Decisione (UE) 2026/833 del Consiglio del 30 marzo 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell’Unione istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito alla modifica del protocollo I
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 165, paragrafo 4, e l’articolo 166, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Il programma dell’Unione per l’istruzione e la formazione («programma Erasmus+»), la gioventù e lo sport è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio1.
L’articolo 19 del regolamento (UE) 2021/817 stabilisce le condizioni alle quali i paesi terzi possono partecipare al programma Erasmus+. In conformità dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2021/817, le condizioni specifiche di tale partecipazione del Regno Unito devono essere stabilite in un accordo internazionale tra l’Unione e il Regno Unito.
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra2 («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») è stato concluso mediante decisione (UE) 2021/689 del Consiglio3 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021.
A norma dell’articolo 710, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell’Unione istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera s), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione («comitato specializzato») è in grado di modificare il protocollo I di tale accordo relativo ai Programmi e attività ai quali partecipa il Regno Unito («protocollo I»), anche aggiungendo nuovi programmi o attività a cui il Regno Unito partecipa e a cui il Regno Unito contribuisce.
Il protocollo I e le relative modifiche costituiscono parte integrante dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per quanto riguarda le modifiche del protocollo I,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell’Unione istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera s), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («comitato specializzato») figura nel progetto di decisione del comitato specializzato accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Panayiotou