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Decisione di esecuzione (UE) 2026/815 della Commissione del 1o aprile 2026 che approva deroghe alle condizioni di ammissibilità dei prodotti per la difesa all’assistenza finanziaria all’Ucraina a norma del regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione del prestito a sostegno dell’Ucraina per il 2026 e il 20271, in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,

A norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2026/467, l’Ucraina è tenuta a elaborare una scheda per ciascuna attività, spesa o misura relativa a un prodotto per la difesa o ad altro prodotto per scopi di difesa per cui intende ricevere assistenza, al fine di sostenere le proprie capacità industriali nel settore della difesa ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) 2026/467.

La scheda deve comprendere una descrizione del prodotto per la difesa o dell’altro prodotto a scopi di difesa e informazioni sulla conformità alle condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2026/467.

L’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2026/467 stabilisce deroghe alle condizioni di ammissibilità dei prodotti per la difesa all’assistenza finanziaria all’Ucraina. La Commissione deve approvare tali deroghe mediante atti di esecuzione tenendo conto della consulenza, delle competenze e del sostegno del gruppo di esperti sulle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa e in attesa di un parere positivo del comitato di cui all’articolo 27 di tale regolamento.

Il 12 marzo 2026 l’Ucraina ha presentato alla Commissione una prima scheda (classificata a un livello equivalente a RESTREINT UE/EU RESTRICTED2) per le attività, le spese o le misure relative a prodotti per la difesa o ad altri prodotti a scopi di difesa per cui l’Ucraina intende chiedere assistenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2026/467 («scheda per i prodotti»).

Nella scheda per i prodotti l’Ucraina ha chiesto di beneficiare della deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2026/467 per quanto riguarda il costo dei componenti di prodotti urgentemente necessari all’Ucraina per rispondere alla guerra di aggressione della Russia, non originari dell’Unione, di Stati EFTA-SEE e dell’Ucraina, di cui all’articolo 13, paragrafo 4, lettera g), di tale regolamento.

A sostegno della sua richiesta, l’Ucraina ha fornito informazioni atte a dimostrare che non esiste alcun prodotto equivalente che risponda a tale necessità urgente e soddisfi le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 4, lettera g), oppure sia disponibile sulla scala necessaria e il cui termine di consegna sia commisurato all’urgenza della situazione e alle esigenze operative immediate dell’Ucraina.

Il 16 marzo 2026 la Commissione ha consultato il gruppo di esperti sulle capacità industriali nel settore della difesa dell’Ucraina, istituito sulla base dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2026/467, in merito alla deroga dell’Ucraina e ha ricevuto la sua consulenza lo stesso giorno.

Dato che l’esame della richiesta e la consulenza del gruppo di esperti hanno dimostrato che sono soddisfatte le condizioni per la deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2026/467, è opportuno approvare la deroga richiesta dall’Ucraina il 12 marzo 2026.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2026/467,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen