diritto.io

Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 165, paragrafo 4, e l’articolo 166, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

Investire nella mobilità ai fini dell’apprendimento per tutti, indipendentemente dal contesto di provenienza e dai mezzi, e nella cooperazione e nello sviluppo di politiche innovative nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport è fondamentale per costruire società inclusive, coese e resilienti e per sostenere la competitività dell’Unione, e a maggior ragione nel contesto di rapidi e profondi cambiamenti determinati dalla rivoluzione tecnologica e dalla globalizzazione. Inoltre, tali investimenti contribuiscono anche a rafforzare l’identità e i valori europei e a rendere l’Unione più democratica.

Nella sua comunicazione del 14 novembre 2017 intitolata «Rafforzare l’identità europea grazie all’istruzione e alla cultura», la Commissione ha avanzato l’intenzione di adoperarsi per istituire entro il 2025 uno spazio europeo dell’istruzione in cui l’apprendimento non sia limitato da confini. Tale comunicazione presenta una visione per un’Unione in cui sia la norma trascorrere un periodo in un altro Stato membro, a fini di studio e apprendimento in qualsiasi forma o contesto, e parlare altre due lingue oltre alla propria lingua madre, e in cui le persone abbiano un forte senso della propria identità di europei, del patrimonio culturale dell’Europa e della sua diversità. In tale contesto, la Commissione ha sottolineato la necessità di potenziare l’ormai collaudato programma Erasmus+ per tutte le tipologie di discenti cui già si rivolge allo scopo di raggiungere quelli con minori opportunità.

L’importanza dell’istruzione, della formazione e della gioventù per il futuro dell’Unione è riflessa nella comunicazione della Commissione, del 14 febbraio 2018, intitolata «Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un’Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020». Tale comunicazione pone l’accento sulla necessità di mantenere gli impegni assunti dagli Stati membri al vertice sociale per l’occupazione equa e la crescita di Göteborg del 17 novembre 2017, anche attraverso la piena attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato ufficialmente e firmato il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione4 e del suo primo principio, relativo all’istruzione, alla formazione e all’apprendimento permanente. Tale comunicazione evidenzia la necessità di intensificare la mobilità e gli scambi, anche attraverso un programma Erasmus+ sensibilmente rafforzato, inclusivo e ampliato, come auspicato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017.

Il principio 1 del pilastro europeo dei diritti sociali, prevede che ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro. Il pilastro europeo dei diritti sociali afferma inoltre chiaramente l’importanza di un’educazione e cura della prima infanzia di buona qualità e di garantire pari opportunità per tutti.

Nella dichiarazione di Bratislava, firmata il 16 settembre 2016, i leader dei 27 Stati membri hanno sottolineato la propria determinazione a offrire migliori opportunità ai giovani. Nella dichiarazione di Roma, firmata il 25 marzo 2017, i leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea si sono impegnati ad adoperarsi per realizzare un’Unione in cui i giovani ricevano l’istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente, e che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale.

La relazione della Commissione del 31 gennaio 2018 sulla valutazione di medio termine del programma Erasmus+ (2014-2020) istituito dal Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio5 («programma 2014-2020») ha confermato che la creazione di un programma unico per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport si è tradotta in considerevoli semplificazioni, razionalizzazioni e sinergie nella gestione di tale programma, ma ha concluso che sono necessari altri miglioramenti per consolidare ulteriormente gli incrementi di efficienza del programma 2014-2020. Nelle consultazioni per tale valutazione di medio termine e sul futuro del programma, gli Stati membri e i portatori di interessi hanno vivamente esortato a garantire continuità nella portata, nell’assetto e nei meccanismi di erogazione del programma Erasmus+ e ad apportare una serie di miglioramenti, ad esempio rendendo il programma Erasmus+ maggiormente inclusivo, semplice e gestibile per i beneficiari. Gli Stati membri e i portatori di interesse si sono inoltre detti pienamente a favore del mantenimento del paradigma dell’apprendimento permanente a integrazione e sostegno del programma Erasmus+. Nella sua risoluzione del 2 febbraio 2017 sull’attuazione di Erasmus+6, il Parlamento europeo ha accolto con favore la struttura integrata del programma 2014-2020 e ha chiesto alla Commissione di sfruttare pienamente la dimensione del programma legata all’apprendimento permanente promuovendo e incoraggiando la cooperazione intersettoriale nell’ambito del programma Erasmus+. Gli Stati membri e i portatori di interessi hanno inoltre evidenziato l’esigenza di rafforzare ulteriormente la dimensione internazionale del programma Erasmus+.

La consultazione pubblica del 2018 sui Fondi dell’Unione europea nel settore dei valori e della mobilità ha confermato le conclusioni chiave della relazione sulla valutazione di medio termine del programma 2014-2020 e ha posto l’accento sulla necessità di rendere il futuro programma più inclusivo per continuare a perseguire la modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione e per rafforzare le priorità in materia di promozione dell’identità europea, cittadinanza attiva e partecipazione alla vita democratica.

Nella sua comunicazione del 2 maggio 2018 intitolata «Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende — Quadro finanziario pluriennale 2021-2027», la Commissione ha chiesto di investire maggiormente nelle persone e di rafforzare la componente «giovani» nel prossimo quadro finanziario. In tale comunicazione, la Commissione ha riconosciuto che l’Erasmus+ è stato uno dei successi più visibili dell’Unione. Nella sua comunicazione del 27 maggio 2020 dal titolo «il bilancio dell’UE come motore del piano per la ripresa europea», la Commissione ha riconosciuto il ruolo del programma nel rendere l’Unione più resiliente e nell’affrontare le sfide socioeconomiche. Essa inoltre ha confermato il proprio impegno a favore di un programma Erasmus+ significativamente rafforzato. Ciò permetterebbe a un maggior numero di giovani di spostarsi in un altro paese per studiare o lavorare e permetterebbe al programma di concentrarsi sull’inclusività e cercare di raggiungere un numero più elevato di persone con minori opportunità.

In tale contesto, è necessario istituire Erasmus+, il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport («programma») quale successore del programma 2014-2020. La natura integrata del programma 2014-2020, che abbraccia l’apprendimento in tutti i contesti (formale, non formale o informale) e in tutte le fasi della vita, dovrebbe essere rafforzata per potenziare percorsi di apprendimento flessibili così da consentire alle persone di acquisire e migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie ai fini del proprio sviluppo personale e per affrontare le sfide che il 21o secolo pone e trarre il massimo vantaggio dalle opportunità che offre.

È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/20937 del Consiglio («QFP 2021-2027»).

Il programma dovrebbe essere in grado di dare un contributo ancora maggiore alla realizzazione delle priorità e degli obiettivi strategici dell’Unione nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Un approccio coerente di apprendimento permanente è essenziale per gestire le diverse transizioni che ogni persona dovrà affrontare nel corso della vita. Un approccio di questo tipo dovrebbe essere incoraggiato attraverso un’efficace cooperazione intersettoriale. Nel perseguimento di tale approccio, il programma dovrebbe mantenere una relazione stretta con il quadro strategico generale per la cooperazione dell’Unione in materia di istruzione, formazione e gioventù, comprese le agende politiche per le scuole, l’istruzione superiore, l’istruzione e la formazione professionale e l’apprendimento degli adulti; nel contempo, dovrebbe rafforzare e sviluppare nuove sinergie con altri programmi e settori di intervento dell’Unione.

Il programma costituisce un elemento chiave della costruzione di uno spazio europeo dell’istruzione. Facendo seguito alla sua comunicazione del 14 novembre 2017 dal titolo «Rafforzare l’identità europea grazie all’istruzione e alla cultura», la Commissione ha ricordato nella sua comunicazione del 30 settembre 2020 sulla realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione entro il 2025, che il programma Erasmus+ rimane determinante per il conseguimento degli obiettivi di un’istruzione, una formazione e un apprendimento permanente di qualità e inclusivi e per preparare l’Unione ad affrontare le transizioni verde e digitale. Il programma dovrebbe essere in grado di contribuire al nuovo quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione e alla nuova agenda per le competenze per l’Europa sulla competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza. istituita nella comunicazione della Commissione del 1o luglio 2020, con un impegno comune nei confronti dell’importanza strategica delle abilità, delle competenze chiave e delle conoscenze per mantenere l’occupazione e sostenere la crescita, la competitività, l’innovazione e la coesione sociale, in linea con la raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 20188. Il programma dovrebbe contribuire a realizzare il piano d’azione per l’istruzione digitale istituita dalla comunicazione della Commissione de 30 settembre 2020 dal titolo «Piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027 — Ripensare l’istruzione e la formazione per l’era digitale». Il programma dovrebbe rispondere alla necessaria trasformazione digitale dei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Il programma dovrebbe inoltre assistere gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi della dichiarazione di Parigi, del 17 marzo 2015, sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione.

In linea con la strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-20279, il quadro di riferimento per la cooperazione europea in materia di gioventù per il periodo 2019-2027 che si basa sulla comunicazione della Commissione del 22 maggio 2018 dal titolo «Mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani: una nuova strategia dell’UE per la gioventù», il programma dovrebbe sostenere un’animazione socioeducativa di elevata qualità, gli strumenti e i sistemi per la formazione degli animatori socioeducativi, la convalida dell’apprendimento non formale e informale nonché approcci di qualità per la responsabilizzazione delle organizzazioni giovanili. Il programma dovrebbe sostenere un dialogo dell’UE con i giovani ampio e inclusivo, le cui priorità siano determinate dai bisogni dei giovani.

Il programma dovrebbe tenere conto del pertinente piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport, che costituisce il quadro di riferimento per la cooperazione a livello di Unione nel settore dello sport. Dovrebbero essere garantite coerenza e complementarità tra il pertinente piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport e le azioni sostenute nell’ambito del programma nel settore dello sport. Occorre prestare attenzione, in particolare, agli sport di base, tenendo conto del ruolo importante che lo sport svolge nel promuovere l’attività fisica, uno stile di vita sano, le relazioni interpersonali, l’inclusione sociale e l’uguaglianza. Il programma dovrebbe sostenere azioni di mobilità ai fini dell’apprendimento per il personale del settore dello sport, primariamente nel settore degli sport di base. Anche il personale attivo nel settore degli sport non di base, ivi compreso il personale che persegue una duplice carriera sportiva e non sportiva, può migliorare l’impatto dell’apprendimento e il trasferimento delle conoscenze per il personale e le organizzazioni del settore degli sport di base. Il programma pertanto dovrebbe essere in grado di sostenere opportunità di mobilità ai fini dell’apprendimento per il personale attivo nel settore degli sport non di base, laddove la partecipazione di tale personale può andare a vantaggio degli sport di base. Il programma dovrebbe contribuire a promuovere i valori comuni europei tramite lo sport, il buon governo e l’integrità nello sport, lo sviluppo sostenibile, nonché l’istruzione, la formazione e le competenze nello sport e attraverso lo sport stesso. Gli eventi sportivi senza scopo di lucro sostenuti dal programma dovrebbero avere una dimensione e un impatto europei.

Il programma dovrebbe essere in grado di sostenere qualsiasi settore di studio e dovrebbe. in particolare, contribuire al rafforzamento della capacità di innovazione dell’Unione supportando attività che consentano alle persone di sviluppare le conoscenze, le abilità, le competenze e gli atteggiamenti di cui hanno bisogno in discipline o settori di studio orientati al futuro quali scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica (STEAM), cambiamenti climatici, tutela dell’ambiente, sviluppo sostenibile, energie pulite, intelligenza artificiale, robotica, analisi dei dati, design e architettura e alfabetizzazione digitale e mediatica. L’innovazione può essere stimolata tramite tutte le azioni di mobilità ai fini dell’apprendimento e di cooperazione, che siano gestite direttamente o indirettamente.

Le sinergie con il programma Orizzonte Europa istituito dal Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo e del Consiglio10 («Orizzonte Europa») dovrebbero assicurare che le risorse combinate del programma e di Orizzonte Europa siano utilizzate per sostenere attività destinate al rafforzamento e alla modernizzazione degli istituti di istruzione superiore europei. Orizzonte Europa, ove opportuno, integrerà il sostegno del programma all’iniziativa Università europee nel quadro dell’elaborazione di nuove strategie comuni e integrate, sostenibili e a lungo termine in materia di istruzione, ricerca e innovazione. Le sinergie con Orizzonte Europa contribuiranno a promuovere l’integrazione dell’istruzione e della ricerca, in particolare negli istituti di istruzione superiore.

Le tecnologie nuove ed emergenti offrono notevoli opportunità di apprendimento e scambio e si sono dimostrate particolarmente importanti durante la pandemia di COVID-19. Oltre alla mobilità fisica ai fini dell’apprendimento, che rimane l’azione principale del programma, dovrebbero essere promossi formati virtuali, come l’apprendimento virtuale, al fine di integrare o sostenere la mobilità fisica ai fini dell’apprendimento, per offrire opportunità di apprendimento significative a coloro che non sono in grado di spostarsi fisicamente in un paese diverso da quello di residenza o promuovere gli scambi attraverso formati di apprendimento innovativi. Se del caso, nell’ambito del programma dovrebbe essere promossa la cooperazione virtuale. La Commissione dovrebbe garantire che, ove possibile e opportuno, gli strumenti di apprendimento virtuale sviluppati nell’ambito del programma siano messi a disposizione di un pubblico vasto.

Nel conseguire i suoi obiettivi, il programma dovrebbe essere maggiormente inclusivo, incrementando la partecipazione delle persone con minori opportunità. Varie misure potrebbero contribuire ad aumentare la partecipazione al programma di persone con minori opportunità, tra cui una sensibilizzazione, una comunicazione, una consulenza e un’assistenza migliori e più mirate, procedure semplificate, formati più flessibili di mobilità ai fini dell’apprendimento e un maggior coinvolgimento delle organizzazioni di piccole dimensioni, in particolare nuove organizzazioni e organizzazioni di base radicate nella comunità che lavorano direttamente con i discenti svantaggiati di tutte le età. È importante riconoscere che i bassi livelli di partecipazione delle persone con minori opportunità derivano da cause diverse e dipendono da contesti differenti. Pertanto, nell’ambito di un quadro di tali misure a livello dell’Unione volto ad aumentare la partecipazione delle persone con minori opportunità, è opportuno elaborare piani d’azione per l’inclusione e adattarli ai gruppi destinatari e alle circostanze specifiche di ciascuno Stato membro.

In alcuni casi, le persone con minori opportunità sono meno propense a partecipare al programma per motivi finanziari, a causa della loro situazione economica o dei costi di partecipazione più elevati che la loro specifica situazione comporta, come spesso accade alle persone con disabilità. In tali casi la loro partecipazione potrebbe essere agevolata con un sostegno finanziario mirato. La Commissione dovrebbe pertanto assicurare la messa in atto di tali misure di sostegno finanziario, anche tramite eventuali adeguamenti delle sovvenzioni a livello nazionale. I costi aggiuntivi associati alle misure volte a facilitare l’inclusione non dovrebbero costituire motivo di rigetto di una domanda.

Al fine di rendere il programma più accessibile alle nuove organizzazioni e alle organizzazioni con minore capacità amministrativa e di rendere il programma più gestibile per i beneficiari, è opportuno adottare una serie di misure per semplificare le procedure del programma a livello di attuazione. A tale riguardo, i sistemi informatici del programma dovrebbero essere di facile utilizzo e fornire un accesso semplice alle opportunità offerte dal programma. Analogamente, le procedure messe in atto per attuare il programma dovrebbero essere coerenti e semplici e dovrebbero essere accompagnate da misure di sostegno e informazioni di elevata qualità. A tal fine dovrebbero essere organizzate riunioni periodiche della rete delle agenzie nazionali.

Nella sua comunicazione del 14 novembre 2017 dal titolo «Rafforzare l’identità europea grazie all’istruzione e alla cultura» la Commissione ha sottolineato il ruolo cruciale svolto dall’istruzione, dalla cultura e dallo sport nel promuovere la cittadinanza attiva e i valori comuni tra le generazioni più giovani. Rafforzare l’identità europea e incentivare la partecipazione attiva dei singoli e della società civile ai processi democratici è essenziale per il futuro dell’Europa e delle società democratiche. Andare all’estero per studiare, imparare, formarsi e lavorare o per partecipare ad attività sportive o destinate ai giovani contribuisce a consolidare tale identità europea in tutta la sua diversità. Rafforza il senso di appartenenza a una comunità culturale e promuove l’apprendimento interculturale, il pensiero critico e la cittadinanza attiva tra persone di tutte le età. Coloro che partecipano ad attività di mobilità ai fini dell’apprendimento dovrebbero impegnarsi nelle loro comunità locali e confrontarsi con quelle del paese ospitante per condividere la propria esperienza. Il programma dovrebbe sostenere le attività collegate al rafforzamento di tutti gli aspetti della creatività nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù e alla promozione delle competenze chiave individuali.

Il programma dovrebbe sostenere soltanto le azioni e le attività che offrono un potenziale valore aggiunto europeo. Il concetto di valore aggiunto europeo deve essere inteso in senso ampio e può essere dimostrato in modi diversi, ad esempio nei casi in cui le azioni o attività hanno carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità ai fini dell’apprendimento e la cooperazione tese a conseguire un impatto sistemico sostenibile, integrano o promuovono sinergie con altri programmi e altre politiche a livello nazionale, dell’Unione e internazionale o contribuiscono a un uso efficace degli strumenti dell’Unione per la trasparenza e il riconoscimento.

La dimensione internazionale del programma dovrebbe essere rafforzata e dovrebbe mirare ad offrire più opportunità di mobilità ai fini dell’apprendimento, cooperazione e dialogo politico con paesi terzi non associati al programma. Dando seguito alla realizzazione efficace di attività internazionali nel settore dell’istruzione superiore e della gioventù nell’ambito dei programmi precedenti in materia di istruzione, formazione e gioventù, le attività di mobilità internazionale ai fini dell’apprendimento dovrebbero essere estese ad altri settori, ad esempio all’istruzione e alla formazione professionale e allo sport. Al fine di incrementare l’impatto di tali attività, è importante rafforzare le sinergie tra il programma e gli strumenti dell’Unione per l’azione esterna, quali lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, e lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di assistenza preadesione (IPA III). Gli strumenti dell’Unione per l’azione esterna dovrebbero puntare ad aumentare le opportunità in particolare per i singoli e le organizzazioni dei paesi terzi non associati al programma, sostenendo in special modo lo sviluppo di capacità in tali paesi, lo sviluppo di competenze e gli scambi interpersonali, e offrendo nel contempo maggiori opportunità di cooperazione, mobilità ai fini dell’apprendimento e dialogo politico.

L’assetto fondamentale del programma 2014-2020, che è stato articolato in tre ambiti, vale a dire istruzione e formazione, gioventù e sport, ed è stato strutturato intorno a tre azioni chiave, si è dimostrato efficace e dovrebbe essere mantenuto. Dovrebbero essere introdotti miglioramenti al fine di snellire e razionalizzare le azioni sostenute dal programma. Dovrebbero essere inoltre garantite la stabilità e la continuità in termini di modalità di gestione e attuazione. Complessivamente, almeno il 75 % della dotazione di bilancio del programma dovrebbe essere attuato in regime di gestione indiretta da parte delle agenzie nazionali. Ciò comprende azioni come la mobilità ai fini dell’apprendimento in tutti i settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport e partenariati di cooperazione, inclusi partenariati di piccola scala nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù. Se del caso, dovrebbero essere adottate modalità specifiche per la gestione diretta per le azioni che coinvolgono reti a livello dell’Unione e organizzazioni europee nell’ambito delle azioni chiave 2 e 3, esclusi i partenariati di piccola scala.

Il programma dovrebbe attuare una serie di azioni a sostegno della mobilità ai fini dell’apprendimento, della cooperazione tra organizzazioni e istituti, dello sviluppo delle politiche e della cooperazione, nonché delle azioni Jean Monnet. Il presente regolamento dovrebbe definire tali azioni, così come la relativa descrizione, comprese le attività che potrebbero essere attuate nell’ambito di tali azioni nel corso del periodo di programmazione.

Il programma dovrebbe rafforzare le opportunità di mobilità ai fini dell’apprendimento già esistenti, in particolare nei settori dove sono possibili i maggiori incrementi di efficienza, al fine di ampliare la portata di tali opportunità e rispondere all’ingente domanda non soddisfatta. Ciò si dovrebbe conseguire incrementando e facilitando le attività di mobilità ai fini dell’apprendimento per gli studenti dell’istruzione superiore, gli alunni, i discenti dell’istruzione degli adulti e i discenti dell’istruzione e della formazione professionale, tra cui, ad esempio, gli apprendisti e i tirocinanti, anche a fini di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione. I neolaureati e le persone che hanno ottenuto di recente una qualifica di istruzione e di formazione professionale dovrebbero poter partecipare alla mobilità ai fini dell’apprendimento. La partecipazione dei neolaureati alla mobilità ai fini dell’apprendimento dovrebbe basarsi su criteri oggettivi e si dovrebbe garantire la parità di trattamento. Le opportunità di mobilità ai fini dell’apprendimento per i giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale dovrebbero essere inoltre ampliate in modo da raggiungere un pubblico di giovani più vasto. Dovrebbe altresì essere rafforzata, in ragione del suo effetto leva, la mobilità ai fini dell’apprendimento del personale dei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Le opportunità di mobilità ai fini dell’apprendimento dovrebbero poter assumere varie forme, tra cui tirocini, apprendistati, scambi di giovani, scambi scolastici, attività didattica o partecipazione ad attività di sviluppo professionale, e dovrebbero basarsi sulle esigenze specifiche dei diversi settori. Il programma dovrebbe sostenere la qualità nella mobilità ai fini dell’apprendimento, compresa la qualità sulla base dei principi stabiliti nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 200611 e delle raccomandazioni del Consiglio del 28 giugno 201112, 20 dicembre 201213, 15 marzo 201814, 26 novembre 201815 e 24 novembre 202016.

In linea con l’obiettivo di realizzare un autentico spazio europeo dell’istruzione, il programma dovrebbe inoltre potenziare la mobilità ai fini dell’apprendimento e gli scambi e favorire la partecipazione degli studenti dell’istruzione superiore alle attività didattiche, culturali e sportive sostenendo la digitalizzazione dei processi attraverso, ad esempio, l’iniziativa riguardante la Carta europea dello studente. In tale contesto la Commissione dovrebbe sviluppare l’iniziativa riguardante la Carta europea dello studente, in particolare per gli studenti dell’istruzione superiore che partecipano al programma. L’iniziativa della Carta europea dello studente potrebbe rappresentare una tappa importante per fare della mobilità ai fini dell’apprendimento una realtà per tutti, consentendo agli istituti di istruzione superiore di inviare e accogliere a fini di scambio più studenti di istruzione superiore, continuando nel contempo a migliorare la qualità della mobilità ai fini dell’apprendimento degli studenti di istruzione superiore, e d’altro canto agevolando il loro accesso a vari servizi, come biblioteche, trasporti e alloggio, prima del loro arrivo fisico presso l’istituto di accoglienza all’estero.

Il programma dovrebbe incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell’Europa, fra l’altro sostenendo attività che contribuiscano all’educazione civica e progetti partecipativi che consentano ai giovani di essere coinvolti nella società civile e imparare a parteciparvi, sensibilizzando in merito ai valori comuni europei, compresi i diritti fondamentali, come pure alla storia e alla cultura dell’Europa, avvicinando i giovani e i responsabili delle decisioni ai livelli locale, nazionale e dell’Unione, e contribuendo al processo di integrazione europea.

Basandosi sulla valutazione e l’ulteriore sviluppo dell’iniziativa DiscoverEU, che è stata avviata come azione preparatoria nel 2018, il programma dovrebbe offrire ai giovani maggiori possibilità di scoprire tutte le destinazioni in Europa tramite esperienze di apprendimento all’estero. Ai giovani, in particolare a quelli con minori opportunità, dovrebbe essere offerta l’occasione di avere una prima breve esperienza di viaggio in Europa, da soli o in gruppo, nel quadro di un’attività di istruzione informale e non formale destinata a sviluppare il loro senso di appartenenza all’Unione e a permettere loro la scoperta della diversità linguistica e culturale di quest’ultima. I partecipanti dovrebbero essere selezionati sulla base di criteri chiari e trasparenti. Gli organismi di attuazione dovrebbero promuovere misure volte a garantire che l’iniziativa DiscoverEU sia inclusiva e geograficamente equilibrata, sia per quanto riguarda i titoli di viaggio assegnati che gli Stati membri visitati, e a sostenere attività con una forte dimensione di apprendimento. A tale riguardo, attraverso misure mirate, quali attività di sensibilizzazione, sessioni informative prima della partenza ed eventi per i giovani, il programma dovrebbe anche promuovere la scelta delle regioni periferiche e degli Stati membri meno visitati. Dovrebbero essere presi in considerazione altri mezzi di trasporto, se il trasporto ferroviario non è disponibile o è estremamente poco pratico, in particolare tenendo conto della situazione specifica della destinazione. L’iniziativa DiscoverEU dovrebbe cercare di creare collegamenti con le pertinenti iniziative locali, regionali, nazionali ed europee, quali l’azione dell’Unione dal titolo «Capitali europee della cultura», le capitali europee della gioventù, le capitali europee del volontariato e le capitali verdi europee.

L’apprendimento delle lingue contribuisce alla comprensione reciproca e alla mobilità all’interno e all’esterno dell’Unione, e le competenze linguistiche sono competenze essenziali nella vita e sul lavoro. Pertanto il programma dovrebbe potenziare l’apprendimento delle lingue, comprese, se del caso, le lingue nazionali dei segni, anche tramite un più ampio ricorso agli strumenti online, dati i vantaggi supplementari che l’e-learning può offrire per l’apprendimento linguistico in termini di accesso e flessibilità. Al tempo stesso, al fine di garantire un accesso ampio e inclusivo al programma, è importante che il multilinguismo sia un principio fondamentale nell’attuazione del programma.

Il programma dovrebbe sostenere misure che potenzino la cooperazione tra istituti e organizzazioni attive nel settore dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, riconoscendo il ruolo fondamentale degli istituti e organizzazioni per dotare le persone delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie in un mondo che cambia e per aiutare istituti e organizzazioni a realizzare adeguatamente il potenziale di innovazione, creatività e imprenditorialità, in particolare nell’ambito dell’economia digitale.

Nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017, il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a portare avanti una serie di iniziative per elevare la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione a un nuovo livello, anche favorendo l’emergere, entro il 2024, di «Università europee» composte da reti di università in tutta l’Unione, caratterizzate da un approccio dal basso verso l’alto. Nelle sue conclusioni del 28 giugno 2018 il Consiglio europeo ha invitato a incoraggiare la cooperazione tra la ricerca, l’innovazione e l’istruzione, anche mediante l’iniziativa relativa alle università europee. Il programma dovrebbe sostenere tali università europee nello sviluppo di strategie comuni a lungo termine per l’istruzione, la ricerca e l’innovazione di elevata qualità e per servire la società.

Il comunicato di Bruges del 7 dicembre 2010 su una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per il periodo 2011-2020 ha sollecitato il sostegno all’eccellenza professionale per una crescita intelligente e sostenibile. Nella comunicazione del 18 luglio 2017 intitolata «Rafforzare l’innovazione nelle regioni d’Europa: strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile» la Commissione ha fatto appello agli Stati membri per instaurare un collegamento tra istruzione e formazione professionale e sistemi di innovazione, come parte delle strategie di specializzazione intelligente a livello regionale. Il programma dovrebbe offrire i mezzi per rispondere a tali richieste e sostenere lo sviluppo di piattaforme transnazionali di centri di eccellenza professionale integrati nelle strategie locali e regionali per la crescita sostenibile, l’innovazione e la competitività. Tali centri di eccellenza dovrebbero fungere da elementi trainanti per competenze professionali di qualità in un contesto di sfide settoriali, sostenendo nel contempo i mutamenti strutturali generali e le politiche socioeconomiche nell’Unione.

Le piattaforme e gli strumenti online per la cooperazione virtuale di facile utilizzo possono svolgere un ruolo importante nel sostenere la realizzazione delle politiche in materia di istruzione, formazione e gioventù nell’Unione. Per incrementare il ricorso ad attività di cooperazione virtuale, il programma dovrebbe sostenere un uso più sistematico e coerente di piattaforme online quali eTwinning, la School Education Gateway, la Piattaforma elettronica per l’apprendimento degli adulti in Europa, il Portale europeo per i giovani e le piattaforme online per l’istruzione superiore e, se necessario, qualsiasi altra piattaforma online che possa essere creata nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù.

In linea con i pertinenti quadri e strumenti dell’Unione, il programma dovrebbe contribuire a facilitare la trasparenza e il riconoscimento delle competenze, delle abilità e delle qualifiche, e del trasferimento dei crediti o delle unità di risultati dell’apprendimento, al fine di promuovere l’assicurazione di qualità e sostenere la convalida dell’apprendimento non formale e informale, la gestione delle competenze e l’orientamento. In tale ottica, il programma dovrebbe anche assicurare sostegno ai punti di contatto e alle reti a livello nazionale e dell’Unione che facilitano gli scambi transeuropei e lo sviluppo di percorsi di apprendimento flessibili tra diversi ambiti dell’istruzione e della formazione e della gioventù e attraverso contesti formali e non formali. Il programma dovrebbe fornire sostegno anche al processo di Bologna.

Il programma dovrebbe mobilitare il potenziale di coloro che in passato hanno partecipato al programma Erasmus+ e sostenere, in particolare, le relative attività delle reti di ex partecipanti di Erasmus+, degli ambasciatori e di EuroPeers incoraggiandoli a promuovere il programma allo scopo di aumentare la partecipazione.

Al fine di assicurare la cooperazione con altri strumenti dell’Unione e il sostegno ad altre politiche dell’Unione, dovrebbero essere offerte alle persone opportunità di mobilità ai fini dell’apprendimento in vari settori di attività, quali il settore pubblico e privato, l’agricoltura e le imprese, consentendo loro di effettuare un’esperienza di apprendimento all’estero che permetta loro, in qualsiasi fase della vita, di crescere ed evolvere dal punto di vista sia personale, in particolare sviluppando una consapevolezza della propria identità europea e una comprensione della diversità culturale europea, sia professionale, anche acquisendo competenze rilevanti per il mercato del lavoro. Il programma dovrebbe costituire un punto di accesso per i piani di mobilità transnazionale dell’Unione con una forte dimensione di apprendimento, semplificando l’offerta per i beneficiari e i partecipanti a tali attività. Dovrebbe essere agevolato l’ampliamento dei progetti del programma. Dovrebbero essere adottate misure specifiche per aiutare i promotori di progetti del programma a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie con il sostegno dei fondi della politica di coesione e dei programmi relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute, media e cultura e volontariato. Dovrebbe essere possibile assegnare un marchio di eccellenza, sulla base di una serie limitata di criteri, alle proposte progettuali di qualità che non possono essere finanziate a titolo del programma a causa di vincoli di bilancio. Il marchio di eccellenza riconosce la qualità della proposta e semplifica la ricerca di finanziamenti alternativi nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo di coesione («Fondo europeo di sviluppo regionale») o del Fondo sociale europeo Plus istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo sociale europeo Plus (FSE+) («Fondo sociale europeo Plus»).

È importante promuovere l’insegnamento, l’apprendimento e la ricerca in materia di integrazione europea, comprese le sfide e opportunità future dell’Unione, e promuovere il dibattito su tali questioni con il sostegno delle azioni Jean Monnet nel settore dell’istruzione superiore e in altri ambiti dell’istruzione e della formazione, in particolare tramite la formazione dei docenti e del personale. Promuovere un senso europeo di impegno e appartenenza è particolarmente importante alla luce delle sfide che si pongono ai valori comuni su cui l’Unione è fondata e che costituiscono parte di un’identità europea comune e tenendo conto del fatto che i cittadini dimostrano un livello di partecipazione ridotto. Il programma dovrebbe continuare a contribuire allo sviluppo dell’eccellenza negli studi sull’integrazione europea. È opportuno monitorare e valutare regolarmente i progressi realizzati dalle istituzioni finanziate a titolo delle azioni Jean Monnet nell’attuazione degli obiettivi del programma. Si dovrebbero incoraggiare gli scambi fra tali istituzioni e altre istituzioni a livello nazionale o transnazionale, nel pieno rispetto della rispettiva libertà accademica.

Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi adottato ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici17 e di realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma dovrebbe contribuire all’integrazione dell’azione per il clima e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % della spesa di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici. In linea con il Green Deal europeo quale piano per la crescita sostenibile, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero rispettare il principio del «non nuocere» senza modificare il carattere fondamentale del programma. Durante l’attuazione del programma, le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate e poste in essere e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e riesame. È inoltre opportuno misurare le azioni pertinenti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici, comprese quelle intese a ridurre l’impatto ambientale del programma.

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie18. Tale dotazione finanziaria comprende un importo di 0,5 miliardi di EUR a prezzi costanti 2018, in linea con la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 16 dicembre 2020 sul rafforzamento di programmi specifici e l’adeguamento degli atti di base19.

Nell’ambito della dotazione di base per le azioni che dovranno essere gestite dalle agenzie nazionali nel settore dell’istruzione e della formazione, dovrebbe essere definita una ripartizione minima per settore delle dotazioni per i seguenti settori al fine di garantire che una massa critica di stanziamenti assicuri la realizzazione dei risultati attesi in ciascuno di tali settori: istruzione superiore, istruzione scolastica, istruzione e formazione professionale e istruzione degli adulti.

Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio20 («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi per i controlli, dell’onere amministrativo e del previsto rischio di inosservanza. Nella scelta, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Le dotazioni di bilancio per attuare le azioni gestite dalle agenzie nazionali dovrebbero essere accompagnate da un sostegno adeguato ai costi operativi delle agenzie nazionali, fornito sotto forma di commissione di gestione, al fine di garantire l’attuazione efficace e sostenibile dei compiti di gestione delegati. Nell’attuazione del programma si dovrebbero rispettare i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, quali figurano nel regolamento finanziario.

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo possono partecipare ai programmi dell’Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell’accordo sullo Spazio economico europeo21, che prevede l’attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’Ufficio europeo antifrode (OLAF) e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. La piena partecipazione dei paesi terzi al programma dovrebbe essere soggetta alle condizioni stabilite in accordi specifici che disciplinino la partecipazione di tali paesi al programma stesso. La piena partecipazione comporta inoltre l’obbligo di istituire un’agenzia nazionale e la gestione di alcune delle azioni del programma in regime di gestione indiretta. I soggetti giuridici di paesi terzi non associati al programma dovrebbero poter partecipare ad alcune delle azioni del programma, come definito nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione. Nell’attuazione del programma si potrebbero prevedere modalità specifiche per quanto riguarda la partecipazione di soggetti giuridici dei microstati europei.

In considerazione dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e in linea con la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 intitolata «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE», il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche di cui a tale articolo. Dovrebbero essere adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni, anche attraverso un sostegno finanziario, se del caso, per le azioni di mobilità ai fini dell’apprendimento. Dovrebbero essere promossi gli scambi e la cooperazione tra persone e organizzazioni di tali regioni e i paesi terzi, in particolare i loro vicini. Tali misure dovrebbero essere monitorate e valutate regolarmente.

A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio22 le persone fisiche e i soggetti stabiliti nei paesi o territori d’oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso. Nell’attuazione del programma si dovrebbe tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di tali paesi o territori. La partecipazione di tali paesi o territori al programma dovrebbe essere monitorata e valutata regolarmente.

In conformità del regolamento finanziario, la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio. I programmi di lavoro dovrebbero definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti di esecuzione secondo la procedura d’esame.

Al fine di valutare i progressi, e apportare eventuali miglioramenti nell’attuazione del programma, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia del programma. Tale valutazione intermedia dovrebbe essere accompagnata da una valutazione finale del programma 2014-2020 e dovrebbe tenere conto degli insegnamenti pertinenti tratti da tale valutazione. Oltre a valutare la performance e l’efficacia complessive del programma, è di particolare importanza che la valutazione intermedia esamini attentamente l’attuazione di nuove iniziative e delle misure di inclusione e semplificazione messe in atto. Se del caso, e sulla base della valutazione intermedia, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa per modificare il presente regolamento. La Commissione dovrebbe trasmettere tutte le valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201623, è opportuno che il programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. Pertanto, le disposizioni adottate mediante atti delegati correlati non dovrebbero comportare oneri aggiuntivi significativi per gli Stati membri. Le prescrizioni in materia di monitoraggio dovrebbero includere indicatori specifici, realistici e misurabili nel tempo che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

A livello locale, nazionale ed europeo dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma, che dovrebbero tenere conto dei principali gruppi destinatari nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport e, se del caso, di un’ampia gamma di altri gruppi destinatari, quali i servizi di orientamento professionale e per l’impiego, le organizzazioni culturali, le imprese e le fondazioni. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, se del caso, con il sostegno di altri portatori di interessi pertinenti. Inoltre, la Commissione dovrebbe collaborare regolarmente con un’ampia gamma di portatori di interessi, comprese le organizzazioni partecipanti al programma, durante tutto il ciclo di vita del programma, al fine di facilitare la condivisione di buone pratiche e dei risultati dei progetti, nonché raccogliere riscontri sul programma. Le agenzie nazionali dovrebbero essere invitate a partecipare a tale processo.

Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al vasto pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse finanziarie assegnate alla comunicazione nell’ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche alla comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui tali priorità siano correlate agli obiettivi del programma.

Al fine di garantire un’attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il programma dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di erogazione già esistenti. L’attuazione del programma dovrebbe pertanto essere affidata alla Commissione e alle agenzie nazionali. Ove possibile, e al fine di massimizzare l’efficienza, le agenzie nazionali dovrebbero essere le stesse agenzie designate per la gestione del programma 2014-2020. La portata della valutazione di conformità ex ante dovrebbe essere limitata ai requisiti nuovi e specifici del programma, salvo eccezioni giustificate, ad esempio in caso di gravi carenze o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance da parte delle agenzie nazionali interessate.

Al fine di garantire la sana gestione finanziaria e la certezza del diritto in ciascuno Stato membro o paese terzo associato al programma, ogni autorità nazionale dovrebbe designare un organismo di audit indipendente. Ove possibile, e al fine di massimizzare l’efficienza, gli organismi di audit indipendenti dovrebbero essere gli stessi designati sulla base del programma 2014-2020.

Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi che possano impedire l’accesso al programma o ostacolare il corretto funzionamento del programma. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell’Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle problematiche che generano difficoltà nell’ottenimento di visti e permessi di soggiorno.

Il sistema di rendicontazione sulla performance dovrebbe garantire una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e per la valutazione del programma, al livello appropriato di dettaglio. Tali dati dovrebbero essere comunicati alla Commissione in modo conforme alle pertinenti norme in materia di protezione dei dati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio24.

Al fine di semplificare i requisiti richiesti ai beneficiari, si dovrebbe ricorrere nella massima misura possibile a sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità ai fini dell’apprendimento nel quadro del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero tenere conto del costo della vita e delle spese di sostentamento nel paese ospitante. La Commissione e le agenzie nazionali dei paesi di partenza dovrebbero avere la possibilità di adeguare tali sovvenzioni sulla base di criteri oggettivi, in particolare per assicurare l’accesso alle persone con minori opportunità. In conformità del diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere incoraggiati a esentare tali sovvenzioni da imposte e oneri sociali; le sovvenzioni concesse a persone da soggetti giuridici pubblici o privati dovrebbero essere trattate allo stesso modo.

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio25 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9526, (Euratom, CE) n. 2185/9627 e (UE) 2017/193928 del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui le misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, l’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’OLAF ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio29. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

È necessario garantire la complementarità e la coerenza delle azioni del programma, comprese quelle che non hanno carattere transnazionale o internazionale, con le attività intraprese dagli Stati membri e con altre attività dell’Unione, in particolare quelle relative ai settori dell’istruzione, della cultura e dei media, della gioventù e della solidarietà, dell’occupazione e dell’inclusione sociale, della ricerca e dell’innovazione, dell’industria e delle imprese, della politica digitale, dell’agricoltura e dello sviluppo rurale che rivolgono un’attenzione specifica nei confronti dei giovani agricoltori, dell’ambiente e del clima, della coesione, della politica regionale, della migrazione, della sicurezza e cooperazione internazionale e dello sviluppo.

Sebbene il quadro normativo del programma 2014-2020 consentisse già agli Stati membri e alle regioni di generare sinergie nel periodo di programmazione 2014-2020 tra tale programma e altri strumenti dell’Unione, ad esempio i Fondi strutturali e d’investimento europei, che a loro volta sostengono lo sviluppo qualitativo dei sistemi dell’istruzione, della formazione e della gioventù nell’Unione, tale potenziale non è finora stato pienamente sfruttato, limitando così gli effetti sistemici dei progetti e l’impatto sulle politiche. Al fine di massimizzarne l’impatto, si dovrebbero assicurare una comunicazione e una cooperazione efficaci a livello nazionale tra gli organismi nazionali responsabili della gestione dei vari strumenti. Il programma dovrebbe consentire la cooperazione attiva con tali strumenti, in particolare per garantire che siano predisposte, se del caso, adeguate misure di sostegno finanziario a favore delle persone con minori opportunità.

Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell’Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra il programma e altri programmi dell’Unione, compresi i fondi attuati in regime di gestione concorrente. Per sfruttare al massimo tali sinergie è opportuno garantire meccanismi di facilitazione essenziali, tra cui il finanziamento cumulativo di un’azione del programma e di un altro programma dell’Unione, purché tale finanziamento cumulativo non superi i costi ammissibili totali dell’azione. A tal fine il presente regolamento dovrebbe stabilire norme appropriate, in particolare per quanto riguarda la possibilità di dichiarare in misura proporzionale lo stesso costo o la stessa spesa al programma e a un altro programma dell’Unione.

Al fine di adeguarsi, ove necessario, agli sviluppi nei settori pertinenti e di garantire un’efficace valutazione dei progressi compiuti dal programma nel conseguimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato I del presente regolamento aggiungendo la descrizione delle azioni del programma e per modificare l’allegato II del presente regolamento riguardo gli indicatori di performance del programma, nonché per completare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno garantire che il programma 2014-2020 sia chiuso correttamente, in particolare per quanto riguarda la continuazione degli accordi pluriennali per la sua gestione, come il finanziamento dell’assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal 1o gennaio 2021, l’assistenza tecnica e amministrativa, se necessario, dovrebbe garantire la gestione delle azioni non ancora portate a termine nell’ambito del programma 2014-2020 entro il 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). Nello specifico, il presente regolamento si propone di assicurare il pieno rispetto del diritto alla parità tra donne e uomini e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale, e di promuovere l’applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta. In linea con l’articolo 13 della Carta, è inoltre opportuno garantire il rispetto della libertà accademica da parte dei paesi che ricevono i finanziamenti nell’ambito del programma.

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. I livelli di sostegno finanziario nei casi in cui il contributo dell’Unione assuma la forma di somme forfettarie, costi unitari o tassi fissi dovrebbero essere riesaminati periodicamente e, ove necessario, adeguati conformemente al regolamento finanziario, tenendo conto, se del caso, del costo della vita e delle spese di sostentamento nel paese ospitante così come delle spese di viaggio. Le regole adottate sulla base dell’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, è possibile attribuire una sovvenzione per un’azione già avviata a condizione che il richiedente possa provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. A norma dell’articolo 193, paragrafo 4, del suddetto regolamento, anche nel caso di sovvenzioni di funzionamento i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione e, in tal caso, la convenzione di sovvenzione deve essere firmata entro quattro mesi dall’inizio dell’esercizio del beneficiario. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell’Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all’inizio del QFP 2021-2027 e solo in casi debitamente giustificati, l’ammissibilità delle attività e dei costi a partire dal 1o gennaio 2021, anche se tali attività sono state realizzate e tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del carattere transnazionale del programma, dell’ampiezza del volume e della portata geografica delle attività di mobilità ai fini dell’apprendimento e di cooperazione finanziate, dei suoi effetti sull’accesso alla mobilità ai fini dell’apprendimento e, più in generale, sull’integrazione dell’Unione, e della dimensione internazionale rafforzata del programma, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1288/2013 a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Al fine di garantire la continuità del sostegno nel pertinente settore e di consentire l’attuazione dall’inizio del QFP 2021-2027, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi, con effetto retroattivo, dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021 Per il Parlamento europeo Il presidente D. M. Sassoli Per il Consiglio Il presidente A. P. Zacarias