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Decisione (UE) 2026/523 del Consiglio dell’11 febbraio 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in riferimento ad alcune modifiche delle norme sugli stipendi degli agenti del segretariato permanente della Comunità dei trasporti

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91 e l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («TCT») è stato approvato a nome dell’Unione con decisione (UE) 2019/392 del Consiglio1 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2019.

Il comitato direttivo regionale è stato istituito dall’articolo 24, paragrafo 1, del TCT ed è responsabile della gestione e della corretta attuazione del TCT. A tal fine gli è conferito il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal TCT.

A norma dell’articolo 30 del TCT, al comitato direttivo regionale è conferito il potere di stabilire il regolamento del segretariato permanente della Comunità dei trasporti («segretariato»), in particolare le norme relative alle condizioni di lavoro degli agenti del segretariato. A norma dell’articolo 35 del TCT, al comitato direttivo regionale spetta l’adozione del bilancio e delle relative regole finanziarie.

Il comitato direttivo regionale dovrebbe adottare, mediante adozione per corrispondenza, una decisione che modifica le norme sugli stipendi degli agenti del segretariato, stabilite nello statuto del personale della Comunità dei trasporti.

La decisione del comitato direttivo regionale avrà effetti giuridici. Il suo obiettivo sarà quello di garantire che gli stipendi degli agenti del segretariato rimangano competitivi, il che è necessario per il corretto funzionamento del segretariato. In linea con le discussioni preliminari tra le parti contraenti del TCT, è opportuno che la decisione del comitato direttivo regionale sia applicata retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2026, al fine di garantire che l’indicizzazione annuale degli stipendi sia allineata al ciclo annuale di adozione del bilancio della Comunità dei trasporti. È pertanto opportuno sostenere l’adozione di tale decisione..

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato direttivo regionale per quanto riguarda l’adozione della decisione che modifica le norme sugli stipendi degli agenti del segretariato

La posizione dell’Unione in sede di comitato direttivo regionale dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso di tale comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti si basa sul progetto di decisione del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti accluso alla presente decisione.

Art. 2

Modifiche tecniche di lieve entità alla posizione di cui all’articolo 1 possono essere concordate senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2026 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas