Decisione di esecuzione (UE) 2026/1066 della Commissione dell’8 giugno 2026 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la consultazione e lo scambio automatizzati di dati di immatricolazione dei veicoli
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia e che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Prüm II)1, in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, e l’articolo 31,
Il regolamento (UE) 2024/982 istituisce un quadro per la consultazione e lo scambio automatizzati di determinate categorie di dati ai fini della cooperazione transfrontaliera di polizia, compreso lo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli tra gli Stati membri ai fini della prevenzione, dell’indagine e dell’accertamento di reati.
A norma del regolamento (UE) 2024/982, la Commissione deve specificare le norme tecniche per la consultazione e lo scambio automatizzati di dati di immatricolazione dei veicoli da effettuare tramite il sistema europeo d’informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS).
È pertanto necessario stabilire norme tecniche che disciplinino le consultazioni e gli scambi automatizzati di tali dati al fine di garantirne l’interoperabilità, l’affidabilità e un livello uniforme di sicurezza in tutti gli Stati membri.
L’articolo 16 del regolamento (UE) 2024/982 distingue tra diversi tipi di consultazioni automatizzate. È opportuno specificare norme tecniche per i due tipi di consultazioni da condurre sui dati di immatricolazione dei veicoli, ossia le ricerche effettuate sulla base dei dati relativi al veicolo per identificarne il proprietario o il possessore e le ricerche effettuate sulla base dei dati relativi al proprietario o al possessore per identificare tutti i veicoli associati a tale persona.
Per garantire un approccio coerente nello scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli e un adeguato livello di qualità dei dati scambiati, è necessario definire gli elementi di dati obbligatori che devono essere scambiati e gli elementi di dati facoltativi che possono essere scambiati, i corrispondenti parametri di ricerca e i meccanismi di comunicazione attraverso EUCARIS. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a scambiare elementi di dati facoltativi, se disponibili nelle banche dati nazionali, per migliorare la completezza e l’utilità dello scambio di informazioni a livello transfrontaliero.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2024/982, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. La Danimarca non è pertanto vincolata dalla presente decisione né è soggetta alla sua applicazione.
L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2024/982 ed è pertanto vincolata dalla presente decisione.
Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere il 27 gennaio 2026.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Prüm II istituito a norma dell’articolo 77 del regolamento (UE) 2024/982,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
a) «obbligatorio (O)»: comunicazione obbligatoria dell’elemento di dati se disponibile in qualsiasi registro nazionale di uno Stato membro;
b) «facoltativo (F)»: comunicazione facoltativa dell’elemento di dati se disponibile in una banca dati nazionale di uno Stato membro;
c) «soggetto»: uno Stato membro o Europol;
d) «soggetto richiedente»: Europol o lo Stato membro che avvia l’interrogazione;
e) «data e ora di riferimento»: un momento specifico stabilito dal soggetto richiedente e utilizzato per estrarre i dati registrati in tali data e ora specifiche;
f) «data e ora attuali»: il momento utilizzato per estrarre i dati registrati in quello stesso momento.
Art. 2
Le specifiche relative alle norme tecniche per la consultazione e lo scambio automatizzati di dati di immatricolazione dei veicoli figurano nell’allegato.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen