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Decisione (PESC) 2026/584 del Consiglio del 16 marzo 2026 a sostegno dello sviluppo delle capacità africane per un’Africa senza mine

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

L’Unione dovrebbe operare per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

La convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione») è entrata in vigore il 1o marzo 1999 e costituisce il quadro internazionale centrale per porre fine alle sofferenze e alle vittime causate dalle mine antipersona.

Il 15 dicembre 2016 il Consiglio europeo ha adottato la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, e il sostegno dell’Unione all’attuazione della convenzione contribuirebbe alla maggiore sicurezza umana prevista in tale strategia.

Il 10 dicembre 2019 il Consiglio europeo ha adottato le conclusioni dal titolo «Costruire un’Europa sostenibile entro il 2030 – Progressi sinora compiuti e prossime tappe», a sostegno dell’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dalle Nazioni Unite, e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile. Inoltre l’Unione ha costantemente sostenuto l’universalizzazione e l’attuazione della convenzione attraverso una serie di decisioni del Consiglio, tra cui le decisioni (PESC) 2017/14281, (PESC) 2020/9052, (PESC) 2021/2573 e (PESC) 2025/7814.

Il 27 maggio 2024 il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla posizione dell’UE in materia di rafforzamento del divieto di mine antipersona in vista della quinta conferenza di revisione della convenzione.

In occasione della quinta conferenza di revisione della convenzione, tenutasi a Siem Reap-Angkor, in Cambogia, nel 2024, gli Stati parte della convenzione hanno adottato il piano d’azione di Siem Reap-Angkor 2025-2029, che fornisce una tabella di marcia per l’attuazione e l’universalizzazione della convenzione sulla base dei risultati dei piani d’azione precedenti.

Il 14 aprile 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/781 a sostegno del piano d’azione di Siem Reap-Angkor 2025-2029,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. L’Unione sostiene gli Stati parte africani della convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione») colpiti dal problema delle mine nel rafforzamento di capacità nazionali di sminamento e nell’adempimento dei loro obblighi di cui all’articolo 5 della convenzione, rispettando nel contempo gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che contribuiscono alla pace e alla sicurezza regionali. L’Unione attua tale sostegno attraverso un’azione operativa.

2. L’obiettivo dell’azione operativa dell’Unione di cui al paragrafo 1 è contribuire alla sicurezza umana sostenendo l’attuazione della convenzione, conformemente agli obiettivi del piano d’azione di Siem Reap-Angkor 2025-2029 e della strategia europea in materia di sicurezza.

3. L’azione operativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo è esposta in dettaglio nell’allegato.

Art. 2

Per conseguire l’obiettivo dell’azione operativa dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, l’Unione sostiene gli obiettivi specifici seguenti:

  1. a) rafforzare gli sforzi compiuti dagli Stati parte della convenzione africani per adempiere ai loro obblighi in materia di sminamento ai sensi dell’articolo 5 della convenzione attraverso lo sviluppo di capacità;

  2. b) promuovere lo scambio di conoscenze e competenze relative all’attuazione dell’articolo 5 della convenzione;

  3. c) dimostrare l’impegno dell’Unione e dei suoi Stati membri a favore degli obiettivi della convenzione e assicurare un’adeguata visibilità di tale impegno.

Art. 3

1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2. L’attuazione tecnica dei progetti relativi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 2 è affidata all’Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) in partenariato con il Mines Advisory Group.

3. L’UNIDIR attua i progetti relativi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 2 sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con l’UNIDIR.

Art. 4

1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dell’azione operativa di cui all’articolo 1 è pari a 3000000,36EUR.

2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, conclude con l’UNIDIR l’accordo necessario. Tale accordo stabilisce che l’UNIDIR deve assicurare una identificazione e una visibilità del contributo dell’Unione che siano commisurate all’entità del contributo.

4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio delle eventuali difficoltà riscontrate in tale processo e della data di conclusione dell’accordo.

5. L’UNIDIR intraprende l’azione operativa di cui all’articolo 1 conformemente alla decisione sul rafforzamento della governance finanziaria e della trasparenza in sede di unità di supporto all’attuazione, adottata nel 2015 in occasione della quattordicesima riunione degli Stati parte della convenzione. L’UNIDIR fornisce, tra le altre, relazioni descrittive e trimestrali, come anche un quadro logico e una matrice di attività che figurano nell’allegato.

Art. 5

1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dall’UNIDIR. Su tali relazioni si basa una valutazione che dovrà essere effettuata dal Consiglio.

2. La Commissione fornisce al Consiglio informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione della presente decisione.

Art. 6

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di entrata in vigore se l’accordo non è stato concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas