Decisione di esecuzione (UE) 2026/1053 della Commissione del 12 maggio 2026 che respinge la domanda di protezione di un nome in quanto indicazione geografica a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio [«Geyve Ayvası» (DOP)] [notificata con il numero C(2026) 3012] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/20121, in particolare l'articolo 21, paragrafo 1,
A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione del nome «Geyve Ayvası» come denominazione di origine protetta (DOP), presentata da Sakarya Commodity Exchange (Turchia) l'11 luglio 2024 (PDO-TR-03283).
A seguito dell'esame della domanda di registrazione, il 20 settembre 2024 la Commissione ha comunicato le sue osservazioni, evidenziando le carenze della domanda, in particolare per quanto riguarda il richiedente, la descrizione del prodotto, la prova dell'origine, le norme specifiche in materia di confezionamento ed etichettatura e il legame con la zona geografica. Il richiedente è stato invitato a fornire adeguamenti e chiarimenti,
ma non ha risposto.
L'8 luglio 2025 la Commissione ha informato il richiedente dell'intenzione di avviare la procedura per l'adozione di una decisione formale della Commissione che respinge la domanda a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, a meno che non sia presentata una versione riveduta della domanda di registrazione o la domanda non sia ritirata.
Le non conformità menzionate nella lettera dell'8 luglio 2025 riguardavano lo status di richiedente di Sakarya Commodity Exchange. In particolare la Commissione ha indicato il mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda presentata alla Commissione non dimostra che Sakarya Commodity Exchange è un'associazione di produttori composta da membri che elaborano il prodotto di cui si propone la registrazione del nome.
Il richiedente non ha presentato osservazioni né chiesto il ritiro della domanda entro il termine di due mesi dal ricevimento della lettera.
Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che la domanda di registrazione del «Geyve Ayvası» come DOP non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143.
La domanda di protezione del nome «Geyve Ayvası» come DOP deve pertanto essere respinta.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La domanda di registrazione del nome «Geyve Ayvası» come denominazione di origine protetta (DOP) è respinta.
Art. 2
È destinatario della presente decisione il richiedente: Sakarya Commodity Exchange (SCE)/Sakarya Ticaret Borsası (GTB) Tekeler Mahallesi, Çevre Yolu Üzeri, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turchia
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2026 Per la Commissione Christophe Hansen Membro della Commissione