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Regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione del prestito a sostegno dell’Ucraina per il 2026 e il 2027

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione (UE) 2026/258 del Consiglio, del 29 gennaio 2026, che autorizza una cooperazione rafforzata ai fini dell’istituzione di un prestito per l’Ucraina1, in particolare l’articolo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un’«operazione militare speciale» in Ucraina e le forze armate russe hanno dato inizio a una guerra di aggressione non provocata e ingiustificata nei confronti dell’Ucraina. Tale guerra illegale di aggressione costituisce una palese violazione dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina nonché una violazione del divieto di uso della forza sancito dall’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, che è norma imperativa di diritto internazionale, e degli altri principi della stessa.

Dall’inizio della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, l’Unione, i suoi Stati membri e gli enti finanziari europei hanno mobilitato un sostegno senza precedenti alla resilienza economica, sociale, finanziaria e alla difesa dell’Ucraina. Tale sostegno combina il sostegno del bilancio dell’Unione, compresi l’assistenza macrofinanziaria eccezionale e il sostegno della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, integralmente o parzialmente garantito dal bilancio dell’Unione, nonché un ulteriore sostegno finanziario da parte degli Stati membri.

Nel corso del 2022 e del 2023, la decisione (UE) 2022/3133, la decisione (UE) 2022/12014, la decisione (UE) 2022/16285 e il regolamento (UE) 2022/24636 del Parlamento europeo e del Consiglio hanno collettivamente messo a disposizione dell’Ucraina 25200000000 EUR in assistenza macrofinanziaria. Tale sostegno ha costituito un importante fattore che ha contribuito alla resilienza macroeconomica e finanziaria dell’Ucraina in un momento critico.

Il regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio7 ha istituito lo strumento per l’Ucraina quale strumento a medio termine eccezionale che riunisce il sostegno bilaterale fornito dall’Unione all’Ucraina, garantendo coordinamento ed efficienza («strumento per l’Ucraina»). Per il periodo dal 2024 al 2027 lo strumento per l’Ucraina contribuisce a far fronte al fabbisogno di finanziamenti e alle esigenze di ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell’Ucraina, sostenendo nel contempo gli sforzi di riforma del paese nel suo percorso verso l’adesione all’Unione.

Il regolamento (UE) 2024/2773 del Parlamento europeo e del Consiglio8 ha istituito il meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina, che fornisce al paese un’assistenza macrofinanziaria eccezionale. Tale assistenza ha costituito il contributo dell’Unione nell’ambito dell’iniziativa del G7 sui prestiti per l’accelerazione delle entrate straordinarie a favore dell’Ucraina («prestiti ERA»), che ha collettivamente aiutato il paese a colmare il suo deficit di finanziamento per il 2025.

La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina ha causato danni enormi nel paese, con i costi per la ripresa e la ricostruzione stimati a 506000000000 EUR al 31 dicembre 2024. L’Ucraina ha inoltre perso l’accesso ai mercati finanziari internazionali e ha registrato un calo significativo delle entrate pubbliche, mentre la spesa pubblica è notevolmente aumentata. In tale contesto è possibile prevedere che nei prossimi anni l’Ucraina avrà un fabbisogno di finanziamenti considerevole.

Il 9 settembre 2025 l’Ucraina ha presentato al Fondo monetario internazionale (FMI) la richiesta ufficiale per un nuovo programma inteso a soddisfare il fabbisogno di finanziamenti supplementari dal 2026 al 2029. Tale programma, che farebbe seguito all’efficace attuazione del programma dell’FMI esistente, ai sensi del quale l’Ucraina ha completato otto valutazioni, tiene conto del protrarsi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. La capacità dell’FMI di portare avanti il nuovo programma è subordinata al ricevimento di sufficienti garanzie finanziarie da parte di altri partner, compresa l’Unione.

Nonostante gli sforzi attualmente profusi su scala internazionale per mediare una risoluzione pacifica del conflitto, il protrarsi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina ha causato danni significativi alle infrastrutture critiche di difesa, civili ed energetiche dell’Ucraina, rendendo necessaria la mobilitazione di ingenti risorse aggiuntive per soddisfare l’immediato fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina.

La guerra di aggressione della Russia nei confronti Ucraina rappresenta una minaccia geopolitica strategica per l’Unione nel suo insieme e impone agli Stati membri di rimanere forti e uniti. È pertanto essenziale che il sostegno dell’Unione sia mobilitato rapidamente e possa applicarsi in modo flessibile all’assistenza immediata e alla riabilitazione a breve termine in vista della futura ricostruzione.

In linea con gli articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti – adottati nel 2001 dalla commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite in occasione della sua cinquantatreesima sessione, e di cui l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha preso atto nella risoluzione 56/83 – e con il diritto internazionale consuetudinario, la Russia, in quanto Stato responsabile, ha l’obbligo di risarcire integralmente il pregiudizio causato dalla sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina.

La decisione (PESC) 2022/335 del Consiglio9 e il regolamento (UE) 2022/334 del Consiglio10 vietano operazioni relative alla gestione di riserve e attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia. Nelle sue conclusioni del 27 giugno 2024, del 17 ottobre 2024 e del 19 dicembre 2024 il Consiglio europeo ha inoltre dichiarato che, fatto salvo il diritto dell’Unione, i beni della Russia dovrebbero rimanere bloccati fino a quando la Russia non avrà cessato la sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina e non l’avrà risarcita per i danni causati da tale guerra.

Inoltre, il regolamento (UE) 2025/2600 del Consiglio11 proibisce il trasferimento temporaneo di attività o riserve della Banca centrale di Russia, fino a quando la Russia non cessi la guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina e non fornisca all’Ucraina riparazioni nella misura necessaria a consentire la ricostruzione senza conseguenze economiche e finanziarie negative per l’Unione, e fino a quando le azioni della Russia nel contesto della guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina non abbiano oggettivamente cessato di comportare un forte rischio di gravi difficoltà per l’economia dell’Unione e dei suoi Stati membri.

Nelle conclusioni del 18 dicembre 2025, il Consiglio europeo ha convenuto di fornire all’Ucraina un prestito di 90000000000 EUR per gli anni 2026 e 2027 sulla base di un prestito dell’Unione sui mercati dei capitali coperto dal margine di manovra del bilancio dell’Unione. Le conclusioni del Consiglio europeo hanno inoltre fatto presente che, nel quadro di una cooperazione rafforzata a norma dell’articolo 20 del trattato sull’Unione europea (TUE), qualsiasi mobilitazione di risorse del bilancio dell’Unione come garanzia per tale prestito non inciderà sugli obblighi finanziari di Repubblica ceca, Ungheria e Slovacchia. Lo stesso giorno, 25 Stati membri hanno convenuto che il prestito debba essere rimborsato dall’Ucraina solo quando il paese avrà ricevuto le riparazioni. Fino ad allora le attività della Banca centrale di Russia dovrebbero rimanere bloccate e l’Unione dovrebbe riservarsi il diritto di utilizzarle per rimborsare il prestito, nel pieno rispetto del diritto dell’Unione e internazionale. Tali Stati membri hanno sottolineato l’importanza dei punti seguenti in relazione al prestito: il rafforzamento delle industrie della difesa europea e ucraina; il proseguimento della difesa dello Stato di diritto da parte dell’Ucraina, compresa la lotta alla corruzione; e il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e gli interessi di tutti gli Stati membri in materia di sicurezza e di difesa.

Il 29 gennaio 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2026/258, che autorizza una cooperazione rafforzata tra Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia e Svezia ai fini dell’istituzione di un prestito per l’Ucraina.

Considerando la posizione finanziaria dell’Ucraina e la necessità cruciale che la stessa disponga delle risorse per contrastare l’aggressione russa e, ove possibile, procedere alla ricostruzione, è opportuno che l’Unione fornisca un sostegno aggiuntivo per far fronte all’urgente fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina e agevolare l’attuazione del programma dell’FMI. A tal fine è opportuno istituire uno strumento inteso a fornire all’Ucraina nel 2026 e nel 2027 un sostegno dell’Unione sotto forma di un prestito che sarà rimborsato tramite le riparazioni dovute dalla Russia («prestito a sostegno dell’Ucraina»).

Il prestito a sostegno dell’Ucraina dovrebbe fornire all’Ucraina assistenza finanziaria in modo prevedibile, continuo, ordinato, flessibile e tempestivo, onde aiutarla a soddisfare il suo fabbisogno di finanziamenti e a rispondere alle sue esigenze sul piano della difesa, in particolare se derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Nello specifico, il prestito a sostegno dell’Ucraina dovrebbe sostenere la stabilità macrofinanziaria in Ucraina, agevolarne il finanziamento esterno e sostenerne le capacità industriali nel settore della difesa attraverso la cooperazione economica, finanziaria e tecnica, contribuendo in tal modo a conferire all’Ucraina un vantaggio militare qualitativo.

Il prestito a sostegno dell’Ucraina dovrebbe, alle condizioni stabilite, fornire all’Ucraina un sostegno sotto forma di prestito fino a 90000000000 EUR. Alla luce del principio della sana gestione finanziaria, il prestito a sostegno dell’Ucraina dovrebbe essere messo a disposizione dalla Commissione all’Ucraina a rate, erogabili in una o più frazioni.

Il sostegno nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina dovrebbe essere subordinato al prerequisito che l’Ucraina continui a sostenere e rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. La difesa e il rispetto dello Stato di diritto dovrebbero comprendere la lotta alla corruzione.

L’assistenza finanziaria ed economica disponibile nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina dovrebbe essere resa accessibile all’Ucraina in linea con il suo fabbisogno di finanziamenti. A tal fine il paese presenterà una strategia di finanziamento dell’Ucraina sul suo fabbisogno di finanziamenti e sulle relative fonti. Tale strategia dovrebbe contenere le principali informazioni sul bilancio e sulla situazione finanziaria ed economica dell’Ucraina, nonché sul sostegno che il paese riceve dalla comunità internazionale.

La Commissione dovrebbe valutare la strategia di finanziamento dell’Ucraina senza indebito ritardo e in stretta cooperazione con il paese. Considerando la portata significativa del fabbisogno dell’Ucraina sia in termini di assistenza di bilancio che di assistenza alle capacità industriali nel settore della difesa, come pure i vincoli cui sono soggetti alcuni partner esterni nell’erogazione del proprio sostegno, è opportuno stabilire una ripartizione indicativa del prestito a sostegno dell’Ucraina tra le due tipologie di fabbisogno finanziario. Pur assicurando che sia soddisfatto il fabbisogno finanziario dell’Ucraina, quale calcolato dall’FMI per il 2026, la ripartizione dovrebbe essere indicativa per tenere conto dell’impatto che l’evoluzione delle circostanze potrebbe avere sul fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina e per garantire che tale fabbisogno continui a essere soddisfatto in modo prevedibile, continuo, ordinato, flessibile e tempestivo. Nel valutare la strategia di finanziamento dell’Ucraina, la Commissione dovrebbe considerare la coerenza tra il fabbisogno di finanziamenti esterni previsto e tale ripartizione indicativa.

Data l’importanza degli effetti finanziari delle misure imposte, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione. Il Consiglio dovrebbe approvare la valutazione della strategia di finanziamento dell’Ucraina mediante una decisione di esecuzione, che dovrebbe cercare di adottare senza indebito ritardo. Tale decisione di esecuzione dovrebbe determinare l’importo dell’assistenza da mettere a disposizione dell’Ucraina per contribuire all’attuazione della strategia di finanziamento del paese, compresi l’importo per l’assistenza di bilancio e l’importo a sostegno delle capacità industriali del paese nel settore della difesa.

L’assistenza finanziaria ed economica sotto forma di assistenza di bilancio dovrebbe essere messa a disposizione dell’Ucraina per aiutarla a soddisfare il suo fabbisogno di finanziamenti. L’assistenza finanziaria ed economica a norma del presente regolamento dovrebbe fornire un importante contributo alla ripresa economica, alla crescita e alla prosperità a lungo termine dell’Ucraina successivamente alla guerra, aspetti che rivestiranno un ruolo importante in un futuro accordo di pace. Per rispondere a tale fabbisogno con la giusta flessibilità, è opportuno utilizzare diverse modalità di erogazione e consentire che il sostegno possa essere fornito attraverso l’assistenza macrofinanziaria e un prestito da attuare a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/792.

Lo strumento per l’Ucraina è uno strumento a medio termine teso a sostenere la ripresa e la ricostruzione dell’Ucraina, la sua graduale integrazione nel mercato interno come anche, tra l’altro, l’adozione e l’attuazione delle riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie per fare propri i valori dell’Unione e allinearsi progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell’Unione («acquis») in vista della futura adesione, contribuendo in tal modo alla stabilità, alla sicurezza, alla pace, alla prosperità e alla sostenibilità reciproche. È pertanto opportuno prevedere che gli importi a titolo del prestito a sostegno dell’Ucraina siano utilizzati attraverso lo strumento per l’Ucraina. Il capo III del regolamento (UE) 2024/792 prevede finanziamenti a favore del paese da erogare previo conseguimento soddisfacente delle condizioni previste dal piano per l’Ucraina, che delinea il programma di riforme e investimenti del paese. Il piano per l’Ucraina dovrebbe essere aggiornato per tenere conto di tali importi aggiuntivi, comprese le misure volte a rafforzare lo Stato di diritto e la lotta alla corruzione.

L’assistenza macrofinanziaria dovrebbe essere collegata a condizioni inerenti alle politiche da definire in un protocollo d’intesa. Il protocollo d’intesa dovrebbe includere impegni di riforma solidi e ambiziosi da parte dell’Ucraina, compresi quelli volti a rafforzare la mobilitazione delle entrate per sostenere il fabbisogno di finanziamento dell’Ucraina e affrontare le cause profonde della corruzione nelle finanze pubbliche, anche migliorando la sostenibilità e la qualità della spesa pubblica nonché l’efficienza, la trasparenza e la responsabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche. Tale assistenza macrofinanziaria dovrebbe poter essere utilizzata dall’Ucraina per contribuire al finanziamento di compensazioni, sotto forma di riparazioni, per le persone che hanno subito danni a causa delle azioni illegali della Russia, anche attraverso la commissione per le richieste di risarcimento dell’Ucraina istituita sotto l’egida del Consiglio d’Europa. La decisione di esecuzione del Consiglio che approva la valutazione della strategia di finanziamento dell’Ucraina dovrebbe stabilire il numero massimo e il valore indicativo delle rate dell’assistenza macrofinanziaria. Alla luce del principio della sana gestione finanziaria, e al fine di agevolare la gestione della liquidità da parte delle autorità ucraine e garantire la prevedibilità, è opportuno che tale assistenza di bilancio sia erogata, in linea di principio, in un massimo di quattro rate.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni per l’assistenza macrofinanziaria con le autorità ucraine sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti («comitato») conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio12. Considerato l’impatto potenzialmente rilevante dell’assistenza, è opportuno far ricorso alla procedura d’esame specificata nel regolamento (UE) n. 182/2011. In considerazione dell’importo del prestito a sostegno dell’Ucraina, si dovrebbe far ricorso alla procedura d’esame per l’adozione del protocollo d’intesa e per qualsiasi riduzione o cancellazione di tale prestito.

Il prestito a sostegno dell’Ucraina dovrebbe fornire assistenza finanziaria ed economica all’Ucraina in quanto paese in guerra, la cui stabilità finanziaria è intrinsecamente legata e subordinata alla sua capacità di difendersi dall’aggressione della Russia. Questo spiega perché un importo specifico dell’assistenza finanziaria ed economica all’Ucraina sarà utilizzato per migliorare la capacità del paese di far fronte al fabbisogno di bilancio connesso al rafforzamento delle capacità militari e di difesa, contribuendo in tal modo a conferire all’Ucraina un vantaggio militare qualitativo. Tale assistenza finanziaria ed economica dovrebbe mirare a consentire all’Ucraina di effettuare cospicui e urgenti investimenti pubblici a favore dell’industria ucraina della difesa e a facilitare la sua integrazione nell’industria europea della difesa, in risposta e in seguito all’attuale situazione di crisi. Tale assistenza finanziaria ed economica dovrebbe contribuire in particolare alla ricostruzione, alla ripresa e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa ucraina, nell’intento di aumentarne la prontezza industriale nel settore della difesa, tenendo conto della sua futura e graduale integrazione nella base industriale e tecnologica di difesa europea e sostenendo la disponibilità tempestiva di prodotti per la difesa e altri prodotti a scopi di difesa, attraverso la cooperazione tra Unione e Ucraina.

L’assistenza finanziaria ed economica a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa dovrebbe essere messa a disposizione per attività, spese e misure relative ai prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa che soddisfano determinati criteri di ammissibilità. Al fine di rafforzare con urgenza la base industriale e tecnologica di difesa ucraina in modo efficiente e autonomo, tali criteri di ammissibilità dovrebbero essere strutturati in modo da orientare le attività, le spese e le misure a sostegno delle capacità industriali di difesa dell’Ucraina verso la ricostruzione, la ripresa e la modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa ucraina, tenendo conto della sua graduale e futura integrazione nella base industriale e tecnologica di difesa europea. In tale contesto, nel verificare se i fabbricanti siano o meno controllati da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi, per «controllo» si dovrebbe intendere la capacità di esercitare un’influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi.

Affinché l’Ucraina possa utilizzare l’assistenza finanziaria ed economica nel modo più adatto alle circostanze, è opportuno consentirle di impiegare i fondi a sostegno delle sue capacità industriali nel settore della difesa con metodi di attuazione diversi che rispecchino la diversità delle esigenze. I fondi possono altresì contribuire allo strumento di sostegno per l’Ucraina istituito dal regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio13, al quadro di investimenti per l’Ucraina istituito dal regolamento (UE) 2024/792 per i beni a duplice uso o ad altri programmi dell’Unione. I fondi dovrebbero inoltre consentire all’Ucraina di attuare un intervento massiccio sulla domanda di prodotti per la difesa; ciò creerebbe condizioni adeguate per incentivare ingenti investimenti nell’incremento della capacità di produzione e nello sviluppo di nuovi prodotti. A tal fine l’Ucraina dovrebbe poter utilizzare i fondi per avviare, mediante appalti nell’ambito dello strumento di azione per la sicurezza dell’Europa («strumento SAFE») istituito dal regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio14 o, previa approvazione, secondo altri metodi di attuazione, operazioni di approvvigionamento massiccio di prodotti per la difesa fabbricati dalla base industriale e tecnologica di difesa ucraina e dalla base industriale e tecnologica di difesa europea.

Dovrebbero essere prescritte condizioni supplementari per quanto concerne determinati prodotti per la difesa le cui tecnologie sottostanti non sono ampiamente disponibili nell’Unione e che possono essere difficili da sostituire su larga scala, quali i sistemi per la difesa aerea e missilistica e gli abilitanti strategici, allo scopo di garantire la libertà delle forze armate dell’Ucraina in relazione a tali prodotti, evitando che siano soggette a limitazioni imposte da paesi terzi. Pertanto, per quanto riguarda tali prodotti per la difesa, i fabbricanti dovrebbero avere la capacità di decidere, senza restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi, in merito alla definizione, all’adattamento e all’evoluzione della progettazione del prodotto per la difesa acquisito, compresa l’autorità giuridica di sostituire o smontare i componenti soggetti a restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi.

Al fine di garantire l’agevole attuazione del presente regolamento in combinato disposto con lo strumento SAFE, è opportuno applicare condizioni di ammissibilità analoghe. Lo strumento SAFE sostiene gli appalti di prodotti per la difesa individuati nel regolamento (UE) 2025/1106. L’elenco dei prodotti appartenenti alle categorie 1 e 2 è stato approvato dal Consiglio e si è dimostrato sufficientemente completo da consentire il sostegno agli appalti di prodotti necessari agli Stati membri, comprese le piattaforme aeree. Data la situazione in costante evoluzione sul campo di battaglia, è essenziale evitare che l’esistenza di un elenco di prodotti che possono essere oggetto di sostegno impedisca all’Ucraina di ottenere l’assistenza di cui ha bisogno. Considerando che si tratta di un paese in guerra e che la sua capacità di difendere il territorio potrebbe dipendere dalla disponibilità di un determinato prodotto in tempi decisamente brevi, l’Ucraina dovrebbe poter acquistare prodotti che non soddisfano tali condizioni di ammissibilità qualora non sia possibile acquistare prodotti equivalenti mediante procedure d’appalto oppure qualora vi sia urgente necessità della consegna di un prodotto. Possono essere compresi, tra l’altro, sistemi di difesa aerea e missilistica, tra cui gli intercettori, nonché munizioni e pezzi di ricambio per aeromobili da combattimento, come pure capacità di attacco in profondità. Per eventuali deroghe, i tempi di consegna del prodotto dovrebbero essere commisurati all’urgenza della situazione e alle esigenze operative immediate dell’Ucraina. A tal fine, l’Ucraina dovrebbe fornire alla Commissione le informazioni ragionevolmente a sua disposizione per dimostrare la necessità di una deroga in quanto, mentre la guerra è in corso e le esigenze dell’Ucraina sono quindi urgenti, l’Ucraina non dovrebbe essere tenuta a svolgere ampie ricerche di mercato. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni per l’assistenza macrofinanziaria con le autorità ucraine sotto la supervisione del comitato conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. Considerato l’impatto potenzialmente rilevante dell’assistenza, è opportuno far ricorso alla procedura d’esame specificata nel regolamento (UE) n. 182/2011. A causa della situazione eccezionale causata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e della necessità di disporre tempestivamente di prodotti per la difesa, è opportuno che i casi debitamente giustificati di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011 siano invocati per consentire al comitato di esprimere un parere entro un termine che il presidente del comitato può fissare in funzione dell’urgenza della questione. Se necessario, si dovrebbe ricorrere alla procedura scritta di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del citato regolamento.

Per consentire a paesi terzi di contribuire all’assistenza all’Ucraina salvaguardando nel contempo gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e degli Stati membri e tenendo conto degli accordi esistenti nell’ambito dello strumento SAFE, è opportuno prevedere la possibilità di estendere i criteri di ammissibilità a paesi terzi diversi dall’Ucraina e dagli Stati EFTA-SEE che non ledono gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, purché tali paesi terzi abbiano concluso un accordo con l’Unione in conformità dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2025/1106 o, qualora non abbiano concluso un tale accordo, purché tali paesi abbiano stipulato un partenariato in materia di sicurezza e difesa con l’Unione, prestino un sostegno finanziario e militare significativo all’Ucraina e forniscano un contributo finanziario equo e proporzionato, nel rispetto del principio secondo cui qualsiasi accordo con un paese terzo deve basarsi su un equilibrio tra diritti e obblighi e un paese terzo non dovrebbe avere gli stessi diritti né godere degli stessi benefici di uno Stato membro partecipante. Tale possibilità, pertanto, dovrebbe essere limitata a prodotti per la difesa specifici, tenendo conto delle esigenze operative immediate dell’Ucraina, concentrandosi in particolare su sistemi di difesa aerea e missilistica, munizioni e missili, droni e relativi sistemi antidrone, sistemi di artiglieria, comprese capacità di attacco in profondità di precisione, abilitanti strategici quali, tra gli altri, il trasporto aereo strategico, il rifornimento in volo, i sistemi C4ISTAR nonché le risorse e i servizi spaziali.

Per quanto riguarda i paesi terzi che hanno concluso un accordo con l’Unione conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) 2025/1106, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) al fine di integrare il presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201615. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Data l’importanza degli effetti finanziari delle misure imposte e al fine di garantire la coerenza tra i diversi settori dell’azione esterna dell’Unione, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione relativa alla possibilità di estendere le norme di ammissibilità a paesi terzi che non abbiano concluso un accordo con l’Unione in conformità dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2025/1106. Il Consiglio dovrebbe agire mediante una decisione di esecuzione, che dovrebbe cercare di adottare senza indebito ritardo. Tale decisione di esecuzione dovrebbe determinare, per ciascun paese terzo, quali prodotti per la difesa debbano essere resi accessibili all’Ucraina, tenendo conto dell’importo del contributo finanziario da parte del paese terzo in questione e del livello di sostegno finanziario e militare all’Ucraina.

Il presente regolamento fa salvo il diritto internazionale applicabile che vieta l’uso, lo sviluppo o la produzione di determinati prodotti e tecnologie per la difesa.

L’attuazione dell’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa dovrebbe avvenire in linea con i principi di sana gestione finanziaria che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell’Unione a norma dell’articolo 223, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio16. I requisiti specifici al riguardo potrebbero essere oggetto di un accordo da sottoscrivere tra la Commissione e l’Ucraina. Inoltre l’Ucraina, ai fini della gestione dell’assistenza finanziaria ed economica ricevuta a sostegno delle sue capacità industriali nel settore della difesa, dovrebbe aprire un conto unico attraverso cui gestire tale assistenza, e la Commissione dovrebbe poter monitorare tale conto.

Per favorire l’attuazione dell’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa, la Commissione dovrebbe istituire il gruppo di esperti sulle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa. Tale gruppo di esperti dovrebbe prestare consulenza alla Commissione su questioni riguardanti l’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa.

La Commissione dovrebbe monitorare l’attuazione dell’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa, compresa in particolare la consegna dei prodotti. A tal fine si dovrebbero stabilire varie modalità di monitoraggio che rispecchino i diversi metodi di attuazione.

La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17 riguarda, tra l’altro, l’istituzione di un quadro legislativo adeguato in merito al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti che soddisfi i requisiti di sicurezza degli Stati membri e gli obblighi derivanti dal TFUE. A tal fine, la direttiva 2009/81/CE provvede, in particolare, a far fronte alle situazioni di crisi, prevedendo in particolare disposizioni specifiche applicabili in casi di urgenza risultanti da situazioni di crisi, come la riduzione dei termini per la ricezione delle offerte e la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Tuttavia, in alcuni casi di urgenza, tali norme potrebbero essere insufficienti, specie quando l’urgenza risultante da situazioni di crisi può essere affrontata solo coinvolgendo l’Ucraina e almeno uno Stato membro partecipante in un appalto comune. Spesso, in questi casi, l’unica soluzione per garantire gli interessi di sicurezza di quei paesi è estendere la partecipazione a un accordo o contratto quadro, già in vigore in uno Stato membro partecipante, anche alle amministrazioni aggiudicatrici dell’Ucraina, anche nel caso in cui l’Ucraina non ne fosse inizialmente parte e anche se tale possibilità non era stata prevista nell’accordo o contratto quadro originario. Poiché tali possibilità non sono previste dalla direttiva 2009/81/CE al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, quest’ultimo prevede la possibilità di integrare tale direttiva o di derogarvi nell’attuale situazione di crisi derivante dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, a patto che si ottenga il consenso dell’impresa che ha concluso l’accordo o il contratto quadro. Rispetto alle quantità supplementari per l’Ucraina, le amministrazioni aggiudicatrici ucraine dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni dell’amministrazione aggiudicatrice iniziale che ha concluso l’accordo o contratto quadro originario. È inoltre opportuno adottare adeguate misure di trasparenza per garantire che tutte le parti potenzialmente interessate siano informate.

Lo strumento SAFE fornisce assistenza finanziaria agli Stati membri mettendoli in condizione di effettuare cospicui investimenti pubblici urgenti a sostegno dell’industria europea della difesa, in risposta alla situazione di crisi derivante dal notevole deterioramento del contesto di sicurezza dell’Unione. Avvalendosi di tale strumento, l’Unione ha iniziato a sostenere gli Stati membri affinché possano effettuare ordini rapidamente, incentivando il settore industriale della difesa a investire, nel brevissimo termine, nel potenziamento delle capacità di produzione per essere in grado di soddisfare le esigenze degli Stati membri entro il 2030. Il presente regolamento dovrebbe facilitare anche l’effettuazione di ordini da parte dell’Ucraina presso la base industriale e tecnologica di difesa europea al fine di sostenere la cooperazione tra questa e la base industriale e tecnologica di difesa ucraina. Una domanda così straordinariamente elevata di un’ampia gamma di prodotti per la difesa comporta il rischio imminente di gravi ripercussioni negative sul corretto funzionamento del mercato interno. Per affrontare tale rischio e in considerazione dell’obiettivo del presente regolamento, tenuto conto della situazione specifica dell’Ucraina, potrebbero rivelarsi indispensabili misure di definizione delle priorità a livello dell’Unione volte ad assicurare la disponibilità dei prodotti per la difesa interessati, allo scopo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa e delle relative catene di approvvigionamento. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe poter utilizzare, su richiesta di uno Stato membro partecipante, richieste classificate come prioritarie per agevolare l’approvvigionamento di prodotti per la difesa al fine di conseguire l’obiettivo del presente regolamento.

Le richieste classificate come prioritarie dovrebbero consistere in richieste che la Commissione, su iniziativa di uno Stato membro partecipante, rivolge agli operatori economici pertinenti stabiliti nell’Unione affinché accettino gli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi o attribuiscano loro la priorità. Tali richieste classificate come prioritarie, da utilizzare solo se necessarie e proporzionate per garantire che le catene di approvvigionamento della difesa possano operare normalmente, dovrebbero essere intese a sostenere l’Ucraina che si trova ad affrontare gravi difficoltà nell’effettuare un ordine o nell’eseguire un contratto per l’approvvigionamento di prodotti per la difesa. Gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di rifiutare di essere soggetti a una richiesta classificata come prioritaria. Una richiesta classificata come prioritaria dovrebbe basarsi su dati oggettivi, fattuali, misurabili e comprovati. Dovrebbe tener conto degli interessi legittimi delle imprese, come pure dei costi e degli sforzi necessari per apportare qualsiasi modifica alla sequenza di produzione. Una volta accettata, l’obbligo di eseguire la richiesta classificata come prioritaria dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di esecuzione previsto dal diritto pubblico o privato. Alla luce dell’importanza di garantire l’approvvigionamento di prodotti per la difesa, indispensabili per il corretto funzionamento del mercato interno e delle relative catene di approvvigionamento, il rispetto dell’obbligo di eseguire una richiesta classificata come prioritaria non dovrebbe comportare responsabilità verso terzi per i danni che potrebbero derivare da una violazione degli obblighi contrattuali disciplinati dal diritto di uno Stato membro, nella misura in cui la violazione degli obblighi contrattuali si è resa necessaria per rispettare l’attribuzione di priorità imposta. Se l’operatore economico ha espressamente accettato una richiesta classificata come prioritaria e la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a seguito dell’accettazione, l’operatore economico dovrebbe rispettare tutte le condizioni previste da tale atto di esecuzione. Il mancato rispetto da parte dell’operatore economico delle condizioni stabilite nell’atto di esecuzione dovrebbe comportare la perdita del beneficio di esenzione dalla responsabilità contrattuale. Se il mancato rispetto è intenzionale o imputabile a negligenza grave, la Commissione dovrebbe poter imporre all’operatore economico interessato un’ammenda, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Poiché dovrebbero essere resi disponibili importi specifici per l’assistenza di bilancio e l’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa, è opportuno garantire coerenza e complementarità nell’attuazione di entrambe.

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatto salvo il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.

Il presente regolamento non si applica agli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata. In tale contesto, è opportuno ricordare che la mancata partecipazione di alcuni Stati membri alla cooperazione rafforzata non li esonera dall’obbligo di garantire la piena applicazione dell’articolo 325 TFUE e dell’acquis dell’Unione volto a garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, compresi il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio18, il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio19, la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio20, il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e, se del caso, il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio21. Tali Stati membri e le entità economiche soggette alla loro giurisdizione dovrebbero pertanto collaborare pienamente con la Corte dei conti, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Commissione e, se del caso, la Procura europea («EPPO») nell’esercizio delle loro competenze.

L’accordo di prestito a sostegno dell’Ucraina da concludere tra la Commissione e le autorità ucraine dovrebbe contenere disposizioni in linea con i diritti, le responsabilità e gli obblighi previsti dall’accordo quadro nell’ambito dello strumento per l’Ucraina di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/792 firmato tra l’Unione e l’Ucraina, entrato in vigore il 20 giugno 2024. Tali disposizioni assicureranno una tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione connessi al prestito a sostegno dell’Ucraina, con la definizione di misure appropriate in materia di prevenzione e lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all’assistenza. Inoltre, in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l’accordo di prestito a sostegno dell’Ucraina concederà i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, alla Corte dei conti e, se del caso, all’EPPO, anche da parte dei terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione durante e dopo il periodo di disponibilità del prestito a sostegno dell’Ucraina. L’Ucraina dovrebbe inoltre segnalare alla Commissione le irregolarità relative all’utilizzo dei fondi, in linea con le procedure previste dall’accordo quadro nell’ambito dello strumento per l’Ucraina.

Data la difficile situazione dell’Ucraina causata dalla guerra di aggressione della Russia nei suoi confronti e per sostenere l’Ucraina nel suo percorso di stabilità a lungo termine, è opportuno che l’Unione eroghi il prestito a sostegno dell’Ucraina come prestito con diritto di rivalsa limitato, destinato a diventare esigibile quando l’Ucraina riceverà dalla Russia contanti o attività non monetarie come riparazioni di guerra, indennizzi o qualsiasi liquidazione finanziaria, ad eccezione del territorio.

Lo svincolo dei fondi nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina dovrebbe essere subordinato alla valutazione positiva da parte della Commissione di una richiesta di fondi presentata dall’Ucraina. Per quanto riguarda l’assistenza macrofinanziaria, la valutazione delle condizioni non dovrebbe pregiudicare la valutazione del rispetto delle condizioni nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. Per quanto concerne l’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa, lo svincolo dei fondi dovrebbe essere collegato a contratti o accordi per attività, spese e misure a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa in relazione a prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa.

Il presente regolamento dovrebbe stabilire opportune disposizioni per il finanziamento del prestito a sostegno dell’Ucraina.

Per quanto riguarda il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina, è opportuno organizzare il sostegno finanziario nel quadro della strategia di finanziamento diversificata di cui all’articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

In linea con il fermo sostegno formulato da 25 capi di Stato e di governo a margine del Consiglio europeo del 18 dicembre 2025, il prestito a sostegno dell’Ucraina dovrebbe essere rimborsato dall’Ucraina una volta ricevute le riparazioni dalla Russia e l’Unione si riserva il diritto di utilizzare i beni russi bloccati nell’Unione per rimborsare il prestito, nel pieno rispetto del diritto dell’Unione e internazionale.

In deroga all’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio22, la responsabilità finanziaria derivante dai prestiti a norma del presente regolamento non dovrebbe essere sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne istituita dal tale regolamento. Il sostegno sotto forma di prestiti nell’ambito del presente regolamento dovrebbe costituire assistenza finanziaria ai sensi dell’articolo 223, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. In considerazione dei rischi finanziari e della presenza di garanzie, non dovrebbe essere costituita alcuna copertura per il sostegno sotto forma di prestiti a norma del presente regolamento, che si propone di garantire al di sopra dei massimali e, in deroga all’articolo 214, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, non dovrebbe essere fissato alcun tasso di copertura.

Data la situazione dell’Ucraina, causata dalla guerra di aggressione della Russia nei suoi confronti, e per sostenere il paese nel suo percorso di stabilità a lungo termine, è opportuno derogare all’articolo 223, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 per consentire all’Unione di concedere una sovvenzione per gli oneri finanziari al fine di coprire costi che sarebbero altrimenti sostenuti dall’Ucraina. Tali costi comprendono i costi del servizio del prestito (costi di finanziamento e costi di gestione della liquidità) e i relativi costi amministrativi. La sovvenzione per gli oneri finanziari da concedere dovrebbe garantire l’efficacia del sostegno nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina ai sensi dell’articolo 223, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare per evitare ulteriori pressioni sulle finanze pubbliche dell’Ucraina.

In conformità dell’articolo 332 TFUE, le spese derivanti dall’attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, dovrebbero essere a carico degli Stati membri partecipanti. A tal fine, gli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata dovrebbero avere diritto a una rettifica in conformità dell’articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio23 in relazione a qualsiasi spesa operativa sostenuta dal bilancio dell’Unione, compresi in particolare i costi del servizio del prestito, nonché l’attivazione della garanzia. I costi amministrativi che le istituzioni devono sostenere per l’attuazione della cooperazione rafforzata dovrebbero essere a carico del bilancio dell’Unione senza alcuna rettifica per gli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata.

Il sostegno dell’Unione all’Ucraina a norma del presente regolamento dovrebbe essere gestito dalla Commissione.

L’assistenza all’Ucraina nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina dovrebbe essere aggiuntiva e complementare al sostegno dell’Unione erogato nell’ambito dello strumento per l’Ucraina. Ove possibile, la Commissione dovrebbe cercare di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e di rendicontazione a carico dell’Ucraina.

La Commissione dovrebbe tenere debitamente conto della decisione 2010/427/UE del Consiglio24 e, se del caso, del ruolo del servizio europeo per l’azione esterna.

La commissione competente del Parlamento europeo dovrebbe poter invitare la Commissione a discutere, nell’ambito del dialogo sul prestito a sostegno dell’Ucraina, delle questioni relative all’attuazione del presente regolamento. La Commissione dovrebbe tenere conto degli elementi derivanti dalle opinioni espresse attraverso il dialogo sul prestito a sostegno dell’Ucraina, comprese le risoluzioni del Parlamento europeo, se previste.

Per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l’attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all’assistenza dell’Unione all’Ucraina a norma del presente regolamento e fornire loro i documenti pertinenti.

Per assicurare la continuità in termini di efficacia delle disposizioni stabilite dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe riesaminarne periodicamente l’adeguatezza e riferire in merito al Parlamento europeo e al Consiglio, garantendo in tal modo trasparenza e rendicontabilità.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia fornire assistenza finanziaria ed economica all’Ucraina per il 2026 e il 2027 in modo prevedibile, continuo, ordinato, flessibile e tempestivo al fine di aiutare l’Ucraina a coprire il fabbisogno di finanziamenti dovuto alla guerra di aggressione della Russia nei suoi confronti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Considerata l’urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dalla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, si ritiene opportuno invocare l’eccezione al periodo di otto settimane prevista all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

Alla luce della situazione in Ucraina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento attua una cooperazione rafforzata sull’istituzione di uno strumento per fornire per il 2026 e il 2027 assistenza dell’Unione all’Ucraina sotto forma di un prestito che dovrà essere rimborsato tramite le riparazioni dovute dalla Russia («prestito a sostegno dell’Ucraina»).

2. Esso stabilisce l’obiettivo del prestito a sostegno dell’Ucraina, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell’Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento.

Art. 2 Obiettivo del prestito a sostegno dell’Ucraina

1. L’obiettivo generale del prestito a sostegno dell’Ucraina è fornire assistenza finanziaria ed economica all’Ucraina in modo prevedibile, continuo, ordinato, flessibile e tempestivo al fine di aiutarla a coprire il fabbisogno di finanziamenti dovuto in particolare alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e al mancato pagamento da parte della Russia delle riparazioni dovute.

2. Per conseguire l’obiettivo generale di cui al paragrafo 1, il prestito a sostegno dell’Ucraina persegue gli obiettivi specifici seguenti:

  1. a) sostenere la stabilità macrofinanziaria allentando le restrizioni di finanziamento esterne e interne dell’Ucraina; e

  2. b) rafforzare le capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa attraverso la cooperazione economica, finanziaria e tecnica.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «prodotto per la difesa»: beni, servizi e lavori che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, stabilito all’articolo 2 della stessa;

  2. 2) «Stato EFTA-SEE»: un membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che è anche membro dello Spazio economico europeo (SEE);

  3. 3) «prestiti ERA»: prestiti bilaterali ammissibili e il prestito di assistenza macrofinanziaria dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/2773;

  4. 4) «Stato membro non partecipante»: uno Stato membro che non partecipa alla cooperazione rafforzata istituita dalla decisione (UE) 2026/258;

  5. 5) «Stato membro partecipante»: uno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata istituita dalla decisione (UE) 2026/258;

  6. 6) «altri prodotti a scopi di difesa»: beni, servizi e lavori diversi da quelli che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, stabilito all’articolo 2 della stessa, che risultano necessari o finalizzati a scopi di difesa.

Art. 4 Assistenza disponibile nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina

1. Il prestito a sostegno dell’Ucraina ammonta a un importo massimo di 90000000000 EUR. Tale importo è messo a disposizione dell’Ucraina in funzione del suo fabbisogno di finanziamenti, come previsto nella strategia di finanziamento dell’Ucraina approvata in conformità dell’articolo 8.

2. Il prestito a sostegno dell’Ucraina è disponibile fino al 31 dicembre 2027. Tale prestito è messo a disposizione dalla Commissione a rate che possono essere erogate all’Ucraina in una o più frazioni. L’erogazione di tutte queste frazioni avviene entro il 31 dicembre 2028.

3. Qualora nel corso del periodo di disponibilità del prestito a sostegno dell’Ucraina il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina diminuisca drasticamente, anche nell’eventualità di un risarcimento a opera della Russia dei danni di guerra inflitti all’Ucraina, la Commissione, deliberando secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 3, può ridurre l’importo non erogato del prestito a sostegno dell’Ucraina o cancellarlo.

4. In virtù dell’articolo 332 TFUE, gli Stati membri non partecipanti hanno diritto a una rettifica in conformità dell’articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 per le spese derivanti dall’attuazione della cooperazione rafforzata finanziate dal bilancio votato, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, le quali sono poste a carico del bilancio dell’Unione. Tale rettifica include in particolare i costi di servizio del prestito e le attivazioni della garanzia.

Art. 5 Prerequisiti per l’assistenza nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina

1. La concessione dell’assistenza nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina è subordinata al prerequisito che l’Ucraina continui a sostenere e rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. La difesa e il rispetto dello Stato di diritto comprendono la lotta contro la corruzione.

2. La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) monitorano il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare anteriormente all’adozione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all’articolo 8 e allo svincolo dei fondi di cui all’articolo 23. Tale monitoraggio tiene inoltre conto delle raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali, quali il Consiglio d’Europa e la Commissione di Venezia. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio del suo monitoraggio.

Capo II. Attuazione del prestito a sostegno dell’ucraina

Art. 6 Strategia di finanziamento dell’Ucraina

1. Per ricevere assistenza finanziaria ed economica nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina, l’Ucraina presenta alla Commissione, in linea di principio ogni anno, la strategia di finanziamento dell’Ucraina. La strategia di finanziamento dell’Ucraina fornisce dettagli sul fabbisogno di finanziamenti e sulle fonti di finanziamento dell’Ucraina, in linea di principio per i 12 mesi successivi.

2. La strategia di finanziamento dell’Ucraina include:

  1. a) le principali ipotesi macroeconomiche su cui si basa;

  2. b) informazioni sul bilancio dell’Ucraina, per trimestre e per anno, tra cui:

    1. i) l’obiettivo di saldo di bilancio per le amministrazioni pubbliche, ripartito per sottosettore delle amministrazioni pubbliche;

    2. ii) le proiezioni della spesa e delle entrate per le amministrazioni pubbliche e per i relativi sottosettori principali, e le loro principali componenti secondo la loro classificazione economica;

    3. iii) informazioni pertinenti sulla spesa delle amministrazioni pubbliche per funzione, in particolare per la difesa;

    4. iv) una descrizione e una quantificazione delle misure, sul fronte delle entrate e della spesa, da includere nel bilancio;

    5. v) un allegato indicante la metodologia, le ipotesi e qualsiasi altro parametro pertinente alla base delle previsioni di bilancio;

  3. c) informazioni sugli sviluppi finanziari passati e previsti delle amministrazioni pubbliche dell’Ucraina, per trimestre e per anno, tra cui:

    1. i) informazioni sulla situazione di liquidità (saldo di cassa) delle amministrazioni pubbliche e dei principali sottosettori;

    2. ii) gli ammortamenti del debito;

    3. iii) una strategia di emissione del debito;

    4. iv) gli altri flussi che danno luogo ad aumento o riduzione del debito;

    5. v) lo stock di pagamenti in arretrato e le proiezioni sui relativi sviluppi;

  4. d) informazioni sull’attuazione dell’assistenza precedentemente concessa nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina, compresi eventuali recuperi finanziari;

  5. e) informazioni sul previsto fabbisogno di assistenza militare in natura;

  6. f) sulla base del bilancio dell’Ucraina e del previsto fabbisogno di assistenza militare in natura, il fabbisogno di finanziamenti esterni previsto per il periodo coperto dalla strategia di finanziamento dell’Ucraina, compresa una ripartizione degli importi in tale bilancio necessari per gli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 2. Tale ripartizione riporta il valore dei prodotti per la difesa da acquistare al di fuori dell’Unione e dell’Ucraina;

  7. g) i finanziamenti esterni e l’assistenza militare in natura impegnati e previsti al momento della presentazione della strategia di finanziamento dell’Ucraina per il periodo da essa coperto, compresa una ripartizione degli importi di tali finanziamenti esterni da utilizzare in linea con gli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 2;

  8. h) sulla base delle informazioni di cui alle lettere f) e g), il fabbisogno di finanziamenti esterni previsto per il quale l’Ucraina chiede assistenza tramite il prestito a sostegno dell’Ucraina nell’ambito della strategia di finanziamento dell’Ucraina, compresa una ripartizione degli importi di tale fabbisogno di finanziamenti esterni previsto per gli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 2; e

  9. i) al fine di sostenere la spesa pluriennale di cui al capo IV, informazioni sulle potenziali esigenze pluriennali e un bilancio corrispondente.

