Decisione (UE) 2026/1548 del Consiglio dell’8 giugno 2026 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (2025-2029)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
Conformemente alla decisione (UE) 2025/2139 del Consiglio1, il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipee la Comunità europea («protocollo») è stato firmato il 6 ottobre 2025, con riserva della sua conclusione in data successiva.
L’obiettivo del protocollo è consentire ai pescherecci dell’Unione di pescare nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe e all’Unione e a Sao Tomé e Principe di collaborare più strettamente per sviluppare una politica della pesca sostenibile, promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe e nell’Oceano Atlantico e contribuire a creare condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
È opportuno approvare il protocollo a nome dell’Unione.
L’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipee la Comunità europea2 («accordo») istituisce una commissione mista («commissione mista») incaricata di controllare l’applicazione dell’accordo e dei relativi protocolli di attuazione. La commissione mista può inoltre approvare determinate modifiche dei protocolli di attuazione. Al fine di agevolare l’approvazione delle modifiche del protocollo, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali riportate nell’allegato della presente decisione, il potere di approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata.
La posizione dell’Unione sulle modifiche del protocollo dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. Le modifiche del protocollo proposte sono approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga.
Poiché il protocollo dura più di un esercizio finanziario, gli impegni di bilancio che stabilisce possono essere ripartiti sulla durata del protocollo in pagamenti annui, conformemente all’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio4 il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il proprio parere in data 20 agosto 2025,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipee la Comunità europea (2025-2029) («protocollo») è approvato a nome dell’Unione.
Art. 2
Conformemente alle disposizioni e alle condizioni riportate nell’allegato della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall’articolo 9 dell’accordo.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione5.
Fatto a Luxembourg, l’8 giugno 2026 Per il Consiglio Il presidente A. Vafeades