Regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia e che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento «Prüm II»)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 88, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
L’Unione si è prefissa l’obiettivo di offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Tale obiettivo deve essere conseguito, tra l’altro, attraverso misure appropriate per prevenire e combattere la criminalità e altre minacce alla sicurezza pubblica, compresi la criminalità organizzata e il terrorismo, in linea con la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2020 dal titolo «strategia dell’UE per l’Unione della sicurezza». Detto obiettivo richiede che le autorità di contrasto si scambino dati in modo efficiente e tempestivo, al fine di prevenire, indagare e accertare efficacemente i reati.
Il presente regolamento ha come obiettivo migliorare, semplificare e facilitare lo scambio di informazioni in materia penale e di dati di immatricolazione dei veicoli, al fine di prevenire, indagare e accertare i reati, tra le autorità competenti degli Stati membri e tra gli Stati membri e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento e del Consiglio3, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e delle norme sulla protezione dei dati.
Le decisioni 2008/615/GAI4 e 2008/616/GAI5 del Consiglio, che stabiliscono norme per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti per la prevenzione dei reati e le indagini penali, disponendo il trasferimento automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici e determinati dati di immatricolazione dei veicoli, si sono rivelate importanti per combattere il terrorismo e la criminalità transfrontaliera, proteggendo così la sicurezza interna dell’Unione e i suoi cittadini.
Basandosi sulle procedure esistenti per la consultazione automatizzata dei dati, il presente regolamento dovrebbe definire le condizioni e le procedure per la consultazione e lo scambio automatizzati di profili DNA, dati dattiloscopici, determinati dati di immatricolazione dei veicoli, immagini del volto ed estratti del casellario giudiziale Ciò non dovrebbe pregiudicare il trattamento di tali dati nel sistema d’informazione Schengen (SIS), né lo scambio di informazioni supplementari connesse a tali dati tramite gli uffici SIRENE, a norma del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio6, né i diritti delle persone i cui dati sono trattati in tali contesti.
Il presente regolamento istituisce un quadro per lo scambio di informazioni tra le autorità responsabili della prevenzione, dell’indagine e dell’accertamento di reati (quadro Prüm II). In conformità dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), esso concerne tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell’applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione, dell’indagine e dell’accertamento di reati. Pertanto, nel contesto del presente regolamento, qualsiasi autorità responsabile della gestione di una banca dati nazionale contemplata dal presente regolamento o che concede un’autorizzazione giudiziaria a comunicare dati dovrebbe essere considerata rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento, purché le informazioni siano scambiate ai fini della prevenzione, dell’indagine e dell’accertamento di reati.
Nessun trattamento o scambio di dati personali ai fini del presente regolamento dovrebbe dare luogo ad alcuna forma di discriminazione nei confronti delle persone. Tali attività dovrebbero rispettare pienamente la dignità e l’integrità umana nonché altri diritti fondamentali, compreso il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Qualsiasi trattamento o scambio di dati personali dovrebbe essere soggetto alle disposizioni sulla protezione dei dati di cui al capo 6 del presente regolamento e, se del caso, alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio7, o al regolamento (UE) 2018/17258, o (UE) 2016/794 o (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio9. La direttiva (UE) 2016/680 si applica all’uso del quadro Prüm II per quanto riguarda la ricerca di persone scomparse e l’identificazione di resti umani non identificati a fini di prevenzione, indagine e accertamento di reati. Il regolamento (UE) 2016/679 si applica all’uso del quadro Prüm II per quanto riguarda la ricerca di persone scomparse e l’identificazione di resti umani non identificati per altri scopi.
Prevedendo la consultazione automatizzata di profili DNA, dati dattiloscopici, determinati dati di immatricolazione dei veicoli, immagini del volto ed estratti del casellario giudiziale, il presente regolamento mira altresì a consentire la ricerca di persone scomparse e l’identificazione di resti umani non identificati. Tali consultazioni automatizzate dovrebbero seguire le norme e le procedure stabilite nel presente regolamento. Tali consultazioni automatizzate non pregiudicano l’inserimento nel SIS di segnalazioni di persone scomparse e lo scambio di informazioni supplementari su tali segnalazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1862.
Qualora desiderino usare il quadro Prüm II per cercare persone scomparse e identificare resti umani, gli Stati membri dovrebbero adottare misure legislative nazionali per designare le autorità nazionali competenti a tal fine e per stabilire le procedure, le condizioni e i criteri specifici a tal fine. Per la ricerca di persone scomparse al di fuori dell’ambito delle indagini penali, le misure legislative nazionali dovrebbero indicare chiaramente i motivi umanitari sulla base dei quali è possibile effettuare una ricerca di persone scomparse. Tali ricerche dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità. I motivi umanitari dovrebbero includere le catastrofi naturali e provocate dall’uomo e altri motivi ugualmente giustificati, quali i sospetti di suicidio.
Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure per la consultazione automatizzata di profili DNA, dati dattiloscopici, determinati dati di immatricolazione dei veicoli, immagini del volto ed estratti del casellario giudiziale, nonché le norme relative allo scambio di dati di base a seguito di una corrispondenza confermata relativa a dati biometrici. Non si applica allo scambio di informazioni supplementari che va al di là di quanto previsto dal presente regolamento, che è disciplinato dalla direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio10.
La direttiva (UE) 2023/977 fornisce un quadro giuridico coerente dell’Unione per garantire che le autorità competenti di uno Stato membro dispongano di un accesso equivalente alle informazioni in possesso di altri Stati membri quando hanno bisogno di tali informazioni per combattere la criminalità e il terrorismo. Per intensificare lo scambio di informazioni, tale direttiva formalizza e chiarisce le norme e le procedure di condivisione delle informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare a fini di indagine, compreso il ruolo del «punto di contatto unico» di ciascuno Stato membro in tali scambi.
Le finalità degli scambi di profili DNA a norma del presente regolamento non pregiudicano la competenza esclusiva degli Stati membri nel decidere la finalità delle rispettive banche dati nazionali del DNA, compresi la prevenzione o l’accertamento dei reati.
Al momento della prima connessione al router stabilita dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero effettuare consultazioni automatizzate di profili DNA confrontando tutti i profili DNA conservati nelle loro banche dati con tutti i profili DNA conservati nelle banche dati di tutti gli altri Stati membri e con i dati Europol. Il fine di tale prima consultazione automatizzata è di evitare lacune nell’identificazione di corrispondenze tra i profili DNA conservati nella banca dati di uno Stato membro e i profili DNA conservati nelle banche dati di tutti gli altri Stati membri e i dati Europol. La prima consultazione automatizzata dovrebbe essere effettuata bilateralmente e non necessariamente nello stesso momento con le banche dati di tutti gli Stati membri e i dati Europol. Le modalità per l’effettuazione di tali consultazioni, comprese la tempistica e la quantità per ciascun gruppo di profili, dovrebbero essere concordate bilateralmente in conformità delle norme e delle procedure stabilite nel presente regolamento.
A seguito della prima consultazione automatizzata di profili DNA, gli Stati membri dovrebbero effettuare consultazioni automatizzate confrontando tutti i nuovi profili DNA aggiunti nelle rispettive banche dati con tutti i profili DNA conservati nelle banche dati di altri Stati membri e con i dati Europol. Tali consultazioni automatizzate di profili DNA dovrebbero essere effettuate regolarmente. Qualora tale consultazione non possa effettuarsi, lo Stato membro interessato dovrebbe poter effettuarla in una fase successiva, al fine di garantire che non siano sfuggite corrispondenze. Le modalità per effettuare tali consultazioni successive, comprese la tempistica e la quantità per ciascun gruppo di profili, dovrebbero essere concordate bilateralmente in conformità delle norme e delle procedure stabilite nel presente regolamento.
Per la consultazione automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli, gli Stati membri ed Europol dovrebbero utilizzare il sistema europeo d’informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS) istituito dal trattato relativo a un sistema europeo d’informazione sui veicoli e le patenti di guida (trattato EUCARIS) e concepito a tal fine, che collega tutti gli Stati membri partecipanti in una rete. Non è necessaria una componente centrale per stabilire la comunicazione, dato che ciascuno Stato membro comunica direttamente con gli altri Stati membri collegati ed Europol comunica direttamente con le banche dati connesse.
L’identificazione dell’autore del reato è essenziale per il buon esito delle indagini e delle azioni penali. La consultazione automatizzata delle immagini del volto di persone condannate o sospettate di aver commesso un reato o, laddove consentito dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto, delle vittime, raccolte in conformità della legislazione nazionale, potrebbe fornire informazioni aggiuntive che permettano di identificare gli autori dei reati e combattere la criminalità. In considerazione della sensibilità dei dati in questione, dovrebbe essere possibile effettuare consultazioni automatizzate solo a fini di prevenzione, indagine o accertamento di reati punibili con una pena detentiva massima di almeno un anno a norma della legislazione dello Stato membro richiedente.
La consultazione automatizzata di dati biometrici dalle autorità competenti degli Stati membri responsabili della prevenzione, dell’accertamento e dell’indagine di reati a norma del presente regolamento dovrebbe riguardare esclusivamente i dati contenuti nelle banche dati istituite a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati.
La partecipazione alla consultazione e allo scambio automatizzati di estratti del casellario giudiziale dovrebbe rimanere volontaria. Laddove gli Stati membri decidano di partecipare, dovrebbe loro essere solamente possibile, in uno spirito di reciprocità, interrogare le banche dati di altri Stati membri se mettono a disposizione le proprie banche dati per interrogazioni da parte di altri Stati membri. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero istituire indici nazionali dei casellari giudiziali. Dovrebbe spettare agli Stati membri decidere quali utilizzare tra le banche dati nazionali istituite ai fini della prevenzione, dell’indagine e dell’accertamento di reati, per creare i loro indici dei casellari giudiziali nazionali. Tali indici comprendono dati provenienti da banche dati nazionali che la polizia controlla di norma quando riceve richieste di informazioni da altre autorità di contrasto. Il presente regolamento istituisce l’indice europeo dei casellari giudiziali (EPRIS) conformemente al principio della tutela della vita privata fin dalla progettazione. Le garanzie in materia di protezione dei dati comprendono la pseudonimizzazione, dal momento che gli indici e le interrogazioni non contengono dati personali chiari, ma stringhe alfanumeriche. È importante che l’EPRIS impedisca agli Stati membri o a Europol di decifrare la pseudonimizzazione e di rivelare i dati di identificazione che hanno determinato la corrispondenza. Data la sensibilità dei dati in questione, gli scambi di indici nazionali dei casellari giudiziari a norma del presente regolamento dovrebbero riguardare unicamente i dati delle persone condannate o sospettate di aver commesso un reato. Inoltre, dovrebbe essere possibile effettuare consultazioni automatizzate degli indici nazionali dei casellari giudiziari solo a fini di prevenzione, indagine o accertamento di reati punibili con una pena detentiva massima di almeno un anno a norma della legislazione dello Stato membro richiedente.
Lo scambio di estratti del casellario giudiziale previsto dal presente regolamento non pregiudica lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali nell’ambito dell’attuale sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) istituito dalla decisione quadro del Consiglio 2009/315/GAI11.
Negli ultimi anni Europol ha ricevuto da autorità di paesi terzi una grande quantità di dati biometrici di persone indagate e condannate per terrorismo e reati, in conformità del regolamento (UE) 2016/794, incluse informazioni del campo di battaglia da zone di guerra. In molti casi, non è stato possibile utilizzare appieno tali dati perché non sempre sono a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri. Includere i dati forniti da paesi terzi e conservati da Europol nel quadro Prüm II, e quindi mettere tali dati a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri in linea con il ruolo di Europol come polo centrale dell’Unione per lo scambio di informazioni sulla criminalità, è necessario per migliorare la prevenzione, l’indagine e l’accertamento dei reati gravi. Ciò contribuisce inoltre a creare sinergie tra diversi strumenti di contrasto, garantendo che i dati siano utilizzati nel modo più efficiente possibile.
Europol dovrebbe essere in grado di consultare le banche dati degli Stati membri nel contesto del quadro Prüm II con i dati ricevuti dalle autorità di paesi terzi, nel pieno rispetto delle norme e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2016/794, al fine di stabilire collegamenti transfrontalieri tra casi di rilevanza penale di competenza di Europol. La possibilità di utilizzare i dati Prüm, unitamente ad altre banche dati a disposizione di Europol, consentirebbe di effettuare un’analisi più completa e informata, permettendo dunque a Europol di fornire un sostegno migliore alle autorità competenti degli Stati membri a fini di prevenzione, indagine e accertamento di reati.
Europol dovrebbe provvedere affinché le sue domande di consultazione non eccedano le capacità di consultazione per i dati dattiloscopici e le immagini del volto stabilite dagli Stati membri. In caso di corrispondenza tra i dati utilizzati per la ricerca e quelli conservati nelle banche dati degli Stati membri, dovrebbe spettare a questi ultimi decidere se fornire a Europol le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.
Il regolamento (UE) 2016/794 si applica alla partecipazione di Europol al quadro Prüm II. Qualsiasi utilizzo da parte di Europol di dati ricevuti da paesi terzi è disciplinato dall’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/794. Qualsiasi utilizzo da parte di Europol di dati ottenuti da consultazioni automatizzate nel contesto del quadro Prüm II dovrebbe essere soggetto al consenso dello Stato membro che ha fornito i dati e dovrebbe essere disciplinato dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/794 se i dati sono trasferiti in paesi terzi.
Le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI stabiliscono una rete di connessioni bilaterali tra le banche dati nazionali degli Stati membri. Da tale architettura tecnica consegue che ogni Stato membro ha dovuto stabilire una connessione con ciascuno Stato membro partecipante agli scambi, vale a dire almeno 26 connessioni per Stato membro, per ciascuna categoria di dati. Il router ed EPRIS semplificheranno l’architettura tecnica del quadro Prüm e fungeranno da punti di connessione tra tutti gli Stati membri. Il router dovrebbe richiedere una connessione unica per Stato membro in relazione ai dati biometrici. EPRIS dovrebbe richiedere una connessione unica per Stato membro partecipante in relazione ai casellari giudiziali.
Il router dovrebbe essere connesso al portale di ricerca europeo istituito dai regolamenti (UE) 2019/81712 e (UE) 2019/81813 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di consentire alle autorità competenti degli Stati membri e ad Europol di avviare interrogazioni delle banche dati nazionali a norma del presente regolamento contemporaneamente a interrogazioni dell’archivio comune di dati di identità istituito da tali regolamenti a fini di contrasto a norma di tali regolamenti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali regolamenti. È inoltre opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/818 al fine di consentire la conservazione delle relazioni e delle statistiche del router nell’archivio centrale di relazioni e statistiche.
Dovrebbe essere possibile che un numero di riferimento per dati biometrici sia costituito da un numero di riferimento provvisorio o da un numero di controllo dell’operazione.
I sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica e i sistemi di riconoscimento delle immagini del volto utilizzano template biometrici costituiti da dati ricavati mediante estrazione di parametri di campioni biometrici effettivi. I template biometrici dovrebbero essere ottenuti da dati biometrici, ma non dovrebbe essere possibile ottenere gli stessi dati biometrici dai template biometrici.
Il router dovrebbe classificare, qualora così deciso dallo Stato membro richiedente e se del caso a seconda del tipo di dati biometrici, le risposte dello Stato membro o degli Stati membri richiesti o di Europol, confrontando i dati biometrici utilizzati per l’interrogazione e i dati biometrici forniti nelle risposte dello Stato membro o degli Stati membri richiesti o di Europol.
In caso di corrispondenza tra i dati utilizzati per la ricerca e i dati conservati nella banca dati nazionale dello Stato membro o degli Stati membri richiesti, previa conferma manuale di tale corrispondenza da parte di un membro del personale qualificato dello Stato membro richiedente e previa trasmissione di una descrizione dei fatti e di un’indicazione del reato base mediante la tavola comune delle categorie di reato contenuta in un atto delegato da adottare a norma della decisione quadro 2009/315/GAI, lo Stato membro richiesto dovrebbe trasmettere una serie limitata di dati di base, nella misura in cui tali dati di base sono disponibili. La serie limitata di dati di base dovrebbe essere trasmessa tramite il router e, tranne se è richiesta un’autorizzazione giudiziaria a norma del diritto nazionale, entro 48 ore da quando sono soddisfatte le condizioni pertinenti. Tale termine garantirà uno scambio rapido di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero mantenere il controllo della diffusione di tale serie limitata di dati di base. Dovrebbe essere mantenuto l’intervento umano nei passaggi chiave del processo, anche per quanto riguarda la decisione di avviare un’interrogazione, confermare una corrispondenza, avviare una domanda per ricevere una serie di dati di base a seguito della conferma di una corrispondenza e trasmettere dati personali allo Stato membro richiedente, al fine di garantire che dati di base non siano scambiati in modo automatizzato.
Nel caso specifico del DNA, lo Stato membro richiesto dovrebbe essere in grado di confermare una corrispondenza tra due profili DNA, qualora ciò sia pertinente per le indagini penali. Previa conferma di tale corrispondenza da parte dello Stato membro richiesto e previa trasmissione di una descrizione dei fatti e di un’indicazione del reato base mediante la tavola comune delle categorie di reato contenuta in un atto delegato da adottare a norma della decisione quadro 2009/315/GAI, lo Stato membro richiedente dovrebbe trasmettere una serie limitata di dati di base tramite il router entro 48 ore da quando sono soddisfatte delle condizioni pertinenti, tranne se è richiesta un’autorizzazione giudiziaria a norma del diritto nazionale.
I dati legittimamente forniti e ricevuti a norma del presente regolamento sono soggetti a limiti temporali per la conservazione e la revisione stabiliti ai sensi della direttiva (UE) 2016/680.
Per lo sviluppo del router e di EPRIS dovrebbe essere utilizzato, per quanto possibile, lo standard del formato universale dei messaggi (UMF). Qualsiasi scambio automatizzato di dati a norma del presente regolamento dovrebbe utilizzare, per quanto possibile, lo standard UMF. Le autorità competenti degli Stati membri ed Europol sono inoltre incoraggiate a utilizzare lo standard UMF anche in relazione a ulteriori scambi di dati tra di loro nel quadro Prüm II. Lo standard UMF dovrebbe fungere da standard per lo scambio strutturato delle informazioni a livello transfrontaliero tra i sistemi di informazione, le autorità o le organizzazioni del settore Giustizia e affari interni.
Solo le informazioni non classificate dovrebbero essere scambiate tramite il quadro Prüm II.
Ciascuno Stato membro dovrebbe comunicare agli altri Stati membri, alla Commissione, all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio14, e a Europol, il contenuto delle proprie banche dati nazionali messe a disposizione tramite il quadro Prüm II e le condizioni per le consultazioni automatizzate.
Taluni aspetti del quadro Prüm II non possono essere trattati in modo esaustivo dal presente regolamento per la loro natura tecnica, fortemente dettagliata e soggetta a frequenti cambiamenti. Tra tali aspetti figurano ad esempio le modalità e le specifiche tecniche per le procedure di consultazione automatizzata, le norme per lo scambio di dati, comprese le norme minime di qualità, e i dati da scambiare. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento in relazione a tali aspetti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio15.
La qualità dei dati riveste, in quanto garanzia, la massima importanza ed è un prerequisito essenziale per garantire l’efficienza del presente regolamento. Nel contesto delle consultazioni automatizzate di dati biometrici, nonché al fine di garantire che i dati trasmessi siano di qualità sufficiente e di ridurre il rischio di false corrispondenze, dovrebbe essere stabilita una norma minima di qualità da riesaminare periodicamente.
Data la portata e la sensibilità dei dati personali scambiati ai fini del presente regolamento e l’esistenza di norme nazionali diverse per la conservazione delle informazioni sulle persone fisiche nelle banche dati nazionali, è importante garantire che le banche dati utilizzate per la consultazione automatizzata a norma del presente regolamento siano istituite conformemente al diritto nazionale e alla direttiva (UE) 2016/680. Pertanto, prima di collegare le rispettive banche dati nazionali al router o a EPRIS, gli Stati membri dovrebbero effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui alla direttiva (UE) 2016/680 e, se del caso, consultare l’autorità di controllo stabilita da tale direttiva.
Gli Stati membri ed Europol dovrebbero assicurare l’esattezza e la pertinenza dei dati personali trattati ai sensi del presente regolamento. Qualora uno Stato membro o Europol venga a conoscenza del fatto che sono stati forniti dati inesatti o non più aggiornati o dati che non avrebbero dovuto essere stati trasmessi, ciò dovrebbe essere notificato allo Stato membro che ha ricevuto i dati o a Europol, se del caso, senza indebito ritardo. Tutti gli Stati membri interessati o Europol, a seconda dei casi, dovrebbero rettificare o cancellare i dati di conseguenza senza indebito ritardo. Qualora lo Stato membro che ha ricevuto i dati o Europol abbia motivo di ritenere che i dati trasmessi siano inesatti o che debbano essere cancellati, esso deve informare lo Stato membro che ha fornito i dati senza indebito ritardo.
È della massima importanza garantire un solido monitoraggio dell’attuazione del presente regolamento. In particolare, l’osservanza delle norme per il trattamento dei dati personali dovrebbe essere soggetta a garanzie efficaci e dovrebbero essere garantiti un monitoraggio e audit regolari da parte dei titolari del trattamento, delle autorità di controllo e del Garante europeo della protezione dei dati, a seconda dei casi. Dovrebbero essere previste disposizioni che consentano di verificare regolarmente l’ammissibilità delle interrogazioni e la legittimità del trattamento dei dati.
Le autorità di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbero assicurare un controllo coordinato dell’applicazione del presente regolamento nell’ambito delle loro competenze, in particolare qualora rilevino notevoli discrepanze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti.
Nell’attuazione del presente regolamento è fondamentale che gli Stati membri ed Europol prendano atto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in relazione allo scambio di dati biometrici.
Tre anni dopo l’entrata in funzione del router e di EPRIS, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione dovrebbe redigere una relazione di valutazione che includa una valutazione dell’applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri e di Europol, in particolare della loro conformità alle pertinenti garanzie di protezione dei dati. Le relazioni di valutazione dovrebbero inoltre includere un esame dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi del presente regolamento e del suo impatto sui diritti fondamentali. La relazioni di valutazione dovrebbero inoltre valutare anche l’impatto, le prestazioni, l’efficacia, l’efficienza, la sicurezza e le pratiche di lavoro del quadro Prüm II.
Dato che il presente regolamento prevede l’istituzione di un nuovo quadro Prüm, le disposizioni delle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI non sono più pertinenti. È opportuno modificare di conseguenza tali decisioni.
Poiché il router è sviluppato e gestito da eu-LISA, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/1726 aggiungendo tale attività ai compiti di eu-LISA.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire intensificare la cooperazione transfrontaliera e permettere alle autorità competenti degli Stati membri di cercare persone scomparse e identificare resti umani non identificati, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell’azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso un parere in data 2 marzo 202216,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo 1. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento istituisce un quadro per la ricerca e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri (quadro Prüm II) stabilendo:
a) le condizioni e le procedure per la consultazione automatizzata di profili DNA, dati dattiloscopici, determinati dati di immatricolazione dei veicoli, immagini del volto e dati degli archivi di polizia; e
b) le norme relative allo scambio di dati di base a seguito di una corrispondenza confermata relativa a dati biometrici.
Art. 2 Finalità
L’obiettivo del quadro Prüm II è di intensificare la cooperazione transfrontaliera nelle materie disciplinate dalla parte III, titolo V, capi 4 e 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare facilitando lo scambio di informazioni tra autorità competenti degli Stati membri, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone fisiche, tra cui il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
L’obiettivo del quadro Prüm II è altresì di consentire alle autorità competenti degli Stati membri la ricerca di persone scomparse nel quadro di indagini penali o per motivi umanitari e l’identificazione di resti umani, conformemente all’articolo 29, a condizione che tali autorità siano state abilitate ad effettuare tali ricerche e tali identificazioni a norma del diritto nazionale.
Art. 3 Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle banche dati istituite in conformità del diritto nazionale e utilizzate per il trasferimento automatizzato di: profili DNA, dati dattiloscopici, determinati dati di immatricolazione dei veicoli, immagini del volto e dati degli archivi di polizia e, conformemente, a seconda dei casi, alla direttiva (UE) 2016/680 o ai regolamenti (UE) 2018/1725, (UE) 2016/794 o (UE) 2016/679.
Art. 4 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «loci» (singolare «locus»): posizioni del DNA che contengono caratteristiche identificative di un campione di DNA umano analizzato;
2) «profilo DNA»: un codice alfanumerico che rappresenta una serie di loci o la particolare struttura molecolare nei vari loci;
3) «dati indicizzati sul DNA»: il profilo DNA e il numero di riferimento di cui all’articolo 7;
4) «profilo DNA identificato»: il profilo DNA di una persona identificata;
5) «profilo DNA non identificato»: il profilo DNA rilevato nel corso delle indagini penali e appartenente a una persona non ancora identificata, compreso il profilo DNA ottenuto da tracce;
6) «dati dattiloscopici»: immagini delle impronte digitali, immagini delle impronte digitali latenti, immagini delle impronte palmari, immagini delle impronte palmari latenti e modelli di tali immagini (minutiae codificate), che sono conservati e trattati in una banca dati automatizzata;
7) «dati indicizzati dattiloscopici»: i dati dattiloscopici e il numero di riferimento di cui all’articolo 12;
8) «dati dattiloscopici non identificati»: dati dattiloscopici raccolti nel corso delle indagini penali e appartenenti a una persona non ancora identificata, compresi dati dattiloscopici ottenuti da tracce;
9) «dati dattiloscopici identificati»: i dati dattiloscopici di una persona identificata;
10) «singolo caso»: un singolo fascicolo relativo alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di un reato, alla ricerca di una persona scomparsa o all’identificazione di resti umani non identificati;
11) «immagine del volto»: un’immagine digitalizzata del volto;
12) «dati indicizzati sull’immagine del volto»: l’immagine del volto e il numero di riferimento di cui all’articolo 21;
13) «immagine del volto non identificata»: un’immagine del volto raccolta nel corso di un’indagine penale e appartenente a una persona non ancora identificata, compresa un’immagine del volto ottenuta da tracce;
14) «immagine del volto identificata»: l’immagine del volto di una persona identificata;
15) «dati biometrici»: profili DNA, dati dattiloscopici o immagini del volto;
16) «dati alfanumerici»: i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura;
17) «corrispondenza»: la coincidenza risultante da un confronto automatizzato tra dati personali registrati conservati in una banca dati;
18) «candidato»: i dati rispetto ai quali è stata verificata una corrispondenza;
19) «Stato membro richiedente»: uno Stato membro che effettua una consultazione tramite il quadro Prüm II;
20) «Stato membro richiesto»: uno Stato membro le cui banche dati sono consultate dallo Stato membro richiedente tramite il quadro Prüm II;
21) «estratto del casellario giudiziale»: i dati anagrafici di sospetti e condannati disponibili nelle banche dati nazionali istituite a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati;
22) «pseudonimizzazione»: la pseudonimizzazione quale definita all’articolo 3, punto 5, della direttiva (UE) 2016/680;
23) «sospetto»: una persona quale definita all'articolo 6, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680;
24) «dati personali»: i dati personali quali definiti all’articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2016/680;
25) «dati Europol»: qualsiasi dato personale operativo trattato da Europol a norma del regolamento (UE) 2016/794;
26) «autorità competente»: qualsiasi autorità pubblica competente in materia di prevenzione, indagine o accertamento di reati, o qualsiasi altro organismo o soggetto incaricato dal diritto di uno Stato membro di esercitare l’autorità pubblica e i pubblici poteri per le finalità di prevenzione, indagine o accertamento di reati;
27) «autorità di controllo»: l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro a norma dell’articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680;
28) «SIENA»: l’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni, gestita e sviluppata da Europol in conformità del regolamento (UE) 2016/794;
29) «incidente»: un incidente quale definito all’articolo 6, punto 6, della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio17.
30) «incidente significativo»: qualsiasi incidente, salvo se tale incidente presenta un impatto limitato ed è probabile che sia già adeguatamente compreso in termini di metodo o tecnologia;
31) «minaccia informatica significativa»: una minaccia informatica caratterizzata dalla possibilità, dalla capacità e dalla finalità di causare un incidente significativo;
32) «vulnerabilità significativa»: una vulnerabilità che, se sfruttata, porterà probabilmente a un incidente significativo.
Capo 2. Scambio di dati
Sezione 1. Profili DNA
Art. 5 Dati indicizzati sul DNA
1.
Gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati sul DNA ottenuti dalle loro banche dati nazionali del DNA ai fini delle consultazioni automatizzate da parte di altri Stati membri e di Europol a norma del presente regolamento.
I dati indicizzati sul DNA non contengono alcun dato aggiuntivo che consenta l’identificazione diretta di una persona fisica.
I profili DNA non identificati sono riconoscibili come tali.
2. I dati indicizzati sul DNA sono trattati in conformità del presente regolamento e nel rispetto del diritto nazionale applicabile al trattamento di tali dati.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le caratteristiche identificative del profilo DNA da scambiare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 77, paragrafo 2.
Art. 6 Consultazione automatizzata dei profili DNA
1. Ai fini delle indagini penali, gli Stati membri, al momento della prima connessione al router tramite i loro punti di contatto nazionali, effettuano una consultazione automatizzata confrontando tutti i profili DNA conservati nelle loro banche dati del DNA con tutti i profili DNA conservati nelle banche dati del DNA di tutti gli altri Stati membri e con i dati Europol. Ogni Stato membro concorda bilateralmente con ogni atro Stato membro e con Europol le modalità di tali consultazioni automatizzate conformemente alle norme e alle procedure stabilite nel presente regolamento.
2. Ai fini delle indagini penali gli Stati membri effettuano, tramite i loro punti di contatto nazionali, consultazioni automatizzate confrontando tutti i nuovi profili DNA aggiunti nelle rispettive banche dati nazionali del DNA con tutti i profili DNA conservati nelle banche dati del DNA di tutti gli altri Stati membri e con i dati Europol.
3. Qualora le consultazioni di cui al paragrafo 2 non possa aver luogo, lo Stato membro interessato può concordare con ogni altro Stato membro e con Europol di effettuarle in una fase successiva confrontando i profili DNA con tutti i profili DNA conservati nelle banche dati del DNA di tutti gli altri Stati membri e con i dati Europol. Lo Stato membro interessato conviene bilateralmente con ogni altro Stato membro e con Europol ed Europol concorda le modalità di tali consultazioni automatizzate conformemente alle norme e alle procedure stabilite nel presente regolamento.
4. Le consultazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono svolte solo nel contesto di ciascun singolo caso e nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro richiedente.
5. Se una consultazione automatizzata rivela che un profilo DNA corrisponde a profili DNA archiviati nella o nelle banche dati consultate dello Stato membro richiesto, il punto di contatto nazionale dello Stato membro richiedente riceve in modo automatizzato i dati indicizzati sul DNA con cui è stata riscontrata una corrispondenza.
6. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro richiedente può decidere di confermare una corrispondenza tra due profili DNA. Qualora decida di confermare una corrispondenza tra due profili DNA, ne informa lo Stato membro richiesto e assicura che almeno un membro del personale qualificato conduca un esame manuale per confermare tale corrispondenza con i dati indicizzati sul DNA ricevuti dallo Stato membro richiesto.
7. Se pertinente ai fini delle indagini penali, il punto di contatto nazionale dello Stato membro richiesto può decidere di confermare una corrispondenza tra due profili DNA. Qualora decida di confermare una corrispondenza tra due profili DNA, ne informa lo Stato membro richiedente e assicura che almeno un membro del personale qualificato conduca un esame manuale per confermare tale corrispondenza con i dati indicizzati sul DNA ricevuti dallo Stato membro richiedente.
Art. 7 Numeri di riferimento per i profili DNA
I numeri di riferimento per i profili DNA sono costituiti da una combinazione degli elementi seguenti:
a) un numero di riferimento che consenta agli Stati membri, in caso di corrispondenza, di estrarre ulteriori dati e altre informazioni dalle loro banche dati nazionali del DNA al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli altri Stati membri conformemente all’articolo 47, oppure a Europol conformemente all’articolo 49, paragrafo 6;
b) un numero di riferimento che consenta a Europol, in caso di corrispondenza, di estrarre ulteriori dati e altre informazioni ai fini dell’articolo 48, paragrafo 1, del presente regolamento per trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli altri Stati membri conformemente al regolamento (UE) 2016/794;
c) un codice indicante lo Stato membro che detiene il profilo DNA;
d) un codice indicante se il tipo di profilo DNA sia un profilo DNA identificato o un profilo DNA non identificato.
Art. 8 Principi applicati allo scambio di profili DNA
1. Gli Stati membri adottano misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l’integrità dei dati indicizzati sul DNA trasmessi ad altri Stati membri o a Europol. Europol adotta misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l’integrità dei dati indicizzati sul DNA trasmessi ad altri Stati membri.
2. Ogni Stato membro ed Europol provvedono affinché i profili DNA che trasmettono siano di qualità sufficiente per il confronto automatizzato. La Commissione stabilisce, tramite un atto di esecuzione, una norma minima di qualità per consentire il confronto dei profili DNA.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le applicabili norme europee o internazionali applicabili che gli Stati membri ed Europol devono utilizzare per lo scambio di dati indicizzati sul DNA.
4. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 77, paragrafo 2.
Art. 9 Norme per le domande e le risposte concernenti i profili DNA
1. La domanda di consultazione automatizzata contiene unicamente le informazioni seguenti:
a) il codice dello Stato membro richiedente;
b) la data, l’ora e il numero di riferimento della domanda;
c) i dati indicizzati sul DNA;
d) se i tipi di profili DNA trasmessi siano profili DNA non identificati o profili DNA identificati.
2. Una risposta a una domanda di cui al paragrafo 1 contiene soltanto le informazioni seguenti:
a) l’indicazione della presenza di una o più corrispondenze, o della mancanza di corrispondenze;
b) la data, l’ora e il numero di riferimento della domanda;
c) la data, l’ora e il numero di riferimento della risposta;
d) i codici dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto;
e) i numeri di riferimento dei profili DNA dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto;
f) se i profili DNA trasmessi siano profili DNA non identificati o profili DNA identificati;
g) i profili DNA per i quali è stata riscontrata una corrispondenza.
3. Una corrispondenza è notificata automaticamente soltanto se la consultazione automatizzata abbia evidenziato una corrispondenza di un numero minimo di loci. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il numero minimo di loci a tal fine, secondo la procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2.
4. Se una consultazione con profili DNA non identificati produce una corrispondenza, ciascuno Stato membro richiesto che disponga di dati corrispondenti può inserire nella propria banca dati nazionale un contrassegno indicante che è stata riscontrata una corrispondenza per tale profilo DNA a seguito della consultazione effettuata da un altro Stato membro. Il contrassegno riporta il numero di riferimento del profilo DNA usato dallo Stato membro richiedente.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano coerenti con le notifiche inviate a norma dell’articolo 74. Tali notifiche figurano nel manuale pratico di cui all’articolo 79.
Sezione 2. Dati dattiloscopici
Art. 10 Dati indicizzati dattiloscopici
1. Gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati dattiloscopici ottenuti dalle loro banche dati nazionali istituite per la prevenzione, l’indagine e l’accertamento di reati.
2. I dati indicizzati dattiloscopici non contengono alcun dato aggiuntivo che consenta l’identificazione diretta di una persona fisica.
3. I dati dattiloscopici non identificati sono riconoscibili come tali.
Art. 11 Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici
1.
Ai fini della prevenzione, dell’indagine e dell’accertamento di reati, gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri ed Europol ad accedere ai dati indicizzati dattiloscopici delle loro banche dati nazionali create a tal fine, per procedere a consultazioni automatizzate tramite il confronto dei dati indicizzati dattiloscopici.
Le consultazioni di cui al primo comma sono svolte solo nel contesto di ciascun singolo caso e nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro richiedente.
2. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro richiedente può decidere di confermare una corrispondenza tra una serie di dati dattiloscopici. Qualora decida di confermare una corrispondenza fra due serie di dati dattiloscopici, ne informa lo Stato membro richiesto e assicura che almeno un membro del personale qualificato conduca un esame manuale per confermare la corrispondenza con i dati indicizzati dattiloscopici ricevuti dallo Stato membro richiesto.