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Decisione (UE) 2026/1522 del Consiglio del 4 giugno 2026 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica libanese sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica libanese competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 85, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo1,

A norma dell’articolo 47, paragrafo 1, e dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio2, Eurojust può instaurare e mantenere una cooperazione con le autorità di paesi terzi sulla base di una strategia di cooperazione.

A norma dell’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1727, Eurojust può trasferire i dati personali a un’autorità di un paese terzo a condizione che, tra l’altro, sia stato concluso un accordo internazionale tra l’Unione e tale paese terzo ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

Conformemente alla decisione del Consiglio (UE) 2024/27053, il 2 dicembre 2025 è stato firmato l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica libanese sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica libanese competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale («accordo»), con riserva della sua conclusione.

L’accordo consente il trasferimento di dati personali tra Eurojust e le autorità competenti della Repubblica libanese, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell’Unione europea e dei suoi abitanti.

L’accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, di cui rispettivamente agli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, l’accordo comprende garanzie sufficienti con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti da Eurojust ai sensi dell’accordo.

Conformemente all’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare a nome dell’Unione le modifiche degli allegati I, II e III dell’accordo, a stabilire le modalità dell’ulteriore uso e conservazione delle informazioni che sono state già scambiate tra le parti a norma dell’accordo e ad aggiornare le informazioni sul destinatario delle notifiche.

L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere 19/2024 il 28 agosto 2024.

È opportuno approvare l’accordo,

A norma dei trattati, la Commissione dovrebbe procederealla notifica prevista all’articolo 29, paragrafo 2, dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica libanese sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica libanese competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale («accordo») è approvato a nome dell’Unione.

Art. 2

La Commissione procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 29, paragrafo 2, dell’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo.

Art. 3

1. Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 2, dell’accordo, la posizione da adottare, a nome dell’Unione, sulle modifiche degli allegati I, II e III dell’accordo è approvata dalla Commissione previa consultazione del Consiglio.

2. Ai fini dell’articolo 33, paragrafo 3, dell’accordo, la Commissione è abilitata a stabilire, previa consultazione del Consiglio, le modalità dell’ulteriore uso e conservazione delle informazioni che sono state già scambiate tra le parti a norma dell’accordo.

3. Ai fini dell’articolo 34, paragrafo 2, dell’accordo, la Commissione è abilitata ad aggiornare le informazioni sul destinatario delle notifiche previa consultazione del Consiglio.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 4 giugno 2026 Per il Consiglio Il presidente C. Fitiris