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Decisione di esecuzione (UE) 2026/620 della Commissione del 19 marzo 2026 che respinge la domanda di protezione di un nome in quanto indicazione geografica a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio «Piešťanské bahno» (DOP) [notificata con il numero C(2026) 1792] (Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/20121, in particolare l’articolo 21, paragrafo 1,

A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione del nome «Piešťanské bahno» come denominazione di origine protetta (DOP), presentata dalla Slovacchia il 31 marzo 2025 (PDO-SK-03413).

La Slovacchia ha indicato che il prodotto denominato «Piešťanské bahno» è una peloide a base biologica che si forma nell’acqua termale alla sorgente del fiume Váh. La Slovacchia ha classificato il «Piešťanské bahno» come prodotto agricolo, affermando che la materia prima di base è l’acqua termica naturale mescolata ai sedimenti delle pianure alluvionali. Pertanto, in considerazione del fatto che le acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali, rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143, la Slovacchia ha ritenuto che anche il prodotto «Piešťanské bahno», che è a base di acqua termale naturale, rientri nell’ambito di applicazione di tale regolamento e che debba essere classificato nella voce 220190 della nomenclatura combinata (sotto «altre» nella voce 2201: Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve).

A seguito dell’esame della domanda di registrazione del «Piešťanské bahno», la Commissione ha concluso che la domanda non soddisfa le condizioni per la registrazione a norma del regolamento (UE) 2024/1143. In particolare, a norma dell’articolo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2024/1143, tale regolamento stabilisce le norme, tra l’altro, sulle denominazioni di origine protette e sulle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, il titolo II di tale regolamento riguarda, tra l’altro, i prodotti agricoli, ossia i prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari e i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che figurano nei capitoli da 1 a 23 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio2, nonché i prodotti agricoli che figurano nelle voci della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2024/1143, tranne i vini e le bevande spiritose. Il prodotto designato «Piešťanské bahno» non è né un prodotto agricolo che figura nei capitoli da 1 a 23 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87, né un prodotto agricolo che figura nelle voci della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2024/1143. Sebbene il prodotto designato «Piešťanské bahno» sia a base di acqua minerale o contenga acqua minerale, si tratta di un prodotto diverso, un peloide con proprietà curative o cosmetiche, che non può essere classificato nella voce 220190 della nomenclatura combinata, come proposto dalla Slovacchia. In quanto tale non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143. Di conseguenza, l’8 agosto 2025 la Commissione ha inviato una lettera per informare il richiedente dei risultati delle valutazioni e dell’intenzione di avviare la procedura per adottare una decisione formale della Commissione di rigetto della domanda a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, a meno che la domanda non sia ritirata.

Il 14 ottobre 2025 la Slovacchia ha risposto alla Commissione che avrebbe mantenuto la domanda nella sua forma originale, non modificata. La risposta non conteneva ulteriori argomentazioni a sostegno della classificazione del prodotto nella voce 220190 della nomenclatura combinata, come inizialmente proposto dalla Slovacchia.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la domanda di registrazione del nome «Piešťanské bahno» come DOP riguardi un prodotto che non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 e debba pertanto essere respinta.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

La domanda di registrazione del nome «Piešťanské bahno» come denominazione di origine protetta (DOP) è respinta.

Art. 2

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2026 Per la Commissione Christophe Hansen Membro della Commissione