3. L’Ucraina può presentare strategie di finanziamento dell’Ucraina aggiornate fino a quando non sia stato reso accessibile nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina, in conformità dell’articolo 8, l’importo massimo di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

Art. 7 Valutazione della strategia di finanziamento dell’Ucraina da parte della Commissione

1. La Commissione valuta senza indebito ritardo la strategia di finanziamento dell’Ucraina presentata conformemente all’articolo 6.

2. Nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione agisce in stretta collaborazione con l’Ucraina. La Commissione può formulare osservazioni o chiedere informazioni supplementari, anche verificandole con gli Stati membri, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. L’Ucraina fornisce tutte le informazioni supplementari richieste e, se necessario, può rivedere la sua strategia di finanziamento anche dopo la presentazione.

3. La Commissione esamina la strategia di finanziamento dell’Ucraina e valuta in particolare:

  1. a) la completezza, la fattibilità e la coerenza della strategia di finanziamento dell’Ucraina con le ipotesi sottostanti;

  2. b) la coerenza delle informazioni contenute nella strategia di finanziamento dell’Ucraina con fonti esterne, comprese le eventuali recenti valutazioni da parte dell’FMI e le informazioni fornite dalla piattaforma dei donatori per l’Ucraina e dal gruppo di contatto per la difesa in Ucraina;

  3. c) la coerenza del fabbisogno di finanziamento esterno previsto con la seguente distribuzione indicativa del prestito a sostegno dell’Ucraina:

    1. i) 30000000000 EUR per l’assistenza macrofinanziaria conformemente al capo III del presente regolamento o per l’assistenza di bilancio sotto forma di prestito da attuare nell’ambito dello strumento per l’Ucraina a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/792;

    2. ii) 60000000000 EUR a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa conformemente al capo IV del presente regolamento;

  4. d) il rispetto del prerequisito di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

4. Qualora valuti positivamente la strategia di finanziamento dell’Ucraina, la Commissione presenta senza ritardo una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio a norma dell’articolo 8.

5. Qualora valuti negativamente la strategia di finanziamento dell’Ucraina, la Commissione ne informa prontamente l’Ucraina, motivando la sua valutazione. Una valutazione negativa non impedisce all’Ucraina di presentare una strategia di finanziamento dell’Ucraina riveduta.

6. Qualora la Commissione valuti un aggiornamento della strategia di finanziamento dell’Ucraina, si applica il presente articolo.

Art. 8 Decisione di esecuzione del Consiglio

1. In caso di valutazione positiva della strategia di finanziamento dell’Ucraina o del suo aggiornamento, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione che rende accessibile l’assistenza finanziaria ed economica.

2. La decisione di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 1:

  1. a) determina l’importo dell’assistenza da rendere accessibile all’Ucraina per contribuire all’attuazione della strategia di finanziamento dell’Ucraina, incluso l’importo di tale assistenza che è accessibile:

    1. i) per l’assistenza di bilancio sotto forma di prestito da attuare a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/792;

    2. ii) per l’assistenza macrofinanziaria conformemente al capo III del presente regolamento;

    3. iii) per sostenere le capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa conformemente al capo IV del presente regolamento;

  2. b) stabilisce il numero massimo e il valore indicativo delle rate per l’assistenza accessibile a fini di assistenza macrofinanziaria conformemente al capo III del presente regolamento.

3. La determinazione degli importi del prestito a sostegno dell’Ucraina da rendere accessibili:

  1. a) si attiene all’importo massimo disponibile per tale prestito di cui all’articolo 4, paragrafo 1;

  2. b) tiene conto della necessità di garantire un’equa ripartizione degli oneri con gli altri donatori nel sopperire al fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina;

  3. c) per l’assistenza di bilancio, stabilisce la misura in cui l’assistenza di bilancio ordinaria possa essere fornita sotto forma di prestito da attuare in conformità del capo III del regolamento (UE) 2024/792 o, nel caso, sotto forma di assistenza macrofinanziaria conformemente al capo III del presente regolamento.

4. Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione di cui al paragrafo 1 senza indebito ritardo.

Art. 9 Complementarità e coordinamento

1. Nell’attuare il prestito a sostegno dell’Ucraina la Commissione agisce in stretta cooperazione con l’Ucraina, gli Stati membri, gli organismi internazionali pertinenti e i donatori impegnati a favore dell’Ucraina, in particolare attraverso la piattaforma dei donatori per l’Ucraina e il gruppo di contatto per la difesa in Ucraina, allo scopo di garantire un approccio coerente e uniforme da parte dei sostenitori dell’Ucraina per far fronte alle esigenze di assistenza finanziaria ed economica del paese. A tal fine la Commissione si avvale delle competenze del SEAE.

2. Gli articoli 5, 7, 13, 14 e 15 e l’articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE.

Capo III. Assistenza di bilancio sotto forma di assistenza macrofinanziaria

Art. 10 Finalità

1. L’assistenza macrofinanziaria contribuisce a colmare il deficit di finanziamento dell’Ucraina individuato in una strategia di finanziamento dell’Ucraina la cui valutazione abbia avuto esito positivo.

2. L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria è gestita dalla Commissione sulla base della sua valutazione del prerequisito di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e del rispetto soddisfacente delle condizioni inerenti alle politiche incluse nel protocollo d’intesa di cui all’articolo 11.

Art. 11 Protocollo d’intesa

1. Con riferimento agli importi approvati dell’assistenza macrofinanziaria di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), la Commissione concorda con l’Ucraina le condizioni inerenti alle politiche alle quali sarà collegata tale assistenza macrofinanziaria. Le condizioni inerenti alle politiche sono stabilite in un protocollo d’intesa.

2. Le condizioni inerenti alle politiche includono impegni di riforma solidi e ambiziosi, compresi in particolare impegni di potenziamento della mobilitazione di entrate per sostenere il fabbisogno di finanziamento dell’Ucraina e per affrontare le cause profonde della corruzione nelle finanze pubbliche, anche migliorando la sostenibilità e la qualità della spesa pubblica e aumentando l’efficienza, la trasparenza e l’assunzione di responsabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche. Ove applicabile, tali impegni sono coerenti con i programmi che l’Ucraina conduce con l’FMI, spingendosi oltre quando opportuno. I progressi compiuti nel conseguimento degli impegni sono oggetto di monitoraggio regolare da parte della Commissione.

3. La Commissione approva la firma del protocollo d’intesa e delle sue modifiche mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 3.