diritto.io

Decisione (UE) 2026/1099 del Consiglio del 27 aprile 2026 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi («convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi»)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2, lettere b) e c), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo1,

La convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi («convenzione») è stata adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 7 dicembre 2022.

Conformemente alla decisione (UE) 2024/414 del Consiglio2, la convenzione è stata firmata il 14 marzo 2024 a nome dell’Unione per le materie di competenza esclusiva dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

La convenzione costituisce il primo strumento internazionale che istituisce un regime armonizzato per conferire effetti internazionali alle vendite giudiziarie, preservando nel contempo il diritto interno che disciplina la procedura delle vendite giudiziarie e le circostanze in cui tali vendite conferiscono un titolo di proprietà libero da qualsiasi peso. La convenzione rafforza il quadro giuridico internazionale vigente in materia di trasporto marittimo e navigazione e apporta un utile contributo allo sviluppo di relazioni economiche internazionali armoniose. Garantendo la certezza del diritto quanto al titolo che l’acquirente acquisisce sulla nave quando essa naviga a livello internazionale, la convenzione mira a massimizzare il prezzo che la nave è in grado di attrarre sul mercato e i proventi disponibili per la distribuzione tra i creditori, nonché a promuovere il commercio internazionale. È pertanto auspicabile che la convenzione sia applicata quanto prima.

La conclusione della convenzione a nome dell’Unione contribuirà a garantire la certezza del diritto e la prevedibilità a livello internazionale ed europeo creando un regime uniforme per gli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi, che sono obiettivi fondamentali dell’Unione da realizzare nelle sue attività conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull’Unione europea.

L’Unione sta sviluppando una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali fondata sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. In tale contesto il legislatore dell’Unione ha adottato, tra l’altro, il regolamento (UE) n. 1215/20123 e il regolamento (UE) 2020/17844 del Parlamento europeo e del Consiglio. L’Unione ha pertanto competenza esclusiva sulle materie disciplinate da tali regolamenti, mentre le altre materie disciplinate dalla convenzione non rientrano in tale competenza.

L’Unione dovrebbe diventare parte della convenzione solo per quanto riguarda le materie per le quali ha competenza esclusiva, vale a dire nella misura in cui le pertinenti disposizioni della convenzione possono incidere su norme comuni o modificarne la portata. Attualmente l’Unione ha competenza esclusiva per quanto riguarda talune disposizioni della convenzione relative a questioni concernenti la cooperazione giudiziaria nelle materie civili, come specificato nell’acclusa dichiarazione relativa alla competenza dell’Unione, e gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui la convenzione non incide sulle norme comuni o non ne modifica la portata. L’adesione dell’Unione alla convenzione per quanto riguarda le materie per le quali ha competenza esclusiva non pregiudica le prerogative degli Stati membri per quanto concerne la ratifica della convenzione relativamente a materie che rientrano nella loro competenza nazionale.

La convenzione prevede che l’organizzazione regionale di integrazione economica deve presentare una dichiarazione indicante le materie disciplinate da tale convenzione per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la propria competenza. La convenzione stabilisce inoltre che tale dichiarazione sia presentata all’atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Al momento della firma, l’Unione ha formulato tale dichiarazione indicando la propria competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

È opportuno approvare la convenzione e l’acclusa dichiarazione relativa alla competenza dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi («convenzione») è approvata.

Il testo della Convenzione è allegato alla presente decisione.

Art. 2

L’acclusa dichiarazione relativa alla competenza dell’Unione è approvata in conformità dell’articolo 20, paragrafo 1, della convenzione.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea1.

Fatto a Lussemburgo, il 27 aprile 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Panayiotou