Decisione di esecuzione (UE) 2026/1419 della Commissione del 29 giugno 2026 che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON 87705 conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2026) 4402] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati1, in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 23, paragrafo 3,
La decisione di esecuzione (UE) 2015/696 della Commissione2 ha autorizzato l’immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON 87705. L’ambito di applicazione di tale autorizzazione riguardava anche l’immissione in commercio di prodotti, diversi da alimenti e mangimi, contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata MON 87705 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia, ad eccezione della coltivazione.
L’8 marzo 2024 Bayer Agriculture BV, con sede in Belgio, ha presentato alla Commissione, per conto di Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti, («richiedente»), una domanda di rinnovo di tale autorizzazione.
Il 12 gennaio 2026 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha espresso un parere scientifico favorevole sulla soia geneticamente modificata MON 877053 conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Essa ha concluso che la domanda di rinnovo non conteneva prove di eventuali nuovi pericoli, modifiche dell’esposizione o incertezze scientifiche tali da far modificare le conclusioni delle valutazioni iniziali del rischio relative alla soia geneticamente modificata MON 87705 adottate dall’Autorità nel 20124 e nel 20135.
Nel suo parere scientifico l’Autorità ha preso in considerazione tutte le questioni e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nel contesto della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
L’Autorità ha inoltre concluso che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi cui sono destinati i prodotti.
Nel suo parere scientifico l’Autorità ha inoltre raccomandato un piano di monitoraggio successivo all’immissione in commercio per gli alimenti e ha ritenuto che tale piano non fosse necessario per i mangimi, in linea con il parere scientifico dell’EFSA e con la dichiarazione complementare adottati, rispettivamente, nel 2012 e nel 2013, e che fosse coerente con la decisione di esecuzione (UE) 2015/696 della Commissione.
Tenendo conto di tali conclusioni, è opportuno rinnovare l’autorizzazione all’immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON 87705 e di prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata MON 87705 per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione.
Con lettera del 19 gennaio 2026 Bayer Agriculture BV, con sede in Belgio, ha informato la Commissione del fatto che Bayer CropScience LP aveva modificato la propria forma giuridica e cambiato il proprio nome in Bayer CropScience LLC a decorrere dal 1o gennaio 2026.
Alla soia geneticamente modificata MON 87705 è stato assegnato un identificatore unico conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione6, nel contesto dell’autorizzazione iniziale rilasciata con decisione di esecuzione (UE) 2015/696 della Commissione. È opportuno continuare a utilizzare tale identificatore unico.
Alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da soia MON 87705 dovrebbero essere etichettati conformemente ai requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Tenendo conto del parere dell’Autorità in cui si conferma che la composizione in acidi grassi dei semi di soia MON 87705 e dell’olio da essi ottenuto è stata modificata rispetto alla versione tradizionale, e in assenza di nuove informazioni fornite dal richiedente per modificare la valutazione iniziale, risulta necessaria un’etichettatura specifica contenente la stessa dicitura di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/696 della Commissione, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 25, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Per garantire che l’impiego dei prodotti avvenga nel rispetto dei limiti fissati dall’autorizzazione di cui alla presente decisione è opportuno che sull’etichettatura dei prodotti, ad eccezione di quelli alimentari, contenenti l’OGM o costituiti dall’OGM per il quale è richiesta l’autorizzazione, sia aggiunta una dicitura che indichi chiaramente che i prodotti in questione non devono essere usati per la coltivazione.
Il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio7 stabilisce, all’articolo 4, paragrafo 6, requisiti in materia di etichettatura per i prodotti contenenti OGM o da essi costituiti. Le prescrizioni relative alla tracciabilità di prodotti contenenti o costituiti da OGM e quelle relative ad alimenti e mangimi ottenuti da OGM figurano rispettivamente all’articolo 4, paragrafi da 1 a 5, e all’articolo 5 di tale regolamento.
Il titolare dell’autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente ai requisiti stabiliti dalla decisione 2009/770/CE della Commissione8.
Il titolare dell’autorizzazione dovrebbe inoltre presentare relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio successivo all’immissione in commercio.
Il parere dell’Autorità non giustifica l’imposizione di altre condizioni specifiche o di restrizioni per l’immissione in commercio, per l’uso e la manipolazione di soia geneticamente modificata MON 87705 o per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Tutte le informazioni relative all’autorizzazione dei prodotti oggetto della presente decisione dovrebbero essere inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
La presente decisione deve essere notificata alle parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio9.
Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario e il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
Alla soia (Glycine max (L.) Merr.) geneticamente modificata MON 87705, di cui all’allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico MON-877Ø5-6 conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004.
Art. 2 Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione all’immissione in commercio dei seguenti prodotti è rinnovata per quanto riguarda:
a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON-877Ø5-6;
b) mangimi contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON-877Ø5-6;
c) prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata MON-877Ø5-6, per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Art. 3 Etichettatura
1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «soia».
2. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 25, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1829/2003, dopo il nome dell’organismo sull’etichetta dei prodotti o, se del caso, nei documenti che li accompagnano, figura la dicitura «ricco di grassi monoinsaturi e povero di grassi polinsaturi».
3. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata di cui all’articolo 1, ad eccezione dei prodotti di cui all’articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.
Art. 4 Metodo di rilevamento
Per il rilevamento della soia geneticamente modificata MON-877Ø5-6 si applica il metodo indicato alla lettera d) dell’allegato.
Art. 5 Monitoraggio degli effetti ambientali
1. Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché sia avviato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato.
2. Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, conformemente al formulario riportato nella decisione 2009/770/CE.
Art. 6 Monitoraggio successivo all’immissione in commercio a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003
1. Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché sia elaborato e attuato il piano di monitoraggio successivo all’immissione in commercio dell’olio di soia MON-877Ø5-6 di cui all’allegato, lettera g).
2. Per tutto il periodo di validità dell’autorizzazione il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio successivo all’immissione in commercio.
Art. 7 Registro comunitario
Le informazioni indicate nell’allegato della presente decisione sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Art. 8 Titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è Bayer CropScience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture BV, Belgio.
Art. 9 Validità
La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.
Art. 10 Destinatario
Bayer CropScience LLC, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione