Decisione di esecuzione (UE) 2026/364 della Commissione del 19 febbraio 2026 che riconosce che la relazione presentata dai Paesi Bassi a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento invernale, barbabietola da zucchero, granturco e colza invernale in tale Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili1, in particolare l’articolo 31, paragrafo 4,
La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che, per poter essere conteggiati ai fini degli obiettivi ivi fissati, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. A questo proposito, l’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva fissa soglie specifiche di riduzione delle emissioni per tali combustibili e l’articolo 31 disciplina le modalità di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal loro utilizzo. Nell’effettuare questi calcoli è possibile utilizzare i valori standard fissati negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001. A determinate condizioni, anziché i valori standard delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole è possibile utilizzare i valori tipici. I valori tipici rappresentano il valore medio in una determinata zona e possono essere comunicati alla Commissione dagli Stati membri o da paesi terzi. Possono essere utilizzati solo se la Commissione ne riconosce l’accuratezza.
L’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 consente agli Stati membri di presentare alla Commissione relazioni comprendenti informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole delle zone nel loro territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) o a un livello NUTS più disaggregato conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio2.
Il 2 luglio 2025 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione la relazione definitiva contenente i dati per misurare le emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento invernale, barbabietola da zucchero, granturco e colza invernale tipicamente prodotti in zone del loro territorio classificate al livello 2 della NUTS. I Paesi Bassi hanno chiesto che sia riconosciuta l’accuratezza dei dati in conformità dell’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.
La Commissione ha valutato la relazione e ha constatato che contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento invernale, barbabietola da zucchero, granturco e colza invernale tipicamente prodotti nelle regioni NUTS 2 dei Paesi Bassi.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La relazione che i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione per il riconoscimento il 2 luglio 2025 contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento invernale, barbabietola da zucchero, granturco e colza invernale tipicamente prodotti nelle regioni NUTS 2 del loro territorio. L’allegato riporta la sintesi dei dati contenuti nella relazione.
Art. 2
I Paesi Bassi notificano senza indugio alla Commissione eventuali variazioni dei dati contenuti nella relazione, quale presentata alla Commissione ai fini del riconoscimento il 2 luglio 2025, che potrebbero incidere sull’accuratezza dei dati e di conseguenza sulle basi della presente decisione. La Commissione valuta le variazioni notificate per stabilire se la relazione contenga ancora i dati accurati alla base del suo riconoscimento.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa cessa di applicarsi il 12 marzo 2031.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen