Decisione di esecuzione (UE) 2026/999 della Commissione del 5 maggio 2026 che respinge la domanda di protezione di una specialità tradizionale garantita a norma dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio «Denizli Tandır Kebabı» (STG) [notificata con il numero C(2026) 2761] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/20121, in particolare l’articolo 64, paragrafo 1,
A norma dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione del nome «Denizli Tandır Kebabı» come specialità tradizionale garantita (STG), presentata da un richiedente con sede in Turchia (TSG-TR-03293 – 18.07.2024).
Il 3 ottobre 2024, a seguito dell’esame della domanda di registrazione, la Commissione ha inviato una lettera al richiedente informandolo dell’intenzione di avviare la procedura per l’adozione di una decisione formale della Commissione che respinge la domanda a norma dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, a meno che non sia presentata una versione riveduta della domanda di registrazione o la domanda non sia ritirata.
A norma dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione2, che era il regolamento di esecuzione della Commissione applicabile alla data di presentazione, il disciplinare di una specialità tradizionale garantita deve includere le informazioni richieste all’allegato II di tale regolamento di esecuzione ed essere redatto utilizzando il modulo che figura nel medesimo allegato. Con lettera del 3 ottobre 2024 la Commissione ha chiesto al richiedente di includere tutte le informazioni richieste all’allegato II di tale regolamento di esecuzione, in quanto il modulo non era stato debitamente compilato. In particolare, l’intestazione del modulo non conteneva né il nome del prodotto né il nome del paese terzo.
A seguito di tale richiesta, nella risposta del 26 novembre 2024, il richiedente non ha debitamente compilato tutte le informazioni richieste all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia il nome del prodotto e il nome del paese terzo nell’intestazione del modulo.
A norma dell’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, solo un gruppo di produttori composto da produttori dello stesso prodotto (di cui si propone la registrazione del nome), indipendentemente dalla forma giuridica, può presentare domanda di registrazione delle specialità tradizionali garantite. La Commissione ha osservato che il richiedente Denizli Ticaret Borsasi – Denizli Commodity Exchange è una borsa merci dedicata al commercio di tutti i tipi di prodotti agricoli.
Nella risposta del 26 novembre 2024, il richiedente ha fornito un elenco di produttori di «Denizli Tandır Kebabı» che sono membri della Denizli Ticaret Borsasi – Denizli Commodity Exchange.
La Commissione conclude pertanto che la condizione di cui all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 non è soddisfatta in quanto soltanto alcuni membri del gruppo lavorano con il prodotto del cui nome si propone la registrazione.
L’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 stabilisce che un nome deve essere ammesso a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se designa un prodotto: è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto; oppure è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente, e l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 stabilisce che, affinché un nome sia registrato come specialità tradizionale garantita, esso deve essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto oppure designare il carattere tradizionale del prodotto. A norma dell’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento, per «tradizionale» si intende l’uso storico comprovato del nome da parte dei produttori di una comunità per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all’altra; tale periodo deve essere di almeno 30 anni e tale uso può comportare modifiche rese necessarie dall’evoluzione delle pratiche igieniche e di sicurezza e da altre pratiche pertinenti. Come chiarito dal considerando 63 del medesimo regolamento, l’uso deve essere riferito al territorio dell’Unione.
Nella domanda di registrazione del «Denizli Tandır Kebabı» come specialità tradizionale garantita si sostiene che il prodotto è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento (punto 3.1 del disciplinare) e che il nome specifico di cui si chiede la registrazione è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico (punto 3.2 del disciplinare).
La Commissione ha osservato che la domanda non contiene la prova dell’uso tradizionale del nome e della pratica tradizionale nell’Unione per almeno 30 anni.
Nella risposta del 26 novembre 2024 alla lettera della Commissione del 3 ottobre 2024, il richiedente non ha fornito alcuna prova del fatto che il prodotto sia ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento in uso nell’Unione da almeno 30 anni e non ha fornito alcuna prova del fatto che il nome del prodotto sia stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico nell’Unione da almeno 30 anni.
La Commissione conclude che i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 53, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143 non sono soddisfatti.
A norma degli articoli 52 e 53 del regolamento (UE) 2024/1143, la protezione può essere concessa alle specialità tradizionali garantite in considerazione delle proprietà che conferiscono un valore aggiunto a un prodotto tradizionale. Di conseguenza, a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e d), del regolamento (UE) 2024/1143, il disciplinare deve includere, tra l’altro, la descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche e gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto. La Commissione ha constatato che la domanda di registrazione non contiene elementi precisi o caratteristiche necessarie per differenziare il prodotto da altri prodotti simili. La Commissione ha osservato che il metodo di produzione fornito è vago e di natura generale e non fornisce gli elementi chiave che qualificherebbero il «Denizli Tandır Kebabı» come specialità tradizionale garantita. La preparazione del prodotto, la cottura nel forno tandoor e infine l’accompagnamento con il pane pita con farina di ceci non sono sufficienti a tal fine.
Il 26 novembre 2024 il richiedente ha comunicato che il «Denizli Tandır Kebabı» si distingue dagli altri kebab per il fatto che non può essere aggiunto alcun additivo alla carne e che non può essere effettuata alcuna finitura o trasformazione. Tali elementi non possono essere considerati tali da qualificare il «Denizli Tandır Kebabı» come specialità tradizionale garantita, in quanto le restrizioni relative agli additivi, alla finitura e alla trasformazione sono di natura generale.
La Commissione conclude pertanto che i requisiti di cui all’articolo 54, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e d), in combinato disposto con gli articoli 52 e 53 del regolamento (UE) 2024/1143 non sono soddisfatti.
Infine, a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143, per quanto riguarda le domande provenienti da paesi terzi, quando il richiedente è rappresentato da un agente, la domanda deve essere accompagnata da una procura. La domanda è stata presentata alla Commissione dal sig. Esen G. Egemen per conto della Denizli Ticaret Borsasi – Denizli Commodity Exchange. Ad oggi non è stata tuttavia trasmessa alla Commissione alcuna procura.
La Commissione conclude pertanto che i criteri di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143 non sono soddisfatti in quanto la domanda di registrazione non includeva una procura.
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la domanda di registrazione del nome «Denizli Tandır Kebabı» come specialità tradizionale garantita non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, all’articolo 56, paragrafo 1, all’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 53, paragrafo 2, all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 54, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e all’articolo 57, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143.
La domanda di registrazione del nome «Denizli Tandır Kebabı» come specialità tradizionale garantita dovrebbe pertanto essere respinta.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La domanda di registrazione del nome «Denizli Tandır Kebabı» come specialità tradizionale garantita (STG) è respinta.
Art. 2
È destinatario della presente decisione il richiedente: Denizli Ticaret Borsasi – Denizli Commodity Exchange Topraklık Mah. Kayalık Cd. Uluçarşı İş Merk. No:3, K:5, 20150 Pamukkale / Denizli Turchia
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2026 Per la Commissione Christophe Hansen Membro della Commissione