Decisione di esecuzione della Commissione del 3 marzo 2026 relativa alla pubblicazione di una domanda di registrazione del nome «Aceite de las Sierras Espadán y Calderona» (DOP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio C/2026/1460
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l'articolo 501, paragrafo 2, lettera a),
Prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio2, la Spagna ha presentato alla Commissione una domanda di registrazione del nome «Aceite de las Sierras Espadán y Calderona» (n. UE: PDO-ES-03036—23.11.2023) a norma dell'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
A norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che soddisfa le condizioni stabilite in detto regolamento.
Per consentire la presentazione di opposizioni conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, che si applica alla domanda di registrazione in conformità dell'articolo 90, paragrafo 2, di detto regolamento, è quindi opportuno pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il nome «Aceite de las Sierras Espadán y Calderona».
La domanda pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C, C/2025/4540 del 13.8.2025 conteneva un errore nel nome oggetto di registrazione,
DECIDE:
Art. unico
Il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 per il nome «Aceite de las Sierras Espadán y Calderona» (n. UE: PDO-ES-03036—23.11.2023) sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, il diritto di opporsi alla protezione proposta deve essere esercitato entro tre mesi dalla data di pubblicazione di cui al primo comma del presente articolo.
La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C, C/2025/4540 del 13.8.2025 è abrogata.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2026 Per la Commissione Christophe Hansen Membro della Commissione