompatibile in futuro e aumentare la fiducia degli utilizzatori finali per quanto concerne l'individuazione e la correzione degli scostamenti tra l'energia consumata durante l'uso e altri parametri di prestazione misurati in condizioni di prova e durante il funzionamento effettivo, la Commissione dovrebbe avere accesso a dati non personali relativi al consumo effettivo di energia dei prodotti durante l'uso e, se del caso, ad altri parametri di prestazione. A tal fine è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento prevedendo che i singoli prodotti, analogamente a quanto avviene per i veicoli stradali, registrino il proprio consumo e altri parametri di prestazione pertinenti e visualizzino i relativi dati per l'utilizzatore finale. Per i prodotti connessi a internet è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento imponendo agli operatori economici di raccogliere a distanza i dati non personali generati durante l'uso e di comunicarli alla Commissione, in quanto ciò è indispensabile rilevare le prestazioni dei prodotti e informarne il pubblico. Per i prodotti le cui prestazioni durante l'uso dipendono fortemente anche dalle condizioni climatiche o geografiche, dovrebbero essere raccolte e comunicate anche informazioni climatiche o geografiche generali, in modo da non consentire di determinare l'ubicazione specifica dei singoli apparecchi. Gli utenti finali dovrebbero acconsentire espressamente alla raccolta di informazioni che ritengono opportuno condividere. Non dovrebbe essere consentita la raccolta di informazioni sul comportamento degli apparecchi che si verifichi in un contesto in cui una persona fisica può ragionevolmente aspettarsi che non sia in corso alcuna osservazione o registrazione o raccolta di informazioni che potrebbe fornire o consentire l'identificazione delle persone o l'inferenza del loro comportamento.
Al fine di contribuire ad agevolare la verifica della conformità ai requisiti di progettazione ecocompatibile, anche per agevolare la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato, la Commissione dovrebbe avere il potere di imporre ai soggetti operanti nella catena di fornitura, ove debitamente giustificato, di fornire gratuitamente informazioni sulle loro forniture, quali la quantità e il tipo o la composizione chimica dei materiali utilizzati o il processo di produzione impiegato, o informazioni sulle condizioni di prestazione dei loro servizi. Dovrebbe inoltre essere possibile consentire ai fabbricanti di avere accesso ai documenti contenenti tali informazioni o agli impianti stessi dei soggetti operanti nella catena di fornitura, in modo che essi possano accedere direttamente alle informazioni necessarie qualora i soggetti operanti nella catena di fornitura non forniscano le informazioni richieste entro un termine ragionevole. La Commissione dovrebbe inoltre avere il potere di consentire agli organismi notificati e alle autorità nazionali di verificare l'accuratezza delle informazioni relative alle attività dei soggetti operanti nella catena di fornitura.
Al fine di assicurare l'applicazione efficace e armonizzata dei requisiti di progettazione ecocompatibile definiti dal presente regolamento, anche per quanto riguarda aspetti quali il consumo di energia o l'efficienza energetica, la durabilità, l'affidabilità e il contenuto riciclato, la conformità a tali requisiti dovrebbe essere misurata utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti. Negli atti delegati che definiscono i requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti dovrebbero figurare, di norma, le specifiche relative alle prove, alle misurazioni o ai calcoli necessari per stabilire o verificare la conformità. È inoltre opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento imponendo l'uso di strumenti digitali che tengano conto dei requisiti di calcolo applicabili, in modo da assicurarne l'applicazione armonizzata.
Affinché i requisiti di progettazione ecocompatibile producano gli effetti desiderati, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni generali e ad ampio raggio che siano applicabili a tutti i prodotti soggetti a requisiti di progettazione ecocompatibile e vietino l'elusione dei requisiti. È pertanto opportuno vietare qualsiasi pratica che comporti un'alterazione ingiustificata delle prestazioni del prodotto durante le prove di conformità o entro un breve periodo di tempo dopo la messa in servizio del prodotto, risultando in una prestazione dichiarata che travisa le prestazioni effettive del prodotto durante l'uso.
Ove opportuno, gli atti delegati che definiscono i requisiti di progettazione ecocompatibile dovrebbero poter rimandare a norme per accertare o verificare la conformità. Al fine di assicurare che non vi siano ostacoli agli scambi nel mercato interno, le norme dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione. Una volta che il riferimento a tali norme sia stato adottato conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio46 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, i prodotti ad esse conformi dovrebbero essere considerati in conformità con i requisiti di progettazione ecocompatibile adottati a norma del presente regolamento nella misura in cui sono disciplinati dalle norme armonizzate. Analogamente, i metodi di prova, misurazione o calcolo conformi alle norme armonizzate dovrebbero essere considerati conformi ai requisiti relativi ai metodi di prova, misurazione e calcolo indicati nei pertinenti atti delegati che definiscono i requisiti di progettazione ecocompatibile, nella misura in cui sono disciplinati dalle pertinenti norme armonizzate.
L'attuale quadro dell'Unione in materia di normalizzazione, basato sui principi della nuova strategia enunciati nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione47 e sul regolamento (UE) n. 1025/2012, rappresenta il quadro predefinito per la definizione di norme che conferiscano una presunzione di conformità ai requisiti di cui al presente regolamento. In assenza di pertinenti riferimenti a norme armonizzate, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni come soluzione di ripiego eccezionale per facilitare l'osservanza, da parte del fabbricante, dell’obbligo di rispettare i requisiti di progettazione ecocompatibile, ad esempio quando il processo di normazione sia bloccato a causa della mancanza di consenso tra i portatori di interessi o quando vi siano ritardi nella definizione di una norma armonizzata e il termine prescritto non possa essere rispettato. Tali ritardi potrebbero verificarsi, ad esempio, ove non sia raggiunta la qualità richiesta. Il ricorso a tale soluzione dovrebbe anche essere possibile ove la Commissione abbia limitato o ritirato i riferimenti alle norme armonizzate in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012. Anche il rispetto delle specifiche comuni dovrebbe conferire la presunzione di conformità. Al fine di garantire l’efficienza, la Commissione dovrebbe coinvolgere i pertinenti portatori di interessi nel processo di definizione delle specifiche comuni applicabili ai requisiti di progettazione ecocompatibile adottati a norma del presente regolamento.
Per consentire agli operatori economici di dimostrare, e alle autorità competenti di verificare, che i prodotti messi a disposizione sul mercato sono conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile adottati a norma del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento stabilendo procedure di valutazione della conformità che siano adeguate e proporzionate alla natura del prodotto interessato e dei parametri di prodotto disciplinati. Per garantire la coerenza con altro diritto dell'Unione, le procedure di valutazione della conformità dovrebbero essere scelte tra quelle presenti del modulo di controllo interno della produzione incluso nel presente regolamento e quelle dei moduli inclusi nella decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio48, che vanno dal meno al più severo. Affinché il modulo applicabile sia adeguato e proporzionato alla natura del prodotto interessato e dei parametri di prodotto disciplinati, ove necessario la Commissione dovrebbe adeguare di conseguenza il modulo scelto.
I fabbricanti dovrebbero redigere una dichiarazione UE di conformità per fornire informazioni sulla conformità dei prodotti al presente regolamento. I fabbricanti potrebbero essere tenuti a redigere una dichiarazione UE di conformità anche a norma di altro diritto dell'Unione. Al fine di assicurare un accesso efficace alle informazioni per fini di vigilanza del mercato, dovrebbe essere redatta un'unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tutto il diritto dell'Unione. Per ridurre l'onere amministrativo a carico degli operatori economici, la dichiarazione unica UE di conformità dovrebbe poter consistere in un fascicolo comprendente le singole dichiarazioni UE di conformità.
Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio49 stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e enuncia i principi generali che disciplinano la marcatura CE e il suo rapporto con altre marcature. Detto regolamento dovrebbe essere applicabile ai prodotti soggetti al presente regolamento al fine di garantire che i prodotti che beneficiano della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione rispondano a requisiti che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute umana, la sicurezza e l'ambiente. Se per un prodotto sono stati adottati requisiti di progettazione ecocompatibile, la marcatura CE dovrebbe indicare la conformità del prodotto al presente regolamento e ai requisiti di progettazione ecocompatibile adottati a norma dello stesso, nella misura in cui si riferiscono al prodotto. Considerando che il presente regolamento prevede la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile per un'ampia gamma di prodotti, gli atti delegati che definiscono tali requisiti dovrebbero stabilire disposizioni in materia di marchi di conformità in relazione ai requisiti di progettazione ecocompatibile, allo scopo di garantire la coerenza con le prescrizioni del diritto dell'Unione applicabili ai prodotti interessati, evitare confusione con altri marchi e ridurre al minimo gli oneri amministrativi sugli operatori economici.
Alcuni moduli di valutazione della conformità di cui alla decisione n. 768/2008/CE richiedono l'intervento degli organismi di valutazione della conformità. Al fine di assicurare condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, tali organismi dovrebbero essere notificati alla Commissione dalle autorità degli Stati membri.
Per garantire un livello uniforme di qualità nell'esecuzione della valutazione della conformità, è necessario stabilire prescrizioni per le autorità di notifica coinvolte nella valutazione, nella notifica e nel monitoraggio degli organismi notificati. In particolare gli Stati membri dovrebbero garantire che l'autorità di notifica sia obiettiva e imparziale per quanto riguarda la sua attività. Alle autorità di notifica dovrebbe essere inoltre imposto di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute, pur consentendo loro di scambiare informazioni sugli organismi notificati con le autorità nazionali, le autorità di notifica degli altri Stati membri e la Commissione per garantire la coerenza nella valutazione della conformità. Allo scopo di stabilire e monitorare in modo efficace le competenze e l'indipendenza degli organismi richiedenti, le autorità di notifica dovrebbero valutare esclusivamente lo specifico soggetto giuridico che presenta domanda di notifica, senza tener conto delle credenziali delle società controllanti o affiliate. Per lo stesso motivo, le autorità di notifica dovrebbero valutare gli organismi richiedenti alla luce di tutti i requisiti e i compiti di valutazione della conformità pertinenti, basandosi su norme armonizzate per i requisiti e i compiti disciplinati da tali norme.
Data la centralità del loro ruolo nel garantire l'affidabilità delle valutazioni della conformità per quanto riguarda i requisiti di progettazione ecocompatibile, è fondamentale che le autorità di notifica dispongano di personale competente in numero sufficiente e di finanziamenti adeguati per il corretto svolgimento dei loro compiti.
È indispensabile che tutti gli organismi notificati espletino le proprie funzioni allo stesso livello e a pari condizioni di concorrenza e autonomia. Pertanto è opportuno stabilire prescrizioni per gli organismi di valutazione della conformità che desiderino ottenere lo status di organismi notificati allo scopo di prestare attività di valutazione della conformità. Le prescrizioni dovrebbero continuare ad applicarsi al fine di assicurare che l'organismo notificato mantenga il livello di competenza. Per assicurare l'autonomia dell'organismo notificato, l'organismo e il personale da esso impiegato dovrebbero essere tenuti alla costante indipendenza dagli operatori economici della catena del valore dei prodotti in relazione ai quali l'organismo è stato notificato e da altre società, compresi le associazioni di categoria, le società controllanti, le società affiliate, le società controllate e i subappaltatori.
Se l'organismo di valutazione della conformità dimostra di ottemperare ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si dovrebbe presumere che sia conforme ai corrispondenti prescrizioni di cui al presente regolamento.
Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione o fanno ricorso a una società controllata. Per garantire che i prodotti immessi sul mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile, è opportuno che i subappaltatori e le società controllate che assumono la valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni degli organismi notificati in relazione allo svolgimento dei compiti di valutazione della conformità ai sensi del presente regolamento. Per garantire che ciò avvenga, gli organismi notificati dovrebbero stabilire procedure per il controllo continuo delle competenze, attività e prestazioni dei loro subappaltatori o delle società controllate, ad esempio attraverso una matrice delle qualifiche.
Affinché le autorità di notifica stabiliscano e monitorino in modo efficace le competenze e l'indipendenza degli organismi richiedenti, gli organismi notificati dovrebbero essere e rimanere autonomi. Pertanto alcuni incarichi e processi decisionali, relativi sia alla valutazione della conformità dei prodotti sia ad altre attività interne all'organismo notificato, dovrebbero essere svolti esclusivamente dall'organismo notificato stesso.
Per facilitare il processo di definizione e monitoraggio delle competenze e dell'indipendenza degli organismi richiedenti, questi dovrebbero fornire una descrizione di come i membri del personale, il loro status e i loro compiti corrispondono ai compiti di valutazione della conformità in relazione ai quali tali organismi intendono essere notificati, per esempio sotto forma di una matrice delle qualifiche, consentendo in tal modo all'autorità di notifica di valutare più efficacemente l'adeguatezza del personale e la costante autonomia degli organismi notificati. Gli organismi notificati dovrebbero assicurare la rotazione del personale che svolge differenti compiti di valutazione della conformità.
Poiché i servizi offerti dagli organismi notificati in uno Stato membro potrebbero riguardare prodotti messi a disposizione sul mercato in tutta l'Unione, è opportuno dare agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni in merito a un organismo notificato.
Allo scopo di agevolare e accelerare la procedura di valutazione della conformità e di garantire la parità di trattamento degli operatori economici, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità in modo coerente e senza creare un onere superfluo per gli operatori economici.
Prima della decisione definitiva sul rilascio del certificato di conformità per un prodotto, l'operatore economico che desidera immetterlo sul mercato dovrebbe essere autorizzato a integrare la relativa documentazione una sola volta. Tale limitazione è necessaria per evitare che gli organismi notificati possano aiutare i fabbricanti ad apportare modifiche finché il prodotto consegue la conformità, il che assimilerebbe il servizio fornito a una consulenza e potrebbe indebolire nella pratica la natura di interesse pubblico insita nei compiti degli organismi notificati. Se del caso, gli organismi notificati dovrebbero anche poter limitare, sospendere o ritirare i certificati o le decisioni di approvazione.
Per facilitare l'individuazione e la risoluzione dei casi di non conformità degli organismi notificati, dei fabbricanti o dei prodotti, gli organismi notificati dovrebbero attivarsi per trasmettere alle autorità di notifica o alle autorità di vigilanza del mercato le informazioni pertinenti a loro disposizione.
È indispensabile assicurare un efficace scambio di informazioni tra gli organismi notificati e le autorità di vigilanza del mercato, anche di altri Stati membri. A tal fine le autorità di notifica e gli organismi notificati dovrebbero assicurare che sia dato seguito alle richieste di informazioni delle autorità di vigilanza del mercato.
La Commissione dovrebbe consentire un coordinamento e una cooperazione adeguati tra gli organismi notificati. Per assicurare un'applicazione armonizzata dei requisiti di progettazione ecocompatibile, gli organismi notificati dovrebbero discutere i temi di possibile divergenza e coordinarsi al riguardo. In tale processo dovrebbero tenere conto degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dai comitati tecnici competenti delle organizzazioni europee di normazione.
Al fine di incentivare i consumatori a compiere scelte sostenibili, in particolare quando i prodotti più sostenibili non sono sufficientemente accessibili dal punto di vista economico, è opportuno introdurre meccanismi quali gli eco-buoni e la tassazione verde. Se gli Stati membri decidono di ricorrere a incentivi per premiare i prodotti con le prestazioni migliori, questi dovrebbero riguardare le due classi di prestazione popolate più alte stabilite dagli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, non necessariamente considerate cumulativamente, nel caso in cui le classi di prestazione siano stabilite in relazione a più di un parametro. Per i prodotti connessi all’energia disciplinati dal regolamento (UE) 2017/1369 o per gli pneumatici soggetti a requisiti di etichettatura in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri a norma del regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio50, si dovrebbero applicare i criteri stabiliti nel quadro di tali due strumenti anziché quelli previsti dal presente regolamento. Gli Stati membri, tuttavia, non dovrebbero poter vietare l'immissione sul mercato di un prodotto sulla base della sua classe di prestazione. È opportuno che l'introduzione di incentivi da parte degli Stati membri faccia salva l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
Gli appalti pubblici rappresentano il 14 % del PIL dell'Unione. Per contribuire all'obiettivo della neutralità climatica, del miglioramento dell'efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse e della transizione verso un'economia circolare che tuteli la salute pubblica e la biodiversità, garantendo che vi sia una domanda sufficiente di prodotti più ecosostenibili, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero, se del caso, allineare i loro appalti ai requisiti specifici in materia di appalti pubblici verdi. Rispetto a un approccio volontario, l'introduzione di requisiti obbligatori in materia di appalti pubblici verdi farà sì che sia sfruttato al meglio l'effetto leva della spesa pubblica per stimolare la domanda di prodotti più efficienti. È importante che gli Stati membri forniscano assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici nazionali ai fini del miglioramento delle competenze e della riqualificazione del personale responsabile degli appalti pubblici verdi. I requisiti in materia di appalti pubblici verdi dovrebbero essere requisiti minimi, il che significa che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero poter definire requisiti aggiuntivi e più rigorosi. Tali requisiti dovrebbero essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori. La procedura di appalto pubblico dovrebbe essere condotta dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in conformità delle direttive 2014/24/UE51 e 2014/25/UE52 del Parlamento europeo e del Consiglio e della legislazione settoriale applicabile, nonché degli impegni internazionali dell'Unione, compresi l'accordo sugli appalti pubblici e altri accordi internazionali da cui l'Unione è vincolata. Tali requisiti non pregiudicano la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di avvalersi di deroghe o esenzioni in materia di appalti pubblici previste dal diritto dell'Unione, in particolare dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. I requisiti definiti per gruppi di prodotti specifici dovrebbero essere rispettati non solo quando i prodotti sono acquistati direttamente nell'ambito di appalti pubblici di forniture, ma anche nell'ambito di appalti pubblici di lavori o di servizi se i prodotti sono utilizzati per attività che costituiscono l'oggetto degli appalti. Tali requisiti dovrebbero essere definiti in relazione agli aspetti del prodotto oggetto dell'atto delegato che disciplina i prodotti in questione. Nell'ambito di tali requisiti, la Commissione potrebbe stabilire specifiche tecniche minime obbligatorie che impongano ai prodotti di rispettare i migliori livelli di prestazione possibili stabiliti nei pertinenti atti delegati, compresi, se disponibili, le due classi di prestazione o i punteggi più elevati. Di conseguenza, ad esempio, sarebbe obbligatorio per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori esigere che i prodotti degli offerenti soddisfino requisiti specifici in materia di impronta di carbonio. Nel rispetto del quadro in materia di appalti pubblici, tali specifiche tecniche minime obbligatorie dovrebbero evitare di restringere artificialmente la concorrenza ed evitare di favorire uno specifico operatore economico. La Commissione potrebbe inoltre stabilire criteri di aggiudicazione minimi obbligatori, tra cui l'assegnazione di una ponderazione specifica, compresa tra il 15 % e il 30 %, a tali criteri al fine di garantire che possano influenzare in modo significativo la scelta dei prodotti a favore di quelli più ecosostenibili. Di conseguenza, ad esempio, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori avrebbero l'obbligo di attribuire al contenuto riciclato dei prodotti in questione una ponderazione minima compresa tra il 20 % e il 30 %. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, nella specifica procedura di aggiudicazione, avrebbero pertanto la possibilità di assegnare al contenuto riciclato una ponderazione superiore al 30 %, ma non inferiore al 20 %. I criteri di aggiudicazione dovrebbero essere preferiti alle specifiche tecniche ove sussistano incertezze circa la disponibilità o il costo dei prodotti più efficienti sul mercato dell'Unione. La Commissione potrebbe inoltre fissare condizioni e obiettivi di esecuzione dell'appalto in base ai quali, ad esempio, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero aggiudicare almeno il 50 % dei loro appalti annuali di determinati prodotti a quelli con oltre il 70 % di materiale riciclabile. Di conseguenza, gli Stati membri potrebbero ancora fissare obiettivi più ambiziosi per gli appalti di tali prodotti. Nell'elaborare atti di esecuzione e in particolare nel valutare la fattibilità economica per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, la Commissione dovrebbe tenere conto dei prodotti e delle soluzioni ambientali migliori disponibili sul mercato, degli effetti dei requisiti sulla concorrenza e del fatto che le diverse amministrazioni aggiudicatrici e i diversi enti aggiudicatori nei diversi Stati membri potrebbero avere capacità di bilancio diverse o altri vincoli, per esempio in relazione alle condizioni climatiche o alle infrastrutture di rete.
Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di introdurre o mantenere misure nazionali in materia di appalti pubblici verdi riguardanti gruppi di prodotti per i quali non sono ancora state stabilite prescrizioni in materia di appalti pubblici nell'ambito del presente regolamento o di introdurre prescrizioni nazionali più rigorose riguardanti prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti di esecuzione che stabiliscono prescrizioni in materia di appalti pubblici verdi, a condizione che tali misure e prescrizioni siano in linea con il diritto dell'Unione.
Far rispettare efficacemente i requisiti di progettazione ecocompatibile è fondamentale per garantire la parità di concorrenza nel mercato dell’Unione e assicurare che si concretizzino i benefici attesi dal presente regolamento e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di clima, energia e circolarità. Pertanto il regolamento (UE) 2019/1020, che definisce un quadro orizzontale per la vigilanza del mercato e il controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione, dovrebbe applicarsi ai prodotti per i quali sono definiti requisiti di progettazione ecocompatibile a norma del presente regolamento, nella misura in cui quest’ultimo non contenga disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, la stessa natura o lo stesso effetto. Inoltre, al fine di ridurre i livelli problematici di non conformità dei prodotti oggetto delle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE, di prevenire più efficacemente la non conformità ai futuri requisiti di progettazione ecocompatibile e tenendo conto dell'ambito di applicazione più ampio e della maggiore ambizione del presente regolamento rispetto alla direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento dovrebbe contenere disposizioni supplementari specifiche a integrazione del quadro istituito dal regolamento (UE) 2019/1020. Tali disposizioni dovrebbero mirare a rafforzare ulteriormente la pianificazione, il coordinamento e il sostegno delle iniziative degli Stati membri e dovrebbero fungere da ulteriori strumenti di cui la Commissione si possa avvalere per contribuire ad assicurare che le autorità di vigilanza del mercato adottino misure adeguate per evitare il mancato rispetto dei requisiti di progettazione ecocompatibile.
Oltre alle autorità di vigilanza del mercato, anche le autorità doganali hanno un ruolo importante da svolgere nell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i beni importati e possono servirsi a tal fine del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio53.
Affinché i requisiti di progettazione ecocompatibile siano oggetto di opportuni controlli su scala adeguata, nella loro strategia nazionale di vigilanza del mercato prevista all'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020 gli Stati membri dovrebbero stilare un'apposita sezione che elenchi i prodotti o i requisiti che hanno individuato come prioritari ai fini della vigilanza del mercato a norma del presente regolamento e le attività previste per ridurre o porre fine alla condizione di non conformità dei prodotti ai requisiti di progettazione ecocompatibile.
Le priorità della vigilanza del mercato a norma del presente regolamento dovrebbero essere individuate sulla base di criteri obiettivi, quali i livelli di non conformità osservati o gli impatti ambientali derivanti dalla non conformità. Le attività previste per affrontare le priorità dovrebbero a loro volta essere proporzionate ai fatti che hanno portato le priorità a essere individuate.
La Commissione, sulla base dei dati inseriti nel sistema di informazione e comunicazione di cui al regolamento (UE) 2019/1020, dovrebbe stilare una relazione contenente informazioni sulla natura e sul numero dei controlli effettuati, sui livelli di non conformità rilevati e sulla natura e sulla gravità delle sanzioni irrogate in relazione all’inosservanza di requisiti di progettazione ecocompatibile nei quattro anni civili precedenti. La relazione dovrebbe contenere un confronto tra le attività degli Stati membri e le attività previste, i parametri di riferimento indicativi e una lista delle priorità per le autorità di vigilanza del mercato. Nel valutare l'adozione di atti di esecuzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020, la Commissione dovrebbe tenere conto dei risultati delle relazioni che ha redatto a norma del presente regolamento sulla base delle informazioni inserite dalle autorità di vigilanza del mercato nel sistema di informazione e comunicazione di cui al regolamento (UE) 2019/1020 e dovrebbe esaminare, se del caso, i prodotti o i gruppi di prodotti contemplati dagli atti delegati adottati a norma del presente regolamento in relazione ai quali qualora siano stati costantemente individuati rischi specifici o gravi violazioni, al fine di garantire un elevato livello di conformità al presente regolamento.
