Decisione di esecuzione (UE) 2026/550 della Commissione del 12 marzo 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle misurazioni e dichiarazioni di potenza per la propulsione marina elettrica, nonché sulla prevenzione contro le cadute in mare e i mezzi di rientro a bordo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
A norma dell’articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2, i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si presumono conformi ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva e all’allegato I della stessa, qualora siano oggetto di dette norme o parti di esse.
Con decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione3, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 2013/53/UE («richiesta»). Le norme armonizzate richieste dovevano soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all’allegato I della medesima direttiva, più rigorosi rispetto a quelli della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio abrogata4.
Sulla base della richiesta, il CEN ha rivisto la seguente norma armonizzata, il cui riferimento è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 della Commissione5: EN ISO 15085:2003 quale modificata da EN ISO 15085:2003/A1:2009 e da EN ISO 15085:2003/A2:2018 – Prevenzione contro le cadute in mare e mezzi di rientro a bordo. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN ISO 15085:2024 sulla prevenzione contro le cadute in mare e i mezzi di rientro a bordo.
Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015)8736, il CEN ha elaborato anche la nuova norma armonizzata EN ISO 8665-2:2024 sulle misurazioni e dichiarazioni di potenza per la propulsione marina elettrica.
Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme EN ISO 8665-2:2024 ed EN ISO 15085:2024.
Le norme EN ISO 8665-2:2024 ed EN ISO 15085:2024 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato I, parte A, della direttiva 2013/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2013/53/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 8665-2:2024 e EN 15085:2024 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
È necessario ritirare dalla serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN ISO 15085:2003 quale modificata da EN ISO 15085:2003/A1:2009 e da EN ISO 15085:2003/A2:2018, dato che tale norma è stata rivista. È pertanto opportuno sopprimere tale riferimento dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954.
Al fine di concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione della norma armonizzata EN ISO 15085:2024, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti della norma armonizzata EN ISO 15085:2003 quale modificata da EN ISO 15085:2003/A1:2009 e da EN ISO 15085:2003/A2:2018.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/1954.
La conformità alle norme armonizzate conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1) dell’allegato si applica a decorrere dal 13 agosto 2027.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen