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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione del 10 agosto 2023 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE) 2016/919 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

Il regolamento (UE) 2016/919 della Commissione2 stabilisce la specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa ai sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» (CCS).

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, lettere b) e f), della decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione3, le STI devono essere sottoposte a revisione per tenere conto degli sviluppi del sistema ferroviario dell'Unione e delle relative attività di ricerca e di innovazione e per aggiornare i riferimenti alle norme.

Il 24 gennaio 2020, in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio4, la Commissione ha chiesto all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») di elaborare raccomandazioni per attuare una selezione degli obiettivi specifici di cui agli articoli 3 e 7 della decisione delegata (UE) 2017/1474.

In data 30 giugno 2022 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione relativa ai sottosistemi CCS (ERA-REC-1175-1218-2022/REC). Il presente regolamento si fonda su tale raccomandazione.

È opportuno modernizzare il quadro normativo vigente al fine di rendere possibili nuove funzionalità associate alla digitalizzazione delle reti ferroviarie. L'efficienza e la sostenibilità del trasporto merci per ferrovia dovrebbero essere migliorate attraverso un'ulteriore armonizzazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) e una sua diffusione più ampia e sistematica in tutta l'Unione, in particolare sulla rete transeuropea di trasporto.

Le nuove funzionalità associate alla digitalizzazione delle reti ferroviarie e individuate nella relazione sulle prospettive a più lungo termine dell'ERTMS elaborata dall'Agenzia hanno reso necessario l'aggiornamento della STI relativa ai sottosistemi CCS. Queste nuove tecnologie, richieste anche dal settore ferroviario stesso, sono il futuro sistema di comunicazione mobile per le ferrovie (Future Railway Mobile Communication System, FRMCS), la condotta automatica dei treni, la loro localizzazione avanzata e gli accoppiatori automatici digitali.

La presente revisione fornisce pertanto sia le specifiche complete per la condotta automatica dei treni (grado di automazione 2) sia l'interfaccia con FRMCS, che erano disponibili. Le specifiche complete per il FRMCS, la localizzazione avanzata dei treni e gli accoppiatori automatici digitali non erano ancora disponibili a causa della necessità di una loro ulteriore elaborazione.

Per mantenersi al passo del progresso tecnologico possono essere necessarie soluzioni innovative che non sono conformi alle specifiche di cui all'allegato I o alle quali non possono essere applicati i metodi di valutazione illustrati nell'allegato I. Tali soluzioni innovative, in particolare quelle provenienti dall'impresa comune «Ferrovie europee» (ERJU), dovrebbero essere promosse e dovrebbe esserne consentita, a determinate condizioni, l'attuazione su base volontaria. È a tale scopo opportuno prevedere un processo armonizzato per tutti gli Stati membri ai fini della convalida di tali soluzioni innovative per l'attuazione volontaria.

La decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione5 stabilisce le condizioni armonizzate per la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio per la radio mobile ferroviaria (Railway Mobile Radio, RMR). Gli Stati membri sono tenuti a utilizzare tali frequenze per pianificare il dispiegamento del FRMCS.

Il sistema europeo di controllo dei treni (European Train Control System, ETCS) è il principale sistema di segnalamento e controllo-comando utilizzato nell'ambito dell'ERTMS. Per adeguarlo alle esigenze aggiornate del settore ferroviario, due nuove versioni dell'ETCS (versione 2.2 e versione 3.0 del sistema) sono introdotte nell'ultimo aggiornamento dell'ETCS, ossia la Baseline 4, e incluse nella presente revisione. La versione 2.2 del sistema è completamente retrocompatibile. La versione 3.0 del sistema non è compatibile in quanto include funzionalità che sono necessarie a bordo quando sono attuate a terra.

Al fine di conseguire un'ulteriore armonizzazione dell'ERTMS, la presente revisione fornisce un nuovo regime coerente di transizione e migrazione, garantisce una procedura solida per correggere gli errori nelle specifiche, riduce le possibilità di conformità parziale ed elimina gradualmente la necessità di controlli di compatibilità.

Il nuovo regime di transizione e migrazione è stato elaborato per fornire un quadro coerente per l'implementazione di nuove funzionalità in relazione alla STI CCS sulla rete ferroviaria. L'obiettivo di tale regime è garantire un equilibrio tra gli interessi dei portatori di interessi del settore ferroviario, in particolare i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie.

Considerando che l'ERTMS è un sistema complesso basato su software che richiede una manutenzione attiva delle specifiche, è opportuno che l'Agenzia, in qualità di autorità di sistema per l'ERTMS, sostenga la correzione degli errori nelle specifiche ERTMS. Al fine di garantire la sicurezza e l'interoperabilità, è opportuno specificare la procedura volta a implementare tali correzioni degli errori nei componenti di interoperabilità e nei sottosistemi CCS.

La piena conformità alla STI garantisce la realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico dal punto di vista tecnico. Assicura inoltre che i veicoli siano interoperabili e ne aumenta il potenziale valore di riutilizzo. La conformità parziale è stata inizialmente ritenuta necessaria per tenere conto di alcuni vincoli nazionali, ma è opportuno ridurne significativamente l'ambito di applicazione nel presente regolamento per conseguire l'obiettivo di cui sopra.

Anche un processo di certificazione efficace non può sempre impedire che il funzionamento o le prestazioni di uno dei sottosistemi siano all'altezza delle previsioni, in determinate condizioni, nei casi in cui un sottosistema CCS di bordo interagisce con un sottosistema CCS a terra. È pertanto opportuno effettuare controlli al fine di dimostrare la compatibilità tecnica dei sottosistemi CCS nell'area d'uso di un veicolo.

Tali controlli dovrebbero essere considerati una misura provvisoria intesa a incrementare la fiducia nella compatibilità tecnica tra i sottosistemi. I principi applicabili a tali controlli dovrebbero essere trasparenti e preparare il terreno per un'ulteriore armonizzazione. La possibilità di eseguire tali controlli in un laboratorio che replichi la configurazione a terra e che sarà messo a disposizione dal gestore dell'infrastruttura dovrebbe essere considerata prioritaria. Per ridurre al minimo i controlli, ogni Stato membro dovrebbe promuovere l'armonizzazione nell'ambito delle proprie infrastrutture.

Dovrebbero essere prese in considerazione le misure necessarie per accrescere, nel minor tempo possibile, la fiducia nella compatibilità tecnica delle unità di bordo con le diverse implementazioni a terra dell'ERTMS e per ridurre ed eliminare le prove o i controlli necessari per dimostrare la compatibilità tecnica delle unità di bordo con le diverse implementazioni a terra dell'ERTMS. L'Agenzia dovrebbe pertanto valutare le differenze tecniche di base e definire le misure necessarie per eliminare la necessità di eseguire prove o controlli per dimostrare la compatibilità tecnica delle unità di bordo con le differenti implementazioni a terra.

L'obiettivo dell'analisi dei sistemi di rilevamento dei treni è migliorare l'interoperabilità e l'armonizzazione del sistema ferroviario europeo, ove ciò sia fattibile a livello economico. L'identificazione trasparente dei sistemi di rilevamento dei treni non conformi alla STI è parte di tale analisi.

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) 2016/919.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in conformità all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa ai sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» (CCS) del sistema ferroviario nell'Unione europea

Art. 2 Ambito di applicazione

1. La STI si applica ai nuovi sottosistemi CCS a terra e di bordo del sistema ferroviario quali definiti ai punti 2.3 e 2.4 dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797.

2. La STI non si applica ai sottosistemi CCS a terra e CCS di bordo del sistema ferroviario esistenti e già immessi sul mercato e messi in servizio su tutta la rete ferroviaria di uno Stato membro o su parte di essa entro il 28 settembre 2023, tranne nei casi in cui:

  1. a) il sottosistema è oggetto di rinnovo o ristrutturazione in conformità all'allegato I, punto 7, del presente regolamento;

  2. b) l'area d'uso di un veicolo è estesa, conformemente all'articolo 54, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797, ad almeno tre Stati membri o l'installazione dell'ETCS è indicata nel RINF per i cinque anni successivi nella nuova area d'uso. In tal caso si applica l'allegato I, punto 7.4.2.3, del presente regolamento;

  3. c) il sottosistema è soggetto ai requisiti di manutenzione delle specifiche di cui all'allegato I, punto 7.2.10, del presente regolamento.

3. L'ambito di applicazione tecnico e geografico della STI è delineato ai punti 1.1 e 1.2 dell'allegato I.

Art. 3 Punti in sospeso

1. Per quanto riguarda gli aspetti elencati come «punti in sospeso» nell'allegato I, appendice F, del presente regolamento, le condizioni da rispettare per la verifica dei requisiti essenziali di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 possono essere stabilite dalle norme nazionali in vigore in uno Stato membro.

2. Entro il 28 marzo 2024, ciascuno Stato membro trasmette all'Agenzia, in conformità alla procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/796, le seguenti informazioni, a meno che tali informazioni non siano già state comunicate all'Agenzia o alla Commissione a norma della versione precedente del presente regolamento:

  1. a) le norme nazionali di cui al paragrafo 1;

  2. b) le procedure di valutazione e di verifica della conformità da attuare ai fini dell'applicazione delle norme nazionali di cui al paragrafo 1;

  3. c) gli organismi designati incaricati di espletare le procedure di valutazione e verifica della conformità per quanto concerne i punti in sospeso.

Art. 4 Casi specifici

1. Per quanto riguarda i casi specifici di cui all'allegato I, punto 7.7.2, del presente regolamento, le condizioni da soddisfare per la verifica dei requisiti essenziali di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle stabilite dal punto 7.7.2 dell'allegato I oppure possono essere stabilite, se ciò è giustificato, dalle norme nazionali in vigore in uno Stato membro.

2. Entro il 28 marzo 2024, ciascuno Stato membro trasmette all'Agenzia, in conformità alla procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/796, le seguenti informazioni, a meno che tali informazioni non siano già state comunicate all'Agenzia o alla Commissione a norma della versione precedente del presente regolamento:

  1. a) le norme nazionali di cui al paragrafo 1;

  2. b) le procedure di valutazione e di verifica della conformità da attuare ai fini dell'applicazione delle norme nazionali di cui al paragrafo 1;

  3. c) gli organismi designati incaricati di espletare le procedure di valutazione e verifica della conformità per quanto concerne i casi specifici.

Art. 5 Attuazione

1. I fabbricanti e i richiedenti l'autorizzazione alla messa in servizio di un'infrastruttura o all'immissione sul mercato di veicoli garantiscono che i sottosistemi di cui all'articolo 2 del presente regolamento destinati a essere utilizzati sulle reti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 siano conformi alla STI di cui all'allegato I del presente regolamento.

2. I fabbricanti e i gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie o qualsiasi altro soggetto responsabile del veicolo o dell'infrastruttura ferroviari garantiscono che i sottosistemi di cui all'articolo 2 siano conformi ai requisiti di manutenzione delle specifiche di cui al punto 7.2.10 dell'allegato I.

3. Gli organismi notificati garantiscono che i certificati basati sull'allegato I, capo 6, del presente regolamento siano rilasciati sotto la loro responsabilità per i componenti di interoperabilità o i sottosistemi in conformità, rispettivamente, agli articoli 10 o 15 della direttiva (UE) 2016/797.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Agenzia entro il 15 giugno 2024 il piano nazionale di attuazione elaborato in conformità al punto 7.4.4 dell'allegato I.

Art. 6 Disponibilità di prodotti ETCS, ATO e FRMCS di bordo

1. L'Agenzia elabora entro il 1° gennaio 2025 una relazione destinata alla Commissione sui seguenti aspetti:

  1. a) la disponibilità di prodotti ETCS di bordo conformi alle specifiche dell'ETCS Baseline 4;

  2. b) la disponibilità di prodotti ATO di bordo conformi alle specifiche dell'ATO Baseline 1;

  3. c) la disponibilità di prototipi FRMCS di bordo basati su progetti di versione delle specifiche.

2. La Commissione presenta la propria relazione al comitato di cui all'articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797 e adotta i provvedimenti opportuni.

Art. 7 Sistemi di classe B

1. Gli Stati membri provvedono affinché funzionalità, prestazioni e interfacce dei sistemi di classe B restino come specificato nell'allegato II del presente regolamento, a meno che non si rendano necessarie modifiche per mitigare errori critici per la sicurezza di tali sistemi.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'Agenzia le modifiche di cui al paragrafo 1 e richiedono un parere tecnico di conformità all'Agenzia sulla base dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/796.

Art. 8 Progetti finanziati dall'Unione

1.

Il sostegno finanziario a titolo dei fondi dell'Unione per le spese relative al CCS è limitato ai costi ammissibili direttamente connessi all'installazione o alla ristrutturazione dell'ERTMS a terra e di bordo, o connessi alla preparazione di una futura implementazione dell'ERTMS, compresi i sistemi di rilevamento dei treni conformi al presente regolamento e gli apparati centrali.

Il sostegno finanziario a titolo dei fondi dell'Unione può interessare anche i progetti in corso e futuri che danno attuazione ai piani per la ripresa e la resilienza e ai piani nazionali di implementazione dell'ERTMS disponibili al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I veicoli soggetti al paragrafo 1 che necessitano di sistemi di bordo di classe B per circolare su tratte dotate solo di sistemi di classe B possono beneficiare di fondi dell'Unione se utilizzano le opzioni di cui all'allegato I, punto 4.2.6.1, punti 1 e 2, nonché, fino al 31 dicembre 2040, se utilizzano le opzioni di cui all'allegato I, punto 4.2.6.1, punto 3.

Art. 9 Correzione degli errori

1. Nel rispetto del suo ruolo di autorità di sistema per l'ERTMS a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/796, l'Agenzia analizza tutte le richieste di modifica del sistema che le sono presentate. L'Agenzia attribuisce la priorità alle richieste di modifica che classifica come errori che possono potenzialmente impedire il normale servizio del sistema ferroviario.

2. L'Agenzia rilascia periodicamente una versione di aggiornamento (Maintenance Release) delle specifiche su richiesta della Commissione secondo la procedura di manutenzione delle specifiche di cui all'allegato I del presente regolamento.

Art. 10 Futuro sistema di comunicazione mobile per le ferrovie

Se l'Agenzia ha emesso un parere con il progetto di versione delle specifiche relative al futuro sistema di comunicazione mobile per le ferrovie (FRMCS), i fabbricanti e i primi utilizzatori si avvalgono di tali specifiche nei loro progetti pilota e informano la Commissione e l'Agenzia in merito a ciascun progetto pilota all'inizio dello stesso, tenendole poi informate sull'evoluzione successiva di tali progetti.

Art. 11 Soluzioni innovative

1. Quanto alle soluzioni innovative richieste dal progresso tecnologico e approvate dal pilastro Sistema dell'impresa comune «Ferrovie europee» (Europe's Rail Joint Undertaking, ERJU), la ERJU presenta alla Commissione le soluzioni innovative unitamente a informazioni sul modo in cui tali soluzioni si discostano dalle pertinenti disposizioni della presente STI o le integrano.

2. La Commissione chiede il parere dell'Agenzia sulla soluzione innovativa a norma dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/797.

3. L'Agenzia, in qualità di autorità di sistema, esprime un parere sulla soluzione innovativa. La Commissione esamina il parere dell'Agenzia e può chiedere all'ERJU di fornire le opportune specifiche funzionali e di interfaccia e il metodo di valutazione, che è necessario includere nella STI al fine di rendere possibile l'uso della soluzione innovativa.

4. La Commissione può chiedere all'Agenzia di integrare le specifiche e i metodi di valutazione in una raccomandazione dell'Agenzia a norma dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797. In attesa della revisione della STI, la Commissione può chiedere all'Agenzia di emettere un parere con il progetto di versione delle specifiche e il metodo di valutazione della soluzione innovativa.