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Decisione di esecuzione (UE) 2026/1377 della Commissione dell’11 maggio 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/961 che autorizza una misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese a norma dell’articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) al fine di limitare l’uso e l’immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato con creosoto e altre sostanze legate al creosoto [notificata con il numero C(2026) 2999] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE1, in particolare l’articolo 129, paragrafo 2,

Il 7 giugno 2019 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2019/9612 che autorizza una misura provvisoria adottata dalla Francia a norma dell’articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 al fine di limitare l’uso e l’immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato con creosoto e altre sostanze legate al creosoto. L’autorizzazione era stata concessa fino al 7 settembre 2021.

Il 24 febbraio 2022 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2022/3263, che ha prorogato retroattivamente l’autorizzazione della misura provvisoria fino al 7 maggio 2024. Tale proroga ha tenuto conto del fatto che la Francia aveva bisogno di più tempo per preparare e presentare all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») un fascicolo a norma dell’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 («fascicolo conforme all’allegato XV») e che la conclusione della procedura di restrizione avrebbe richiesto più tempo del previsto.

Il 7 ottobre 2022, conformemente all’articolo 129, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, la Francia ha avviato la procedura di restrizione presentando il fascicolo conforme all’allegato XV all’Agenzia, proponendo una revisione della restrizione esistente per il creosoto e le sostanze legate al creosoto4.

Il 31 gennaio 2024 l’Agenzia ha inviato alla Commissione i pareri sul fascicolo conforme all’allegato XV adottati dal comitato per la valutazione dei rischi (RAC)5 e dal comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC)6.

La Commissione sta preparando un progetto di modifica della restrizione esistente per il creosoto e le sostanze legate al creosoto di cui alla voce 31 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda il creosoto e le sostanze legate al creosoto.

In una lettera del 27 ottobre 2025 la Francia ha osservato che la procedura di restrizione non era ancora stata conclusa. La Francia ha pertanto chiesto alla Commissione di prorogare ulteriormente l’autorizzazione della misura nazionale provvisoria volta a limitare l’uso e l’immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato con creosoto e altre sostanze legate al creosoto.

I motivi per autorizzare la misura provvisoria indicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/961 restano invariati. La misura provvisoria dovrebbe pertanto continuare a essere autorizzata.

Al fine di evitare l’incertezza giuridica che deriverebbe dalla scadenza dell’autorizzazione della misura provvisoria francese, che protegge la salute umana e l’ambiente, prima della data di applicazione dell’aggiornamento della restrizione, è necessario prorogare, con effetto retroattivo, la durata dell’autorizzazione della misura provvisoria.

Nel fascicolo conforme all’allegato XV, la Francia ha proposto che le modifiche della restrizione diventino applicabili 12 mesi dopo l’entrata in vigore; nei loro pareri, il RAC e il SEAC si sono espressi favorevolmente al riguardo. Poiché la procedura di restrizione è ancora in corso e al fine di garantire che la proroga dell’autorizzazione conceda tempo sufficiente per concludere la procedura di restrizione e copra il periodo compreso tra la sua entrata in vigore e la sua applicabilità, l’autorizzazione dovrebbe essere prorogata fino al 7 giugno 2028, ossia di 49 mesi.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/961.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione si applica dall’8 maggio 2024.

Art. 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 maggio 2026 Per la Commissione Stéphane Séjourné Vicepresidente esecutivo