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Decisione di esecuzione (UE) 2026/406 della Commissione del 24 febbraio 2026 che riconosce che la relazione presentata dal Regno Unito a norma dell’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento invernale, colza e barbabietola da zucchero in tale paese (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili1, in particolare l’articolo 31, paragrafo 4,

La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che, per poter essere conteggiati ai fini degli obiettivi ivi fissati, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. A questo proposito, l’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva fissa soglie specifiche di riduzione delle emissioni per tali combustibili e l’articolo 31 disciplina le modalità di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal loro utilizzo. Nell’effettuare questi calcoli è possibile utilizzare i valori standard fissati negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001. A determinate condizioni, anziché i valori standard delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole è possibile utilizzare i valori tipici. I valori tipici rappresentano il valore medio in una determinata zona e possono essere comunicati alla Commissione dagli Stati membri o da paesi terzi. Possono essere utilizzati solo se la Commissione ne riconosce l’accuratezza.

L’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 consente agli Stati membri di presentare alla Commissione relazioni comprendenti informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole delle zone nel loro territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) o a un livello NUTS più disaggregato conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio2. L’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 consente ai paesi terzi di presentare relazioni equivalenti a quelle di cui all’articolo 31, paragrafo 2, di tale direttiva presentate dagli Stati membri.

Il 29 luglio 2025 il Regno Unito ha presentato alla Commissione la relazione definitiva contenente i dati per misurare le emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento invernale, colza e barbabietola da zucchero tipicamente prodotti in zone del suo territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica. Il Regno Unito ha chiesto che sia riconosciuta l’accuratezza dei dati in conformità dell’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

La Commissione ha valutato la relazione e ha constatato che contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento, colza e barbabietola da zucchero tipicamente prodotti nelle regioni NUTS 2 del Regno Unito. È pertanto opportuno riconoscere l’accuratezza dei dati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di tali materie prime.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La relazione che il Regno Unito ha presentato alla Commissione per il riconoscimento il 29 luglio 2025 contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento invernale, colza e barbabietola da zucchero tipicamente prodotti nelle regioni NUTS 2 del suo territorio. L’allegato riporta la sintesi dei dati contenuti nella relazione.

Art. 2

Il Regno Unito notifica senza indugio alla Commissione eventuali variazioni dei dati contenuti nella relazione, quale presentata alla Commissione ai fini del riconoscimento il 29 luglio 2025, che potrebbero incidere sull’accuratezza dei dati e di conseguenza sulle basi della presente decisione. La Commissione valuta le variazioni notificate per stabilire se la relazione contenga ancora i dati accurati alla base del suo riconoscimento.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa cessa di applicarsi il 17 marzo 2031.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen