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Decisione di esecuzione (UE) 2026/837 della Commissione del 15 aprile 2026 che modifica gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 per quanto riguarda l’approvazione di alcune misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 226, paragrafo 3,

La decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione2 stabilisce, negli allegati I e II, elenchi degli Stati membri, o zone di essi, considerati indenni da alcune malattie degli animali acquatici, non elencate conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429, o soggetti a un programma di eradicazione per tali malattie, e per i quali sono approvate misure nazionali.

La Danimarca ha notificato alla Commissione che il compartimento 106314 all’interno del suo territorio, elencato nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, non può più essere considerato indenne dalla nefrobatteriosi (BKD). La Danimarca ha inoltre notificato alla Commissione che i compartimenti 84470 e 103910 all’interno del suo territorio, elencati nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, non possono più essere considerati indenni dalla necrosi pancreatica infettiva (IPN). L’autorità competente non adotterà più misure nazionali per prevenire l’introduzione o lottare contro la diffusione di dette malattie in tali compartimenti. Tali compartimenti dovrebbero pertanto essere rimossi dall’elenco di cui all’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.

La Danimarca ha altresì notificato alla Commissione che il programma di eradicazione per alcune malattie di cui all’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 è stato ora completato con successo per quanto riguarda la BKD nel compartimento 103606 all’interno del suo territorio, che è elencato in detto allegato. Tale compartimento può pertanto essere considerato indenne da BKD e dovrebbe essere rimosso dall’elenco di cui a detto allegato. Esso dovrebbe invece essere inserito nell’elenco di compartimenti considerati indenni da BKD di cui all’allegato I di tale decisione di esecuzione.

La Danimarca ha altresì notificato alla Commissione di aver avviato un programma di eradicazione per la BKD nel compartimento 103670 all’interno del suo territorio. Tale compartimento dovrebbe pertanto essere aggiunto all’elenco dei compartimenti soggetti a un programma di eradicazione per la BKD di cui all’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen