Decisione (UE) 2026/1535 del Consiglio del 25 giugno 2026 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in seno al comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco sull’applicazione di taluni atti comunitari nel territorio del Principato di Monaco riguardo modifiche dell’allegato di tale accordo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la decisione 2003/885/CE del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla conclusione dell’accordo sull’applicazione di taluni atti comunitari sul territorio del Principato di Monaco1, in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco sull’applicazione di taluni atti comunitari nel territorio del Principato di Monaco2 («accordo»), è stato concluso dalla Comunità mediante la decisione 2003/885/CE.
A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’accordo, il comitato misto istituito dall’articolo 3, paragrafo 1, dell’accordo stesso («comitato misto») può modificare l’allegato dell’accordo al fine di garantire che gli atti dell’Unione che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo si applichino al territorio del Principato di Monaco.
L’allegato dell’accordo è stato modificato da ultimo con la decisione n. 1/2013 del comitato misto3. Dall’adozione di tale decisione, l’Unione europea ha adottato una serie di atti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo, mentre taluni atti elencati nell’allegato dell’accordo sono stati abrogati. Il comitato misto dovrebbe adottare, mediante procedura scritta, una decisione volta a modificare l’allegato dell’accordo al fine di includere i nuovi atti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo e depennare gli atti che sono stati abrogati («decisione del comitato misto»).
La decisione del comitato misto, se adottata, produrrà effetti giuridici per l’Unione.
È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare, in seno al comitato misto riguardo le modifiche dell’allegato dell’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in seno al comitato misto istituito dall’articolo 3, paragrafo 1, dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco sull’applicazione di taluni atti comunitari nel territorio del Principato di Monaco si basa sul progetto di decisione del comitato misto («decisione del comitato misto») accluso alla presente decisione.
Art. 2
Lievi modifiche tecniche alla posizione di cui al progetto di decisione del comitato misto accluso possono essere concordate senza che sia necessaria un’ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 3
La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Panayiotou