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Decisione (UE) 2026/1538 della Banca centrale europea del 23 giugno 2026 che delega i poteri decisionali in materia di accordi con i clienti di TARGET-ECB (BCE/2026/13)

Testo vigente

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento interno del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5,

La Banca centrale europea (BCE) è responsabile dell’accettazione di clienti nel proprio sistema componente TARGET-ECB (TARGET-ECB), della conclusione di accordi con tali clienti e della modifica degli accordi ove necessario, in particolare per allinearli alle modifiche dei termini e delle condizioni di TARGET-ECB di cui alla decisione (UE) 2022/911 della Banca centrale europea (BCE/2022/22)1.

Per garantire una governance efficace e l’efficienza operativa, è opportuno che il Comitato esecutivo deleghi i propri poteri decisionali riguardanti le modifiche agli accordi con i clienti di TARGET-ECB a un membro del Comitato esecutivo e consenta la subdelega di poteri decisionali al livello dell’alta direzione.

Per gli stessi motivi, è altresì opportuno che il Comitato esecutivo deleghi i propri poteri decisionali riguardanti la risoluzione di accordi con i clienti di TARGET-ECB a un membro del Comitato esecutivo e consenta la subdelega di tali poteri decisionali all’alta direzione laddove tali accordi debbano essere risolti con effetto immediato e senza preavviso a causa dell’apertura di procedure di insolvenza di cui all’articolo 24, paragrafo 1, dell’allegato I alla decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22) e/o il partecipante a TARGET non soddisfi più i criteri di accesso di cui all’articolo 4 dell’allegato I a tale decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Delega e subdelega di poteri decisionali

1. Il Comitato esecutivo delega al membro del Comitato esecutivo responsabile per le infrastrutture di mercato e i pagamenti i poteri decisionali relativi all’approvazione della risoluzione e delle modifiche agli accordi con i clienti del sistema componente TARGET-ECB (TARGET-ECB) per conto della BCE in conformità all’articolo 2.

2. Il Comitato esecutivo con la presente decisione autorizza il membro del Comitato esecutivo responsabile delle infrastrutture di mercato e dei pagamenti di subdelegare i poteri decisionali di cui al paragrafo 1 al direttore generale o, in sua assenza, al vicedirettore generale della direzione generale Infrastrutture di mercato e pagamenti.

Art. 2 Criteri per le decisioni relative agli accordi con i clienti di TARGET-ECB

1. La delega e la subdelega dei poteri decisionali per l’approvazione della modifica degli accordi con i clienti di TARGET-ECB sono limitate alle modifiche degli stessi che soddisfano uno qualsiasi dei seguenti criteri:

  1. a) sono conformi alle disposizioni della decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22);

  2. b) sono di natura puramente tecnica, compresi gli aggiornamenti del manuale operativo, e non hanno un impatto finanziario negativo per la BCE.

2. La delega e la subdelega dei poteri decisionali per l’approvazione della risoluzione di accordi con i clienti di TARGET-ECB sono limitate alle risoluzioni effettuate ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, dell’allegato I alla decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22).

Art. 3 Obbligo di segnalazione

I soggetti ai quali sono stati delegati o subdelegati i poteri decisionali di cui all’articolo 1 informano ogni anno il Comitato esecutivo delle decisioni adottate mediante delega o subdelega ai sensi della presente decisione.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 31 luglio 2026.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 giugno 2026 La presidente della BCE Christine Lagarde