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Decisione (UE) 2026/1462 del Consiglio del 25 giugno 2026 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2026

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea1 («accordo interno»), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/3232, in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

Il criterio di ripartizione per ciascuna parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) è stabilito dall’articolo 1 dell’accordo interno.

A norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1877, entro il 15 giugno 2026 la Commissione presenta una proposta che fissa l’importo della seconda quota del contributo per il 2026.

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi stabiliti nei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.

La decisione (UE) 2025/2324 del Consiglio3 fissa l’importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2026 a 700000000 EUR per la Commissione. La BEI ha provveduto a fornire la totalità dei suoi contributi all’11o FES con la prima rata del 2025.

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare a titolo della seconda quota per il 2026 è fissato a 250000000 EUR per la Commissione.

Art. 2

Le parti del FES versano le seconde quote dei loro contributi individuali al FES per il 2026 alla Commissione conformemente all’allegato.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Panayiotou