Per rafforzare ulteriormente il coordinamento delle autorità di vigilanza del mercato, il gruppo di coordinamento amministrativo (administrative cooperation group – ADCO) istituito a norma del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbe, al fine di determinare i prodotti o i requisiti che individuati come prioritari per la vigilanza del mercato nell'ambito del presente regolamento e le attività previste per ridurre o porre fine alla condizione di non conformità, riunirsi a intervalli regolari e individuare le priorità comuni per la vigilanza del mercato di cui occorre tenere conto nelle strategie nazionali di vigilanza del mercato degli Stati membri, le priorità per l'erogazione del sostegno dell'Unione e i requisiti adottati a norma del presente regolamento che sono applicati o interpretati in modo disomogeneo, danno quindi luogo a distorsioni del mercato.
Per sostenere gli Stati membri nei loro sforzi volti ad assicurare che siano adottate misure adeguate per evitare il mancato rispetto dei requisiti di progettazione ecocompatibile, la Commissione dovrebbe, se del caso, avvalersi delle misure di sostegno di cui al regolamento (UE) 2019/1020. La Commissione dovrebbe organizzare e, se del caso, finanziare progetti comuni di vigilanza del mercato e di prove sui prodotti in settori di interesse comune, investimenti congiunti in capacità di vigilanza del mercato e programmi di formazione comuni per il personale delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità doganali, delle autorità di notifica e degli organismi notificati. Inoltre la Commissione dovrebbe stilare orientamenti su come applicare e far rispettare i requisiti adottati a norma del presente regolamento ove necessario per garantirne l'applicazione armonizzata.
I prodotti dovrebbero essere immessi sul mercato solo se non presentano rischi. Per rispecchiare meglio la natura dei requisiti di progettazione ecocompatibile e assicurare che le attività di vigilanza del mercato si concentrino sulla non conformità a tali requisiti, ai fini del presente regolamento il prodotto che presenta un rischio dovrebbe essere definito come prodotto che, non rispettando un requisito di progettazione ecocompatibile o a fronte del mancato rispetto di un requisito di progettazione ecocompatibile da parte di un operatore economico responsabile, potrebbe incidere avere ripercussioni negative sull'ambiente o su altri interessi pubblici tutelati da tale requisito. Tale definizione più specifica dovrebbe essere utilizzata quando si applicano gli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) 2019/1020.
È opportuno prevedere una procedura in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione ai prodotti che presentano un rischio. Tale procedura dovrebbe inoltre consentire alle autorità di vigilanza del mercato negli Stati membri, in cooperazione con gli operatori economici pertinenti, di intervenire in una fase precoce per quanto riguarda i suddetti prodotti. A tal fine la clausola di salvaguardia attualmente prevista dalla direttiva 2009/125/CE dovrebbe essere aggiornata e allineata alle procedure di salvaguardia incluse in altra legislazione di armonizzazione dell'Unione e nella decisione n. 768/2008/CE.
È opportuno che le autorità di vigilanza del mercato abbiano il diritto di imporre agli operatori economici di adottare misure correttive sulla base dei riscontri della non conformità dei prodotti ai requisiti di progettazione ecocompatibile o della violazione, da parte dell'operatore economico, delle disposizioni relative all'immissione o alla messa a disposizione sul mercato dei prodotti o di altre disposizioni destinate all'operatore.
Quando adotta atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201654. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per: a) stabilire procedure per il rilascio e la verifica delle credenziali digitali per l'accesso ai dati conservati nel passaporto digitale di prodotto da parte degli operatori economici e di altri soggetti interessati sulla base dei rispettivi diritti; b) specificare le modalità di attuazione dell'interconnessione del registro con il sistema per lo scambio dei certificati nell'ambito dello sportello unico doganale dell'UE, compresa la comunicazione dell'identificativo univoco di registrazione; c) stabilire prescrizioni comuni per la configurazione delle etichette; d) adottare e aggiornare l'elenco delle misure di autoregolamentazione considerate valide alternative a un atto delegato adottato a norma del presente regolamento; e) stabilire i dettagli e il formato per la divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui l'operatore economico si è disfatto; f) stabilire, modificare o abrogare le specifiche comuni in materia di requisiti di progettazione ecocompatibile, di requisiti essenziali relativi ai passaporti digitali di prodotto o di requisiti relativi ai metodi di prova, misurazione o calcolo; g) stabilire requisiti minimi per l'aggiudicazione di appalti pubblici per l'acquisto di prodotti soggetti a requisiti di progettazione ecocompatibile o per lavori o servizi se i prodotti sono utilizzati per attività che costituiscono l'oggetto degli appalti; e h) decidere, secondo la procedura di salvaguardia dell'Unione, se una misura nazionale sia giustificata o meno. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 8255.
