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Decisione (UE) 2026/1087 del Consiglio dell'11 maggio 2026 che abroga la decisione 2011/523/UE che sospende parzialmente l'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 18 gennaio 1977 un Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana1 («accordo di cooperazione») è stato concluso al fine di promuovere una cooperazione globale nell'intento di consolidare le relazioni tra le parti.

Con decisione 2011/523/UE del Consiglio2 è stata parzialmente sospesa l'applicazione dell'accordo di cooperazione a seguito della brutale campagna condotta da Bashar al-Assad e dal suo regime contro il loro stesso popolo.

La sospensione degli articoli 12, 14 e 15 dell'accordo di cooperazione, per quanto riguarda le importazioni siriane nell'Unione di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, era necessaria per vietare tali importazioni e attuare la decisione 2011/522/PESC del Consiglio3.

Con decisione 2012/123/PESC del Consiglio4 la sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo di cooperazione è stata estesa alle importazioni siriane nell'Unione di oro, metalli preziosi e diamanti. L'adozione della decisione 2012/123/PESC si è resa necessaria per attuare le misure restrittive previste dalla decisione 2011/782/PESC del Consiglio5.

Dal dicembre 2024 la caduta del regime di Bashar al-Assad ha determinato un cambiamento radicale nel panorama politico siriano, rendendo obsoleti i motivi originari della sospensione parziale dell'accordo di cooperazione.

Nelle sue conclusioni del 23 giugno 2025 il Consiglio ha sottolineato l'importanza di una transizione pacifica e inclusiva in Siria, senza dannose ingerenze straniere, che proteggesse i diritti di tutta la popolazione siriana, senza discriminazioni. Il Consiglio ha inoltre sottolineato il suo sostegno agli sforzi in corso delle istituzioni finanziarie internazionali per valutare le esigenze della Siria e ha invitato la Banca europea per gli investimenti a riprendere le sue attività in Siria. Ha invitato la comunità internazionale ad agevolare la ripresa economica della Siria e ad adoperarsi per il suo reinserimento nel sistema finanziario internazionale.

Le decisioni (PESC) 2025/4066 e (PESC) 2025/10967 del Consiglio hanno modificato la decisione 2013/255/PESC8 al fine di revocare tutte le misure restrittive economiche nei confronti della Siria, tranne quelle fondate su motivi di sicurezza, al fine di sostenere la ripresa socioeconomica del paese.

In conformità alla decisione 2013/255/PESC e con l'obiettivo di ripristinare relazioni commerciali normali con la Siria e sostenere la ripresa socioeconomica del paese, è opportuno porre fine alla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo di cooperazione sancita dalla decisione 2011/523/UE.

È pertanto opportuno abrogare la decisione 2011/523/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2026 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas