Decisione (UE) 2026/812 della Banca centrale europea del 26 marzo 2026 che modifica la decisione (UE) 2019/1743 sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (BCE/2026/10)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2, primo trattino,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1, primo trattino, e gli articoli 17 e 19,
Il Consiglio direttivo può adeguare la remunerazione di tutte o di parte delle riserve detenute dagli enti presso le banche centrali dell’Eurosistema. In data 11 dicembre 2025 il Consiglio direttivo ha deciso di semplificare la remunerazione delle riserve in eccesso ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31)1. Tale recente decisione del Consiglio direttivo riguarda esclusivamente le riserve in eccesso detenute da enti che sono controparti idonee nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema ai sensi dell’articolo 55 dell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60)2 (di seguito le «controparti idonee») nei propri conti di riserva presso la banca centrale nazionale (BCN) competente e che soddisfano le condizioni di accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale dell’Eurosistema ai sensi dell’articolo 22 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). In conformità alla decisione del Consiglio direttivo, è opportuno che tali riserve in eccesso siano remunerate al tasso sui depositi presso la banca centrale non solo quando tale tasso è negativo, ma anche quando è pari allo 0 per cento oppure è positivo.
Questa misura è intesa a migliorare l’efficienza operativa e della gestione dei rischi sia per l’Eurosistema che per le controparti idonee di politica monetaria, riducendo il carico di lavoro operativo e i rischi connessi ai trasferimenti giornalieri di fondi ai depositi presso l’Eurosistema, riducendo l’impatto degli incidenti di TARGET alla fine della giornata operativa di TARGET nonché affrontando una serie di questioni connesse all’applicazione degli obblighi di riserve minime3. Inoltre, la misura sosterrà il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e del regolamento dei pagamenti istantanei a fronte della maggiore necessità di fondi disponibili per il regolamento sulla piattaforma di regolamento dei pagamenti istantanei di TARGET (TARGET Instant Payment Settlement, TIPS) per regolare volumi crescenti di pagamenti istantanei a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio4. Si prevede che l’allineamento della remunerazione delle riserve in eccesso al tasso di remunerazione dei depositi presso la banca centrale ridurrà i considerevoli trasferimenti giornalieri dai conti correnti delle controparti idonee verso i depositi presso l’Eurosistema, finalizzati a trarre beneficio dalla remunerazione al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale.
La misura riguarda esclusivamente le riserve in eccesso delle controparti idonee che soddisfano le condizioni di accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale, in quanto solo queste ultime possono trasferire fondi ai depositi presso la banca centrale. È pertanto opportuno distinguere tra la remunerazione delle riserve in eccesso appartenenti a tali controparti e quella delle riserve appartenenti a enti che non sono controparti idonee oppure che non soddisfano le condizioni di accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale. Le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema sono a disposizione di un’ampia gamma di controparti, a condizione che soddisfino i criteri di idoneità di cui all’articolo 55 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Di conseguenza, per assicurare la coerenza e l’integrità del quadro di riferimento delle controparti dell’Eurosistema, è opportuno che solo le controparti idonee che soddisfano le condizioni di accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale traggano beneficio dalla remunerazione delle riserve in eccesso al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale.
Analogamente, è opportuno distinguere tra la remunerazione delle riserve in eccesso appartenenti a controparti idonee che soddisfano le condizioni di accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale da quella delle riserve appartenenti a controparti idonee sottoposte a misure discrezionali ai sensi dell’articolo 158 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), che non possono trasferire fondi senza restrizioni ai depositi presso la banca centrale. Qualora l’accesso di una controparte idonea alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, compresi i depositi presso la banca centrale, sia stato limitato, sospeso o escluso, la remunerazione dei depositi presso la banca centrale può avvenire solo fino al limite fissato nelle misure discrezionali, o non avvenire affatto in caso di sospensione o esclusione. Affinché tale quadro discrezionale permanga, è opportuno che la remunerazione positiva dei depositi presso la banca centrale e delle riserve in eccesso detenute nei conti di riserva sia consentita solo fino a tale limite, o non sia consentita in caso di sospensioni ed esclusioni.
Al fine di concedere tempo sufficiente per rendere operativa la misura e per consentire alle controparti idonee di adeguare le proprie procedure di gestione delle loro riserve detenute presso le BCN dell’Eurosistema, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dall’inizio del periodo di mantenimento che comincia il 17 giugno 2026.
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifiche
La decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) è modificata come segue:
1) L’articolo 1 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le riserve in eccesso degli enti soggetti all’articolo 1 del regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1)* detenute presso i conti di riserva degli enti come definiti all’articolo 2, punto 7, di tale regolamento, che superano la riserva obbligatoria ai sensi del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio* e del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) (di seguito, le “riserve in eccesso”) sono remunerate come illustrato di seguito: a) per gli enti che sono controparti idonee nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema ai sensi dell’articolo 55 dell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60)*: i) al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, se soddisfano le condizioni di accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale stabilite nell’articolo 22 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); e ii) allo 0 per cento o al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, se inferiore, se non soddisfano le condizioni di accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale stabilite nell’articolo 22 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); b) per gli enti che sono controparti idonee nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema ai sensi dell’articolo 55 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) il cui accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale dell’Eurosistema è limitato, sospeso o escluso a causa dell’applicazione di misure discrezionali ai sensi dell’articolo 158 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60): i) al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, per l’importo complessivo detenuto nei depositi presso la banca centrale e come riserve in eccesso fino al limite stabilito dalle misure discrezionali; nonché ii) allo zero per cento o al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, se inferiore, per l’importo che supera il limite e in caso di sospensione o esclusione; c) per gli enti che non sono controparti idonee nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema ai sensi dell’articolo 55 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), allo zero per cento o al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, se inferiore. I fondi esclusi dalle riserve minime ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) sono remunerati dalla BCN competente in conformità ai rispettivi termini. Qualora i fondi che avrebbero dovuto essere esclusi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) siano stati inavvertitamente inclusi negli importi delle riserve minime e conseguentemente siano esclusi da tali riserve ai sensi di tale disposizione, essi non sono considerati riserve in eccesso per il periodo durante il quale sono stati inclusi e sono remunerati dalla BCN competente ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, di tale regolamento. I fondi non detenuti presso i conti di riserva degli enti oppure nei depositi presso la banca centrale sono remunerati dalla BCN competente ai sensi delle norme applicabili ai depositi non collegati alla politica monetaria come stabilite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), oppure all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della decisione (UE) 2024/1209 della Banca centrale europea (BCE/2024/11)*, a seconda dei casi.5678
b) ai paragrafi 2 e 4, i riferimenti agli «articoli 1 e 6 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9)» sono sostituiti dai riferimenti all’«articolo 2 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1)»;
c) al paragrafo 4, i riferimenti agli «articoli 10 o 11 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9)» sono sostituiti dai riferimenti agli «articoli 10 o 11 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1)»;
d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di interruzione di TARGET prolungata nell’arco di diverse giornate operative, come indicato all’articolo 187 bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), si applicano i paragrafi da 1 a 4.» ;
2) all’articolo 2, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. La BCE applica i tassi di remunerazione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) ad alcuni depositi detenuti presso la BCE come segue:».
Art. 2 Entrata in vigore
1. La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Si applica a decorrere dal 17 giugno 2026.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 marzo 2026 La presidente della BCE Christine Lagarde