Per rafforzare la fiducia nei prodotti immessi sul mercato, in particolare per quanto riguarda la loro conformità ai requisiti di progettazione ecocompatibile, il pubblico deve avere la certezza che gli operatori economici che immettono sul mercato prodotti non conformi sono soggetti a sanzioni. È dunque necessario che gli Stati membri prevedano norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e ne assicurino l'attuazione. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e dovrebbero comprendere almeno sanzioni pecuniarie e l'esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico. Fatta salva l'autonomia procedurale degli Stati membri e la discrezionalità delle autorità e dei giudici competenti nell'imporre sanzioni adeguate nei singoli casi, dovrebbero essere stabiliti criteri comuni non esaustivi in base ai quali determinare i tipi e i livelli delle sanzioni da comminare in caso di violazione del presente regolamento, al fine di facilitare un'applicazione più coerente delle sanzioni. Tali criteri dovrebbero includere, tra l'altro, la natura, la gravità e la durata della violazione, la situazione finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, quale risulta ad esempio dal fatturato complessivo o dal reddito annuo, nonché i benefici economici derivanti dalla violazione e da essa generati, nella misura in cui tali benefici possano essere stabiliti.
La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. Conformemente al punto 22 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», la valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto di possibili ulteriori misure. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione del presente regolamento e sul suo impatto sulla sostenibilità ambientale dei prodotti e sul funzionamento del mercato interno. Se del caso, la relazione dovrebbe essere accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento.
È opportuno che la Commissione valuti i potenziali vantaggi della definizione di requisiti anche in relazione agli aspetti sociali dei prodotti. Nell'ambito di tale valutazione, la Commissione dovrebbe considerare in che misura tali requisiti potrebbero integrare il diritto dell'Unione, affrontando in tal modo gli effetti negativi sui diritti umani e sociali derivanti dalle attività delle società e dai prodotti. Entro quattro anni dalla la data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione dovrebbe pertanto procedere a una valutazione dei potenziali vantaggi dell'inclusione di obblighi di sostenibilità sociale nell'ambito di applicazione del presente regolamento. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione su tale valutazione. Se del caso, la relazione dovrebbe essere accompagnata da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.
Per facilitare l'applicazione del presente regolamento da parte dei privati, i consumatori che hanno subito un danno a causa della non conformità di un prodotto ai requisiti di progettazione ecocompatibile dovrebbero avere il diritto di chiedere un risarcimento per tale danno al fabbricante del prodotto o, se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, all'importatore o al mandatario del fabbricante o, qualora nessuno di tali operatori economici sia stabilito nell'Unione, al fornitore di servizi di logistica. Tale diritto al risarcimento non dovrebbe pregiudicare altri mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori a norma del diritto dell'Unione, quali i rimedi nei confronti del venditore in caso di difetto di conformità dei beni venduti a norma della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio56. Inoltre, agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di mantenere o introdurre il diritto dei consumatori ad altri mezzi di ricorso conformemente al diritto nazionale, quali la riparazione o la sostituzione dei prodotti che violano i requisiti di progettazione ecocompatibile.
I consumatori dovrebbero avere il diritto di far valere i propri diritti in relazione agli obblighi imposti ai fabbricanti e, se del caso, agli importatori, ai mandatari e ai fornitori di servizi di logistica a norma del presente regolamento mediante azioni rappresentative in conformità della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio57. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe prevedere che la direttiva (UE) 2020/1828 sia applicabile alle azioni rappresentative riguardanti violazioni del presente regolamento da parte dei fabbricanti e, se del caso, degli importatori, dei mandatari e dei fornitori di servizi di logistica che si qualificano come professionisti ai sensi dell'articolo 3, punto 2), di tale direttiva che ledono o potrebbero ledere gli interessi collettivi dei consumatori. Occorre quindi modificare in tal senso l’allegato I di tale direttiva. Spetta agli Stati membri garantire che tale modifica si rifletta nelle rispettive misure di recepimento adottate conformemente a tale direttiva, sebbene l'adozione di misure nazionali di recepimento a tale riguardo non sia una condizione per l'applicabilità di detta direttiva a tali azioni rappresentative. L'applicabilità di tale direttiva alle azioni rappresentative intentate contro violazioni da parte dei fabbricanti e, se del caso, degli importatori, dei mandatari e dei fornitori di servizi di logistica delle disposizioni del presente regolamento che ledono o potrebbero ledere gli interessi collettivi dei consumatori dovrebbe decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
È necessario che i requisiti di progettazione ecocompatibile si applichino alla più ampia gamma possibile di prodotti, e non solo ai prodotti connessi all'energia, e che la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile sia estesa a tutti gli aspetti della circolarità. È inoltre necessario allineare il presente regolamento al nuovo quadro legislativo di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 e alla decisione n. 768/2008/CE e migliorare le disposizioni relative alla vigilanza del mercato. La direttiva 2009/125/CE dovrebbe quindi essere sostituita. Al fine di garantire la certezza del diritto per tutti gli operatori economici sin dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e di assicurare condizioni di parità per le imprese che operano sul mercato interno, è opportuno che le disposizioni che stabiliscono obblighi di trasparenza relativi ai prodotti di consumo invenduti di cui l'operatore si disfa, all'elusione e alla vigilanza del mercato si applichino in modo uniforme a tutti gli operatori in tutta l'Unione. È pertanto opportuno sostituire la direttiva 2009/125/CE con un regolamento.
Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica per il periodo 2022-2024, esposto nella comunicazione della Commissione del 4 maggio 2022, ha individuato le priorità politiche per i lavori sui prodotti connessi all'energia. Quando le disposizioni del presente regolamento entreranno in vigore, i lavori preparatori volti a valutare la fattibilità dei requisiti per la progettazione ecocompatibile a norma della direttiva 2009/125/CE saranno in una fase sostanzialmente avanzata per i pannelli fotovoltaici, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti, gli scaldacqua, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, i condizionatori d'aria, comprese le pompe di calore aria-aria e i ventilatori, le caldaie a combustibile solido, i prodotti di riscaldamento e raffrescamento dell'aria, le unità di ventilazione, gli aspirapolvere, gli apparecchi di cottura, le pompe ad acqua, i ventilatori industriali, i circolatori, gli alimentatori esterni, i computer, i server e i prodotti di archiviazione dati, i trasformatori di potenza, le apparecchiature per la refrigerazione professionale e le apparecchiature per il trattamento di immagini. Grazie a tali lavori preparatori sono stati individuati numerosi settori in cui è possibile risparmiare energia e materiali e si sono svolte ampie consultazioni con i cittadini e i portatori di interessi. Riavviare i lavori preparatori nell'ambito del presente regolamento ritarderebbe notevolmente l'adozione dei requisiti in materia di risparmio energetico e di materiali per tali prodotti. Al fine di garantire che i lavori preparatori non vadano persi, è pertanto necessario prevedere norme transitorie che consentano l'adozione, entro il 31 dicembre 2026, di misure di attuazione relative ai suddetti prodotti a norma della direttiva 2009/125/CE. Inoltre, e al fine di garantire il corretto funzionamento delle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE, le necessarie modifiche relative alle questioni tecniche dovrebbero essere adottate, se del caso, conformemente alle pertinenti disposizioni di tale direttiva entro il 31 dicembre 2030.
Al fine di garantire la certezza del diritto e la continuità per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio conformemente alle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE, nella sua versione applicabile alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tali misure dovrebbero rimanere in vigore oltre tale data e fino a quando non siano abrogate da un atto delegato adottato a norma del presente regolamento. Per gli stessi motivi è opportuno che talune disposizioni della direttiva 2009/125/CE continuino ad avere pieno effetto nel contesto dell'applicazione di tali misure di esecuzione. Si tratta in particolare delle disposizioni della direttiva 2009/125/CE che escludono dal suo ambito di applicazione i mezzi di trasporto di passeggeri o merci, stabiliscono le definizioni pertinenti per le misure di esecuzione, definiscono le responsabilità degli operatori economici in relazione ai prodotti immessi sul mercato, specificano i dettagli delle procedure di valutazione della conformità e della dichiarazione CE di conformità, sanciscono una presunzione di conformità per i prodotti muniti del marchio Ecolabel UE e consentono di adottare le misure necessarie in relazione alle norme armonizzate. Data l'importanza di garantire la libera circolazione delle merci, di vietare le pratiche che alterano illegalmente le prestazioni dei prodotti per ottenere un risultato più favorevole e di assicurare la corretta applicazione dei requisiti di progettazione ecocompatibile, le pertinenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere applicabili ai prodotti connessi all'energia immessi sul mercato a norma delle misure di esecuzione rientranti nell'ambito della direttiva 2009/125/CE.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e garantire la libera circolazione nel mercato interno dei prodotti per i quali sono definiti requisiti di progettazione ecocompatibile, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento istituisce un quadro per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato o messi in servizio, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti per fare in modo che i prodotti sostenibili diventino la norma e per ridurre l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale complessive dei prodotti nel corso del loro ciclo di vita, nonché al fine di assicurare la libera circolazione dei prodotti sostenibili nel mercato interno.
Il presente regolamento istituisce altresì un passaporto digitale di prodotto, dispone la definizione di requisiti obbligatori per gli appalti pubblici verdi e stabilisce un quadro per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
2. Il presente regolamento si applica a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio, compresi i componenti e i prodotti intermedi. Non si applica tuttavia:
a) agli alimenti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;
b) al mangime quale definito all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002;
c) ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE;
d) ai medicinali veterinari quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2019/6;
e) alle piante, agli animali e ai microrganismi, vivi;
f) ai prodotti di origine umana;
g) ai prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;
h) ai veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013, all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, in relazione agli aspetti del prodotto per i quali sono definiti requisiti nell'ambito di atti legislativi settoriali dell'Unione applicabili a tali veicoli.