Decisione di esecuzione (UE) 2026/1193 della Commissione del 1o giugno 2026 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una domanda della Francia di non applicazione del requisito relativo all’installazione dell’ETCS a bordo delle locomotive di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione [notificata con il numero C(2026) 3501] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,
Il 10 novembre 2023 la Francia ha presentato alla Commissione una domanda di non applicazione dell’allegato I, punto 7.4.2.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione2 all’estensione dell’area d’uso per 234 locomotive Alstom Traxx fino al 31 dicembre 2029 («domanda»). La Francia ha completato la documentazione relativa alla domanda il 5 febbraio 2026. La domanda è stata presentata in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797.
L’allegato I, punto 7.4.2.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 stabilisce il requisito secondo cui, al momento della richiesta di un’estensione dell’area d’uso, i veicoli che non sono equipaggiati con l’ETCS devono installarlo.
Il progetto cui si fa riferimento nella domanda consiste nell’estensione dell’area d’uso, senza previa installazione dell’ETCS, per le locomotive Alstom dei seguenti tipi: 118 locomotive Traxx DC3 E494 - identificatore del tipo: 11-278-0009-0-001-001 e 116 locomotive Traxx DC3 E494LM - identificatore del tipo: 11-278-0008-2-001-001, elencate nell’allegato della presente decisione.
Secondo i documenti presentati dalla Francia, il rispetto dell’allegato I, punto 7.4.2.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 comporterebbe un costo aggiuntivo di 25100000 EUR, in quanto il fabbricante dovrebbe sostenere costi aggiuntivi per aumentare il tasso di produzione mensile dell’ETCS e pagare sanzioni per il ritardo nell’ottenimento dell’autorizzazione del veicolo in questione, oltre a perdere profitti a causa di tale ritardo. Allo stesso tempo, non servendo la stazione di Modane-Fourneaux gli operatori perderebbero profitti e dovrebbero farsi carico dei costi relativi al noleggio di locomotive sostitutive.
Come misure alternative, la Francia propone di applicare il decreto italiano ANSF n. 1/2016 - «Riordino normativo, standard tecnico, sottosistemi materiale rotabile e controllo-comando e segnalamento di bordo. Norme tecniche nazionali in materia di sottosistemi costituenti i veicoli ferroviari relative alla autorizzazione di messa in servizio dei veicoli», parametri 12.2.1 e 12.1.2.2, che stabiliscono l’obbligo per i veicoli di utilizzare il sistema italiano di controllo-comando e segnalamento di classe B denominato SCMT (Sistema Controllo Marcia Treno) e il sistema radio GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway, sistema globale di comunicazione mobile - ferrovie). Tale norma nazionale è stata notificata alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797 con il riferimento norma prot. ANSF n. 013088/2016.
L’SCMT, conformemente alla norma prot. ANSF n. 013088/2016, è installato sull’infrastruttura fino alla stazione di Modane. Oltre tale stazione e fino a Modane-Fourneaux, le locomotive in esercizio utilizzeranno la modalità di manovra con la supervisione della velocità attuata dall’SCMT di bordo (limite di velocità di 30 km/h). Tale misura è già applicata dalle locomotive Traxx della generazione precedente autorizzate nella stessa area d’uso.
La non applicazione deve inoltre limitarsi strettamente alle singole locomotive notificate dalla Francia alla Commissione ed elencate nell’allegato della presente decisione. La Francia dovrebbe essere autorizzata a modificare i numeri di identificazione specifici di tali veicoli informandone la Commissione. La Francia dovrebbe notificare senza indugio alla Commissione eventuali modifiche in tal senso.
In base alla giustificazione della domanda fornita dalla Francia e alle disposizioni alternative proposte, le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 possono ritenersi soddisfatte per quanto riguarda il progetto di estensione dell’area d’uso di 234 locomotive Alstom Traxx. La domanda dovrebbe quindi essere accolta.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La domanda della Francia di non applicazione dell’allegato I, punto 7.4.2.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 al progetto di estensione dell’area d’uso di 234 locomotive Alstom Traxx è accettata a condizione che siano applicate le misure alternative proposte dalla Francia.
La Francia notifica senza indugio alla Commissione qualsiasi modifica degli identificatori delle locomotive elencate nell’allegato.
Art. 2
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2029.
Art. 3
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1ogiugno 2026 Per la Commissione Apostolos Tzitzikostas Membro della Commissione