Decisione di esecuzione (UE) 2026/1113 della Commissione del 22 maggio 2026 recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2025/362 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione della cipermetrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
La cipermetrina è stata approvata come principio attivo destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2013 della Commissione2, fatte salve le condizioni di cui all’allegato di tale regolamento.
L’approvazione della cipermetrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 («approvazione») doveva scadere il 31 maggio 2025. Il 24 novembre 2023 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
A norma della decisione di esecuzione (UE) 2025/362 della Commissione3, la data di scadenza dell’approvazione è stata posticipata al 30 novembre 2027 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda.
Il 21 maggio 2025 il richiedente che aveva presentato la domanda di rinnovo dell’approvazione ha tuttavia informato la Commissione di aver ritirato la domanda. Di conseguenza, poiché non è stato stabilito che la cipermetrina soddisfa ancora le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, la decisione di esecuzione (UE) 2026/1112 della Commissione4 non ha rinnovato l’approvazione. È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2025/362 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione della cipermetrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione di esecuzione (UE) 2025/362 è abrogata.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen