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Decisione di esecuzione (UE) 2026/1909 della Commissione del 12 giugno 2026 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una domanda dei Paesi Bassi di non applicazione della tabella di priorità dei livelli supportati a terra di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione [notificata con il numero C(2026) 3923] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

Il 9 febbraio 2026 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione una domanda di non applicazione del SUBSET-026, punto 5.10.2.42, quale previsto dall’allegato I, appendice A, Tabella A 2, n. indice 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione3, a 175 treni VIRM fino al 31 dicembre 2032 («domanda»). La domanda è stata presentata in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797.

Il SUBSET-026, punto 5.10.2.4, quale previsto dall’allegato I, appendice A, Tabella A 2, n. indice 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695, dispone che debba essere stabilita una tabella di priorità dei livelli supportati a terra del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) da inviare alle apparecchiature di segnalamento di bordo.

Il progetto cui si fa riferimento nella domanda comprende 175 convogli VIRM di proprietà di Nederlandse Spoorwegen da equipaggiare con il sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) BL3R2 e con un interruttore che permette di operare i treni solo in Automatische TreinBeïnvloeding (ATB), la cosiddetta funzione «solo ATB». Tale funzione consente di condurre il treno utilizzando il sistema ATB di segnalamento di classe B dei Paesi Bassi, che di fatto prevale sulla tabella di priorità dei livelli ETCS inviati da terra. Il programma di Nederlandse Spoorwegen per l’addestramento dei macchinisti all’uso dell’ETCS è in corso. La funzione «solo ATB» è utilizzata dai macchinisti che non hanno ancora completato l’addestramento.

Nei Paesi Bassi due linee sono dotate di sistemi di segnalamento sia ERTMS che ATB: la linea Amsterdam-Utrecht e la linea anseatica (Hanzelijn). È possibile che i Paesi Bassi dismettano l’ATB sulla linea anseatica prima del 31 dicembre 2032. In ogni caso la presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi immediatamente dopo la dismissione dell’ATB sulla linea anseatica, poiché per allora il numero di macchinisti addestrati all’ERTMS sarà sufficiente a coprire anche la linea Amsterdam-Utrecht.

Secondo i documenti presentati dai Paesi Bassi, il rispetto del SUBSET-026, punto 5.10.2.4, quale previsto dall’allegato I, appendice A, Tabella A 2, n. indice 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695, comporterebbe un costo aggiuntivo di 95000000 EUR. Il punto contenuto nel SUBSET-026 prevede che le apparecchiature di bordo per il controllo del treno passino sempre al livello ETCS più elevato, in questo caso il livello 2. I macchinisti non addestrati all’ETCS non potrebbero pertanto condurre treni VIRM sulle linee a segnalamento doppio, nonostante la disponibilità dell’ATB sia a bordo che a terra, e impiegare esclusivamente macchinisti addestrati all’ETCS renderebbe la programmazione irrealizzabile.

I Paesi Bassi propongono come misure alternative i regolamenti per la messa in servizio dei veicoli ferroviari4, che stabiliscono le modalità di attuazione e funzionamento del sistema ATB, come pure l’uso dell’interruttore con la funzione «solo ATB» di cui sopra. I Paesi Bassi si sono impegnati a garantire la rimozione della funzione e dell’interruttore summenzionati non appena la presente decisione cessi di applicarsi.

La non applicazione deve inoltre strettamente limitarsi ai singoli convogli VIRM notificati dai Paesi Bassi alla Commissione. I Paesi Bassi dovrebbero essere autorizzati a modificare gli specifici numeri di identificazione di tali veicoli informandone la Commissione. I Paesi Bassi dovrebbero notificare senza indugio alla Commissione eventuali modifiche in tal senso.

Sulla base della giustificazione della domanda fornita dai Paesi Bassi e della misura alternativa proposta, le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 possono ritenersi soddisfatte per quanto riguarda i 175 treni VIRM elencati nell’allegato della presente decisione. La domanda dovrebbe quindi essere accettata.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La domanda dei Paesi Bassi di non applicazione del SUBSET-026, punto 5.10.2.4, quale previsto dall’allegato I, appendice A, Tabella A 2, n. indice 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695, ai 175 treni VIRM elencati nell’allegato della presente decisione è accettata a condizione che siano applicate la disposizione e la misura alternative proposte dai Paesi Bassi.

I Paesi Bassi notificano senza indugio alla Commissione qualsiasi modifica degli identificatori dei treni elencati nell’allegato.

Art. 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2032 o fino alla dismissione dell’ATB sulla linea anseatica, se precedente.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2026 Per la Commissione Apostolos Tzitzikostas Membro della Commissione